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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4802/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale n. 4802/2023 R.G introdotto da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. DELLACHA' DONATELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Corso Torino n. 24;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DE LEO VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Viale
Manzoni n. 82;
RESISTENTE
E CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
ARIANO LUIGI e ARIANO ILARIA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Vigevano, Corso Anita Garibaldi n. 16;
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto pag. 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS E CONCLUSIONI
SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DEL TERZO
La Sig.ra tra le altre domande, ha richiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal Sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Vigevano, il 30.10.2004 (atto n. 108, Parte II, Serie
A, anno 2004).
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione.
Altresì, si prende atto che, in punto di ammissibilità dell'intervento del terzo, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale: dichiarare inammissibile l'intervento del terzo in Controparte_2
quanto avente ad oggetto un diritto reale non esperibile nel giudizio di separazione coniugi
e sottoposto a condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ed in ogni caso tardivo poiché avvenuto oltre i termini di cui all'art. 473-bis.20 c.p.c; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'intervento, respingere la domanda del terzo in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Parte resistente:
“In VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE
- Insiste per la dichiarazione di inammissibilità delle domande del terzo intervenuto in quanto vertenti su materia (diritto di usufrutto e diritto reale di godimento) per cui
l'esperimento preliminare della procedura di medizaione è condizione di procedibilità della domanda. Ad oggi il Sig. non ha dato avvio ad alcuna procedura Controparte_2
di mediazione.
- Insiste per la dichiarazione di inammissibilità delle domande del terzo in quanto l'oggetto della domanda (diritto di usufrutto e diritto reale di godimento) non ha alcuna dipendenza ovvero convergenza di interessi o di materia con l'oggetto dell'attuale causa di separazione personale giudiziale dei coniugi.
pag. 2 di 6 Nel merito sulla domanda del terzo intervenuto
1. La difesa del sig. quale proprietario dell'immobile oggetto di Controparte_1 usufrutto del Sig. , si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice Adito”. Controparte_2
Terzo intervenuto:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ammettere il presente intervento, e conseguentemente così statuire:
- dichiarare legittima, in forza del suo diritto di usufrutto, la richiesta del sig. CP_2
al rilascio dello spazio abitativo concesso ai coniugi, attuali parti nel presente
[...]
giudizio di separazione, onde consentirgli il recupero del pieno possesso ed utilizzo dell'appartamento sito in Vigevano, via Garbiglia, 18, non ammettendo l'ulteriore protrarsi di pretese abitative connesse al rapporto coniugale de quo.
- Vittoria di spese e competenze di causa, in caso di rigetto delle avverse opposizioni alla presente richiesta”
pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia della separazione
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
Sull'ammissibilità dell'intervento del terzo
Con ordinanza del 18.12.2024, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro rimetteva al Collegio la decisione in punto di ammissibilità dell'intervento del terzo, così come spiegato dal Sig.
padre del resistente, il quale richiedeva, in forza del suo asserito diritto Controparte_2
di usufrutto sulla casa coniugale, il rilascio dello spazio abitativo concesso ai coniugi, attuali parti nel presente giudizio di separazione, onde consentirgli il recupero del pieno possesso ed utilizzo dell'appartamento sito in Vigevano, Via Garbiglia n. 18, non ammettendo l'ulteriore protrarsi di pretese abitative connesse al rapporto coniugale de quo
(Cfr. precisazione conclusioni Sig. del 02.05.2024). Controparte_2
Il Collegio, preso atto dell'intervento spiegato dal Sig. nel presente Controparte_2
procedimento, in via assorbente rispetto ad ogni altro motivo, dichiara inammissibile la domanda di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigevano (PV), Via
Garbiglia n. 18, spiegata dal terzo posto che l'intervento è avvenuto Controparte_2
oltre i termini legislativamente previsti ex art. 473 bis 20 c.p.c.
Ad abundantiam, deve rilevarsi come l'intervento così prospettato dal terzo non avrebbe comunque trovato spazio applicativo nel presente giudizio, rilevato che il diritto di usufrutto fatto valere dal terzo - la cui pretesa restitutiva, peraltro, soggiace al rito ordinario e deve essere oggetto di mediazione quale condizione di procedibilità - non è legato da un rapporto di connessione, convergenza o dipendenza con l'oggetto del presente giudizio
(Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274), essendo l'assegnazione della casa coniugale prioritariamente volta a tutelare gli interessi della prole.
Invero, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, bensì rappresenta un pag. 4 di 6 provvedimento diretto alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni conviventi e non autosufficienti, affinché questi possano continuare a vivere nell'ambiente domestico e nell'habitat in cui sono cresciuti, preservandosi il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si è fino a quel momento espressa e articolata la vita familiare.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio dichiara inammissibile l'intervento svolto dal terzo Sig. nel presente giudizio di separazione, riservando alla Controparte_2
sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite tra i coniugi
[...]
d Parte_1 Controparte_1
Quanto alle spese relative all'intervento del terzo, il Collegio, alla luce di quanto precede, condanna il Sig. a rifondere alle parti Controparte_2 [...]
ed che hanno concluso nel Parte_1 Controparte_1
senso dell'inammissibilità di detto intervento, le spese legali relative alla domanda del terzo, liquidate, per solo tale posizione in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se e come dovuta per legge.
P.Q.M.
il Collegio, non definitivamente pronunciando, quanto alla separazione dei coniugi ed ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
ed sposatisi con matrimonio concordatario in Vigevano Controparte_1
(PV), il 30.10.2004 (atto trascritto al n. 108, Parte II, Serie A, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara inammissibile la domanda del terzo intervenuto;
- condanna a rifondere le spese di lite relative alla Controparte_2
domanda dal medesimo proposta a d Parte_1
, liquidate in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se e come dovuta per legge;
pag. 5 di 6 dispone la prosecuzione del giudizio per le parti principali come da separata ordinanza;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4802/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale n. 4802/2023 R.G introdotto da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. DELLACHA' DONATELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Corso Torino n. 24;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DE LEO VALERIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Viale
Manzoni n. 82;
RESISTENTE
E CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
ARIANO LUIGI e ARIANO ILARIA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Vigevano, Corso Anita Garibaldi n. 16;
TERZO INTERVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto pag. 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE SULLO STATUS E CONCLUSIONI
SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DEL TERZO
La Sig.ra tra le altre domande, ha richiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal Sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in Vigevano, il 30.10.2004 (atto n. 108, Parte II, Serie
A, anno 2004).
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione.
Altresì, si prende atto che, in punto di ammissibilità dell'intervento del terzo, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale: dichiarare inammissibile l'intervento del terzo in Controparte_2
quanto avente ad oggetto un diritto reale non esperibile nel giudizio di separazione coniugi
e sottoposto a condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ed in ogni caso tardivo poiché avvenuto oltre i termini di cui all'art. 473-bis.20 c.p.c; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'intervento, respingere la domanda del terzo in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Parte resistente:
“In VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE
- Insiste per la dichiarazione di inammissibilità delle domande del terzo intervenuto in quanto vertenti su materia (diritto di usufrutto e diritto reale di godimento) per cui
l'esperimento preliminare della procedura di medizaione è condizione di procedibilità della domanda. Ad oggi il Sig. non ha dato avvio ad alcuna procedura Controparte_2
di mediazione.
- Insiste per la dichiarazione di inammissibilità delle domande del terzo in quanto l'oggetto della domanda (diritto di usufrutto e diritto reale di godimento) non ha alcuna dipendenza ovvero convergenza di interessi o di materia con l'oggetto dell'attuale causa di separazione personale giudiziale dei coniugi.
pag. 2 di 6 Nel merito sulla domanda del terzo intervenuto
1. La difesa del sig. quale proprietario dell'immobile oggetto di Controparte_1 usufrutto del Sig. , si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice Adito”. Controparte_2
Terzo intervenuto:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, ammettere il presente intervento, e conseguentemente così statuire:
- dichiarare legittima, in forza del suo diritto di usufrutto, la richiesta del sig. CP_2
al rilascio dello spazio abitativo concesso ai coniugi, attuali parti nel presente
[...]
giudizio di separazione, onde consentirgli il recupero del pieno possesso ed utilizzo dell'appartamento sito in Vigevano, via Garbiglia, 18, non ammettendo l'ulteriore protrarsi di pretese abitative connesse al rapporto coniugale de quo.
- Vittoria di spese e competenze di causa, in caso di rigetto delle avverse opposizioni alla presente richiesta”
pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia della separazione
Il Collegio ritiene di accogliere la domanda, risultando evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che il vincolo di comunione ed affetto su cui si basa il matrimonio è per il momento venuto meno tra le parti.
La causa deve essere rimessa, con separato provvedimento, avanti al G.D. per proseguire in ordine alle ulteriori istanze.
Sull'ammissibilità dell'intervento del terzo
Con ordinanza del 18.12.2024, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro rimetteva al Collegio la decisione in punto di ammissibilità dell'intervento del terzo, così come spiegato dal Sig.
padre del resistente, il quale richiedeva, in forza del suo asserito diritto Controparte_2
di usufrutto sulla casa coniugale, il rilascio dello spazio abitativo concesso ai coniugi, attuali parti nel presente giudizio di separazione, onde consentirgli il recupero del pieno possesso ed utilizzo dell'appartamento sito in Vigevano, Via Garbiglia n. 18, non ammettendo l'ulteriore protrarsi di pretese abitative connesse al rapporto coniugale de quo
(Cfr. precisazione conclusioni Sig. del 02.05.2024). Controparte_2
Il Collegio, preso atto dell'intervento spiegato dal Sig. nel presente Controparte_2
procedimento, in via assorbente rispetto ad ogni altro motivo, dichiara inammissibile la domanda di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Vigevano (PV), Via
Garbiglia n. 18, spiegata dal terzo posto che l'intervento è avvenuto Controparte_2
oltre i termini legislativamente previsti ex art. 473 bis 20 c.p.c.
Ad abundantiam, deve rilevarsi come l'intervento così prospettato dal terzo non avrebbe comunque trovato spazio applicativo nel presente giudizio, rilevato che il diritto di usufrutto fatto valere dal terzo - la cui pretesa restitutiva, peraltro, soggiace al rito ordinario e deve essere oggetto di mediazione quale condizione di procedibilità - non è legato da un rapporto di connessione, convergenza o dipendenza con l'oggetto del presente giudizio
(Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274), essendo l'assegnazione della casa coniugale prioritariamente volta a tutelare gli interessi della prole.
Invero, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, bensì rappresenta un pag. 4 di 6 provvedimento diretto alla tutela dei figli minorenni o maggiorenni conviventi e non autosufficienti, affinché questi possano continuare a vivere nell'ambiente domestico e nell'habitat in cui sono cresciuti, preservandosi il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si è fino a quel momento espressa e articolata la vita familiare.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio dichiara inammissibile l'intervento svolto dal terzo Sig. nel presente giudizio di separazione, riservando alla Controparte_2
sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite tra i coniugi
[...]
d Parte_1 Controparte_1
Quanto alle spese relative all'intervento del terzo, il Collegio, alla luce di quanto precede, condanna il Sig. a rifondere alle parti Controparte_2 [...]
ed che hanno concluso nel Parte_1 Controparte_1
senso dell'inammissibilità di detto intervento, le spese legali relative alla domanda del terzo, liquidate, per solo tale posizione in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se e come dovuta per legge.
P.Q.M.
il Collegio, non definitivamente pronunciando, quanto alla separazione dei coniugi ed ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, eccezione, deduzione ad istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi Parte_1
ed sposatisi con matrimonio concordatario in Vigevano Controparte_1
(PV), il 30.10.2004 (atto trascritto al n. 108, Parte II, Serie A, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- dichiara inammissibile la domanda del terzo intervenuto;
- condanna a rifondere le spese di lite relative alla Controparte_2
domanda dal medesimo proposta a d Parte_1
, liquidate in Euro 600,00 per ciascuna parte, oltre spese Controparte_1
generali al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se e come dovuta per legge;
pag. 5 di 6 dispone la prosecuzione del giudizio per le parti principali come da separata ordinanza;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6