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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliato in Milano, via Monte Nero 17, presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Guido Palmieri, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
NZ, via Carlo Alberto n. 37, presso lo studio dell'avv.to Fabio Fecchio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
in persona del curatore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Milano, via Archimede 94, presso lo studio dell'avv.to Marco Terenghi, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 29.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
AVV.TO Parte_1
Voglia quindi la Corte d'appello di Milano in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 285/2014 del Tribunale di NZ nei confronti di e Parte_2 Controparte_1
h e è intervenuta transazione di cui al fax CP_2 CP_1 CP_1 del 22 gennaio 2007, accordo che prevedeva abbandono a spese compensate delle cause pendenti in grado di appello avanti alla omonima Corte milanese al n. r.g. 2160/2004 (appello sentenza Tr Desio n. 169/2004) e al n. r.g. 4553/2003 (appello avverso la sentenza Tr Desio n. 538/2002);
-conseguentemente condannare in solido con al pagamento delle spese legali CP_2 CP_1 dovute per i due giudizi di appello per complessivi euro 2.460,08 oltre iva e cpa e spese generali, come da note pro forma in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello, compreso il presente di rinvio e quello celebrato innanzi la Corte di Cassazione, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in qualità di antistatario. Il valore di causa è pari a € 8497,95 pari alle parcelle per cui è causa ed alle spese legali liquidate in appello Si produce copia della ordinanza della Cassazione con riserva di produrre il fascicolo di causa non appena restituito dalla cancelleria della Cassazione. Milano, lì 5 aprile 2024 Avv. Guido Palmieri
Controparte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, così giudicare Nel Merito
- rigettare, con qualsiasi statuizione, i motivi dedotti e le domande rassegnate dall'avv.
[...] con l'atto di citazione in riassunzione davanti al giudice del rinvio in esame poiché Pt_1 infondati/e, sia in fatto che in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 285/2014 del Tribunale di NZ – Sezione distaccata di Desio;
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014. Con osservanza.
NZ-Milano, 12 dicembre 2024.
Avv. Fabio Fecchio
Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare per le causali di cui alla narrativa della comparsa di risposta e di tutti i successivi atti e scritti difensivi:
pagina 2 di 15 - In via pregiudiziale, in applicazione del principio dell'esclusività del procedimento di accertamento dello stato passivo fallimentare sancito dall'art. 52 e dagli artt. 93 e segg., nonché dall'art. 24, Legge Fallimentare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilià o comunque l'improcedibilità, di tutte le domande e conclusioni formulate in citazione dall'attore nei confronti del CP_2
e della sua Curatela;
in subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del
[...]
Giudice adito a conoscere delle domande attoree verso il , essendo competente in Controparte_2 via esclusiva il Giudice Delegato in sede di verifica del passivo, ed in ogni caso il difetto di legittimazione passiva della Curatela in relazione alle domande medesime. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inopponibilità verso la Curatela e la massa dei creditori della presunta transazione in data 22.1.2007 per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., essendo il Curatore terzo in sede di accertamento del passivo.
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito fatto valere dall'attore verso il , per i motivi descritti in narrativa. Controparte_2
- Nel merito, rigettare comunque tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate dall'attore nei confronti del e della sua Curatela, perché infondate in fatto e Controparte_2 diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, contr. int. 4% ed
I.V.A..
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori.
Milano, 10 dicembre 2024 Avv. Marco Terenghi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'avv.to -a seguito Parte_1
di rimessione ad opera della Corte di Cassazione- ha evocato, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., innanzi a questa Corte, e il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2
applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
875/2024, pubblicata il 9.1.2024, che la Corte d'appello di Milano -in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 285/2014 del Tribunale di NZ- condanni -in solido con il Controparte_1
- al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, oltre iva Controparte_2
e cpa e spese generali, a titolo di compensi dovuti relativamente ai due giudizi di appello rg n.
2160/2004 e rg n. 4553/2003, instaurati avanti alla Corte di appello di Milano e definiti con transazione, in cui lo stesso avv. Palmieri aveva difeso come effetto dell'invocata Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, l'attore in riassunzione ha chiesto il rimborso integrale delle spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Co Si sono costituiti in giudizio e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
All'esito della prima udienza dell' 1.10.2024, il consigliere istruttore, con ordinanza in data
10.10.2024, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 29.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine pagina 3 di 15 perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, può essere così sintetizzata.
L'avv.to conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di NZ, le società Parte_1
e onde ottenere la loro condanna al pagamento delle prestazioni Controparte_1 Parte_2
professionali dal medesimo rese in due giudizi di opposizione a precetto, svoltisi avanti alla Sezione
Distaccata di Desio del Tribunale di NZ (rg n. 169/2004 e rg n. 538/2002), proseguiti in secondo grado avanti alla Corte d'appello di Milano (rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003), e in tale seconda fase definiti con transazione. In particolare, l'attore chiedeva la condanna della propria assistita,
al pagamento delle sue prestazioni professionali, rese nel primo e nel secondo grado Controparte_1
di detti giudizi e, con riferimento ai due procedimenti di appello rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003, conclusisi con transazione, chiedeva la condanna in solido anche di controparte della sua Parte_2
assistita in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della Legge Controparte_1
Professionale.
Il Tribunale di NZ, con sentenza n. 285/2014, condannava al pagamento Controparte_1 all'avv.to Palmieri dell'importo di euro 4.207,87, a titolo di compensi per l'attività svolta nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, avanti alla Sezione Distaccata di Desio del Tribunale di NZ, mentre emetteva condanna per euro 2.460,08 nei confronti della sola -nel Parte_2
frattempo fallita, con conseguente evocazione in giudizio del relativo Fallimento- per le prestazioni professionali rese nei due giudizi di appello. Condannava, infine, le convenute, in solido tra loro, al rimborso all'avv.to Palmieri delle spese di lite, senza tuttavia prevedere anche il rimborso forfettario delle spese generali.
L'avv.to Palmieri proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di NZ lamentando sia il mancato riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali sulle spese di lite riconosciute per il primo grado di giudizio, sia la mancata condanna in solido anche della sua assistita Controparte_1 al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, relativo alle prestazioni professionali svolte nei due giudizi di appello rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003, originati dalle citate opposizioni a precetto decise dal giudice di Desio.
pagina 4 di 15 La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2570/2016, pubblicata il 22.6.2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NZ, riconosceva all'avv.to Palmieri le spese generali sulle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio, mentre confermava il rigetto della domanda di condanna di al pagamento, in solido con , dell'importo di euro 2.460,08, oltre CP_1 CP_2
accessori, a titolo di compensi per l'attività svolta nei due giudizi di appello rg n. 2160/2004 e rg n.
4553/2003 avverso le sentenze di Desio, ritenendo che difettasse la relativa domanda dell'attore. Stante il limitato accoglimento dell'impugnazione, la Corte di appello condannava l'avv.to Palmieri a rifondere a unica appellata costituita, le spese di lite del grado di appello. CP_1
Avverso detta pronuncia della Corte di appello di Milano l'avv.to Palmieri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
In primo luogo ha lamentato che i giudici di appello avevano omesso di considerare che era la sua assistita, avendo la stessa conferito incarico all'avv.to Palmieri per la propria CP_1
difesa nei giudizi di opposizione a precetto e nei successivi procedimenti di appello, mentre CP_2
era la controparte processuale di per cui entrambe le società –come espressamente chiesto CP_1
in atti- dovevano essere condannate in solido al pagamento dei compensi professionali riferiti al grado di appello, ai sensi della Legge Professionale, posto che detti giudizi di secondo grado erano terminati con una transazione.
Col secondo motivo l'avv.to Palmieri censurava la sentenza di appello che aveva ritenuto che lo stesso aveva chiesto la condanna della al solo pagamento di euro 4.207,87 per i giudizi di CP_1 primo grado, senza aver disposto l'acquisizione dei fascicoli di primo grado, al fine di verificare l'effettivo contenuto delle domande proposte.
Col terzo motivo il legale lamentava che la Corte di appello di Milano l'aveva condannato a pagare le spese di lite del grado, nonostante il parziale accoglimento dell'impugnazione proposta.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 875/24, pubblicata il 9.1.2024, pur preso atto dello smarrimento dei fascicoli di merito, ha comunque ritenuto di poter decidere sulla scorta delle risultanze agli atti ed ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e, per l'effetto, ha cassato la sentenza n. 2570/2017 della Corte d'Appello di Milano in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro collegio della medesima Corte, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha così stabilito: “Dal tenore letterale delle conclusioni formulate a verbale, si evince che il ricorrente, oltre al pagamento dei compensi per € 4.207,87 nei confronti della sola aveva chiesto la condanna della al pagamento delle CP_1 Parte_2
spettanze per i giudizi di appello in via solidale con la parte assistita, pari ad € 2.460,00, distinguendo chiaramente le somme pretese in via esclusiva dalla cliente per il patrocinio svolto in primo grado, da
pagina 5 di 15 quelle riguardanti la difesa in appello, pretese con vincolo di solidarietà per effetto dell'intervenuta transazione.
L'importo di €. 2.460,00 per i giudizi di impugnazione non poteva ritenersi ricompreso, in assenza di una più esplicita limitazione del petitum, nella somma complessivamente richiesta, pari ad
€. 4.207,87, non potendo ritenersi indicativa, in tal senso, l'elencazione a verbale delle prestazioni svolte, a fronte dell'esplicita richiesta di pagamento dei compensi in via solidale nei confronti di entrambe le società convenute (cfr. conclusioni riprodotte anche a pag. 11 del controricorso).
La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della ha mal inteso il contenuto della CP_1
domanda, violando l'art. 112 c.p.c.”.
Alla luce delle vicende processuali sopra ricostruite, deve, pertanto ritenersi che, ad oggi, sono passate in giudicato sia la condanna di al pagamento all'avv.to Palmieri dell'importo di CP_1
euro 4.207,87, a titolo di compenso dovuto per i due giudizi di primo grado di opposizione al precetto, svoltisi avanti alla Sezione Distaccata di Desio del Tribunale di NZ, sia la condanna del CP_2
al pagamento al medesimo legale della somma di euro 2.460,08, per i compensi dovuti
[...]
relativamente ai due giudizi di appello, rg 2160/04 e rg 4553/03, definiti con transazione.
Ciò premesso, occorre esaminare il motivo di impugnazione riproposto in questa sede dall'avv.to Parte_1
Quest'ultimo, ferma la condanna già disposta in primo grado a carico di al CP_1 pagamento dell'importo di euro 4.207,87, come compenso per le prestazioni professionali rese dallo stesso nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto avanti al giudice di Desio, ha chiesto che per i compensi discendenti dai due successivi procedimenti di appello, rg 2160/04 e rg 4553/03, terminati con transazione, sia condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP_1
2.460,08, in solido con il -già condannato dal Tribunale di NZ- ex art. 12 Controparte_2
legge professionale. Per effetto dell'accoglimento di detta domanda, ha inoltre domandato che le spese di causa siano integralmente poste a carico delle appellate, ivi comprese quelle del primo giudizio di appello, quelle del giudizio di legittimità e le spese del presente procedimento.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di NZ con sentenza n. 285/2014 e la Corte di Appello di Milano con la pronuncia n. 2570/2016 avevano ritenuto che l'avv.to Palmieri non avesse domandato la condanna di CP_1 anche al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.460,08 per i compensi maturati relativamente ai due giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, originati dall'impugnazione delle sentenze di opposizione al precetto emesse dal giudice di Desio.
pagina 6 di 15 Di conseguenza ossia la parte assistita dall'avv.to Palmieri, era stata condannata dal CP_1
Tribunale di NZ unicamente al pagamento dell'importo di euro 4.207,87, come corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal legale con riferimento ai due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, mentre solo il era stato condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
2.460,08 per i compensi dovuti all'avv.to Palmieri per i relativi due giudizi di appello, in virtù della solidarietà prevista dalla legge Professionale nei casi in cui il procedimento termina con transazione, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 875/2024, ha affermato che, in realtà, l'avv.to
Palmieri aveva domandato nei confronti di sia la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1
di euro 4.207,87, come compenso per i due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, sia quella al versamento della somma ulteriore di euro 2.460,08, per le prestazioni professionali rese nei relativi due giudizi di appello, con la precisazione, quanto a detti procedimenti di appello, che la condanna al pagamento dell'importo di euro 2.460,08 era stata chiesta anche nei confronti di in forza Parte_2
della solidarietà prevista dalla Legge Professionale.
Ritenuto, pertanto, ormai accertato, in forza della pronuncia della Suprema Corte, che l'avv.to
Palmieri aveva, in realtà, chiesto nei confronti di sia la somma di euro 4.207,87 per il CP_1 primo grado, che quella di euro 2.460,08 per i giudizi di appello, deve ritenersi fondato l'appello proposto dal medesimo contro la sentenza del Tribunale di NZ, che, quanto ai compensi dovuti per i giudizi di secondo grado, aveva condannato al pagamento dell'importo di euro 2.460,08 il solo e non anche Controparte_2 CP_1
Dalla sentenza di primo grado emerge, infatti, che aveva conferito all'avv.to CP_1
Palmieri l'incarico di difenderla anche nei giudizi di appello contro le sentenze emesse dal giudice di
Desio all'esito dei procedimenti di opposizione a precetto.
In particolare il Tribunale di NZ aveva affermato che la missiva 24.7.2003 conteneva chiaramente anche il mandato ad impugnare le sentenze di primo grado emesse dal giudice di Desio e tale dato documentale prevaleva sulle testimonianze assunte.
In assenza del fascicolo di primo grado -andato smarrito come risulta dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 875/24- il contenuto di detta missiva è ricavabile dalla sentenza della Corte di appello di Milano n. 2570/2017: “Come concordato la preghiamo di volere appellare la sentenza … nei termini stabiliti e nella sede che ella riterrà più idonea”.
Effettivamente il tenore di tale comunicazione, non contestato da è inequivoco circa CP_1 la volontà di quest'ultima di avvalersi dell'attività del professionista anche per la fase di appello e tale circostanza non è confutata dagli stralci delle testimonianze riportate dall'appellata negli atti difensivi pagina 7 di 15 depositati nella precedente fase di appello, in assenza del verbale integrale del procedimento di primo grado.
pertanto, è tenuta a pagare all'appellante il compenso per le prestazioni CP_1
professionali rese in detti giudizi in quanto parte assistita dall'avv.to Palmieri, al quale aveva conferito incarico difensivo.
Nel presente giudizio del resto, non si concentra più sul presunto mancato CP_1
conferimento dell'incarico all'avv.to Palmieri anche per i giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, ma assume che non vi sia prova che i predetti giudizi siano terminati con una transazione, per cui non opererebbe la solidarietà prevista dalla Legge Professionale (cfr comparsa costituzione pp. CP_1
7-8-9).
Invero detta circostanza, se ha fondato la condanna in via solidale di in forza della CP_2
solidarietà prevista dalla Legge Professionale, appare irrilevante nei confronti di che è CP_1
tenuta al pagamento del compenso del proprio legale in quanto ha dato incarico allo stesso di assisterla e quindi deve corrispondere all'avv.to Palmieri il corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite a prescindere dalla circostanza che i procedimenti siano stati definiti con transazione o in altro modo.
In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di NZ, non impugnata sotto tale profilo, aveva già accertato che detti giudizi di appello erano, effettivamente, terminati con una transazione, tanto che, proprio su tale presupposto, aveva condannato il , Controparte_2 controparte rispetto a a pagare le prestazioni eseguite dall'avv.to Palmieri in tali CP_1
procedimenti, ex art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, oggi art. 13 legge 247/2012. sostiene, inoltre, nel presente giudizio, che l'importo di euro 4.207,87, al pagamento CP_1
del quale è stata condannata dal Tribunale di NZ, includerebbe, in realtà, anche le prestazioni rese dal legale nei procedimenti di appello rg 2160/04 e rg 4553/03.
L'assunto non può essere condiviso.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio n. 875/2024, ricostruendo lo svolgimento del processo ha così affermato: “Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda relativamente ai compensi per i giudizi di primo grado, per l'importo di €. 4.207,87, che ha posto a carico della
per le cause di appello ha condannato la al pagamento di € 2.460,08, senza CP_1 CP_2 vincolo di solidarietà”. La Corte ha pertanto riferito la pronuncia del Tribunale di NZ per l'importo di euro 4.207,87 alle sole prestazioni rese dall'avv.to Palmieri nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, mentre la somma di euro 2.460,08 è stata riferita al compenso dovuto per i successivi due giudizi di appello. Tali statuizioni non possono ora essere rimesse in discussione.
pagina 8 di 15 Più in generale, deve rilevarsi che nel primo giudizio di appello contro la sentenza CP_1
del Tribunale di NZ, si era limitata, nel merito, ad insistere nell'affermare che nessun mandato ad impugnare era stato conferito all'avv.to Palmieri, assunto sconfessato dalla missiva del 24.7.2003, sopra richiamata.
Ciò detto, deve rilevarsi che, nella presente sede, non possono essere esaminate questioni nuove.
E' noto, infatti, che “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass.
24357 del 10.8.2023).
Sussistendo, pertanto, la prova documentale del conferimento all'avv.to Palmieri, da parte di del mandato difensivo anche per i due citati giudizi di appello, deve concludersi che Controparte_1 quest'ultima deve essere condannata a pagare al legale il compenso relativo alle prestazioni professionali rese in detti giudizi, che erano già state determinate in euro 2.460,08.
La condanna di , disposta in questa sede, si aggiunge a quella già pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di NZ a carico del e deve ritenersi che le due appellate siano tenute Controparte_2
in solido al relativo pagamento, in forza di quanto previsto dalla Legge Professionale e, in particolare, dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e, ora, dall'art. 13 L. 247/2012.
Pertanto deve essere condanna, in solido con il al Controparte_1 Controparte_3 pagamento all'avv.to Palmieri dell'importo ulteriore di euro 2.460,08, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per le prestazioni rese dal legale nei due giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, originati dalle citate opposizione a precetto decise a Desio.
Controparte_2
Restano da esaminare le difese del . Controparte_2
Il giudizio avanti al Tribunale di NZ era stato promosso dall'avv.to Palmieri contro la con atto di citazione iscritto al n. 2788/2008 rg e il fallimento di quest'ultima è intervenuto CP_2
nelle more del giudizio di primo grado, essendo stato dichiarato con sentenza n. 30/2011 del 21.1.2011.
e il relativo Fallimento sono rimasti contumaci nei precedenti gradi. CP_2
pagina 9 di 15 Il Tribunale di NZ, come si è visto, con sentenza n. 285/2014 del 27.1.2014, ha condannato il al pagamento, a favore dell'avv.to Palmieri, dell'importo di euro 2.460,08, Controparte_3 per le prestazioni professionali da quest'ultimo rese, quale procuratore della nei due CP_1
giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, conclusisi con transazione. A tale pronuncia si accompagnava anche la condanna del , in solido con al rimborso delle spese di CP_2 CP_1
lite del giudizio di primo grado a favore dell'avv.to Palmieri.
Dette statuizioni non venivano impugnate dal , pur citato avanti alla Corte Controparte_2
di appello di Milano.
Seguiva ricorso in Cassazione proposto dall'avv.to Palmieri e anche in tale sede il CP_2
rimaneva contumace, nonostante la rituale intimazione.
[...]
Quest'ultimo si è costituito, per la prima volta, solo nel presente giudizio di rinvio lamentando, in primo luogo, che l'avv.to Palmieri non ha mai presentato domanda di ammissione al passivo per i crediti professionali fatti valere nel presente giudizio, per cui le sue domande nei confronti del sono inammissibili o comunque improcedibili, in diretta applicazione dell'art. 52 Legge CP_2
Fallimentare e dei correlati artt. 93 e segg., che rendono obbligatorio ed esclusivo il procedimento di verifica del passivo davanti al G.D., per cui l'eventuale sindacato sulle domande dell'avv.to Palmieri avrebbe dovuto avvenire solo in sede endofallimentare.
Inoltre, la difesa del , costituendosi nel presente giudizio, ha sostenuto Controparte_2
l'inopponibilità al della scrittura privata transattiva, da cui l'attore in riassunzione ha tratto CP_2
titolo per le proprie domande, perché non munita di data certa, e ha pure eccepito la prescrizione decennale del credito azionato dall'avv.to Palmieri, che non risulterebbe aver mai rivolto le proprie pretese nei confronti del . CP_2
Le eccezioni sollevate dal , per la prima volta, nel presente giudizio sono Controparte_2
prive di pregio.
Come noto, “sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio” (Cass. n. 1115/2014; n. 24156/2018).
pagina 10 di 15 Se, pertanto, come nel caso di specie, il giudice ha comunque pronunciato sentenza di condanna nei confronti del fallimento, spetta a quest'ultimo dedurre in sede di gravame il vizio procedimentale, “in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
Inoltre, deve tenersi presente, come sopra visto, che “la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno”; infatti “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate” (Cass. n. 5137 del 21.2.2019;
Cass. n. 24357 del 10.8.2023).
Dai principi sopra esposti discende che non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio di rinvio le eccezioni proposte, per la prima volta, dal costituendosi nell'odierno CP_2
procedimento.
Infatti, la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata, in relazione alle quali essa è operante, ossia soltanto sulle parti cassate, mentre i capi di pronuncia non cassati, o non oggetto di impugnazione, non sono travolti ed acquistano autorità di cosa giudicata. Come visto, tra i capi passati in giudicato della sentenza di primo grado, vi è la condanna del al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, per le prestazioni professionali rese Controparte_2
dall'avv.to Palmieri nei giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, terminati con transazione, in forza della solidarietà prevista dalla Legge Professionale per tale ipotesi.
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in
pagina 11 di 15 sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. n. 29056 dell' 11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite” (Cass. SU n. 32906 dell' 8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
In applicazione dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che l'esito finale del giudizio vede vittorioso l'avv.to Palmieri rispetto alle domande originariamente proposte al Tribunale di NZ e solo parzialmente accolte da quest'ultimo.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di e del Controparte_1
, e, riformandosi in questa sede parzialmente la sentenza di primo grado, è Controparte_2
necessario rivedere la regolamentazione delle spese di lite di ogni grado del giudizio. Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 15506/2018;
Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Le due parti appellate devono, pertanto, essere condannate al rimborso all'avv.to Palmieri delle spese sostenute per il primo grado, l'originaria fase di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio.
La condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite è disposta in solido ex art. 97 cpc per la comunanza di almeno parte delle questioni sollevate, con determinazione del valore della lite –ai fini della liquidazione delle spese di causa- tenendo conto del totale degli importi richiesti dall'avv.to pagina 12 di 15 Palmieri, che, del resto, presentano una contenuta differenza tra le due convenute -euro 2.460,08 per ed euro 6.667,95 per (euro 4.207,87 più euro 2.460,08)- ma il cui cumulo CP_2 CP_1
determina una modifica dello scaglione applicabile per la liquidazione delle spese: quello 5.200-26.000 euro in luogo dello scaglione 1.100-5.200 euro. E' noto, infatti, che “in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. n. 369/2025; 9063/2019; 27476/2018; 9876/2018;
20916/2016). In tal caso, il valore della controversia -ai fini della liquidazione delle spese di lite- è commisurato a tutti i crediti azionati e agli importi liquidati a favore della parte vittoriosa (Cass.
369/2025, Cass. 9063/2019; Cass. 20916/2016).
In applicazione dei predetti principi, nel caso in esame, per entrambe le convenute, le spese di lite –
a cui qui sono condannate in solido ex art. 97 cpc- sono dunque determinate con riferimento allo scaglione 5.200 - 26.000 euro.
La liquidazione per i vari gradi e le diverse fasi è effettuata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione sopra indicato, dell'effettiva attività difensiva svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nei gradi successivi al primo.
Si evidenzia che, dovendo in questa sede riliquidare le spese dell'intero giudizio, deve ritenersi corretta l'applicazione oggi dei criteri di cui al DM 55/2014 anche al giudizio di primo grado, pur essendo la sentenza del Tribunale intervenuta prima dell'entrata in vigore di detto decreto. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel
pagina 13 di 15 grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
(Cass. 31884/2018; Cass. ord. n. 19989/2021).
Dal momento che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, all'esito del presente giudizio di rinvio, deve essere parzialmente riformata, in applicazione dei principi sopra esposti occorre liquidare le spese dei gradi precedenti con applicazione della disciplina oggi vigente, rappresentata dai parametri di cui al dm 55/14, come modificati dal dm 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede, in accoglimento delle domande dell'avv.to :
[...] Parte_1
1. condanna a pagare a – in solido con il Controparte_4 Parte_1
- la somma di euro 2.460,08, oltre accessori di Controparte_2
legge ed interessi legali dal giorno della domanda al saldo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese nei giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03;
2. condanna e in Controparte_4 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di , Parte_1
da distrarsi a favore del difensore, avv.to Guido Palmieri, dichiaratosi antistatario, così liquidate:
-per il giudizio di primo grado in complessivi euro 5.077,00, di cui € 919,00 per fase di studio,
€ 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di appello prima fase in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082,00, di cui € 1.276,00 per fase di studio,
€ 1.134,00 per fase introduttiva ed € 672,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
pagina 14 di 15 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Caterina Chiulli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
elettivamente domiciliato in Milano, via Monte Nero 17, presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Guido Palmieri, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
NZ, via Carlo Alberto n. 37, presso lo studio dell'avv.to Fabio Fecchio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
in persona del curatore, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Milano, via Archimede 94, presso lo studio dell'avv.to Marco Terenghi, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 29.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
AVV.TO Parte_1
Voglia quindi la Corte d'appello di Milano in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 285/2014 del Tribunale di NZ nei confronti di e Parte_2 Controparte_1
h e è intervenuta transazione di cui al fax CP_2 CP_1 CP_1 del 22 gennaio 2007, accordo che prevedeva abbandono a spese compensate delle cause pendenti in grado di appello avanti alla omonima Corte milanese al n. r.g. 2160/2004 (appello sentenza Tr Desio n. 169/2004) e al n. r.g. 4553/2003 (appello avverso la sentenza Tr Desio n. 538/2002);
-conseguentemente condannare in solido con al pagamento delle spese legali CP_2 CP_1 dovute per i due giudizi di appello per complessivi euro 2.460,08 oltre iva e cpa e spese generali, come da note pro forma in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo, o la somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, per il grado di appello, compreso il presente di rinvio e quello celebrato innanzi la Corte di Cassazione, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore in qualità di antistatario. Il valore di causa è pari a € 8497,95 pari alle parcelle per cui è causa ed alle spese legali liquidate in appello Si produce copia della ordinanza della Cassazione con riserva di produrre il fascicolo di causa non appena restituito dalla cancelleria della Cassazione. Milano, lì 5 aprile 2024 Avv. Guido Palmieri
Controparte_1 Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, così giudicare Nel Merito
- rigettare, con qualsiasi statuizione, i motivi dedotti e le domande rassegnate dall'avv.
[...] con l'atto di citazione in riassunzione davanti al giudice del rinvio in esame poiché Pt_1 infondati/e, sia in fatto che in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa ed in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 285/2014 del Tribunale di NZ – Sezione distaccata di Desio;
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014. Con osservanza.
NZ-Milano, 12 dicembre 2024.
Avv. Fabio Fecchio
Controparte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare per le causali di cui alla narrativa della comparsa di risposta e di tutti i successivi atti e scritti difensivi:
pagina 2 di 15 - In via pregiudiziale, in applicazione del principio dell'esclusività del procedimento di accertamento dello stato passivo fallimentare sancito dall'art. 52 e dagli artt. 93 e segg., nonché dall'art. 24, Legge Fallimentare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilià o comunque l'improcedibilità, di tutte le domande e conclusioni formulate in citazione dall'attore nei confronti del CP_2
e della sua Curatela;
in subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del
[...]
Giudice adito a conoscere delle domande attoree verso il , essendo competente in Controparte_2 via esclusiva il Giudice Delegato in sede di verifica del passivo, ed in ogni caso il difetto di legittimazione passiva della Curatela in relazione alle domande medesime. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inopponibilità verso la Curatela e la massa dei creditori della presunta transazione in data 22.1.2007 per mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., essendo il Curatore terzo in sede di accertamento del passivo.
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito fatto valere dall'attore verso il , per i motivi descritti in narrativa. Controparte_2
- Nel merito, rigettare comunque tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate dall'attore nei confronti del e della sua Curatela, perché infondate in fatto e Controparte_2 diritto.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, contr. int. 4% ed
I.V.A..
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori.
Milano, 10 dicembre 2024 Avv. Marco Terenghi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, l'avv.to -a seguito Parte_1
di rimessione ad opera della Corte di Cassazione- ha evocato, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., innanzi a questa Corte, e il chiedendo, in Controparte_1 Controparte_2
applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
875/2024, pubblicata il 9.1.2024, che la Corte d'appello di Milano -in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 285/2014 del Tribunale di NZ- condanni -in solido con il Controparte_1
- al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, oltre iva Controparte_2
e cpa e spese generali, a titolo di compensi dovuti relativamente ai due giudizi di appello rg n.
2160/2004 e rg n. 4553/2003, instaurati avanti alla Corte di appello di Milano e definiti con transazione, in cui lo stesso avv. Palmieri aveva difeso come effetto dell'invocata Controparte_1
riforma della sentenza di primo grado, l'attore in riassunzione ha chiesto il rimborso integrale delle spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Co Si sono costituiti in giudizio e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse domande.
[...]
All'esito della prima udienza dell' 1.10.2024, il consigliere istruttore, con ordinanza in data
10.10.2024, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 29.4.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine pagina 3 di 15 perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
La vicenda di fatto e processuale, nelle sue fasi pregresse, può essere così sintetizzata.
L'avv.to conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di NZ, le società Parte_1
e onde ottenere la loro condanna al pagamento delle prestazioni Controparte_1 Parte_2
professionali dal medesimo rese in due giudizi di opposizione a precetto, svoltisi avanti alla Sezione
Distaccata di Desio del Tribunale di NZ (rg n. 169/2004 e rg n. 538/2002), proseguiti in secondo grado avanti alla Corte d'appello di Milano (rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003), e in tale seconda fase definiti con transazione. In particolare, l'attore chiedeva la condanna della propria assistita,
al pagamento delle sue prestazioni professionali, rese nel primo e nel secondo grado Controparte_1
di detti giudizi e, con riferimento ai due procedimenti di appello rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003, conclusisi con transazione, chiedeva la condanna in solido anche di controparte della sua Parte_2
assistita in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 68 della Legge Controparte_1
Professionale.
Il Tribunale di NZ, con sentenza n. 285/2014, condannava al pagamento Controparte_1 all'avv.to Palmieri dell'importo di euro 4.207,87, a titolo di compensi per l'attività svolta nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, avanti alla Sezione Distaccata di Desio del Tribunale di NZ, mentre emetteva condanna per euro 2.460,08 nei confronti della sola -nel Parte_2
frattempo fallita, con conseguente evocazione in giudizio del relativo Fallimento- per le prestazioni professionali rese nei due giudizi di appello. Condannava, infine, le convenute, in solido tra loro, al rimborso all'avv.to Palmieri delle spese di lite, senza tuttavia prevedere anche il rimborso forfettario delle spese generali.
L'avv.to Palmieri proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di NZ lamentando sia il mancato riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali sulle spese di lite riconosciute per il primo grado di giudizio, sia la mancata condanna in solido anche della sua assistita Controparte_1 al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, relativo alle prestazioni professionali svolte nei due giudizi di appello rg n. 2160/2004 e rg n. 4553/2003, originati dalle citate opposizioni a precetto decise dal giudice di Desio.
pagina 4 di 15 La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2570/2016, pubblicata il 22.6.2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NZ, riconosceva all'avv.to Palmieri le spese generali sulle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio, mentre confermava il rigetto della domanda di condanna di al pagamento, in solido con , dell'importo di euro 2.460,08, oltre CP_1 CP_2
accessori, a titolo di compensi per l'attività svolta nei due giudizi di appello rg n. 2160/2004 e rg n.
4553/2003 avverso le sentenze di Desio, ritenendo che difettasse la relativa domanda dell'attore. Stante il limitato accoglimento dell'impugnazione, la Corte di appello condannava l'avv.to Palmieri a rifondere a unica appellata costituita, le spese di lite del grado di appello. CP_1
Avverso detta pronuncia della Corte di appello di Milano l'avv.to Palmieri ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
In primo luogo ha lamentato che i giudici di appello avevano omesso di considerare che era la sua assistita, avendo la stessa conferito incarico all'avv.to Palmieri per la propria CP_1
difesa nei giudizi di opposizione a precetto e nei successivi procedimenti di appello, mentre CP_2
era la controparte processuale di per cui entrambe le società –come espressamente chiesto CP_1
in atti- dovevano essere condannate in solido al pagamento dei compensi professionali riferiti al grado di appello, ai sensi della Legge Professionale, posto che detti giudizi di secondo grado erano terminati con una transazione.
Col secondo motivo l'avv.to Palmieri censurava la sentenza di appello che aveva ritenuto che lo stesso aveva chiesto la condanna della al solo pagamento di euro 4.207,87 per i giudizi di CP_1 primo grado, senza aver disposto l'acquisizione dei fascicoli di primo grado, al fine di verificare l'effettivo contenuto delle domande proposte.
Col terzo motivo il legale lamentava che la Corte di appello di Milano l'aveva condannato a pagare le spese di lite del grado, nonostante il parziale accoglimento dell'impugnazione proposta.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 875/24, pubblicata il 9.1.2024, pur preso atto dello smarrimento dei fascicoli di merito, ha comunque ritenuto di poter decidere sulla scorta delle risultanze agli atti ed ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e, per l'effetto, ha cassato la sentenza n. 2570/2017 della Corte d'Appello di Milano in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro collegio della medesima Corte, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha così stabilito: “Dal tenore letterale delle conclusioni formulate a verbale, si evince che il ricorrente, oltre al pagamento dei compensi per € 4.207,87 nei confronti della sola aveva chiesto la condanna della al pagamento delle CP_1 Parte_2
spettanze per i giudizi di appello in via solidale con la parte assistita, pari ad € 2.460,00, distinguendo chiaramente le somme pretese in via esclusiva dalla cliente per il patrocinio svolto in primo grado, da
pagina 5 di 15 quelle riguardanti la difesa in appello, pretese con vincolo di solidarietà per effetto dell'intervenuta transazione.
L'importo di €. 2.460,00 per i giudizi di impugnazione non poteva ritenersi ricompreso, in assenza di una più esplicita limitazione del petitum, nella somma complessivamente richiesta, pari ad
€. 4.207,87, non potendo ritenersi indicativa, in tal senso, l'elencazione a verbale delle prestazioni svolte, a fronte dell'esplicita richiesta di pagamento dei compensi in via solidale nei confronti di entrambe le società convenute (cfr. conclusioni riprodotte anche a pag. 11 del controricorso).
La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della ha mal inteso il contenuto della CP_1
domanda, violando l'art. 112 c.p.c.”.
Alla luce delle vicende processuali sopra ricostruite, deve, pertanto ritenersi che, ad oggi, sono passate in giudicato sia la condanna di al pagamento all'avv.to Palmieri dell'importo di CP_1
euro 4.207,87, a titolo di compenso dovuto per i due giudizi di primo grado di opposizione al precetto, svoltisi avanti alla Sezione Distaccata di Desio del Tribunale di NZ, sia la condanna del CP_2
al pagamento al medesimo legale della somma di euro 2.460,08, per i compensi dovuti
[...]
relativamente ai due giudizi di appello, rg 2160/04 e rg 4553/03, definiti con transazione.
Ciò premesso, occorre esaminare il motivo di impugnazione riproposto in questa sede dall'avv.to Parte_1
Quest'ultimo, ferma la condanna già disposta in primo grado a carico di al CP_1 pagamento dell'importo di euro 4.207,87, come compenso per le prestazioni professionali rese dallo stesso nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto avanti al giudice di Desio, ha chiesto che per i compensi discendenti dai due successivi procedimenti di appello, rg 2160/04 e rg 4553/03, terminati con transazione, sia condannata al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP_1
2.460,08, in solido con il -già condannato dal Tribunale di NZ- ex art. 12 Controparte_2
legge professionale. Per effetto dell'accoglimento di detta domanda, ha inoltre domandato che le spese di causa siano integralmente poste a carico delle appellate, ivi comprese quelle del primo giudizio di appello, quelle del giudizio di legittimità e le spese del presente procedimento.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di NZ con sentenza n. 285/2014 e la Corte di Appello di Milano con la pronuncia n. 2570/2016 avevano ritenuto che l'avv.to Palmieri non avesse domandato la condanna di CP_1 anche al pagamento dell'ulteriore importo di euro 2.460,08 per i compensi maturati relativamente ai due giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, originati dall'impugnazione delle sentenze di opposizione al precetto emesse dal giudice di Desio.
pagina 6 di 15 Di conseguenza ossia la parte assistita dall'avv.to Palmieri, era stata condannata dal CP_1
Tribunale di NZ unicamente al pagamento dell'importo di euro 4.207,87, come corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal legale con riferimento ai due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, mentre solo il era stato condannato al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
2.460,08 per i compensi dovuti all'avv.to Palmieri per i relativi due giudizi di appello, in virtù della solidarietà prevista dalla legge Professionale nei casi in cui il procedimento termina con transazione, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 875/2024, ha affermato che, in realtà, l'avv.to
Palmieri aveva domandato nei confronti di sia la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1
di euro 4.207,87, come compenso per i due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, sia quella al versamento della somma ulteriore di euro 2.460,08, per le prestazioni professionali rese nei relativi due giudizi di appello, con la precisazione, quanto a detti procedimenti di appello, che la condanna al pagamento dell'importo di euro 2.460,08 era stata chiesta anche nei confronti di in forza Parte_2
della solidarietà prevista dalla Legge Professionale.
Ritenuto, pertanto, ormai accertato, in forza della pronuncia della Suprema Corte, che l'avv.to
Palmieri aveva, in realtà, chiesto nei confronti di sia la somma di euro 4.207,87 per il CP_1 primo grado, che quella di euro 2.460,08 per i giudizi di appello, deve ritenersi fondato l'appello proposto dal medesimo contro la sentenza del Tribunale di NZ, che, quanto ai compensi dovuti per i giudizi di secondo grado, aveva condannato al pagamento dell'importo di euro 2.460,08 il solo e non anche Controparte_2 CP_1
Dalla sentenza di primo grado emerge, infatti, che aveva conferito all'avv.to CP_1
Palmieri l'incarico di difenderla anche nei giudizi di appello contro le sentenze emesse dal giudice di
Desio all'esito dei procedimenti di opposizione a precetto.
In particolare il Tribunale di NZ aveva affermato che la missiva 24.7.2003 conteneva chiaramente anche il mandato ad impugnare le sentenze di primo grado emesse dal giudice di Desio e tale dato documentale prevaleva sulle testimonianze assunte.
In assenza del fascicolo di primo grado -andato smarrito come risulta dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 875/24- il contenuto di detta missiva è ricavabile dalla sentenza della Corte di appello di Milano n. 2570/2017: “Come concordato la preghiamo di volere appellare la sentenza … nei termini stabiliti e nella sede che ella riterrà più idonea”.
Effettivamente il tenore di tale comunicazione, non contestato da è inequivoco circa CP_1 la volontà di quest'ultima di avvalersi dell'attività del professionista anche per la fase di appello e tale circostanza non è confutata dagli stralci delle testimonianze riportate dall'appellata negli atti difensivi pagina 7 di 15 depositati nella precedente fase di appello, in assenza del verbale integrale del procedimento di primo grado.
pertanto, è tenuta a pagare all'appellante il compenso per le prestazioni CP_1
professionali rese in detti giudizi in quanto parte assistita dall'avv.to Palmieri, al quale aveva conferito incarico difensivo.
Nel presente giudizio del resto, non si concentra più sul presunto mancato CP_1
conferimento dell'incarico all'avv.to Palmieri anche per i giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, ma assume che non vi sia prova che i predetti giudizi siano terminati con una transazione, per cui non opererebbe la solidarietà prevista dalla Legge Professionale (cfr comparsa costituzione pp. CP_1
7-8-9).
Invero detta circostanza, se ha fondato la condanna in via solidale di in forza della CP_2
solidarietà prevista dalla Legge Professionale, appare irrilevante nei confronti di che è CP_1
tenuta al pagamento del compenso del proprio legale in quanto ha dato incarico allo stesso di assisterla e quindi deve corrispondere all'avv.to Palmieri il corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite a prescindere dalla circostanza che i procedimenti siano stati definiti con transazione o in altro modo.
In ogni caso, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di NZ, non impugnata sotto tale profilo, aveva già accertato che detti giudizi di appello erano, effettivamente, terminati con una transazione, tanto che, proprio su tale presupposto, aveva condannato il , Controparte_2 controparte rispetto a a pagare le prestazioni eseguite dall'avv.to Palmieri in tali CP_1
procedimenti, ex art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, oggi art. 13 legge 247/2012. sostiene, inoltre, nel presente giudizio, che l'importo di euro 4.207,87, al pagamento CP_1
del quale è stata condannata dal Tribunale di NZ, includerebbe, in realtà, anche le prestazioni rese dal legale nei procedimenti di appello rg 2160/04 e rg 4553/03.
L'assunto non può essere condiviso.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza di rinvio n. 875/2024, ricostruendo lo svolgimento del processo ha così affermato: “Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda relativamente ai compensi per i giudizi di primo grado, per l'importo di €. 4.207,87, che ha posto a carico della
per le cause di appello ha condannato la al pagamento di € 2.460,08, senza CP_1 CP_2 vincolo di solidarietà”. La Corte ha pertanto riferito la pronuncia del Tribunale di NZ per l'importo di euro 4.207,87 alle sole prestazioni rese dall'avv.to Palmieri nei due giudizi di primo grado di opposizione a precetto, mentre la somma di euro 2.460,08 è stata riferita al compenso dovuto per i successivi due giudizi di appello. Tali statuizioni non possono ora essere rimesse in discussione.
pagina 8 di 15 Più in generale, deve rilevarsi che nel primo giudizio di appello contro la sentenza CP_1
del Tribunale di NZ, si era limitata, nel merito, ad insistere nell'affermare che nessun mandato ad impugnare era stato conferito all'avv.to Palmieri, assunto sconfessato dalla missiva del 24.7.2003, sopra richiamata.
Ciò detto, deve rilevarsi che, nella presente sede, non possono essere esaminate questioni nuove.
E' noto, infatti, che “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass.
24357 del 10.8.2023).
Sussistendo, pertanto, la prova documentale del conferimento all'avv.to Palmieri, da parte di del mandato difensivo anche per i due citati giudizi di appello, deve concludersi che Controparte_1 quest'ultima deve essere condannata a pagare al legale il compenso relativo alle prestazioni professionali rese in detti giudizi, che erano già state determinate in euro 2.460,08.
La condanna di , disposta in questa sede, si aggiunge a quella già pronunciata dal Controparte_1
Tribunale di NZ a carico del e deve ritenersi che le due appellate siano tenute Controparte_2
in solido al relativo pagamento, in forza di quanto previsto dalla Legge Professionale e, in particolare, dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e, ora, dall'art. 13 L. 247/2012.
Pertanto deve essere condanna, in solido con il al Controparte_1 Controparte_3 pagamento all'avv.to Palmieri dell'importo ulteriore di euro 2.460,08, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per le prestazioni rese dal legale nei due giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, originati dalle citate opposizione a precetto decise a Desio.
Controparte_2
Restano da esaminare le difese del . Controparte_2
Il giudizio avanti al Tribunale di NZ era stato promosso dall'avv.to Palmieri contro la con atto di citazione iscritto al n. 2788/2008 rg e il fallimento di quest'ultima è intervenuto CP_2
nelle more del giudizio di primo grado, essendo stato dichiarato con sentenza n. 30/2011 del 21.1.2011.
e il relativo Fallimento sono rimasti contumaci nei precedenti gradi. CP_2
pagina 9 di 15 Il Tribunale di NZ, come si è visto, con sentenza n. 285/2014 del 27.1.2014, ha condannato il al pagamento, a favore dell'avv.to Palmieri, dell'importo di euro 2.460,08, Controparte_3 per le prestazioni professionali da quest'ultimo rese, quale procuratore della nei due CP_1
giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, conclusisi con transazione. A tale pronuncia si accompagnava anche la condanna del , in solido con al rimborso delle spese di CP_2 CP_1
lite del giudizio di primo grado a favore dell'avv.to Palmieri.
Dette statuizioni non venivano impugnate dal , pur citato avanti alla Corte Controparte_2
di appello di Milano.
Seguiva ricorso in Cassazione proposto dall'avv.to Palmieri e anche in tale sede il CP_2
rimaneva contumace, nonostante la rituale intimazione.
[...]
Quest'ultimo si è costituito, per la prima volta, solo nel presente giudizio di rinvio lamentando, in primo luogo, che l'avv.to Palmieri non ha mai presentato domanda di ammissione al passivo per i crediti professionali fatti valere nel presente giudizio, per cui le sue domande nei confronti del sono inammissibili o comunque improcedibili, in diretta applicazione dell'art. 52 Legge CP_2
Fallimentare e dei correlati artt. 93 e segg., che rendono obbligatorio ed esclusivo il procedimento di verifica del passivo davanti al G.D., per cui l'eventuale sindacato sulle domande dell'avv.to Palmieri avrebbe dovuto avvenire solo in sede endofallimentare.
Inoltre, la difesa del , costituendosi nel presente giudizio, ha sostenuto Controparte_2
l'inopponibilità al della scrittura privata transattiva, da cui l'attore in riassunzione ha tratto CP_2
titolo per le proprie domande, perché non munita di data certa, e ha pure eccepito la prescrizione decennale del credito azionato dall'avv.to Palmieri, che non risulterebbe aver mai rivolto le proprie pretese nei confronti del . CP_2
Le eccezioni sollevate dal , per la prima volta, nel presente giudizio sono Controparte_2
prive di pregio.
Come noto, “sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare),
l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio” (Cass. n. 1115/2014; n. 24156/2018).
pagina 10 di 15 Se, pertanto, come nel caso di specie, il giudice ha comunque pronunciato sentenza di condanna nei confronti del fallimento, spetta a quest'ultimo dedurre in sede di gravame il vizio procedimentale, “in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. n. 24156/2018).
Inoltre, deve tenersi presente, come sopra visto, che “la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione.
Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno”; infatti “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate” (Cass. n. 5137 del 21.2.2019;
Cass. n. 24357 del 10.8.2023).
Dai principi sopra esposti discende che non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio di rinvio le eccezioni proposte, per la prima volta, dal costituendosi nell'odierno CP_2
procedimento.
Infatti, la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata, in relazione alle quali essa è operante, ossia soltanto sulle parti cassate, mentre i capi di pronuncia non cassati, o non oggetto di impugnazione, non sono travolti ed acquistano autorità di cosa giudicata. Come visto, tra i capi passati in giudicato della sentenza di primo grado, vi è la condanna del al pagamento dell'importo di euro 2.460,08, per le prestazioni professionali rese Controparte_2
dall'avv.to Palmieri nei giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03, terminati con transazione, in forza della solidarietà prevista dalla Legge Professionale per tale ipotesi.
SPESE DI LITE
Come noto, “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in
pagina 11 di 15 sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. n. 29056 dell' 11.11.2024). Infatti “l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l'assorbimento dell'ulteriore mezzo di gravame sulla ripartizione dell'onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall'annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell'esito finale del giudizio” (Cass. n. 3069 del 6.2.2017). In particolare, “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite” (Cass. SU n. 32906 dell' 8.11.2022; Cass. n. 9448 del 6.4.2023).
In applicazione dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che l'esito finale del giudizio vede vittorioso l'avv.to Palmieri rispetto alle domande originariamente proposte al Tribunale di NZ e solo parzialmente accolte da quest'ultimo.
Di conseguenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di e del Controparte_1
, e, riformandosi in questa sede parzialmente la sentenza di primo grado, è Controparte_2
necessario rivedere la regolamentazione delle spese di lite di ogni grado del giudizio. Infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 15506/2018;
Cass. n. 7243/2006; Cass. 9690/2003).
Le due parti appellate devono, pertanto, essere condannate al rimborso all'avv.to Palmieri delle spese sostenute per il primo grado, l'originaria fase di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio.
La condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite è disposta in solido ex art. 97 cpc per la comunanza di almeno parte delle questioni sollevate, con determinazione del valore della lite –ai fini della liquidazione delle spese di causa- tenendo conto del totale degli importi richiesti dall'avv.to pagina 12 di 15 Palmieri, che, del resto, presentano una contenuta differenza tra le due convenute -euro 2.460,08 per ed euro 6.667,95 per (euro 4.207,87 più euro 2.460,08)- ma il cui cumulo CP_2 CP_1
determina una modifica dello scaglione applicabile per la liquidazione delle spese: quello 5.200-26.000 euro in luogo dello scaglione 1.100-5.200 euro. E' noto, infatti, che “in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. n. 369/2025; 9063/2019; 27476/2018; 9876/2018;
20916/2016). In tal caso, il valore della controversia -ai fini della liquidazione delle spese di lite- è commisurato a tutti i crediti azionati e agli importi liquidati a favore della parte vittoriosa (Cass.
369/2025, Cass. 9063/2019; Cass. 20916/2016).
In applicazione dei predetti principi, nel caso in esame, per entrambe le convenute, le spese di lite –
a cui qui sono condannate in solido ex art. 97 cpc- sono dunque determinate con riferimento allo scaglione 5.200 - 26.000 euro.
La liquidazione per i vari gradi e le diverse fasi è effettuata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione sopra indicato, dell'effettiva attività difensiva svolta, della media difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nei gradi successivi al primo.
Si evidenzia che, dovendo in questa sede riliquidare le spese dell'intero giudizio, deve ritenersi corretta l'applicazione oggi dei criteri di cui al DM 55/2014 anche al giudizio di primo grado, pur essendo la sentenza del Tribunale intervenuta prima dell'entrata in vigore di detto decreto. Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel
pagina 13 di 15 grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza”
(Cass. 31884/2018; Cass. ord. n. 19989/2021).
Dal momento che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, all'esito del presente giudizio di rinvio, deve essere parzialmente riformata, in applicazione dei principi sopra esposti occorre liquidare le spese dei gradi precedenti con applicazione della disciplina oggi vigente, rappresentata dai parametri di cui al dm 55/14, come modificati dal dm 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede, in accoglimento delle domande dell'avv.to :
[...] Parte_1
1. condanna a pagare a – in solido con il Controparte_4 Parte_1
- la somma di euro 2.460,08, oltre accessori di Controparte_2
legge ed interessi legali dal giorno della domanda al saldo, a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese nei giudizi di appello rg 2160/04 e rg 4553/03;
2. condanna e in Controparte_4 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di , Parte_1
da distrarsi a favore del difensore, avv.to Guido Palmieri, dichiaratosi antistatario, così liquidate:
-per il giudizio di primo grado in complessivi euro 5.077,00, di cui € 919,00 per fase di studio,
€ 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di appello prima fase in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.082,00, di cui € 1.276,00 per fase di studio,
€ 1.134,00 per fase introduttiva ed € 672,00 per fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
pagina 14 di 15 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Caterina Chiulli
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