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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 430 /2025
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. RO PA NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente
TRA
, nato/a a il , c.f. con l'avv. GIUDICE MARIO che lo/a Parte_1 P.IVA_1 rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTRICE IN REVOCAZIONE-
CONTRO nato/a a il , c.f. con l'avv. FRONTINO LUCA che Controparte_1 P.IVA_1 lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- CONVENUTO –
(CITTÀ ), in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 sindaco pro-temore e come tale legale rappresentante dell'ente, con sede in nella Via Dante CP_2 palazzo comunale,
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2025, ha Parte_1
proposto domanda di revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. avverso la sentenza n.
74/2007 del Tribunale di Patti, con cui era stato accertato l'obbligo del terzo pignorato (Banco di Sicilia, oggi al pagamento di somme pignorate in favore dell'impresa Parte_1 CP_1
, creditrice del debitore esecutato .
[...] Controparte_2
Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata fatta oggetto di appello da parte del
Banco di Sicilia, ma che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6825/2015, aveva annullato la decisione d'appello per tardività, confermando il giudicato di primo grado.
Ha lamentato che seguito di ciò, aveva notificato il titolo Controparte_1
esecutivo a chiedendo il pagamento delle somme accertate. Parte_1
fonda la propria domanda sulla scoperta, avvenuta nel marzo 2025, di Parte_1
documenti, consistenti in una sentenza di appello e una sentenza di Cassazione, i quali attesterebbero l'avvenuto pagamento del credito vantato da già nel 1995, da parte del CP_1
. Tali documenti, secondo l'attrice, non erano stati prodotti nei precedenti gradi Controparte_2
di giudizio per fatto e colpa delle controparti.
Ciò premesso, la attrice ha chiesto che venga revocata la sentenza impugnata CP_4
o, in subordine, che la stessa venga corretta eliminando, nel dispositivo, ogni statuizione condannatoria. La si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità della domanda per tardività, irrilevanza dei documenti, formazione del giudicato e carenza di legittimazione attiva di in quanto terzo pignorato e non parte sostanziale Parte_1
del rapporto obbligatorio.
Il è invece rimasto contumace. Controparte_2
La causa è stata istruita documentalmente quindi, all'udienza odierna – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter – è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- Va, preliminarmente, affermata la competenza di questo Tribunale, in funzione monocratica, a decidere sulla domanda di revocazione straordinaria, e ciò in quanto monocratica fu la decisione di prime cure e, del resto, nessuna prescrizione generale di collegialità è prevista per le decisioni in ordine ad azioni di revocazione dall'art. 50 bis c.p.c. .
Ciò premesso, nel merito la banca attrice ha esperito una revocazione straordinaria avverso una sentenza di primo grado per la quale erano ormai decorsi i termini entro i quali è possibile proporre appello e l'art. 326 c.p.c. stabilisce che la revocazione straordinaria va proposta nel termine perentorio di trenta giorni “dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero
6 dell'articolo 395”. Proprio per tale motivo, ai sensi dell'art. 398 c.p.c., la citazione deve indicare
“le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti”.
Nel caso in esame è stata offerta prova del fatto che gli elementi nuovi posti a fondamento della domanda fossero stati conosciuti dall'attrice meno di trenta giorni prima della proposizione della domanda, come dimostrato dalla nota del 17 marzo 2025 con cui il
[...]
informava del fatto che il credito del era da intendersi soddisfatto, CP_2 Parte_1 CP_1
come da allegate sentenze della Corte di Appello di IN n.62/2000 del 10.2.2000 e della Corte di Cassazione n. 13107/2004 del 31.3-15.7.2004 (cfr. in atti). Di contro, non ha compiutamente dimostrato in giudizio che la Controparte_1
fosse venuta a conoscenza dell'esistenza delle suindicate sentenze in epoca anteriore, Parte_1
con ciò non potendo trovare accoglimento l'eccezione di tardività dell'odierno gravame.
Né coglie nel segno l'eccezione, pure svolta in via preliminare da secondo CP_1
cui difetterebbe della legittimazione attiva in relazione all'odierna azione. Parte_1
Difatti, è ormai orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui secondo cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art.
543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”, e, che “è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189
– 01; richiamate da Cass. Civ. Sez. 3 n. 9736/2023).
Oltretutto, la legittimazione attiva di riposa nel fatto di essere Parte_1
destinataria di una vera e propria condanna al pagamento di somme, contenuta nella sentenza impugnata, oltre che nel fatto, incontestabile, secondo cui l'esistenza del credito per cui si procede rappresenta un indefettibile presupposto logico giuridico del procedimento di accertamento del debito del terzo nei confronti del debitore esecutato, procedimento che, nel caso che occupa, venne instaurato con rito ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 548 c.p.c. applicabile ratione temporis.
Nel merito si osserva che, quanto al dedotto motivo di revocazione previsto dall'art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c., occorre che il documento preesista alla decisione impugnata non essendo sufficiente che i fatti rappresentati siano anteriori (Cass. 7653/1997; Cass.
4610/1996; Cass. 1838/1990), per cui il rimedio della revocazione non può utilizzarsi facendo riferimento ad un documento formato dopo la decisione (Cass. 7653/1997), ciò tenuto conto dell'uso dell'espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine “recupero”, adottato nei successivi artt. 396-398 c.p.c.. Assorbente risulta, sul punto, il rilievo secondo cui, al momento della emissione della sentenza n. 74/2007 del Tribunale di Patti , risultavano già emesse le sentenze che attestano l'avvenuto pagamento del credito vantato da già nel 1995. Si fa particolare Controparte_1
riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di IN n. 62/2000, che ha accertato che il aveva adempiuto al proprio debito verso mediante compensazioni e Controparte_2 CP_1
assegnazioni a terzi creditori, nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 13107/2004 che ha confermato tale accertamento (cfr. in atti).
Tale documentazione può, pertanto, essere ritenuta “documento preesistente”.
Ancora, ha dedotto di non essere stata nella possibilità di produrre in Parte_1
tempo utile le sentenze suindicate, e ciò per fatto non imputabile all' . Controparte_5
Sul punto, l'impossibilità di produrre in giudizio il documento non deve essere imputabile al soccombente ma, al contrario, è onere di quest'ultimo dimostrare di aver eseguito le ricerche necessarie, nei luoghi in cui il documento avrebbe potuto essere riposto. Di conseguenza, si esclude che possa costituire motivo di revocazione la scoperta di un documento il cui rilascio avrebbe potuto benissimo essere chiesto nel corso del giudizio, non potendo la parte riparare con la revocazione alla propria negligenza, mentre il “fatto dell'avversario” che abbia impedito alla parte di produrre in giudizio il documento deve avere determinato l'ignoranza della stessa esistenza del documento.
Ora, nel caso in esame, appare assoluta e non imputabile la mancata conoscenza delle sentenze della Corte d'Appello di IN e della Suprema Corte, in quanto rese in un giudizio diverso da quello in seno al quale venne emessa la sentenza revocanda, e vertente tra parti ( e ) diverse da Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Ancora, non può non essere valorizzata la circostanza per cui il ritardo con cui il ha comunicato ad l'esistenza delle predette sentenze appare Controparte_2 Parte_1
imputabile a negligenza dell'Ente locale.
In tal senso milita altresì il tenore della delibera n. 36/2019 della Commissione
Straordinaria di Liquidazione presso il , laddove l'istanza di ammissione al Controparte_2
passivo avanzata da per il debito che l'istituto bancario avrebbe dovuto pagare al Parte_1 [...]
in forza della sentenza n. 74/2007 del Tribunale di Patti risulta essere stata rigettata non già CP_1 (come plausibilmente avrebbe dovuto essere se il Comune avesse tenuto in debita considerazione l'esistenza delle succitate sentenze) perché il credito per cui si era proceduto non era esistente e comunque non dovuto, ma perché non aveva preventivamente provveduto al Parte_1
pagamento delle relative somme in favore del (cfr. in atti). CP_1
A questo punto, possono utilmente essere ricostruiti i fatti di causa come di seguito.
La sentenza n. 74/2007, passata in giudicato, aveva accertato l'obbligo del terzo
(Banco di Sicilia, oggi al pagamento di somme pignorate in favore di Parte_1 CP_1
, a seguito di giudizio ex art. 548 c.p.c., ed aveva disposto la condanna dell'Istituto
[...]
bancario al pagamento della somma precettata, pari a lire 110.345.010 pari ad euro 55.993,08 oltre interessi dall'1.5.1998.
Tale sentenza era stata resa in seno al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c., per avere il pignorato i crediti del presso il CP_1 Controparte_2
proprio tesoriere Banco di Sicilia s.p.a. (oggi . Parte_1
Il credito azionato in via esecutiva traeva titolo dalla sentenza del 17.2.1998 resa tra e il dal Tribunale di Patti, con la quale l'Ente era stato condannato CP_1 Controparte_2
al pagamento del corrispettivo dell'ottavo certificato di pagamento relativo ad un appalto di lavori di rifacimento del campo sportivo 1^ lotto in . CP_2
Tale sentenza è stata riformata dalla sentenza n. 62/2000 della Corte d'Appello di
IN la quale , ricostruendo la vicenda intercorsa tra le parti e valorizzando pagamenti effettuati anche con procedura di svincolo somme presso terzi, nella procedura di pignoramento presso terzi azionata da tale , a saldo del corrispettivo dovuto per l'ottavo Persona_1
certificato di pagamento (così testualmente nella citata sentenza, a pag. 8), ha riformato la sentenza di prime cure dichiarando estinto il credito di relativo alla sorte capitale per CP_1
intervenuto pagamento da parte del , residuando gli interessi pari a lire Controparte_2
2.230.606.
Tale sentenza è stata, di fatto, confermata dalla sentenza n. 13107/2004 della
Suprema Corte di Cassazione, con ciò confermando e rendendo incontrovertibile l'avvenuta estinzione del debito del verso il Controparte_2 CP_1 Alla luce delle superiori emergenze documentali, che comprovano il venir meno del credito per cui aveva effetutato il pignoramento dei crediti vantati dal Controparte_1
di verso il proprio tesoriere Banco di Sicilia (ora , la domanda attorea CP_2 CP_2 Parte_1
appare fondata e va conseguentemente accolta.
Va, pertanto, revocata la sentenza resa dal Tribunale di Patti n. 74/2007, emessa il
27.3 - 5.4.2007, e va conseguentemente dichiarato che non deve farsi luogo all'accertamento dell'esistenza di somme pignorabili presso nella relativa procedura esecutiva. Parte_1
Ogni ulteriore questione, anche relativa alla domanda subordinata ed a quella cautelare, deve considerarsi assorbita dal tenore della presente decisione.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 430 /2025 vertente tra
, contro e , disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Revoca la sentenza resa dal Tribunale di Patti n. 74/2007, emessa il 27.3 - 5.4.2007;
3. Dichiara che non deve farsi luogo all'accertamento dell'esistenza di somme pignorabili presso nella relativa procedura esecutiva azionata da;
Parte_1 Controparte_1
4. Rigetta ogni altra domanda;
5. Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti il 02/12/2025 .
Il Giudice
RO PA NA