Sentenza 28 marzo 1986
Massime • 1
L'art. 153, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780, nel prescrivere che i datori di lavoro, che svolgono le lavorazioni previste dalla tabella dell'allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici degli operai, esposti ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio della silicosi o dell'asbestosi, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dello stabilimento, opificio o cantiere, non stabilisce soltanto un criterio matematico di calcolo per la Determinazione del premio supplementare stesso, ma enuncia al contrario il principio per cui l'Obbligo contributivo suddetto, di carattere speciale, è condizionato al riscontro nel caso concreto dell'effettività del rischio, che pertanto - a differenza di quanto accade per l'Assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - non si presume. Consegue che, per la Determinazione dell'Obbligo di corrispondere il premio supplementare, occorre prendere in considerazione, non già le retribuzioni dei lavoratori genericamente esposti ad un teorico e presunto rischio, bensì quelle dei lavoratori esposti in concreto ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare un effettivo rischio, mancando il quale la lavorazione solo potenzialmente morbigena ricade unicamente nella disciplina dell'Assicurazione generale. ( V 6478/85, mass n 443549).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/1986, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 28 marzo 1986 |
Testo completo
L'art. 153, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780, nel prescrivere che i datori di lavoro, che svolgono le lavorazioni previste dalla tabella dell'allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici degli operai, esposti ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio della silicosi o dell'asbestosi, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dello stabilimento, opificio o cantiere, non stabilisce soltanto un criterio matematico di calcolo per la Determinazione del premio supplementare stesso, ma enuncia al contrario il principio per cui l'Obbligo contributivo suddetto, di carattere speciale, è condizionato al riscontro nel caso concreto dell'effettività del rischio, che pertanto - a differenza di quanto accade per l'Assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - non si presume. Consegue che, per la Determinazione dell'Obbligo di corrispondere il premio supplementare, occorre prendere in considerazione, non già le retribuzioni dei lavoratori genericamente esposti ad un teorico e presunto rischio, bensì quelle dei lavoratori esposti in concreto ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare un effettivo rischio, mancando il quale la lavorazione solo potenzialmente morbigena ricade unicamente nella disciplina dell'Assicurazione generale. ( V 6478/85, mass n 443549).*