Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/1986, n. 2230
CASS
Sentenza 28 marzo 1986

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 153, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 10 legge 27 dicembre 1975 n. 780, nel prescrivere che i datori di lavoro, che svolgono le lavorazioni previste dalla tabella dell'allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici degli operai, esposti ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio della silicosi o dell'asbestosi, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti gli operai dello stabilimento, opificio o cantiere, non stabilisce soltanto un criterio matematico di calcolo per la Determinazione del premio supplementare stesso, ma enuncia al contrario il principio per cui l'Obbligo contributivo suddetto, di carattere speciale, è condizionato al riscontro nel caso concreto dell'effettività del rischio, che pertanto - a differenza di quanto accade per l'Assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - non si presume. Consegue che, per la Determinazione dell'Obbligo di corrispondere il premio supplementare, occorre prendere in considerazione, non già le retribuzioni dei lavoratori genericamente esposti ad un teorico e presunto rischio, bensì quelle dei lavoratori esposti in concreto ad inalazione di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare un effettivo rischio, mancando il quale la lavorazione solo potenzialmente morbigena ricade unicamente nella disciplina dell'Assicurazione generale. ( V 6478/85, mass n 443549).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/1986, n. 2230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2230
    Data del deposito : 28 marzo 1986

    Testo completo