Articolo 12 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 febbraio 1963
Art. 12.
Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantili, di concerto, con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative, relative alla navigazione con mezzi nucleari.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963