Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 26467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26467 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1154
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 50005/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO in data 19/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
nei confronti della parte civile M. e per il rigetto, nel resto;
udite, per le parti civili M. , Ma. e T. , le conclusioni, rispettivamente, dell'Avv. R. Porcaro e dell'Avv. M. De Gregorio, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso dell'imputato, con condanna dello stesso alla rifusione delle spese del grado come da note spese depositate in udienza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Galliano A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. C.V. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO, emessa in data 19/12/2012, depositata in data 17/05/2013, con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di PALERMO del 4/07/2011, questi è stato condannato, in solido con il responsabile civile ASP di RM, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento delle spese processuali;
la sentenza segue all'appello, proposto dalle sole parti civili, contro la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, emessa dal primo giudice per i reati di violenza sessuale (capo a) e capo c), contestata come commessa, rispettivamente, ai danni di T.M. e di M.F., nonché per il reato di lesioni (capo c) ai danni del coniuge della vittima del reato sub a); in particolare, secondo l'imputazione sub a), il ricorrente, quale medico dalla ASL di XXXXXXX, inviato ad eseguire una visita fiscale presso l'abitazione della T.M. le avrebbe intimato di denudarsi completamente e l'avrebbe costretta subdolamente a subire uno strofinamento del seno, così violando i doveri inerenti ad un pubblico servizio, approfittando della circostanza di stare eseguendo una visita fiscale presso il domicilio della donna, visita disposta dall'istituto scolastico di appartenenza in quanto assente dal luogo di lavoro per una faringite;
quanto all'imputazione sub b), il ricorrente avrebbe aggredito il marito della T.M., in particolare afferrandolo per la mano sinistra ove l'uomo deteneva il documento di identità del ricorrente in attesa del sopraggiungere del 113, cagionandogli una frattura alla falange giudicata guaribile in gg. 25, ciò al fine di conseguire l'impunità per il reato sub a); infine, quanto all'imputazione sub c), l'accusa era quella di aver costretto M.F. a subire atti sessuali con le medesime modalità descritte al capo a), anche in questo caso così violando i doveri inerenti ad un pubblico servizio, approfittando della circostanza di stare eseguendo una visita fiscale presso il domicilio della donna, visita disposta dall'ente pubblico di appartenenza in quanto assente dal luogo di lavoro per una sindrome influenzale.
2. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo:
a) inosservanza delle norme processuali previste a pena d'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), (la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla parte civile M.F. per difetto di legittimazione ex art. 100 c.p.p., comma 3);
b) inosservanza delle norme processuali previste a pena d'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), (la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare altresì inammissibile l'appello proposto dalla parte civile T.M. e dal coniuge M.A. per difetto di legittimazione ex art. 576 c.p.p.). La Corte territoriale sarebbe incorsa in error in procedendo implicitamente disattendendo l'eccezione d'inammissibilità dell'appello della parte civile M.F. in quanto la procura speciale conferita al difensore con ogni facoltà di legge ed, in particolare, ai fini della costituzione della parte civile, non conteneva alcun esplicito riferimento alla facoltà di impugnare la sentenza (eccezione sollevata all'ud. 19/12/2012).
La stessa Corte sarebbe inoltre incorsa in error in procedendo disattendendo l'eccezione d'inammissibilità dell'appello della parte civile T.M. e dal coniuge M.A., in quanto l'appello delle parti civili risultava proposto avverso la sentenza assolutoria di primo grado non ai soli effetti della responsabilità civile, ma con generico riferimento alla responsabilità penale;
la sentenza, nel respingere l'eccezione, sarebbe affetta dal vizio denunciato per violazione dell'art. 576 c.p.p.. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 609 bis c.p.. La corte d'appello avrebbe dovuto ritenere non sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di violenza sessuale e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado, ritenendo non responsabile il ricorrente per i fatti di cui ai capi a) e c) della rubrica.
Difetterebbe, quanto al fatto commesso nei confronti della T.M., la connotazione sessuale del gesto, essendosi limitato il ricorrente, di fronte al rifiuto della donna di denudarsi per essere visitata, a strofinarle il gomito su un seno, una sola volta e per qualche secondo, condotta priva di connotazione libidinosa;
erra la Corte d'appello nel ritenere che tale gesto rientrasse nella nozione di atti sessuali indirizzati verso zone erogene, finalizzati al soddisfacimento sessuale del reo;
diversamente, si sarebbe trattato di un gesto compatibile con l'atto medico, in quanto in quel momento il ricorrente stava effettuando una visita alla gola della donna;
difetterebbe la natura sessuale del gesto, sia per la durata limitata dello sfioramento, per la non ripetitività del gesto che, infine, per la localizzazione in zona anatomica prossima alla parte visitata;
infine, non si tratterebbe di un gesto idoneo a soddisfare la concupiscenza sessuale, sia per la parte anatomica coinvolta (gomito del ricorrente), soprattutto considerando che non solo il gomito ma anche il seno della donna erano ricoperte da indumenti. Analogo vizio inficerebbe la sentenza quanto ai fatti commessi nei confronti della M.F.; in questo caso, il ricorrente si sarebbe limitato a controllare le spalle della donna con la maglietta sollevata e, successivamente, dopo averla delicatamente fatta girare, le avrebbe messo una mano sul seno per pochi secondi;
il difetto di qualsiasi forma di violenza, insistenza e di reiterazione del presunto contatto avrebbe indotto la stessa vittima a dubitare del gesto, tant'è che la stessa non aveva nemmeno denunciato l'uomo, limitandosi quattro mesi dopo ad inviare una segnalazione alla ASL su suggerimento di un altro medico fiscale cui aveva rivelato l'accaduto; anche in questo caso, dunque, difetterebbero i presupposti per la qualificazione giuridica del fatto nel reato de quo.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). La corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato e, pertanto, avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e ritenere non responsabile il ricorrente per tutti i fatti addebitati. La corte d'appello, nel disattendere il decisum del primo giudice, non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni delle persone offese, limitandosi ad indicare due elementi di riscontro esterni, definiti di dubbia valenza dalla difesa del ricorrente (dichiarazioni teste T.R. ; referto medico rilasciato al coniuge della M.T.); vi sarebbe una pervicacia accusatoria da parte dei coniugi vittima dei reati sub a) e sub b), i quali avrebbero avuto abusivamente accesso all'archivio della ASL grazie all'ausilio del responsabile ASL, dott. L.G. , ciò che denoterebbe astio e esistenza di motivi personali a fondamento delle accuse, circostanze non adeguatamente valutate dalla corte d'appello ai fini dell'attendibilità dei testi;
in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che già qualche anno prima la stessa T.M., sottoposta a visita dallo stesso ricorrente, avrebbe avuto un pesante diverbio con quest'ultimo, dimostrando così risentimento verso il ricorrente. Quanto ai riscontri, la Corte avrebbe mal valutato le dichiarazioni della T. (la quale, presente nella stanza a fianco a quella in cui si svolgevano i fatti, aveva dichiarato in dibattimento che il ricorrente la voleva toccare, mentre nell'annotazione di servizio richiamata in sentenza, aveva affermato di essere stata toccata al seno dal ricorrente); analogamente, quanto al referto medico rilasciato al coniuge della T.M., quest'ultimo avrebbe dichiarato il falso, non rivelando al pronto soccorso le generalità dell'aggressore, mentre era pacifico che avesse la disponibilità del documento di identità del ricorrente;
in definitiva, dunque, ne' le dichiarazioni della T. ne' il referto medico costituirebbero validi elementi di riscontro alle dichiarazioni delle pp.oo. e, in particolare, a distanza di 4 anni dai fatti sub c), si sarebbe attribuito al gesto compiuto dal ricorrente nei confronti della T.M. una connotazione sessuale.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).
La Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dalla teste T.R. in riferimento ai fatti sub a) nonché le dichiarazioni rese dalla p.o. M.F. in relazione al capo c); avrebbe, altresì, omesso di valutare le circostanze di fatto decisive riferite dai testi della difesa del ricorrente;
infine, avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui ha ritenuto provata la condotta contestata al capo b). In sintesi, la Corte d'appello avrebbe valutato solo in parte le dichiarazioni della T. ,
estrapolandole dal contesto della sua deposizione, sì da far assumere un significato diverso, incorrendo nel travisamento della prova. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto non condivisibile quanto affermato dal primo giudice circa la mancata percezione del disvalore penale da parte della M.F. della condotta del ricorrente, non avendo quest'ultima dichiarato di aver subito una palpazione o un palpeggiamento da parte del ricorrente durante la visita;
la Corte avrebbe fondato la condanna su una circostanza manifestamente esclusa dalla stessa p.o., così incorrendo nel vizio di travisamento. La Corte, inoltre, nel ritenere ininfluenti le deposizioni dei testi a difesa circa il comportamento irreprensibile del ricorrente durante lo svolgimento della sua attività professionale, avrebbe omesso di valutare circostanze decisive, così incorrendo nuovamente nel vizio di travisamento.
Infine, la corte avrebbe ritenuto provato il fatto sub b), sulla base di argomentazioni apodittiche e, in difetto della prova del meccanismo causativo delle lesioni riportate dall'uomo, avrebbe ritenuto compatibili queste ultime con una condotta attiva e non passiva.
3. Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 11 aprile 2014, il ricorrente ha dedotto due motivi aggiunti, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione di legge processuale ed omessa motivazione in relazione agli artt. 576 e 591 c.p.p.. Con tale motivo, il ricorrente si limita a specificare ulteriormente il primo motivo di impugnazione di cui all'originario ricorso, insistendo nella richiesta di inammissibilità degli appelli originariamente proposti dalle parti civili, in particolare sostenendo che i principi sottesi alla norma di cui all'art. 652 c.p.p. trovino applicazione anche al giudizio conseguente alla proposizione dell'impugnazione ex art. 576 c.p.p.; in sostanza, il ricorrente ritiene sussistere un effetto preclusivo derivante dall'assoluzione intervenuta agli effetti penali quanto all'azione civile esercitata nell'ambito del procedimento penale, nel senso che l'art. 576 c.p.p. non garantirebbe un diritto di appellabilità delle sentenze di proscioglimento, non riconoscibile per il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, residuando quindi il solo diritto per la parte civile di proporre ricorso per cassazione.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art. 609 bis c.p., artt. 192, 546 e 533 c.p.p.. La censura del ricorrente investe l'impugnata sentenza per aver "ribaltato" il verdetto assolutorio di prime cure in assenza di argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria di primo grado;
in particolare, si duole il ricorrente in quanto alla base della sentenza di riforma è stata infatti addotta una lacunosa e diversa selezione e valutazione di una parte soltanto del materiale probatorio ed è stata fornita una interpretazione dei dati (in assenza, peraltro, di impugnazione della pubblica accusa) attraverso un percorso motivazionale che non si è fatto doverosamente carico di una serie di passaggi logico - argomentativi già riportati dal primo giudice e dal medesimo motivatamente ritenuti idonei a porre in dubbio i fatti di cui all'imputazione originaria. Difetterebbe, conclusivamente, l'assolvimento a quell'onere argomentativo rafforzato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, è richiesto nel caso in cui la sentenza d'appello riformi quella assolutoria di primo grado.
4. Con atto trasmesso a mezzo fax presso la cancelleria di questa Corte in data 11/04/2014, il precedente difensore fiduciario della parte civile M.F., ha comunicato di aver ricevuto la sola notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica davanti a questa Corte, non avendo invece ricevuto alcuna notifica del ricorso del C. ; nell'atto, peraltro, l'Avv. R. Calandra rappresenta che la parte civile M.F. ha personalmente sottoscritto sia l'atto di costituzione di parte civile che l'atto di appello per gli interessi civili per conferma e mandato difensivo. Il medesimo atto è stato, per competenza, trasmesso a questa Corte a mezzo fax dalla Corte d'Appello di RM in data 22/04/2014.
5. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 11/04/2014, la parte civile M.A. ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto dal C. . CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
4. Deve, preliminarmente, rilevarsi come l'Avv. R. Calandra, precedente difensore fiduciario della parte civile M.F., estensore della nota di cui al precedente 4, non risulta essere più difensore della predetta parte civile, difesa nel giudizio di cassazione dall'Avv. R. Porcaro che ha rassegnato le conclusioni all'udienza odierna, senza peraltro riproporre l'eccezione di cui alla nota depositata dal precedente difensore.
Ed invero, poiché la parte civile, al pari delle altre parti private del procedimento penale diverse dall'imputato a norma dell'art. 100 c.p.p., può farsi assistere e rappresentare da un solo difensore,
allorché la parte civile medesima, già munita di difensore ne nomini un altro, tale seconda nomina comporta la revoca della prima (v., sotto la vigenza del previgente codice di rito, principio applicabile anche successivamente all'entrata in vigore del nuovo c.p.p.: Sez. U, n. 7784 del 27/04/1985 - dep. 30/08/1985, La Dolcetta, Rv. 170271). In ogni caso, si osserva, non determina alcuna nullità la circostanza dell'omessa notifica del ricorso per cassazione dell'imputato alla parte civile. Questa Corte ha, sul punto, già affermato che l'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non da luogo a nullità di ordine generale ne' a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 c.p.p. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo (Sez. 6, n. 3056 del 12/01/1995 - dep. 22/03/1995, Colangelo, Rv. 201086).
5. Può quindi procedersi all'esame del motivo di ricorso con cui si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile M.F. avverso la sentenza della Corte d'appello di RM. Sul punto ritiene il Collegio di dover aderire alla congiunta richiesta del P.G. di udienza e della difesa del ricorrente. Ed invero, questa Corte, attesa la doglianza di natura processuale, ha avuto accesso agli atti del procedimento penale, constatando la fondatezza della medesima. La procura speciale è stata conferita al difensore Avv. R. Calandra "con ogni facoltà di legge" ed "in particolare ai fini della costituzione di parte civile"; la stessa, tuttavia, non contiene alcuno specifico riferimento alla facoltà di impugnare la sentenza.
Non risulta che il giudice di appello abbia motivato ne' in sede dibattimentale ne' in sentenza sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla predetta parte civile M.F., eccezione tempestivamente sollevata all'udienza 19/12/2012. Il motivo d'impugnazione è, peraltro, assolutamente fondato, atteso che difetta, nel caso in esame, qualsiasi possibilità, anche implicita, di accertare dal mandato originario la volontà della parte civile M.F. di conferire il potere di impugnazione al proprio difensore fiduciario.
È ben vero che il precedente difensore di fiducia della parte civile, Avv. R. Calandra, con l'atto pervenuto a mezzo fax l'11 aprile 2014, rappresenta che l'atto di appello per gli interessi civili formato nell'interesse della predetta parte civile M.F. sarebbe stato sottoscritto personalmente dalla predetta parte civile anche per conferma e mandato difensivo (ed a tale atto si è richiamato il nuovo difensore di fiducia, Avv. R. Porcaro, circostanza che varrebbe a superare ogni questione relativa alla carenza della legitimatio ad causam del difensore del primo grado). Trattandosi di questione processuale, come detto, il Collegio (non avendo - ne' il precedente difensore ne' il nuovo difensore di fiducia della parte civile M.F. - provveduto ad allegare copia del predetto atto di appello) ha doverosamente fatto accesso agli atti del fascicolo trasmesso dalla Corte d'appello, rinvenendo copia del predetto appello formato dal precedente difensore Avv. R. Calandra, in cui è apposta in calce, nell'ultima pagina, la firma del predetto difensore sotto il nome dattiloscritto del medesimo, oltre ad un'annotazione manoscritta a penna, del seguente tenore "per conferma, procura speciale e delega al deposito, per autentica", annotazione seguita da alcune sottoscrizioni illeggibili. Ritiene il Collegio che tale atto non sia idoneo a superare la manifestazione dell'iniziale volontà della parte civile di limitare il potere rappresentativo del proprio difensore fiduciario alla sola fase e grado in cui venne conferito il mandato.
Sul punto, occorre effettuare alcune puntualizzazioni. La giurisprudenza di questa Corte ha, più volte, sottolineato che, indipendentemente dal grado di specificità della formula utilizzata nella procura, nessuna limitazione opera nei confronti del difensore della parte privata in ordine al potere di resistere all'impugnazione dell'imputato o di contraddire ad essa. Tale condizione - cui la giurisprudenza di questa Corte perviene per quanto concerne la parte civile, ma con argomentazioni estensibili anche alle altre parti private - si desume dal coordinamento fra il principio di immanenza della costituzione di parte civile (ex art. 76 c.p.p.) e l'art. 100 c.p.p.: fino a quando l'aizone civile rimane validamente innestata nel processo penale e sempre che l'iniziale procura non venga revocata, non è consentita alcuna limitazione difensiva rispetto al grado del processo (v., in tal senso: Sez. 5, n. 11657 del 22/09/1997 - dep. 16/12/1997, Sorrentino, Rv. 209261; Sez. 4, n. 16047 del 19/02/2003 - dep. 07/04/2003, Bortolussi e altro, Rv. 225433; Sez. 3, n. 21284 del 19/03/2003 - dep. 15/05/2003, Falivena R, Rv. 224517;
Sez. 1, n. 3601 del 20/12/2007 - dep. 23/01/2008, Gallo e altro, Rv. 238370).
Gli unici limiti, invece, sussistono in prospettiva attiva: al fine di agire e proporre domande nonché - per quanto qui di interesse - al fine di impugnare la sentenza e le statuizioni favorevoli (potere che, a differenza di quanto previsto per l'imputato, non è automaticamente conferito al difensore della parte privata). Orbene, sul punto, ritiene il Collegio di dover aderire all'orientamento più formalistico, che, per l'attribuzione al difensore del potere d'impugnazione, invoca un maggior rigore nella predeterminazione del contenuto formale della procura, sì da escludere la validità di formule dal tenore non chiaro e preciso. In sostanza, data l'assenza di un'esplicita previsione di contenuto analogo a quella prevista per il difensore dell'imputato ex art. 571 c.p.p., comma 3, è da escludersi una legittimazione del patrocinatore in mancanza di una procura rilasciatagli ai sensi dell'art. 122 c.p.p. al solo fine di proporre l'impugnazione (Sez. 6, n. 3549 del 08/02/1996 - dep. 11/04/1996, Di Benedetto, Rv. 204250; Sez. 4, n. 6553 del 03/06/1997 - dep. 09/07/1997, P.C. in proc. Conti e altri, Rv. 208537; Sez. 4, n. 37562 del 01/04/2004 - dep. 23/09/2004, P.O. in proc. Birolo, Rv. 229139; Sez. 2, n. 19978 del 23/05/2006 - dep. 12/06/2006, P.O. in proc. Veroi, Rv. 234658).
Tanto premesso, ritiene, ulteriormente, questo Collegio che non valga a sanare l'originario difetto di procura ad appellare la sentenza di primo grado il conferimento di una "procura speciale" ad impugnare, rilasciata contestualmente all'atto di impugnazione, come nel caso di specie. L'atto d'impugnazione, come detto, sembrerebbe essere sottoscritto dalla parte civile "per conferma, procura speciale, e delega al deposito".
In tal senso, osserva questa Corte, il conferimento dello specifico potere di impugnazione non può essere successivo alla pronuncia del provvedimento da impugnare, come avvenuto nel caso in esame, dove la parte civile ha, sostanzialmente provveduto a "ratificare" il contenuto dell'atto impugnatorio con il conferimento al difensore fiduciario della procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, come desumibile dal chiaro riferimento manoscritto alla "conferma" dell'impugnazione proposta dal difensore (contenuta nell'atto di appello), ciò denotando chiara consapevolezza della parte civile dell'originaria carenza di legittimazione ad appellare del difensore fiduciario cui viene, postumamente alla pronuncia della sentenza da appellarsi, conferita anche la relativa "procura speciale".
In definitiva, dunque, non può condividersi quanto sostenuto dal nuovo difensore della predetta parte civile in sede di discussione davanti a questa Corte e rassegnato nelle conclusioni scritte depositate in udienza, nel senso che l'atto di appello della parte civile M.F. risulta essere stato sottoscritto, oltre dal precedente difensore, anche personalmente dalla parte civile, atteso che la presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, la quale deve emergere dal mandato previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere ritratta ne' dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p. (le quali assolvono la diversa funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale), ne' da circostanze esterne, quale l'annotazione in calce all'atto di appello, sottoscritto dal difensore non legittimato, di una "conferma" con contestuale conferimento di procura speciale per l'impugnazione, non essendo contemplato dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato (v., ad es.: Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013 - dep. 11/09/2013, P.C., Abiati e altro, Rv. 256973, che ha escluso che tra le circostanze esterne rientrino la sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria del P.M. ex art. 572 c.p.p. o la presenza fisica della parte civile all'udienza tenutasi davanti alla corte d'appello). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"La presunzione del conferimento del mandato alle liti per un solo grado del processo può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, la quale deve emergere dal mandato previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere ritratta ne' dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p. ne' dall'annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo contemplato dalle disposizioni regolataci della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato". L'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal C. con riferimento alla parte civile M.F., esime peraltro questa Corte dall'esame degli altri profili di doglianza riguardanti la decisione di riforma della sentenza di primo grado con riferimento alla medesima parte civile, che possono pertanto ritenersi assorbiti.
6. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi quanto alla richiesta di dichiarare inammissibile l'appello proposto dalle parti civili T.M. e M.A..
Non rileva, infatti, l'eccezione sollevata dal ricorrente quanto alla circostanza secondo cui l'impugnazione non sarebbe stata finalizzata ad appellare la sentenza solo sul punto afferente alla responsabilità penale e non anche agli effetti civili. Sul punto, infatti, il Supremo Collegio ha risolto il contrasto giurisprudenziale venutosi a radicare tra i diversi orientamenti formatisi nelle contrastanti decisioni di questa Corte, affermando il principio secondo cui l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012 - dep. 08/02/2013, P.C. in proc. Colucci e altri, Rv. 254130).
7. Ciò detto, può quindi passarsi all'esame dei residui profili di doglianza sollevati dal ricorrente, limitatamente alla decisione di riforma della sentenza assolutoria quanto all'imputazione sub a) e sub b), riguardante le parti civili T.M. e M.A., dovendo ritenersi assorbiti invece i residui motivi di ricorso quanto all'imputazione sub c), riguardante la parte civile M.F. stante l'accoglimento del primo, assorbente, motivo sull'inammissibilità dell'appello. L'episodio di cui si discute, come detto, riguarda, da un lato, la contestazione di violenza sessuale ai danni della T.M. perpetrato attraverso il subdolo strofinamento del gomito del ricorrente sul seno della p.o. nel corso di una visita "fiscale" eseguita presso il domicilio di quest'ultima, posto in essere mentre l'uomo stava eseguito un'ispezione del cavo orale per riscontrare la lamentata faringite (trovandosi, dunque, a stretto contatto con la vittima);
dall'altro, la contestazione del reato di lesioni volontarie aggravate poste in essere dal ricorrente ai danni del marito della p.o., M.A., costituitosi parte civile, aggredito dal ricorrente quando, sopraggiunto il coniuge della T.M., presso l'abitazione, sarebbe stato afferrato per la mano sx nella quale deteneva il documento di identità del C. in attesa dell'arrivo di una pattuglia del 113 appositamente avvisata, cagionandogli la rottura della falange.
Il primo giudice era pervenuto a pronuncia assolutoria in relazione a tali episodi, ritenendo, quanto alla contestazione sub a), che la descrizione della condotta appariva "generica, non univoca e priva di una chiara connotazione libidinosa" (v. pag. 12 sentenza trib. RM), fornendo, sul punto, una spiegazione di tale approdo non manifestamente illogica e scevra da elementi di contraddittorietà;
del resto, come si legge in motivazione, nemmeno le dichiarazioni della teste T. , presente nella stanza accanto, non avrebbero valenza decisiva, in quanto la teste non aveva assistito al presunto episodio di toccamento "a sfioro" del seno della T.M. col gomito, toccamento dichiarato dalla donna al marito attraverso il telefono cellulare;
inoltre, anche su tale ultimo punto, il tribunale esprimeva una valutazione critica, in quanto sulle modalità della comunicazione telefonica le versioni dei coniugi erano apparse distoniche ed incoerenti (v., amplius, pag. 15). Analoghe incertezze probatorie, poi, erano state ravvisate dal primo giudice con riferimento all'episodio di cui al capo b) dell'imputazione, avendo infatti il tribunale osservato: a) che nell'occorso il marito della p.o., giunto sul posto, si era qualificato come appartenente alle forze dell'ordine, ottenendo dal ricorrente la consegna del proprio documento di identità; b) che tra le dichiarazioni del C. e quelle del marito della vittima, costituitosi parte civile come persona offesa danneggiata dal reato sub b), vi era una profonda contraddizione, soprattutto apparendo inverosimili le dichiarazioni del M.A. di aver tentato di chiamare il 113 ma di essere stato aggredito dal C. che, volendo fuggire a tutti i costi, gli avrebbe strappato il documento dalle mani con tale forza da provocargli la frattura di un dito;
c) che tale documento di identità (che, si apprende dalla motivazione di primo grado, era stato utilizzato a distanza di qualche tempo per commettere un truffa) rimase in possesso di M.A. e che quest'ultimo non aveva mai chiamato le forze dell'ordine per telefono, limitandosi a fermare una volante di passaggio a distanza di qualche tempo e non immediatamente;
d) che i testimoni oculari del diverbio tra i due, non vennero mai indicati ne' citati dal marito della T.M.. Tale coacervo di elementi fu considerato idoneo dai primi giudici per ritenere poco verosimile che l'autore dell'aggressione fisica fosse da individuarsi nel C. ; anzi, si legge in motivazione, a fronte della certificazione medica in atti che attesta la lesione subita, emergono tuttavia elementi tali da escludere che la causa delle lesioni fosse riferibile alla descritta condotta illecita del ricorrente. In particolare, si legge in sentenza, mentre il C. ebbe a recarsi immediatamente al PS (h. 12,34), riferendo subito gli estremi per risalire all'identità in quel momento ignota del suo aggressore, diversamente il marito della p.o., M.A., ebbe a recarsi a distanza di qualche ora al PS (h. 15.08) riferendo di essere stato aggredito da persona ignota, pur avendo nelle sue mani il documento di identità del C. . La conclusione, non illogica del tribunale e coerente con gli elementi probatori raccolti, dunque, è che la lesione obiettivamente riscontrata su M.A. fosse il frutto dell'aggressione di quest'ultimo ai danni del C. , lesioni perfettamente compatibile con una condotta attiva e non necessariamente passiva, donde l'affermazione secondo cui è l'intero episodio condensato nei capi a) e b) di imputazione a risultare sfornito di prove adeguate ed idonee a supportare una sentenza affermativa della pena responsabilità dell'imputato (v. pagg. 19/20 sentenza trib. RM).
8. A fronte di tale ricostruzione, la sentenza della Corte d'appello di RM, in completa riforma, oppone un percorso argomentativo che non può certo ritenersi assistito da quella "forza persuasiva superiore", tale da far venire del tutto meno quella situazione di ragionevole dubbio appalesata dal chiaro sviluppo motivazionale della decisione di prime cure.
Per pervenire al "ribaltamento" della prima decisione, in sostanza, il giudice d'appello, si limita a riformare in senso affermativo della responsabilità penale del C. sulla base degli stessi atti valutati dai primi giudici, operando una "rivalutazione" degli elementi di prova, attribuendo agli stessi una valenza diversa. In particolare, l'attenzione dei giudici di secondo grado si focalizza sulle dichiarazioni della teste T. (riportando un passo del verbale di s.i.t. rese da quest'ultima, in realtà non utilizzabile, anziché - come sarebbe stato processualmente corretto -, le dichiarazioni rese all'udienza dibattimentale dalla medesima teste) nonché sulle risultanze di un'annotazione di servizio del 12/12/2007 della Polizia in cui si da atto della consegna alle 11,40 della carta d'identità che il M.A. aveva trattenuto, dopo averla ricevuta dal C. ; ancora, nelle pagine seguenti, vengono svolte considerazioni di ordine rappresentativo - valutativo circa la valenza in chiave accusatoria delle medesime prove assunte di primi giudici che si risolvono, in realtà, in una mera rivalutazione delle stesse prove, attribuendo alla stesse un significato diverso da quello attribuito dal tribunale di RM (il riferimento è, in particolare all'affermazione secondo cui "data la natura del comportamento tenuto dall'imputato e la formale ragione della sua visita, ne' la presenza della T. , ne', tanto meno, la presenza della bambina nella stanza accanto, appaiono costituire efficaci ragioni di fatto idonee a far venire meno la verosimiglianza del racconto restituito dalla persona offesa"; o, ancora, alla diversa giustificazione attribuita alla diversità dell'orario di presentazione al PS da parte del C. e del M.A. come alla censura di "criticità logica" attribuita all'affermazione del tribunale quanto alla compatibilità della lesione refertata su M.A. con un comportamento attivo piuttosto che passivo, tanto da ritenere che la certificazione medica apparisse come una "verifica oggettiva delle dichiarazioni del M."). Ritiene il Collegio che, sulla scorta di tali, deboli, elementi "rivalutativi" posti in essere dalla Corte d'appello, erronea - allo stato - si appalesa la riforma della sentenza dei primi giudici, essendo invero rilevabile ictu oculi un palese difetto motivazione della decisione riformatoria.
Sul punto, colgono indubbiamente nel segno i rilievi operati dalla difesa del ricorrente nel secondo motivo aggiunto (v. pagg. 7 e ss.),le cui censure si appuntano su alcuni punti assolutamente decisivi e centrali: a) la circostanza secondo cui la Corte d'appello, nel valorizzare i citati elementi di verifica della credibilità delle dichiarazioni della p.o. T.M., non avrebbe tenuto conto del fatto che gli stessi erano caratterizzati da una palese circolarità (nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni della T.M. era stata verificata attraverso le dichiarazioni dalla stessa introdotte in giudizio attraverso altri elementi, ossia sulla scorta di argomenti riconducibili alla medesima fonte); b) la mancanza di qualsiasi motivazione, nella sentenza impugnata, circa la sussistenza della prova di una volontaria condotta libidinosa, a fronte del convincente percorso argomentativo svolto dai primi giudici;
c) il richiamo ad un acritico ed equivoco riferimento al tipo di trauma occorso al M.A., tale non potersi qualificare come elemento di verifica oggettiva della dichiarazioni di M.A., in quanto privo di valenza univoca, considerato, tra l'altro, che la Corte di appello non si era posta il problema in ordine al movente dell'aggressione al C. , circostanza importante e decisiva in quanto - come affermato dai primi giudici - il C. sapeva benissimo di essere noto alla moglie del M.A. e, comunque, identificabile attraverso il referto a sua firma appena consegnato in copia e perfettamente leggibile, sicché il presupposto logico della presunta finalità del C. di darsi alla fuga sottraendo il proprio documento al M.A. per non esser identificato appariva del tutto illogico ed inaccettabile.
9. Orbene, ritiene il Collegio, conclusivamente, che la Corte d'appello non abbia fatto buon governo dei principi, più volte affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679). In tal senso, quindi, per poter "ribaltare" il precedente giudizio assolutorio, il giudice d'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013 - dep. 20/02/2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638), ma deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 - dep. 11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330;
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083).
Ciò, del resto, s'impone anche alla luce della necessaria chiave di lettura del principio del giusto processo secondo la regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", oggi consacrata nell'art. 533 c.p.p., comma 1. Se è ben vero, infatti, che la regola di giudizio secondo cui per la condanna è necessario che la colpevolezza risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione di primo grado (Sez. 3, n. 15911 del 12/02/2009 - dep. 16/04/2009, La Fauci, Rv. 243258), è altrettanto necessario, però che, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013 - dep. 08/11/2013, Paparo e altri, Rv. 256869; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 - dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012 - dep. 20/12/2012, G., Rv. 253909; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 - dep. 14/03/2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012 - dep. 10/01/2013, Andrini, Rv. 254024; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012 - dep. 04/12/2012, Aimone e altri, Rv. 253718; Sez. 6, n. 34487 del 13/06/2012 - dep. 10/09/2012, Gobbi e altri, Rv. 253434; Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011 - dep. 09/02/2012, Abbate e altro, Rv. 251782). Per quanto sopra esposto, pertanto, non può che ritenersi che la Corte d'appello abbia omesso di dissipare in modo compiuto i dubbi sulla colpevolezza del C. , ragionevolmente rilevati dal Tribunale, pronunciando dunque una sentenza di condanna senza esser dotata di "quella forza persuasiva superiore", tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
10. S'impone, pertanto, a giudizio di questa Corte, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di RM, che si atterrà ai principi dianzi affermati, risolvendo in particolare le criticità argomentative rilevate nel precedente 8.
L'annullamento, per le ragioni indicate, esonera questa Corte dall'esame dei residui motivi di ricorso proposti dalla difesa del C. , da ritenersi assorbiti, atteso che la trattazione degli stessi richiederebbe la soluzione, secondo un ordine di priorità logica, della prodromica questione che ha determinato l'annullamento dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo c) dell'imputazione e dichiara inammissibile l'appello di M.F. .
Annulla la sentenza impugnata per i restanti capi di imputazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di RM. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014