Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
L'imputato alloglotta, che non abbia una sufficiente conoscenza della lingua italiana, ha diritto alla traduzione, nella lingua da lui sicuramente conosciuta, anche dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 7986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7986 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/01/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 103
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016437/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) OB RT, N. IL 27/09/1968;
avverso SENTENZA del 14/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza 16/1/06 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava, su ricorso della parte interessata, la non esecutività della sentenza 14/4/05 con la quale la stessa Corte di Appello aveva condannato MO UR (assolto in primo grado) alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e Euro 20.000,00 di multa per il reato (accertato in Castelvolturno il 9/5/02) di detenzione in concorso di sostanza stupefacente (eroina) a fine di spaccio. Ciò perché l'estratto contumaciale della sentenza, diversamente da tutti gli altri atti del giudizio, non era stato corredato dalla traduzione in lingua inglese (lingua per la quale era stato nominato un interprete all'imputato). Tali adempimenti erano disposti nel provvedimento. Contro la detta ordinanza (in seguito alla quale l'MO ricorreva per Cassazione avverso la condanna) ricorreva il Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, chiedendone l'annullamento (con la conseguente dichiarazione di esecuzione della sentenza). Deduceva: 1) non era stato positivamente accertato che l'MO non conoscesse l'Italiano (ciò non potendosi presumere dalla nomina dell'interprete); 2) la traduzione era necessaria solo per gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento e non per gli atti scritti (come la sentenza o l'estratto contumaciale).
Nel suo parere in data 16/7/07 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, nel ritenere infondato il secondo motivo (aderendo sul punto alla giurisprudenza più garantistica), condivideva invece il primo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito.
La questione era discussa e decisa all'odierna udienza camerale (in vista di essa era erroneamente depositata dalla difesa dell'MO un'integrazione dei motivi già proposti per l'annullamento della sentenza di merito nel giudizio pendente davanti ad altra Sezione della Corte).
Il ricorso va rigettato.
La circostanza che il giudice di merito abbia ritenuto di nominare all'Omobode un interprete deve fare presumere che il giudice medesimo avesse concreti elementi per ritenere che l'imputato non avesse sufficiente conoscenza della lingua italiana per una adeguata partecipazione al processo. Comunque non risultava il contrario, a ciò non bastando la circostanza che lo straniero vivesse in Italia da un qualche (peraltro non specificato) tempo.
Conseguentemente, per condivisa giurisprudenza di legittimità (come richiamata nel parere scritto del PG presso la SC: sez. 6, sent. n. 4929, c.c. 23/11/06, dep. 7/2/07), anche l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado (che tra l'altro ribaltava il primo giudizio, condannando l'MO) andava tradotto nella lingua sicuramente conosciuta dall'interessato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008