Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore della persona offesa non munito di procura speciale ex art. 100, primo comma, cod. proc. pen. è inammissibile, perchè il difensore della persona offesa non è titolare "ex lege" di poteri di rappresentanza processuale, che spettano invece al difensore dell'imputato e delle altre parti private, e dunque non può esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2006, n. 19978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19978 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 23/05/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 972
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 007221/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IN AR N. IL 24/02/1942;
avverso ORDINANZA del 03/11/2005 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Il difensore di DA IN Cesare, parte offesa nel procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso nei confronti di OI GI AL, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione pronunciato a conclusione del procedimento stesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 3 novembre 2005, deducendo violazione dell'art. 408 c.p.p., comma 2, art. 409 c.p.p., e art. 127 c.p.p., comma 5. Il medesimo difensore, in replica alle conclusioni rassegnate dal procuratore generale presso questa Corte, con le quali è stata sollecitata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha proposto memoria, insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnato decreto.
Il ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato dal procuratore generale nelle requisitorie scritte, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il ricorso per cassazione della persona offesa dal reato che non rivesta la qualità di parte processuale in quanto non costituita parte civile, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore cassazionista munito di specifico mandato. Al lume delle precise scelte operate dal legislatore del codice, infatti, la persona offesa è configurata alla stregua di soggetto portatore di vere e proprie pretese penali, che possono, in ipotesi, anche essere divergenti da quelle espresse dal pubblico ministero: pretese per l'esercizio delle quali è facoltizzato a nominare un difensore, a norma dell'art. 101 c.p.p., comma 1. Tuttavia, la qualità di parte processuale non può
essere riconosciuta all'offeso nella fase preprocessuale delle indagini preliminari, avendo il legislatore inteso riservare unicamente al pubblico ministero il munus propulsivo della attività diretta ad acquisire gli elementi necessari alla assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio della azione penale, di cui è monopolista. Sicché, prima dell'esercizio di tale azione, "non è possibile configurare un rapporto tra soggetti in posizione antagonistica di fronte ad un organo terzo chiamato a statuire nei loro confronti, in cui si sostanzia la figura della parte processuale" (Cass., Sez. un., 16 dicembre 1998, Messina). Da qui l'assunto secondo il quale occorre il conferimento della procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., comma 1, ove il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti, per legge, al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione (v., fra le altre, Cass., Sez. 4^, 1 aprile 2004, p.o. in proc. Birolo). Dovendosi intendere per esercizio "in proprio" del diritto di impugnazione (contrariamente a quanto assume il ricorrente in memoria), quello che scaturisce dal semplice mandato defensionale, a differenza del potere processuale che il difensore stesso sia chiamato ad esercitare nella qualità di procuratore speciale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al .pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006