Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
La regola di giudizio secondo cui per la condanna è necessario che la colpevolezza risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione di primo grado.
Commentario • 1
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 luglio 2020
La condanna – indice: Cos'è Come funziona Il contenuto Gli effetti Le questioni civili La pubblicazione L'articolo 533 del codice di procedura penale introduce la disciplina della sentenza di condanna affermando al primo comma che: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”. La condanna costituisce il contenuto della sentenza emanata dal giudice all'esito del giudizio quando l'imputato risulta colpevole. Al contrario se l'imputato non risulta colpevole e viene prosciolto nel merito il giudice pronuncia una sentenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2009, n. 15911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15911 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
O S C U RA T A stimanis
159 1 1 / 09 Udienza pubblica del 12 febbraio del 2009
29740108 Registro Gen. N
360 Sentenza n C LI
A S E A C In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le ger\ralità e gli REPUBBLICA ITALIANA altri dati identificativi di: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C.B. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L.A. C.A. TERZA SEZIONE PENALE V.G. a norma vell 52 Composta dai sigg. magistrati: d. Igs.196/03 in quanto: presidente Dott. Pierluigi Onorato consigliere disposto d'ufficio Dott. Ciro Petti consigliere Dott. Alfredo Teresi a richiesta di parte consigliere Dott. Margherita Marmo imposto dalla legge K FUNZIONARIO DI CANCELLERIA consigliere Dott. Silvio Amoresano dotty Fiorella Donati ha pronunciato la seguente
SENTENZA L.F.F. sul ricorso proposto dal difensore di
☐ avverso la sentenza nato al "omissis" della Corte d'appello di Caltanisetta del 15 aprile del 2008; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti; sentito il procuratore generale nella persona del dott.Francesco Bua, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv Antonino Favazzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
La corte d'appello di Caltanisetta, con sentenza del 15 aprile del 2008, in riforma di quella pronunciata con il rito abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Enna del 22 luglio del 2004, condannava L.F.F.
☐ alla pena di anni tre di reclusione, quale responsabile di abuso sessuale in danno di e di violazione B.C. di domicilio
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze dei giudici del merito, il 10 maggio del 2002, l'attuale ricorrente bussò alla porta della famiglia B. In quel
B.C.momento nei aditazione v era solo di anni
16. L'uomo chiese alla ragazza di potere entrare perché doveva consegnare un premio alla madre per un acquisto fatto in precedenza. La ragazza lo invitò ad accomodarsi al pianterreno adibito a cucina .Tra i due si intavolò una discussione,prima su questioni banali, e dopo su argomenti sessuali. Ad un certo momento l'uomo aveva chiesto alla ragazza se fosse disposta a fare sesso orale con lui e se conoscesse amiche disposte a farlo Poco dopo aveva chiesto alla ragazza cosa ci fosse al piano superiore dell'appartamento. Alla risposta della ragazza che si trovava la camera da letto,si era diretto là per verificare, seguito dalla giovane che lo aveva pregato di scendere. Al piano superiore vi era un letto. Secondo la ragazza l'uomo l'aveva abbracciata con violenza e l'aveva indotta a subire un coito orale
Nel tentativo di divincolarsi la ragazza si era procurata una lesione ad una gamba urtando contro un comodino vicino al letto.
Poco dopo alla porta dell'abitazione aveva bussato un ragazzino per chiedere all'uomo di spostare la sua autovettura,parcheggiata davanti all'ingresso di un'autorimessa. A quel punto l'uomo si era allontanato. La ragazza aveva immediatamente riferito il fatto ad una sua amica e successivamente aveva informato i propri genitori I carabinieri effettuarono un prelievo di liquido seminale sui pantaloni della parte offesa. Qualche giorno dopo il fatto l'uomo contattò telefonicamente la parte offesa chiedendole nuovi incontri anche con amiche disponibili a consumare analoghi rapporti. In tale circostanza venne individuato dalla polizia giudiziaria ed identificato nell'attuale ricorrente. All'esito dell'esame del D.N.A il liquido seminale rinvenuto sui pantaloni della parte lesa risultò appartenere a L.F.F. Questi non negò il fatto, ma precisò che la ragazza, dopo avere accettato una conversazione su argomenti scabrosi, si era dichiarata disponibile ad un rapporto orale.
Tanto premesso in fatto, la corte ritenne attendibile la parte lesa perché le sue dichiarazioni erano state riscontrate dalla lesione rilevata sulla gamba e dalle testimonianze delle amiche alle quali la vittima nell'immediatezza del fatto aveva raccontato piangendo quanto le era capitato;
che priva di valenza probatoria era la deposizione del minore ☐ L.A. ] che aveva invitato il prevenuto a spostare la macchina perché il predetto teste intervenuto quando l'imputato e la vittima erano già ridiscesi al piano inferiore
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione dei criteri di O S C U RA T A
Valutazione tua pivia von mento alla ritenuta attendibilità della parte lesa nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle testimonianze di L.A.
In particolare la corte C.A. V.G. non aveva dato una risposta esaustiva ai dubbi manifestati dalla difesa ed in particolare non aveva chiarito :a) perché la minore non consenziente avrebbe dovuto ammettere nella propria abitazione uno sconosciuto accettando peraltro il dialogo su argomenti insoliti tra sconosciuti;
b) perché avrebbe dovuto seguire l'uomo al piano superiore anziché pretendere che lo stesso lasciasse immediatamente l'abitazione; c) perché nessuno aveva udito le grida di protesta nonostante che la porta fosse aperta;
d) perché l'uomo che aveva appena commesso una violenza sessuale avrebbe dovuto trattenersi ancora presso l'abitazione della vittima;
e) perché avrebbe dovuto chiedere ed ottenere il numero del telefonino personale della vittima.
Omessa motivazione sulla determinazione della pena;
IN DIRITTO
Il ricorso,al limite dell'ammissibilità perché contiene sostanzialmente censure in fatto, va respinto perché in fondato Va anzitutto ribadito che in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica introdotta con la 1. n.
46 del 2006, ammettendo anche l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione, non ha modificato la natura del sindacato della
Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (cfr tra le ultime cass n 37006 del 2006; n 18785 del 2006;19855 del 2006; 35964 del 2006). Inoltre, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata a l'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico, non opinabile, idoneo a contrastare la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
3 O S C U RA T A
Nella raшspecie 11 difensore si limita a screditare la versione della parte lesa avanzando in merito alla ricostruzione fattuale accreditata dai giudici del merito alcune perplessità che hanno però trovato adeguata risposta negli atti e nella motivazione della corte. L'imputato si è presentato nell'abitazione della vittima con un pretesto ed è stato invitato ad accomodarsi nell' attesa dell'arrivo della madre della ragazza alla quale l'uomo aveva fatto credere di dovere consegnare un premio per un acquisto in precedenza fatto.La conversazione su argomenti scabrosi non è stata scelta dalla ragazza ma da questa subita con imbarazzo come dalla stessa precisato. La giustificazione della vittima è plausibile avuto riguardo alla notevole differenza d'età tra la giovane e l'uomo Quest'ultimo si era diretto al piano superiore di sua spontanea volontà seguito dalla ragazza che lo aveva pregato di scendere. Nel momento in cui dalle parole l'uomo è passato ai fatti la ragazza ha reagito procurandosi delle contusioni poi riscontrate dai sanitari ed ha gridato .E' plausibile,come rilevato dalla corte territoriale, che le grida possano non essere state sentite, anche perché, come risulta dalla sentenza impugnata, la ragazza non aveva mai affermato di avere gridato ripetutamente, L.A. non è stataLa deposizione del minore travisata in quanto la corte ha chiarito che il predetto non aveva notato alcunché di sospetto perché al suo arrivo il fatto era stato già compiuto
Le altre deposizioni,peraltro genericamente richiamate nel ricorso senza precisare il loro contenuto e l'idoneità di tale contenuto a disarticolare il ragionamento della corte,sono ininfluenti
Il numero di telefono è stato fornito dalla ragazza prima dell'abuso perché l'uomo le aveva fatto credere di avere necessità di contattare la madre per la consegna del premio In definitiva, come puntualizzato dalla corte, le perplessità manifestate dal tribunale per giustificare il proscioglimento e fatte proprie dal difensore nel ricorso hanno trovato una plausibile spiegazione nella sentenza della corte. Di contro, l' attendibilità della ragazza è stata riscontrata da elementi estrinseci di univoca valenza probatoria . Il primo consiste nelle affermazioni delle amiche, le quali hanno dichiarato che la vittima, subito dopo l'abuso, piangendo, aveva loro raccontato quanto poco prima le era capitato.
Orbene,premesso che la vittima non conosceva l'aggressore e non aveva quindi motivo per calunniarlo, non si vede per quale O S C U R A T A
ragione dopo avere accellaio ua uno sconosciuto un coito orale
,del quale nessuno aveva avuto notizia, avrebbe dovuto divulgare il fatto con tutte le ricadute di negativa notorietà in un piccolo centro Il secondo elemento è costituito dal certificato medico che ha riscontrato nella parte lesa uno stato ansioso ed una contusione alla gamba sinistra All'odierna udienza il difensore ha fatto presente che la responsabilità del proprio assistito non sarebbe stata affermata al di là di ogni ragionevole dubbio, come prescritto dall'articolo 533 c.p.p.,come modificato dall'articolo 5 della legge n 46 del 2006,
e ciò perché il tribunale aveva manifestato delle perplessità sulla veridicità intrinseca delle dichiarazioni della parte lesa. In proposito si osserva che l'espressione "al di la' di ogni ragionevole dubbio", introdotta con la novella anzidetta non ha un reale contenuto innovativo nel senso che non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha solo codificato un principio già desumibile dal sistema in forza del quale il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo quando non ha ragionevoli dubbi sulla responsabilità .Tale principio non può essere interpretato nel senso che in presenza di una sentenza di proscioglimento in primo grado non sarebbe più logicamente concepibile una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio in appello,giacché siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto, non solo con il sistema che ammette il doppio grado di giudizio di merito e quindi la possibilità del ribaltamento del primo giudizio, ma anche con note e recenti decisioni della corte costituzionale che hanno ritenuto illegittima l'esclusione dell'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Nei Paesi in cui si è ritenuto di codificare la regola di giudizio " dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" la valutazione del fatto,per lo più affidata ad una giuria popolare,è unica. Se si ammettono più gradi di giudizio sul merito diventa inevitabile la possibilità di un ribaltamento
Adeguatamente motivata è anche l'affermazione di responsabilità per il delitto di violazione del domicilio, in quanto il prevenuto, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vittima con un pretesto ossia carpendo la buona fede della ragazza, si è in essa trattenuta nonostante la volontà contraria della giovane manifestata allorché l'uomo di sua iniziativa era salito al piano superiore
La determinazione della pena, contenuta nel minimo previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute O S C U RA T A
prevalenti sune aggravanu contestate, non richiedeva una motivazione analitica proprio perché contenuta nel minimo
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 12 febbraio del 2009-
Il consigliere estensore Il Presidente
Pierluigi Onorato Ciro Petti lis Jeep Pushing bowlбед
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 16 APR. 2009
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IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA doty Fiorella Donati