Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 135
CASS
Sentenza 5 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo cui un decreto di liquidazione di compenso al consulente tecnico emesso ex art. 11 della legge 319/80, benché titolo esecutivo, non fosse purtuttavia funzionale all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, aveva successivamente emesso decreto ingiuntivo in ordine allo stesso credito, sul presupposto che tale provvedimento costituisse, esso sì, utile titolo per l'iscrizione "de qua").

Commentario1

  • 1Lastrici solari ad uso esclusivo nel condominio: manutenzione e responsabilità per danniAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2018
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 135
Data del deposito : 5 gennaio 2001

Testo completo