Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo cui un decreto di liquidazione di compenso al consulente tecnico emesso ex art. 11 della legge 319/80, benché titolo esecutivo, non fosse purtuttavia funzionale all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, aveva successivamente emesso decreto ingiuntivo in ordine allo stesso credito, sul presupposto che tale provvedimento costituisse, esso sì, utile titolo per l'iscrizione "de qua").
Commentario • 1
- 1. Lastrici solari ad uso esclusivo nel condominio: manutenzione e responsabilità per danniAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN RI vedova GA, elettivamente domiciliata in Vallata, Corso Kennedy n. 19, presso l'Avv. Rocco Cicchetti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
PA HI, elettivamente domiciliato in San Sossio Baronia, Via Camposanto n.30, presso l'Avv. Saverio Andreottola che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castelbaronia n.3 pubblicata il 24.2.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.9.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.8.1997. IN AR proponeva opposizione avverso il decreto emesso il 9.6.1997 dal Giudice di Pace di Castelbaronia, con il quale, su ricorso del Geometra PA AC, le era stato ingiunto, in via solidale con gli altri eredi del definito PP GA, di pagare la somma di lire 1.315.640 dovuta al sopra indicato professionista per l'opera di consulente tecnico d'ufficio prestata da quest'ultimo davanti al ET di Ariano Irpino nella causa civile iscritta al n.399/89 del ruolo generale.
Deduceva l'opponente l'illegittimità vuoi della richiesta vuoi della pronuncia del decreto opposto, siccome in contrasto con il sistema che non consente la formazione di un doppio titolo giudiziario, rispettivamente costituito dal decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico e dal decreto ingiuntivo appunto. Si costituiva il AC eccependo che non si versava in presenza di un doppio titolo, atteso che:
a) il decreto con il quale il ET aveva liquidato i compensi ponendoli a carico di PP GA era inesistente, risultando emesso nei confronti di persona, all'epoca, già defunta;
b) il decreto di liquidazione, ancorché annoverato tra i titoli esecutivi, non era idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a differenza del decreto ingiuntivo;
c) in forza del primo provvedimento, gli eredi erano tenuti a rispondere pro quota, mentre, in forza del secondo, essi erano tenuti in via solidale.
Il giudice adito, con sentenza pronunciata in data 3/24.2.1999, rigettava l'opposizione assumendo:
a) che il decreto di liquidazione dei compensi al consulente non era titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, risultando perciò qualcosa di meno e di diverso rispetto al decreto ingiuntivo, idoneo invece a tale scopo;
b) che, avendo il ET posto la somma liquidata in favore del consulente a carico di PP GA, i suoi eredi, ex art. 752 c.c., erano tenuti al pagamento pro quota e non in solido tra loro,
così come richiesto dal AC a mezzo del decreto ingiuntivo;
c) che il predetto GA risultava essere già deceduto (il 29.12.1993 esattamente) allorché il ET aveva posto a suo carico il compenso de quo con provvedimento in data 10.3.1995, onde il relativo decreto era da stimare inesistente.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione la AR, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Geometra AC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, denunzia la ricorrente la violazione e falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) di principi di diritto (art. 2909 c.c.; art.324 c.p.c.; artt. 2818-2830 c.c.) e di norme processuali (artt.633 e seguenti c.p.c.; art. 11 legge n 319/1980; art.29 legge n. 794/1942; art.110 c.p.c.), nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), lamentando rispettivamente:
a) che il Giudice di Pace abbia errato nel non ritenere "titolo esecutivo" e "cosa giudicata" il decreto di liquidazione delle spese e dei compensi reso dal ET di Ariano Irpino a favore del Geometra AC, per l'attività di consulente tecnico, posto a base della richiesta di pagamento mediante ingiunzione giudiziale, laddove tale decreto ha natura di provvedimento giurisdizionale a carattere decisorio ed è pertanto suscettibile di passare in cosa giudicata quando contro di esso non venga proposta opposizione o sull'opposizione venga pronunciata ordinanza non impugnabile, onde la sussistenza di un titolo, per di più esecutivo, preclude la formazione di altro titolo per un medesimo compenso;
b) che il richiamo all'art. 754 c.p.c. non sia pertinente, nel senso che nel decreto di liquidazione emesso dal ET a favore del consulente tecnico non è reperibile un carico per quote delle spese e dei compensi, laddove il debito in oggetto, in forza del principio sancito proprio dalla norma sopra indicata, grava sugli eredi in proporzione della loro quota, senza poi considerare che il debito portato dal decreto del ET è stato estinto con il pagamento, accettato, di capitale e interessi ancor prima della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
c) che il decreto di liquidazione previsto dall'art. 11 della legge n. 3 19/1980, avendo la stessa natura del decreto ingiuntivo ed essendo titolo esecutivo per espressa disposizione di legge, sia un provvedimento valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
d) che siffatto decreto non si presti all'inquadramento tra le scritture idonee ad essere poste a fondamento dell'emissione di un decreto ingiuntivo.
Il motivo non è fondato.
Conviene preliminarmente rilevare che il generale principio secondo cui il creditore il quale abbia ottenuto pronuncia di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può per difetto di interesse (rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento) ulteriormente richiedere un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto (Cass. 28 marzo 1974, n. 873; Cass. 16 luglio 1997, n. 6525), onde, in effetti, una volta che il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice ex artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 abbia acquistato valore di giudicato, resta preclusa a detto ausiliare la possibilità di ottenere un altro titolo giudiziale per il pagamento dell'identico compenso (Cass. 17 gennaio 1997, n. 448), soffre deroga quante volte, pur in presenza di una domanda rivolta al giudice per la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro sulla base di un titolo giudiziale esistente, tale domanda, lungi dal risultare diretta ad ottenere una duplicazione del titolo esecutivo già conseguito (Cass. 8 settembre 1970, n. 1298), si palesi ammissibile, in presenza del relativo interesse, per essere la situazione giuridica fatta valere, la quale non abbia già trovato esaustiva tutela, suscettibile di permettere il conseguimento di un ulteriore utile risultato rispetto alla lesione denunziata (Cass. 10 dicembre 1998, n. 12402). Tanto premesso, si osserva, considerando il primo dei profili esaminati nella sentenza impugnata, che il creditore, al fine di precostituirsi un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio finanche quando abbia già iniziato azione esecutiva in forza di altro titolo (giudiziale ovvero stragiudiziale), atteso che l'ipoteca, come diritto reale di natura sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetto pure al di fuori del processo esecutivo e non nei soli confronti dei soggetti che ad esso partecipano, ma erga omnes (Cass. 25 ottobre 1974, n. 3146). In questo senso, mentre i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 c.p.c., nonché quelli rispetto ai quali sia stata rigettata l'opposizione, costituiscono, in forza di espressa disposizione di legge (art. 655 c.p.c.), titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, altrettanto non può dirsi relativamente ai decreti di liquidazione dei compensi al consulente tecnico emessi ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n.319. Giova al riguardo notare come, in materia di ipoteca giudiziale, l'art. 2818 c.c., sotto la rubrica "provvedimenti da cui deriva", menzioni al primo comma ogni "sentenza" che porti condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, laddove, al secondo comma, richiama "gli altri provvedimenti giudiziali" (evidentemente diversi dalle sentenze) ai quali la legge attribuisce l'effetto di titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, così facendo salve (soltanto) quelle speciali disposizioni, come appunto il sopra richiamato art. 655 c.p.c., che riconoscano tale effetto.
Ne consegue, secondo quanto rilevato anche in dottrina, che un provvedimento giudiziale il quale non sia sentenza, pur quando contenga l'accertamento del credito e ne ordini il pagamento, e pur costituendo (persino) titolo esecutivo, non produce di per sè ipoteca giudiziale se la legge non lo affermi espressamente. Così dicasi, ad esempio, dell'ordinanza per il rendiconto di cui all'art. 263 c.p.c., del verbale di conciliazione redatto al sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 c.p.c. e dell'ordinanza con la quale il presidente del tribunale adotta le misure previste dagli art.1708, terzo comma, c.p.c. e 4, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche (in riferimento al disposto dell'art. 189, primo comma, disp. att. c.p.c.), laddove, (soltanto) a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988, hanno natura di titolo giudiziale anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca a norma dell'art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito contenute nella sentenza di separazione ex art. 156, quinto comma, c.c. (nonché di divorzio, ex art. 8, secondo comma, della richiamata legge n. 898 del 1970 e successive modifiche), le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario o in quello ridefinito in esito alla procedura dettata dagli artt. 710 e 711 c.p.c. (Cass. 10 novembre 1994, n. 9393). Tanto premesso, è quindi indubitabile che il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico emesso a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, ancorché nei procedimenti civili costituisca titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento (secondo quanto prevede il quarto comma del medesimo art. 11), non è, in mancanza di una espressa disposizione di legge in questo senso, altresì titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Ne consegue che l'impugnata sentenza del tutto correttamente ha ritenuto che il predetto decreto ex art. 11 della legge n. 319 del 1980, non essendo appunto titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, costituisca qualcosa di meno e di diverso rispetto al decreto ingiuntivo il quale, invece, possiede tale effetto, onde del pari corretto si palesa il riconoscimento dell'infondatezza, sotto questo profilo, dell'opposizione della AR. Peraltro, il fatto che a sostegno della predetta sentenza siano poste più ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente sufficiente a giustificare e sorreggere la pronuncia adottata, comporta che la correttezza anche di una sola di tali ragioni, come appunto quella sopra esaminata, vale ad impedire l'annullamento della decisione e che la reiezione delle censure formulate relativamente a detta ragione rende superfluo l'esame delle ulteriori, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, la quale, in ogni caso, resterebbe ferma sulla base dell'argomento riconosciuto esatto (Cass. 10 gennaio 1995, n. 237; Cass. 19 gennaio 1995, n. 540; Cass. 1 marzo 1995, n. 2301;
Cass. 5 ottobre 1998, n. 9866; Cass. 10 maggio 2000, n. 6023). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire 870.000, di cui lire 800.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 870.000, di cui lire 800.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001