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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI MO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1226/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Parte_1
Stato di AL (domicilio digitale: Email_1
parte appellante contro
nato a [...] il [...] CF: Controparte_1 C.F._1
e residente a [...], Controparte_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F:
e nata a [...] il C.F._2 Parte_2
12.10.53 ivi residente in [...], CF: in proprio e C.F._3
nella qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Per_1
1 26.05.2006 rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele D'Anca, CF:
, PEC: C.F._4 Email_2
parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante:
Accogliere l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 5336/18 e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza appellata, decurtare nel quantum, per gli anzidetti motivi, le avverse pretese risarcitorie.
Con il favore delle competenze e degli onorari di giudizio, salve, beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c, per le causali di cui in narrativa.
Nel merito, rigettare in toto l'appello proposto dal in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermando in toto la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio con distrazione di esse in favore del sottoscritto procuratore.
Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 5336/2018 dei giorni 28.11/5.12.2018 il Tribunale di AL in composizione monocratica, chiamato a decidere sulle domande formulate con atto di citazione notificato il 10.4.2015 da , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, in proprio e in qualità di eredi di , ha dichiarato prescritta quella proposta
[...] Per_1
iure hereditatis per il risarcimento del danno che la loro congiunta aveva subito a causa di un'epatite HCV contratta a seguito di un'emotrasfusione con sangue infetto cui era stata sottoposta nel mese di settembre del 1982 in occasione di un ricovero presso la Casa di Cura
2 Villa Serena di AL.
2. In accoglimento della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che gli attori assumevano di aver subito iure proprio a causa del decesso della loro congiunta, conseguente alla malattia seguita al contagio, ha invece condannato il
[...]
a corrispondere, a ciascun attore, la complessiva somma di euro 196.103,81. Parte_1
3. Ha, ancora, rigettato la richiesta avanzata dal al fine di ottenere lo scomputo, Parte_1
dagli importi dovuti a titolo di risarcimento, dell'indennizzo che era stato corrisposto agli aventi diritto a titolo di assegno una tantum, sul rilievo che gli attori lo avevano riscosso nella qualità di eredi del padre e non per sé. Persona_2
4. Nell'occasione, ha infine dichiarato le spese del giudizio compensate in ragione di un terzo e ha condannato il al pagamento della frazione residua, liquidata in Parte_1
complessivi euro 7.982,00, oltre spese generali e accessori nella misura di legge.
5. Con tempestivo atto di appello, depositato il 10.6.2019, il si è Parte_1
doluto esclusivamente del mancato scomputo delle somme riconosciute a titolo di assegno una tantum ex L. 210/92.
6. Nel contraddittorio con gli appellati nominativamente elencati in epigrafe, costituiti e resistenti, il procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del 21.2.2024 trattata nelle forme cartolari previste dall'art. 127ter c.p.c., e quindi assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica venuti a scadenza il 13 maggio 2024.
***
7. L'appello è infondato.
8. L'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25.2.1992, n. 210 (che prevede un indennizzo a favore degli eredi dei soggetti danneggiati e deceduti a causa delle complicanze di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati con sangue infetto) è stato chiesto da il Persona_2
5.12.2006, e gli odierni appellati lo hanno ricevuto, nella misura di euro 77.468,52, il
10.5.2013, in quanto eredi (non già di bensì) appunto di Per_1 Persona_2
3 deceduto nelle more (in data 14.8.2008).
9. Non sfugge certo alla Corte, pertanto, che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
Ord. n. 34086 dei giorni 14.7/18.11.2022) ha avuto modo di affermare che nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni conseguenti al Parte_1
contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992 in favore dei congiunti del danneggiato che sia deceduto a causa del contagio, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili in loro favore a titolo di risarcimento del danno parentale, spettandogli tale beneficio iure proprio e non iure hereditario. E tuttavia nel caso di specie tale “scomputo” sarebbe stato possibile, e doveroso, ove mai lo stesso avesse percepito l'assegno una tantum ed avesse poi Persona_2
ottenuto il risarcimento del danno iure proprio subito a causa del decesso di sua moglie, Per_1
Ma nessun risarcimento il ha chiesto e ottenuto per sé stesso in sede civile,
[...] Per_2
risultando perciò la vicenda dell'assegno una tantum estranea rispetto a quella del risarcimento spettante iure proprio a , e , ciascuno dei CP_1 Controparte_2 Parte_2
quali non ha chiesto e ottenuto per sé alcun assegno.
10. La sentenza di primo grado, che appunto in tal senso si è espressa, è perciò esatta.
11. Donde il rigetto dell'appello e la condanna del alla rifusione delle spese del Parte_1
grado (cause di valore compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00; tre fasi, valore minimo) da distrarre in favore del procuratore degli appellati, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AL, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto dal , nei confronti di Parte_1
, , e , contro la sentenza Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
n. 5336/2018 dei giorni 28.11/5.12.2024, resa dal Tribunale di AL.
Condanna il appellante alla rifusione, indivisamente in favore degli appellati, Parte_1
delle spese del giudizio, quantificate nella complessiva somma di euro 4.997,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute, e ne ordina la distrazione in favore del procuratore degli appellati.
AL, 19 giugno 2024
4 Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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