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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8663/2022 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CT), Via Diodoro Siculo n. 3, codice fiscale: , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Luca Inserra, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Catania, via Etnea 353;
CONTRO con sede in Roma, Via E.Q. Controparte_1
Visconti n. 8, ( codice fiscale ) in persona del Presidente pro tempore;
P.IVA_1
Contumace
CONTRO
(di seguito , con sede in Roma via G. Controparte_2 CP_3
Grezar, n. 14 (C.F./P. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_2 Controparte_4
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73,
[...]
convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del Procuratore speciale pro tempore, , giusta procura speciale autenticata nella firma dal CP_5
notaio Dott. di Roma - Repertorio N. 177893 del 28.04.2022, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. C. Elio Guarnaccia
(presso il cui studio in Catania, viale XX Settembre n. 45, elegge domicilio;
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2022, il sig. proponeva opposizione Pt_1
avverso la cartella di pagamento n. 29320210011636336000 a titolo di sanzioni per dichiarazione irregolare ai sensi dell'art .9 della L. n. 141/1992, per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (doc. 1).
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto ex adverso impugnato sostenendo la non debenza del credito, nonché la sua intervenuta prescrizione e decadenza.
Pag. 2 di 6 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore chiedendo preliminarmente al Giudice adito di ritenere e dichiarare,
previa dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di cui alla lett. B), il ricorso improponibile per i motivi di cui alla lett. A), e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alle lett. C e D), e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande del ricorrente.
Non si costituiva la , sebbene Controparte_1
ritualmente costituita.
La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che fissava l'udienza del 17.12.2024 per discussione e decisione disponendo la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note indi il giudice rinviava all'udienza del
11.3.2025 onerando le parti di provare la notifica della cartella ai fini della tempestività
dell'opposizione.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e la decisione della causa con sentenza;
indi il Giudice rientrata dalla camera di consiglio decide la causa con sentenza.
Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamati, preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di
Pag. 3 di 6 contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione
9912/2001;17460.2007 Cassazione n. 3404/2004).
Sul punto va condiviso l' indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione non può essere addossato sulla parte opponente atteso che al contrario spetta all'opposto provare la tardività del ricorso in opposizione (in tal senso Cass. Civ. sez. Lavoro 2007 n. 11274).
Nel caso di specie la società concessionaria ha omesso di fornire qualsiasi prova documentale che dimostri la data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Pertanto in difetto di ogni prova in ordine alla notifica della cartella oggetto di impugnazione ed in particolare alla data relativa, non può dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo siccome tardiva.
Nel merito parte opponente eccepisce la illegittimità' e nullita' della viziata cartella di pagamento per la non debenza di alcuna somma a titolo di sanzione cassa forense anno 2015 stante la cancellazione dall'albo a far data dal 19.02.2015.
Dall'esame della documentazione risulta che parte ricorrente ha prodotto l'istanza per la cancellazione dall'albo degli avvocati datata 19.02.2015 quindi secondo la normativa prevista dalla Cassa Previdenza avvocati comunque il contribuente è tenuto ad effettuare la dichiarazione Mod 5 per l'anno di riferimento ove la cancellazione non
Pag. 4 di 6 sia pervenuta entro il 1 gennaio del 2015 quindi non appare fondata tale doglianza
5 secondo la normativa Parte_2
suddetta.
Il ricorrente, a fondamento della propria impugnazione, eccepisce anche l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di riscossione.
Relativamente alle sanzioni per irregolarità della dichiarazione portate dalla cartella in riferimento alle annualità 2015 il termine di prescrizione in quanto sanzioni amministrative è quinquennale e non decennale per cui, il periodo di prescrizione è abbondantemente maturato.
Per questi motivi
va dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale del credito indicato nella cartella impugnata che per l'effetto deve essere annullata.
Considerato le oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa n.
8663/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara prescritti e per conseguenza non dovuti i crediti iscritti a ruolo relativamente alla cartella di pagamento impugnata che per l'effetto viene annullata.
spese compensate.
Cosi deciso all'udienza del 11.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 8663/2022 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CT), Via Diodoro Siculo n. 3, codice fiscale: , rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Luca Inserra, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Catania, via Etnea 353;
CONTRO con sede in Roma, Via E.Q. Controparte_1
Visconti n. 8, ( codice fiscale ) in persona del Presidente pro tempore;
P.IVA_1
Contumace
CONTRO
(di seguito , con sede in Roma via G. Controparte_2 CP_3
Grezar, n. 14 (C.F./P. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_2 Controparte_4
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73,
[...]
convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del Procuratore speciale pro tempore, , giusta procura speciale autenticata nella firma dal CP_5
notaio Dott. di Roma - Repertorio N. 177893 del 28.04.2022, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. C. Elio Guarnaccia
(presso il cui studio in Catania, viale XX Settembre n. 45, elegge domicilio;
Con ricorso notificato in data 27 settembre 2022, il sig. proponeva opposizione Pt_1
avverso la cartella di pagamento n. 29320210011636336000 a titolo di sanzioni per dichiarazione irregolare ai sensi dell'art .9 della L. n. 141/1992, per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (doc. 1).
Il ricorrente deduceva la nullità dell'atto ex adverso impugnato sostenendo la non debenza del credito, nonché la sua intervenuta prescrizione e decadenza.
Pag. 2 di 6 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore chiedendo preliminarmente al Giudice adito di ritenere e dichiarare,
previa dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di cui alla lett. B), il ricorso improponibile per i motivi di cui alla lett. A), e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alle lett. C e D), e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande del ricorrente.
Non si costituiva la , sebbene Controparte_1
ritualmente costituita.
La causa istruita documentalmente è stata delegata a questo Giudice che fissava l'udienza del 17.12.2024 per discussione e decisione disponendo la trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note indi il giudice rinviava all'udienza del
11.3.2025 onerando le parti di provare la notifica della cartella ai fini della tempestività
dell'opposizione.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e la decisione della causa con sentenza;
indi il Giudice rientrata dalla camera di consiglio decide la causa con sentenza.
Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa da intendersi in questa sede integralmente richiamati, preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di
Pag. 3 di 6 contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione
9912/2001;17460.2007 Cassazione n. 3404/2004).
Sul punto va condiviso l' indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione non può essere addossato sulla parte opponente atteso che al contrario spetta all'opposto provare la tardività del ricorso in opposizione (in tal senso Cass. Civ. sez. Lavoro 2007 n. 11274).
Nel caso di specie la società concessionaria ha omesso di fornire qualsiasi prova documentale che dimostri la data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Pertanto in difetto di ogni prova in ordine alla notifica della cartella oggetto di impugnazione ed in particolare alla data relativa, non può dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo siccome tardiva.
Nel merito parte opponente eccepisce la illegittimità' e nullita' della viziata cartella di pagamento per la non debenza di alcuna somma a titolo di sanzione cassa forense anno 2015 stante la cancellazione dall'albo a far data dal 19.02.2015.
Dall'esame della documentazione risulta che parte ricorrente ha prodotto l'istanza per la cancellazione dall'albo degli avvocati datata 19.02.2015 quindi secondo la normativa prevista dalla Cassa Previdenza avvocati comunque il contribuente è tenuto ad effettuare la dichiarazione Mod 5 per l'anno di riferimento ove la cancellazione non
Pag. 4 di 6 sia pervenuta entro il 1 gennaio del 2015 quindi non appare fondata tale doglianza
5 secondo la normativa Parte_2
suddetta.
Il ricorrente, a fondamento della propria impugnazione, eccepisce anche l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di riscossione.
Relativamente alle sanzioni per irregolarità della dichiarazione portate dalla cartella in riferimento alle annualità 2015 il termine di prescrizione in quanto sanzioni amministrative è quinquennale e non decennale per cui, il periodo di prescrizione è abbondantemente maturato.
Per questi motivi
va dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale del credito indicato nella cartella impugnata che per l'effetto deve essere annullata.
Considerato le oscillazioni giurisprudenziali in materia di prescrizione si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa n.
8663/2022 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara prescritti e per conseguenza non dovuti i crediti iscritti a ruolo relativamente alla cartella di pagamento impugnata che per l'effetto viene annullata.
spese compensate.
Cosi deciso all'udienza del 11.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Trovato
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