Decreto cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza breve 22 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 21/10/2021, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 01106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a.
del provvedimento di rigetto dell'istanza di Emersione n.-OMISSIS- emessa dallo -OMISSIS- – Ministero dell'Interno del -OMISSIS- notificato il 19/7/2021 (doc. 1) con cui è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro previsto dall'art. 103, co. 1 del D.L. 34/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Impregiudicata e riservata al Collegio - tenuto conto dell’articolata motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato - ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale;
valutata in questa sede monocratica, inaudita altera parte, la sola sussistenza dei presupposti di “estrema gravità e urgenza” richiesti dall’art. 56 c.p.a.;
atteso che il ricorso proposto avverso il provvedimento assunto dallo -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente il successivo 19 .7.2021, è stato portato alla notifica via pec in data 18 ottobre 2021 e quindi depositato in pari data;
ritenuto che tali circostanze depotenzino i presupposti e le condizioni per la concessione delle misure cautelari ex art. 56;
rilevato, altresì, sempre sotto il profilo del pregiudizio, con riferimento alla paventata possibilità di un allontamento forzato, che questo discenderebbe in ipotesi da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prossima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 21 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO