Art. 5.
Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 559 e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalle medesime leggi e, per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alla importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.
Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.
Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.
La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1916, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.350 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003.
Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 559 e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni, e' autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalle medesime leggi e, per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alla importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.
Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.
Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.
La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1916, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.350 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003.