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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. EA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a precetto iscritta al n. R.G. 4131/2025 promossa da:
, con sede a Chiavari Parte_1
(GE), via De Michiel, c.f. e p.iva in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Boris Lorenzo Beronio e Vladimir Kusmic entrambi del Foro di Genova attore in opposizione contro
(P.IVA ) con sede in 61122 Pesaro (PU), Via Controparte_1 P.IVA_2
Pertini 88, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici del Foro di Roma convenuto opposto
CONCLUSIONI
Per come da atto di Parte_1
citazione depositato il 2/5/2025:
“voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo oggetto di precetto. pagina 1 di 5 - dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Per come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il Controparte_1
1/10/2025:
“In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito:
- Dichiarare che ha pieno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del CP_1
titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza di conferma;
- rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare
, con sede a Chiavari (GE), via De Michiel, c.f. e Parte_1
p.iva , in persona dei legali rappresentanti pro tempore a rifondere alla , la P.IVA_1 Controparte_1
somma di euro 17.755,03 (diciassettemilasettecentocinquantacinque/03) oltre le spese per la notifica dell'atto di precetto e quelle successive occorrende.
Con vittoria di spese e compensi professionali, valutando, altresì, l'applicazione dell'art. 96 3° comma
c.p.c. stante la palese inammissibilità/improcedibilità oltre che infondatezza nel merito del ricorso spiegato da controparte.”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., lo ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per € 17.755,03 notificatogli l'8/4/2025 da in relazione ai titoli esecutivi rappresentati: CP_1
(i) dal decreto ingiuntivo n. 3203/2019, emesso in data 7/10/2019 dal Tribunale di
Genova (R.G. n. 10725/2019), con cui era gli stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 12.506,25 oltre interessi e spese e CP_1
pagina 2 di 5 (ii) dalla sentenza n. 2938/2024, confermativa del predetto decreto ingiuntivo, che ha rigettato l'opposizione proposta avverso di esso dallo , Parte_1
condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 2.540,00 oltre accessori.
Nel proprio atto di opposizione a precetto l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati e la declaratoria di inesistenza del diritto della società creditrice di procedere a esecuzione forzata, riproponendo i motivi già posti alla base dell'appello proposto avverso la citata sentenza n. 2938/2024, pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Genova (R.G. n. 222/2025), con richiesta di sospensiva.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente l'opposizione Controparte_1
e chiedendone il rigetto, sostenendo la validità ed efficacia dei titoli esecutivi azionati, e soprattutto la manifesta inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dei motivi oppositivi di parte avversa, nonché l'assenza dei presupposti per la sospensione.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è infine pervenuta all'udienza del 12/11 u.s., celebrata in forma cartolare, in cui è stata rimessa in decisione.
$2: motivi della decisione
L'opposizione proposta dallo è inammissibile e deve pertanto essere Parte_1
rigettata.
Infatti, dalla lettura dell'atto di citazione si evince immediatamente come la stessa sia fondata unicamente sugli stessi identici motivi già posti alla base dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2938/2024.
È evidente che simili motivi sono inammissibili in sede di opposizione a precetto, in quanto investono tutti questioni di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione dei titoli esecutivi opposti e come tali riservati esclusivamente alla cognizione del giudice di appello
(sul punto, cfr., tra le molte, Cass. civ. n. 2785/2025, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando
pagina 3 di 5 questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Le spese di lite vengono liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori minimi in ragione della modesta complessità delle questioni sollevate. Il relativo prospetto di calcolo, basato sull'importo dei crediti precettati, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Comp Fase enso
€ Fase di studio della controversia, valore minimo: 460,00
€ Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: 389,00
€ Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: 840,00
€ Fase decisionale, valore minimo: 851,00
€ Compenso tabellare (valori minimi) 2.540,00
L'evidente temerarietà dell'opposizione proposta (peraltro confermata dalla circostanza del sostanziale abbandono della causa da parte dell'attore dopo il deposito dell'atto di citazione) giustifica altresì la condanna di parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 500,00 equitativamente determinata ex art. pagina 4 di 5 96, co. 3 c.p.c., nonché la sua condanna al pagamento dell'analoga somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, come previsto dall'art. 96, co. 4 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
• dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto dichiara proseguibile l'azione esecutiva per le somme portate nel precetto validamente notificato, pari a € 17.755,03, oltre accessori e spese;
• condanna parte opponente a rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge;
• condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 500,00 equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c., nonché al pagamento del medesimo importo di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.
Genova, il 12.11.2024
il Giudice
EA AL
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. EA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a precetto iscritta al n. R.G. 4131/2025 promossa da:
, con sede a Chiavari Parte_1
(GE), via De Michiel, c.f. e p.iva in persona dei legali rappresentanti pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Boris Lorenzo Beronio e Vladimir Kusmic entrambi del Foro di Genova attore in opposizione contro
(P.IVA ) con sede in 61122 Pesaro (PU), Via Controparte_1 P.IVA_2
Pertini 88, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici del Foro di Roma convenuto opposto
CONCLUSIONI
Per come da atto di Parte_1
citazione depositato il 2/5/2025:
“voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo oggetto di precetto. pagina 1 di 5 - dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
Per come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il Controparte_1
1/10/2025:
“In via preliminare:
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito:
- Dichiarare che ha pieno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del CP_1
titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza di conferma;
- rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare
, con sede a Chiavari (GE), via De Michiel, c.f. e Parte_1
p.iva , in persona dei legali rappresentanti pro tempore a rifondere alla , la P.IVA_1 Controparte_1
somma di euro 17.755,03 (diciassettemilasettecentocinquantacinque/03) oltre le spese per la notifica dell'atto di precetto e quelle successive occorrende.
Con vittoria di spese e compensi professionali, valutando, altresì, l'applicazione dell'art. 96 3° comma
c.p.c. stante la palese inammissibilità/improcedibilità oltre che infondatezza nel merito del ricorso spiegato da controparte.”.
$1: le difese introduttive
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., lo ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto per € 17.755,03 notificatogli l'8/4/2025 da in relazione ai titoli esecutivi rappresentati: CP_1
(i) dal decreto ingiuntivo n. 3203/2019, emesso in data 7/10/2019 dal Tribunale di
Genova (R.G. n. 10725/2019), con cui era gli stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 12.506,25 oltre interessi e spese e CP_1
pagina 2 di 5 (ii) dalla sentenza n. 2938/2024, confermativa del predetto decreto ingiuntivo, che ha rigettato l'opposizione proposta avverso di esso dallo , Parte_1
condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 2.540,00 oltre accessori.
Nel proprio atto di opposizione a precetto l'opponente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati e la declaratoria di inesistenza del diritto della società creditrice di procedere a esecuzione forzata, riproponendo i motivi già posti alla base dell'appello proposto avverso la citata sentenza n. 2938/2024, pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Genova (R.G. n. 222/2025), con richiesta di sospensiva.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente l'opposizione Controparte_1
e chiedendone il rigetto, sostenendo la validità ed efficacia dei titoli esecutivi azionati, e soprattutto la manifesta inammissibilità, e comunque l'infondatezza, dei motivi oppositivi di parte avversa, nonché l'assenza dei presupposti per la sospensione.
Radicato il contraddittorio sulle difese introduttive, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è infine pervenuta all'udienza del 12/11 u.s., celebrata in forma cartolare, in cui è stata rimessa in decisione.
$2: motivi della decisione
L'opposizione proposta dallo è inammissibile e deve pertanto essere Parte_1
rigettata.
Infatti, dalla lettura dell'atto di citazione si evince immediatamente come la stessa sia fondata unicamente sugli stessi identici motivi già posti alla base dell'appello proposto avverso la sentenza n. 2938/2024.
È evidente che simili motivi sono inammissibili in sede di opposizione a precetto, in quanto investono tutti questioni di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione dei titoli esecutivi opposti e come tali riservati esclusivamente alla cognizione del giudice di appello
(sul punto, cfr., tra le molte, Cass. civ. n. 2785/2025, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando
pagina 3 di 5 questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Le spese di lite vengono liquidate secondo la regola della soccombenza, determinando le competenze di fase sulla base dei valori minimi in ragione della modesta complessità delle questioni sollevate. Il relativo prospetto di calcolo, basato sull'importo dei crediti precettati, si presenta come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Comp Fase enso
€ Fase di studio della controversia, valore minimo: 460,00
€ Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: 389,00
€ Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: 840,00
€ Fase decisionale, valore minimo: 851,00
€ Compenso tabellare (valori minimi) 2.540,00
L'evidente temerarietà dell'opposizione proposta (peraltro confermata dalla circostanza del sostanziale abbandono della causa da parte dell'attore dopo il deposito dell'atto di citazione) giustifica altresì la condanna di parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 500,00 equitativamente determinata ex art. pagina 4 di 5 96, co. 3 c.p.c., nonché la sua condanna al pagamento dell'analoga somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, come previsto dall'art. 96, co. 4 c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
• dichiara inammissibile l'opposizione proposta dall'attore e per l'effetto dichiara proseguibile l'azione esecutiva per le somme portate nel precetto validamente notificato, pari a € 17.755,03, oltre accessori e spese;
• condanna parte opponente a rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge;
• condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di € 500,00 equitativamente determinata ex art. 96, co. 3 c.p.c., nonché al pagamento del medesimo importo di € 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c.
Genova, il 12.11.2024
il Giudice
EA AL
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