Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/1970, n. 1298
CASS
Sentenza 8 settembre 1970

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Nell'ipotesi di sentenza definitiva che abbia pronunciato sulla giurisdizione e sul merito e sia stata impugnata solo per il merito, deve ritenersi che si abbia il passaggio in giudicato formale della statuizione sulla giurisdizione con effetto preclusivo limitato all'ambito del processo.*

Ai fini della liquidita del credito necessaria per la sussistenza di un titolo esecutivo non e necessario che questo ne indichi l'ammontare, ma e sufficiente che tale ammontare possa essere individuato mediante un calcolo matematico sulla base di dati certi e positivi contenuti nel titolo stesso. ( nella specie e stato ritenuto titolo esecutivo idoneo una sentenza provvisoriamente esecutiva con la quale l' INPS era stata condannata al pagamento di tutti i ratei di una pensione previdenziale gia liquidata e poi revocata, in quanto il riferimento della sentenza a tali ratei rendeva possibile il calcolo sopra indicato).*

L'interesse ad agire richiesto dall'art 100 cod proc civ si concreta, in via generale, nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Difetta di interesse ad agire l'assicurato che, dopo avere ottenuto la condanna dell' INPS, con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento, di tutti i ratei di una pensione di invalidita gia liquidata e poi revocata, si faccia a chiedere la condanna dell' INPS al pagamento di detti ratei, precisandone questa volta l'ammontare e cio in quanto la seconda domanda e diretta ad ottenere una duplicazione del titolo esecutivo gia conseguito con la prima.*

Commentari2

  • 1Duplicazione dei titoli esecutivi, nessun divieto assoluto e generalizzato.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nessun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione dei titoli esecutivi Massima Giurisprudenziale Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. Decisione: Ordinanza n. 21768/2019 Cassazione Civile – Sezione 3 Classificazione: Civile Massima: Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio …

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  • 2Il creditore può munirsi di più titoli esecutivi a certe condizioni
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 settembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/1970, n. 1298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1298
Data del deposito : 8 settembre 1970

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