TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MARIATERESA NOBILE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. GIANFRANCO D'ANGELO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Castel Campagnano il 23/07/2015, dal quale era nata una figlia il 02/11/2016 Per_1
e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della
1 moglie, la previsione di un assegno a proprio carico di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico al 50% e un risarcimento dei danni all'immagine, alla dignità e al proprio onore.
In data 11/06/2025 si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale e la previsione di un assegno a carico del ricorrente di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 16/09/2025 le parti chiedevano recepirsi l'accordo sottoscritto personalmente e depositato in atti e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo il ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto intrattenendo rapporti civili nel limite della gestione della figlia;
Per_1
2) la casa coniugale sita in Pignataro Maggiore, in Via Cavella n° 32, vi resterà ad abitare la
IG.ra con gli arredi e le suppellettili, che potranno essere a lei assegnati;
CP_1
3) la figlia minore sarà affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale domicilierà. Il padre ha facoltà di vederla e tenerla con sé tre pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e, a fine settimana alterni, ogni qualvolta i coniugi lo riterranno opportuno e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici e di ogni altro genere della figlia. Le festività pasquali e natalizie seguono il criterio dell'alternanza.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento della figlia minore la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rispettando, a tali fini, il protocollo in uso presso Codesto
Tribunale, che dichiarano di aver espressamente letto e reciprocamente approvato. Le somme concordate a titolo di mantenimento saranno corrisposte dall'obbligato mediante accredito in
2 favore di , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, su Poste Pay Evolution avente CP_1
IBAN [...] intestata alla IG.ra ; CP_1
5) l'assegno unico sarà suddiviso nella misura del 50% al IG. e la IG.ra Parte_1
; CP_1
6) la IG.ra rinuncia alla quota del Trattamento di Fine Servizio relativamente CP_1 all'impiego del IG. . Parte_1
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...], e , Parte_1 CP_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL CAMPAGNANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2015);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2033 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MARIATERESA NOBILE presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. GIANFRANCO D'ANGELO presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/04/2025 il ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con la resistente in Castel Campagnano il 23/07/2015, dal quale era nata una figlia il 02/11/2016 Per_1
e, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico della
1 moglie, la previsione di un assegno a proprio carico di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico al 50% e un risarcimento dei danni all'immagine, alla dignità e al proprio onore.
In data 11/06/2025 si costituiva la resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale e la previsione di un assegno a carico del ricorrente di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza cartolare del 16/09/2025 le parti chiedevano recepirsi l'accordo sottoscritto personalmente e depositato in atti e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo il ricorrente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto intrattenendo rapporti civili nel limite della gestione della figlia;
Per_1
2) la casa coniugale sita in Pignataro Maggiore, in Via Cavella n° 32, vi resterà ad abitare la
IG.ra con gli arredi e le suppellettili, che potranno essere a lei assegnati;
CP_1
3) la figlia minore sarà affidata in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale domicilierà. Il padre ha facoltà di vederla e tenerla con sé tre pomeriggi a settimana e precisamente il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e, a fine settimana alterni, ogni qualvolta i coniugi lo riterranno opportuno e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici e di ogni altro genere della figlia. Le festività pasquali e natalizie seguono il criterio dell'alternanza.
4) Il sig. si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento della figlia minore la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rispettando, a tali fini, il protocollo in uso presso Codesto
Tribunale, che dichiarano di aver espressamente letto e reciprocamente approvato. Le somme concordate a titolo di mantenimento saranno corrisposte dall'obbligato mediante accredito in
2 favore di , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, su Poste Pay Evolution avente CP_1
IBAN [...] intestata alla IG.ra ; CP_1
5) l'assegno unico sarà suddiviso nella misura del 50% al IG. e la IG.ra Parte_1
; CP_1
6) la IG.ra rinuncia alla quota del Trattamento di Fine Servizio relativamente CP_1 all'impiego del IG. . Parte_1
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...], e , Parte_1 CP_1 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL CAMPAGNANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2015);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3