Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2881/2020
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, nella causa R.G. n. 2881/2020;
Rilevato che, con provvedimento del 19.10.2024, le parti sono state invitate a discutere la causa mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro le ore 8:00 del 12.12.2024 (con termine per il deposito di note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza);
Viste le note conclusive depositate;
Viste le note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c.;
P.Q.M.
PRONUNCIA la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, 9.01.2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., a seguito dello scambio di note scritte disposto ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2881 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
cod. fisc. nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 18.11.1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Bongiorno
Antonino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
- , cod. fisc. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.07.1976, non costituito in giudizio;
- , cod. fisc. nata a [...] Controparte_2 C.F._3
l'1.05.1970, non costituita in giudizio;
- cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio
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dell'Avv. Adragna Ugo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuti –
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che venga Parte_1
accertata la responsabilità di nella causazione di un sinistro Controparte_1
avvenuto in data 28.08.2019 e, per l'effetto, che i convenuti siano condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
quantificati in complessivi € 26.000,00.
In particolare, l'attore ha allegato che quel giorno, alle ore 16:00 circa, mentre si trovava all'altezza di via Falcone, nel Comune di VI Milicia, e si accingeva ad attraversare a piedi la via Dante, era stato investito da un'autovettura Kia targata
DX143PH, assicurata con di proprietà di Controparte_3 CP_2
e condotta da . L'attore ha inoltre rappresentato che il
[...] Controparte_1
sinistro sarebbe da ricondurre alla mancata percezione del pedone da parte del conducente, determinata dalle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forte pioggia e scarsa visibilità.
In conseguenza del sinistro, il danneggiato era stato accompagnato dal medesimo conducente del veicolo dapprima presso un centro radiologico di Bagheria e poi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Cimino di Termini Imerese, dove gli veniva diagnosticata una “Frattura pertrocanterica femore dx con distacco del piccolo
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trocantere” (v. all. 2).
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2021 si è costituta
[...]
la quale — contestando la descritta dinamica del sinistro — ha Controparte_3
chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
e sebbene ritualmente evocati in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
non si sono costituiti.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto
, con l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte attrice (v. CP_1
verbale d'udienza del 6.03.2024) e, infine, mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281-sexies
c.p.c. all'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 [...]
, che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio. CP_2
Ciò posto, giova evidenziare che la vicenda in esame va ricondotta, in punto di diritto, nell'ambito applicativo del primo comma dell'art. 2054 c.c., che introduce una presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose durante la circolazione, salvo che questi dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
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Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, detta presunzione non preclude comunque l'accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito.
La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, c.c. esige, infatti, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla peculiarità del caso in esame (cfr. Cass. n. 2433/2024).
In altre parole, “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c., non opera in contrasto con il principio della
responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento
dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il
conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine
sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.” (così
Cass. n. 20137/2023).
Sicché, “ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un
concorso di colpa tra il conducente e il pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare
in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di
colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (v., ex multis, Cass. n. 2241/2019).
Fatte queste premesse, all'esito dell'istruttoria espletata può dirsi provato il fatto storico allegato nell'atto introduttivo, la cui verificazione — secondo la dinamica ivi descritta — ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 6.03.2024, la quale ha fornito una ricostruzione precisa
[...]
dell'investimento e coerente con il complessivo quadro probatorio (“Il 28 agosto
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del 2019, ricordo questa data perché c'era un grande acquazzone ad agosto, circa
alle ore 16:00, io ero a piedi in via Dante e ho visto una macchina nera, una Kia,
ma non so dire quante porte avesse che stava per svoltare tra la via Dante e via
Falcone e ho visto un pedone che attraversava e la macchina colpiva il pedone alla
sua sinistra e lui è caduto sul suo fianco destro. Io mi trovavo a circa cinque metri dal luogo dell'incidente. Io mi trovavo lì perché ero stata a casa della mia amica
che abita nella parte alta, e stavo tornando a casa mia. Quando Persona_1
ho visto l'incidente, io mi sono avvicinata e l'attore non sanguinava ma accusava dolore. Ho visto che il conducente dell'auto l'ha messo in macchina per portarlo verosimilmente in ospedale”).
Tale dinamica è stata confermata anche dal convenuto , comparso a rendere CP_1
interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del 6.03.2024).
Di scarsa rilevanza è il fatto che l'attore abbia scelto di recarsi inizialmente presso uno studio privato sito nel Comune di Bagheria per eseguire esami diagnostici,
anziché rivolgersi direttamente a un pronto soccorso pubblico. Tale scelta può
essere ragionevolmente ricondotta a una legittima preferenza personale,
verosimilmente dettata dall'intento di evitare i potenziali tempi di attesa dei pronto soccorso pubblici, spesso caratterizzati da sovraffollamento.
Parimenti, risulta di poco rilievo il fatto che l'attore abbia riferito ai sanitari del pronto soccorso come luogo del sinistro il nome di una strada vicina (via Oberdan),
anziché quello esatto. Tale discrepanza, a fronte delle risultanze istruttorie (in particolare, la testimonianza resa da ), può essere facilmente spiegata Tes_1
come una momentanea confusione o un'imprecisione derivante dallo stato di agitazione e dolore successivo all'incidente.
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Ebbene, pur essendo stato accertato il verificarsi del sinistro, emergono tuttavia chiari elementi che giustificano il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato.
È un dato pacifico, infatti, che al momento del sinistro vi fossero condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forte pioggia e ridotta visibilità. Tali
circostanze imponevano indubbiamente un comportamento di particolare prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, compreso il pedone (la cui condotta deve essere valutata alla luce dei principi generali di diligenza e prudenza sanciti dall'art. 190 cod. strada).
L'attore, peraltro, ha attraversato una carreggiata priva di strisce pedonali:
circostanza comprovata sia dalla documentazione fotografica prodotta dalla compagnia assicurativa sia dalle dichiarazioni della teste (“Non Tes_1
c'erano strisce pedonali nel punto in cui l'attore ha attraversato la strada. Lo so
bene perché è una strada che percorro sempre. In quella zona che io ricordi non ci sono strisce pedonali”), nonché confermata dal medesimo attore durante l'interrogatorio formale, nel corso del quale ha negato l'esistenza di strisce pedonali nel raggio di cento metri dal punto in cui si è verificato il sinistro.
Orbene, il comportamento dell'attore contrasta con quanto disposto dall'art. 190, commi 2 e 5, cod. strada, che impone al pedone l'obbligo, nell'atto di attraversare la carreggiata, di prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada.
In particolare, tenuto conto della forte pioggia, della scarsa visibilità e dell'assenza di strisce pedonali, l'attore avrebbe dovuto adottare misure atte ad attraversare la strada in condizioni di sicurezza, al fine di ridurre il rischio di investimento (quali,
ad esempio, scegliere un punto visibile per attraversare, segnalare chiaramente la
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propria intenzione di attraversare la carreggiata, attendere che i veicoli in transito passassero o rallentassero). L'omissione di tali precauzioni rende evidente l'imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone, il quale — esponendo sé
stesso a un rischio che sarebbe stato possibile ridurre con l'adozione di un comportamento più avveduto — ha contribuito in modo significativo alla causazione dell'evento dannoso.
Al lume di quanto evidenziato, il comportamento del pedone non può essere considerato marginale o irrilevante. Al contrario, si tratta di una condotta rilevante sotto il profilo causale, che ha concorso in maniera determinante alla verificazione del sinistro.
Il nesso causale tra l'imprudenza del pedone e l'evento dannoso giustifica, pertanto,
il riconoscimento di un concorso di colpa nella misura del 50%, in conformità a quanto previsto dall'art. 1227, comma 1, c.c..
Nella stessa misura dovrà pertanto essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore a causa dell'incidente, in ragione del 50% della loro entità.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che il C.T.U.
incaricato nel corso del giudizio ha accertato in modo rigoroso ed esaustivo che il danneggiato, in conseguenza del sinistro, ha riportato “un trauma contusivo di anca
destra, con insorgenza di frattura pertrocanterica con distacco di frammento del
piccolo trocantere, trattata chirurgicamente con riduzione e sintesi con chiodo
endomidollare bloccato” (v. relazione depositata telematicamente il 23.09.2024, a firma del dott. ). Persona_2
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Il C.T.U. ha accertato, perciò, un danno biologico permanente del 10%, nonché un'inabilità temporanea assoluta di giorni 8, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 40 nella misura del 75%, un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 30 nella misura del 50% e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 40 nella misura del 25%.
Nessuna prova è stata fornita, invece, con riferimento alla componente morale del danno (i.e. da sofferenza interiore), né tale danno può desumersi in via presuntiva o ricorrendo a massime di esperienza, attesa l'assenza di elementi da cui, anche sotto il profilo indiziario, dedurre la sussistenza di un danno morale (quale vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, malinconia, tristezza, etc.). Del resto,
come appurato dal C.T.U., i postumi permanenti accertati non hanno causato una limitazione delle attività quotidiane e non comportano sofferenza fisica (non essendo stata riferita o attestata l'assunzione di terapia antidolorifica a cadenza continuativa o saltuaria), né risultano evidenti all'osservazione di terze persone né
determinano la necessità occasionale o continuativa di terapie e/o presidi protesici e/o ausilio di terzi.
Passando adesso alla determinazione del quantum debeatur, giova osservare che l'evento ha determinato un danno biologico che dovrà essere risarcito facendo applicazione delle tabelle elaborate per l'anno 2024 dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (c.d. tabelle milanesi), in quanto assunte come parametro di riferimento ampiamente diffuso sul territorio nazionale, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
III, 16.07.2024, n. 19506; v. anche Cass., Sez. III, 14.12.2024, n. 32563).
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Orbene, con riferimento all'invalidità permanente — in assenza di prove relative alla componente morale del danno — andrà riconosciuta al danneggiato la sola componente dinamico-relazionale, con esclusione della componente prevista per la sofferenza interiore.
Diversamente, per quanto attiene all'invalidità temporanea, nel caso di specie, alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene opportuno riconoscere la componente morale dell'invalidità temporanea, la quale viene monetizzata dalle predette tabelle in maniera uniforme per tutti i soggetti, indipendentemente dall'età
o dalla gravità dei postumi permanenti. Tale conclusione si giustifica proprio per la possibilità di fare ricorso a massime di esperienza comuni, che consentono di presumere, in via generale, un naturale stato di sofferenza interiore durante il periodo di convalescenza o riposo forzato successivo ad un evento traumatico.
Questo periodo, infatti, è normalmente caratterizzato da una condizione di disagio,
di perdita temporanea di autonomia e, spesso, di preoccupazione per le conseguenze dell'infortunio.
Ebbene, per quanto riguarda l'invalidità permanente, spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, tenuto conto della invalidità del 10 % e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (44 anni compiuti), la somma di € 20.507,34 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 2.612,40, da moltiplicare per il grado di invalidità (10) e per il coefficiente (0,785) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertata dal C.T.U., va riconosciuta invece la somma di € 115,00 al giorno (comprensiva sia della componente dinamico-relazionale che di quella per sofferenza interiore), per un totale di € 7.245,00 in valori attuali (ossia € 920,00 per i giorni di invalidità
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temporanea assoluta;
€ 3.450,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al
75%, € 1.725,00 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, ed € 1.150,00
per i giorni di invalidità temporanea parziale al 25%).
Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale risarcibile, si giunge alla somma complessiva di € 27.752,34 (€ 20.507,34 + € 7.245,00).
Per stabilire l'importo dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento, bisogna operare una riduzione della suddetta somma nella misura del 50%, in proporzione al grado di responsabilità accertato in capo al pedone, per giungere così all'importo di €
13.876,17.
L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data dell'insorgenza del danno, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, la suddetta somma, espressa in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
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Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subìto sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto. Questo viene dunque successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Nella fattispecie in esame, il credito risarcitorio spettante all'attore, devalutato e rivalutato nel modo già illustrato, ammonta ad € 15.090,49.
A tale somma si giunge devalutando l'importo di € 13.876,17 al mese di agosto
2019 (ricavando così l'importo di € 11.921,11) e rivalutandolo dal 28.08.2019, ossia dalla data del sinistro, sino all'attualità (così pervenendo ad € 13.876,17 a cui si aggiungono € 1.214,32 per interessi), per un totale di € 15.090,49.
Sulla somma in questione — al cui pagamento vanno condannate le parti convenute,
in solido tra loro — sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Con riguardo al danno patrimoniale, non può essere riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale prestata ante causam dal “C.T.P.” Dott. (la cui fattura è stata prodotta con l'allegato n. 19 Persona_3
dell'atto di citazione). Si tratta, infatti, di una spesa non indispensabile per la tutela del diritto azionato, la quale deve restare a carico della parte, essendo stata una libera scelta di quest'ultima nominare un professionista al fine di ottenere una relazione da produrre unitamente al proprio atto introduttivo.
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Analogamente, non può essere accordato il rimborso di € 15,00 per l'ottenimento di copia della cartella clinica, non essendovi prova dell'esborso e non trattandosi di
“spesa medica”, bensì di natura amministrativa.
Infine, in considerazione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento della domanda attorea in misura sensibilmente ridotta, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Nulla sulle spese di C.T.U., essendo decorsi più di cento giorni dal deposito della relazione, senza che il Consulente abbia presentato alcuna richiesta di liquidazione
(v. art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1
la somma di € 15.090,49, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al pagamento;
COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti;
NULLA sulle spese di C.T.U..
Così deciso in Termini Imerese, in data 9/01/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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