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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.3384/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Leonardo Vastola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensualizzata.
FATTO E DIRITTO Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 24.09.2024, volto alla declaratoria di separazione personale, dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 30.04.2007 (atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio presso il Comune di San Valentino OR, atto nr. 10, P. II, Serie A, Anno 2007); che dal matrimonio nascevano quattro figli, il 25.08.2007, il 9.10.2008, l 7.08.2014 Per_1 Per_2 Per_3
e il 4.06.2020; che fra i coniugi nel corso del tempo, a causa del comportamento Persona_4 prevaricatorio tenuto dalla resistente si è determinata una insanabile frattura tra le parti che ha minato irreversibilmente il rapporto di coppia;
che il ricorrente, dipendente di “AGRIFONDO” Soc. Agricola
a r.l., con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, da fine aprile 2024 è stato licenziato;
nondimeno, percepisce dalla moglie l'importo di € 500,00 a titolo di locazione dell' immobile di proprietà sito al primo piano di Via Giacomo Matteotti n. 82 - San Marzano sul Sarno, ove controparte svolge la propria attività lavorativa;
che l'immobile adibito a residenza familiare, sito al secondo piano del medesimo stabile di Via Giacomo Matteotti, n. 82, è di proprietà del ricorrente;
che Parte_1
è, altresì, titolare di partecipazioni sociali;
che la resistente, da canto proprio, è titolare di
[...] un avviato centro estetico è proprietaria di alcuni immobili ed è, a sua volta, titolare di partecipazioni sociali;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di
Nocera Inferiore, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:A) Prevedere l'obbligo ad un concorso al mantenimento a carico di ed a favore di Controparte_1 Parte_1 quantificabile in almeno € 600,00 mensili con decorrenza dal deposito del presente ricorso, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) Disporre l'affido condiviso dei quattro figli
(tutti minorenni) della coppia, con collocazione prevalentemente presso il padre;
C) Prevedere, inoltre, a carico di l'obbligo di contribuire al sostentamento alimentare dei Controparte_1 figli, versando a (entro il giorno 5 di ogni mese) l'importo di € 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00) per ognuno dei quattro figli, per complessivi € 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
D)
Prevedere l'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie per i figli in ragione del 25 % a carico del ricorrente e del 75% a carico di;
E) Disporre l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, nell'interesse dei figli, a F) Autorizzare il rilascio o rinnovo de Parte_1 rispettivi passaporti dei coniugi”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, infondato ed Controparte_1 inveritiero, ha precisato: che il rapporto di coniugo già da diversi anni era stato interessato da una grave crisi, in ragione della quale la medesima maturava la decisione di separarsi;
che la resistente, nonostante l'impegno lavorativo, si è fatta carico di tutte le esigenze dei figli, i quali hanno sempre goduto prevalentemente del contributo materno, in particolare quelli più piccoli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la separazione di loro coniugi e stabilire che: A) Gli stessi sono autorizzati a vivere separatamene stabilendo ove ritengono il loro domicilio;
B) Affidare i figli minori in via condivisa ai genitori, con il domicilio prevalente presso al madre;
C) Assegnare la casa coniugale ai figli che la abiteranno con il genitore collocatario;
D) Disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore Parte_1 della sig.ra la somma mensile di € 1200,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli (€ 300,00 cadauno;
E) Disporre la partecipazione del sig. alle spese Pt_1 straordinarie necessitate per i figli e nella misura del 50%; F) Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento del coniuge stante l'autonomia e l'autosufficienza economica di entrambi;
G)
Disciplinare il diritto di visita del padre con i figli, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con se i figli ogni qual volta lo vorrà e, comunque previo accordo con l'altro genitore da concordare almeno 24 h prima e, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della prole;
H) Emettersi ogni altro provvedimento che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia e nell'interesse primario dei figli.
In via istruttoria, laddove l'On.le Tribunale adito lo ritenga utile, disporsi l'audizione dei figli
e .” Controparte_2 Controparte_3
Fissata l'udienza del 6.3.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.09.2024, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo di separazione, dale medesime sottoscritto in data
25.02.2025, depositato il 26.02.2025.
Il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti il 25.2.2025, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/08/1983 e , nata a [...] il [...], sposatisi il Controparte_1
30/04/2007 nel Comune di San Valentino OR (SA) alle condizioni di cui all'accordo congiunto formalizzato dalle parti il 25.2.2025, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Valentino OR (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.10, Parte II, serie A, anno 2007 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.3384/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Leonardo Vastola, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensualizzata.
FATTO E DIRITTO Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 24.09.2024, volto alla declaratoria di separazione personale, dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 30.04.2007 (atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio presso il Comune di San Valentino OR, atto nr. 10, P. II, Serie A, Anno 2007); che dal matrimonio nascevano quattro figli, il 25.08.2007, il 9.10.2008, l 7.08.2014 Per_1 Per_2 Per_3
e il 4.06.2020; che fra i coniugi nel corso del tempo, a causa del comportamento Persona_4 prevaricatorio tenuto dalla resistente si è determinata una insanabile frattura tra le parti che ha minato irreversibilmente il rapporto di coppia;
che il ricorrente, dipendente di “AGRIFONDO” Soc. Agricola
a r.l., con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, da fine aprile 2024 è stato licenziato;
nondimeno, percepisce dalla moglie l'importo di € 500,00 a titolo di locazione dell' immobile di proprietà sito al primo piano di Via Giacomo Matteotti n. 82 - San Marzano sul Sarno, ove controparte svolge la propria attività lavorativa;
che l'immobile adibito a residenza familiare, sito al secondo piano del medesimo stabile di Via Giacomo Matteotti, n. 82, è di proprietà del ricorrente;
che Parte_1
è, altresì, titolare di partecipazioni sociali;
che la resistente, da canto proprio, è titolare di
[...] un avviato centro estetico è proprietaria di alcuni immobili ed è, a sua volta, titolare di partecipazioni sociali;
ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che il Tribunale di
Nocera Inferiore, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra il e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:A) Prevedere l'obbligo ad un concorso al mantenimento a carico di ed a favore di Controparte_1 Parte_1 quantificabile in almeno € 600,00 mensili con decorrenza dal deposito del presente ricorso, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
B) Disporre l'affido condiviso dei quattro figli
(tutti minorenni) della coppia, con collocazione prevalentemente presso il padre;
C) Prevedere, inoltre, a carico di l'obbligo di contribuire al sostentamento alimentare dei Controparte_1 figli, versando a (entro il giorno 5 di ogni mese) l'importo di € 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta/00) per ognuno dei quattro figli, per complessivi € 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
D)
Prevedere l'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie per i figli in ragione del 25 % a carico del ricorrente e del 75% a carico di;
E) Disporre l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, nell'interesse dei figli, a F) Autorizzare il rilascio o rinnovo de Parte_1 rispettivi passaporti dei coniugi”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si è costituita la resistente la quale nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, infondato ed Controparte_1 inveritiero, ha precisato: che il rapporto di coniugo già da diversi anni era stato interessato da una grave crisi, in ragione della quale la medesima maturava la decisione di separarsi;
che la resistente, nonostante l'impegno lavorativo, si è fatta carico di tutte le esigenze dei figli, i quali hanno sempre goduto prevalentemente del contributo materno, in particolare quelli più piccoli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la separazione di loro coniugi e stabilire che: A) Gli stessi sono autorizzati a vivere separatamene stabilendo ove ritengono il loro domicilio;
B) Affidare i figli minori in via condivisa ai genitori, con il domicilio prevalente presso al madre;
C) Assegnare la casa coniugale ai figli che la abiteranno con il genitore collocatario;
D) Disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere in favore Parte_1 della sig.ra la somma mensile di € 1200,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli (€ 300,00 cadauno;
E) Disporre la partecipazione del sig. alle spese Pt_1 straordinarie necessitate per i figli e nella misura del 50%; F) Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento del coniuge stante l'autonomia e l'autosufficienza economica di entrambi;
G)
Disciplinare il diritto di visita del padre con i figli, prevedendo che il padre potrà vedere e tenere con se i figli ogni qual volta lo vorrà e, comunque previo accordo con l'altro genitore da concordare almeno 24 h prima e, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni della prole;
H) Emettersi ogni altro provvedimento che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia e nell'interesse primario dei figli.
In via istruttoria, laddove l'On.le Tribunale adito lo ritenga utile, disporsi l'audizione dei figli
e .” Controparte_2 Controparte_3
Fissata l'udienza del 6.3.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 27.09.2024, le predette hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate nell'accordo di separazione, dale medesime sottoscritto in data
25.02.2025, depositato il 26.02.2025.
Il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto formalizzato dalle parti il 25.2.2025, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/08/1983 e , nata a [...] il [...], sposatisi il Controparte_1
30/04/2007 nel Comune di San Valentino OR (SA) alle condizioni di cui all'accordo congiunto formalizzato dalle parti il 25.2.2025, in atti, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Valentino OR (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.10, Parte II, serie A, anno 2007 del
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire