Articolo 38 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 38. (Tasse e diritti di mantenimento) 1. Il pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita e' dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso brevetto. 2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varieta' vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all' ((articolo)) 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda e' stata concessa. 3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto.
Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli. 4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualita' delle tasse relative alle nuove varieta' vegetali. 5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)) . 6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, ((3 e 4)) per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento e' ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo ((227, comma 4, del Codice)) . (( 7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio e' effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice. )) (( 7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di universita', amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita' quando risulti che, a causa della contitolarita' con altro richiedente, non e' applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. )) 8. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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