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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3463/2024 e N. R.G. 3480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana
[...]
Consigliere rel Parte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause, riunite fra loro, iscritte ai n. r.g. 3463/2024 e 3480/2024, promosse in grado d'appello
quanto alla causa R.G. n. 3463/2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Visconti di Modrone 7 Parte_2 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPORIZZI VALTER, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORIZZI FEDERICO ( ) VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_2
MODRONE N. 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PACCOIA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E pagina 1 di 23 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Controparte_2 P.IVA_3
Mazzini n. 3/10, presso lo studio dell'avv. PANERI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DE Parte_3 P.IVA_4
AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
e quanto alla causa R.G. n. 3480/2025
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DE Parte_3 P.IVA_4
AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Visconti di Modrone 7 Parte_2 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPORIZZI VALTER, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORIZZI FEDERICO ( ) VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO
GENERALI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Galleria CP P.IVA_5
Mazzini n. 3/10, presso lo studio dell'avv. PANERI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_2
MODRONE N. 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PACCOIA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_2
Causa n. R.G. 3463/2024
pagina 2 di 23 In parziale riforma della sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, XIII sezione, Dott.ssa
Roberta Sperati, R.G. 18455/2021, emessa il 30 ottobre 2024 e depositata il 6 novembre 2024, notificata dall'attrice in data 20 novembre 2024 e in accoglimento del presente appello sui capi 3
(parziale), 4, 5 e 8 del dispositivo della stessa:
In via principale condannare al risarcimento ovvero al rimborso degli ulteriori danni a Parte_3 favore di nella misura di complessivi residui € 135.446,44 (o quella diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condannare
[...]
a rimborsare a l'importo di € 18.859,76 pagato a Parte_3 Parte_2 Controparte_1
a titolo di spese legali in data 6 dicembre 2024; condannare al
[...] Parte_3 pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
confermare per il resto l'impugnata sentenza.
In via istruttoria
Si confermano le istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria ex art. 183 bis Codice di procedura civile nonché le testimonianze richieste a prova contraria nella terza memoria.
Causa n. R.G. 3480/2024
1) Nei confronti dell'appellante in via incidentale tardiva Controparte_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo;
Nel merito rigettare l'appello incidentale tardivo in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata
Confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna a Parte_3 manlevare delle somme da versare a Parte_2 Controparte_3
In ogni caso condannare al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di Controparte_1
Parte_2
2) Nei confronti dell'appellante Parte_3
Nel merito
pagina 3 di 23 rigettare l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_3 Parte_2 sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, XIII sezione, Dott.ssa Roberta Sperati, R.G.
18455/2021, in quanto infondato in fatto e diritto.
In ogni caso condannare al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore Parte_3 di Parte_2
Accogliere l'appello principale proposto da nella causa R.G. 3463/2024 Pt_2
Per Parte_3
Causa n. R.G. 3463/2024
IN VIA PRELIMINARE
Disporre ex art 335 c.p.c. la riunione al presente giudizio, di quello avente RG n. 3480/2024 promosso da con ricorso in appello notificato il 3.1.2025 per la riforma parziale della Controparte_4 sentenza n. 9474/2024 resa dal Tribunale di Milano qui impugnata, assegnato alla terza sezione e con prima udienza fissata al 21.5.2025
NEL MERITO
- Rigettare perché manifestamente infondati in fatto e diritto, tutti i motivi d'appello proposti da
Parte_2
– Accogliere tutti i motivi d'appello promossi da nel giudizio RG n. 3480/2024 Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Causa n. R.G. 3480/2024
In riforma della sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, sezione locazione, pubblicata il
6.11.2024 e notificata il 20.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 18455/2021 RG
NEL MERITO
In via principale
In forza delle argomentazioni esposte in atti e con la migliore tra le motivazioni addotte, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata da (già Parte_2 Controparte_1 verso e comunque, mandare assolta la terza chiamata da Controparte_4 Controparte_4 qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti, perché infondata in fatto e diritto
Con vittoria di spese e compensi e di giudizio;
In subordine
pagina 4 di 23 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga operative, anche solo parzialmente, la garanzia invocata da , ridurre proporzionalmente il danno ex artt. 1915 Parte_2
e 1227 c.c., da accertarsi comunque in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato, il tutto al netto delle franchigie contrattuali e nei limiti dei massimali di polizza pattuiti e nei limiti di cui all'art.
1910/III comma c.c., senza alcun vincolo di solidanza e fatto salvo l'eventuale diritto di regresso verso
l'altro assicuratore e verso eventuali terzi responsabili.
Spese di lite integralmente compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in primo grado:
(A) - Si chiede CTU, con invito a nominare il tecnico che già effettuò la perizia per conto del
Tribunale, ing. Basta, volta ad accertare:
- le cause del crollo del capannone sito in Corsico via Privata Archimede 4/6 e concesso in locazione da a , verificatosi il 16.3.2019. Controparte_1 CP_1
- se tali cause siano imputabili a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione e di calcolo, di esecuzione e di installazione, attraverso l'acquisizione, ove non prodotta
- l'entità dei danni che ne sono derivati, con specificazione dei danni al fabbricato, al contenuto e le spese necessarie per la messa in sicurezza, il ripristino.
(B) - Si chiede ammissione di prova orale per interpello dei legali rapp.ti di (capp. Controparte_1
1,2,3,8) e (Capp. 1,2,3,8) nonché per testi, con teste ing. Controparte_1 Testimone_1
(capp.1,2,3,4,5,6), arch. v.le Coni Zugna, 71 Milano (cap. 1,2,3,4,5,6,7), sulle Testimone_2 seguenti circostanze:
1) Vero che: “L'immobile sito in Corsico via Privata Archimede 4/6 e concesso in locazione da
a prima del crollo del 16.3.2019 aveva già avuto problemi di Controparte_1 CP_1 stabilità che erano ben a conoscenza di ”. CP_1
2) Vero che: “Dall'analisi dei documenti tecnici richiesti al Comune di Corsico e con particolare riferimento al progetto di costruzione del capannone interessato dal crollo, è emerso che le strutture in elevazione del capannone crollato sono progettate per carichi orizzontali dovuti al solo vento e all'eccentricità dei carichi verticali”.
3) Vero che: “Il crollo occorso il 19.3.2019 nel capannone di , è stato determinato Controparte_1 sia dai ripetuti urti e spinte contro i pilastri esterni ad opera dei muletti carichi di materiale, sia allo stivaggio protratto nel tempo delle cataste di rifiuti contro le strutture in elevazione, che hanno
pagina 5 di 23 determinato l'incurvamento di detti pilastri verso l'esterno e lo scarrellamento del vincolo a carrello posto in testa ai pilastri, con successivo crollo della trave”.
4) Vero che: “Ho potuto constatare in sede di operazioni peritali nel procedimento n. RG 19192/2021, come risulta spesso e volentieri all'interno del capannone poi crollato, i muletti utilizzati con il carico urtavano i pilastri generando danneggiamenti e spingendo i cubi già stoccati e provocando
l'incurvamento verso l'esterno delle lastre di tamponamento”.
5) Vero che: “Gli incurvamenti e i colpi che i pilastri esterni hanno subito con il tempo, hanno generato uno scarrellamento del vicolo a carrello tra le travi e il pilastro con l'inevitabile crollo della trave e del tetto”.
6) Vero che: “I danni che i muletti utilizzati all'interno del capannone hanno generato nel tempo, sono di due tipi: a) scarrellamento delle travi con crollo, fenomeno più prossimo in quanto all'inizio il colpo che subisce il tamponamento e/o il pilastro esterno è solo di una tonnellata circa (peso cubo + peso muletto) con l'avanzare dello stoccaggio si sommano i pesi dei cubi già stoccati quindi il colpo avviene con più tonnellate;
b) cedimento di pilastri a seguito di ripetuti urti con il muletto è meno prossimo in quanto il colpo del carico è sempre e solo di una tonnellata”
7) Vero che: “Nella stima dei danni a contenuto e fabbricato risultano sommate le fatture e le spese sostenute da per opere di messa in sicurezza, parte delle demolizioni, danni alle merci Controparte_1
e smaltimenti, ai danni e spese in parte già ammesse nella stima dei danni per la ricostruzione del fabbricato effettuata al tecnico Ing. di ”. Per_1 Controparte_5
8) Vero che: “L'IVA di cui alle fatture intestate a e è portata in CP_1 CP_1 CP_1 detrazione dalle società a fini fiscali”.
Per Controparte_1
Causa n. R.G. 3463/2024
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n.9474/2024 del Tribunale di Milano, R.G.
n.18455/2021, emessa il 30.10.2024, pubblicata il 6.11.2024 e notificata in data 20.11.2024, condannare a corrispondere a gli interessi sulla somma di Parte_2 Controparte_1
€.82.196,90, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, in misura pari al saggio
pagina 6 di 23 previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., e per l'effetto condannare a versare a Parte_2 [...]
la somma di €.22.648,98 pari alla differenza tra €.29.640,47 (interessi calcolati ex d.lgs. CP_1
n.231/2002 dalla domanda al 5.11.2024) ed €.6.991,69 (interessi legali dalla domanda al 5.11.2024).
Con vittoria di spese e compensi.
Causa n. R.G. 3480/2024
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Milano, Dott. Martinengo, R.G. n.3463/2024;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n.9474/2024 del Tribunale di Milano, R.G.
n.18455/2021, emessa il 30.10.2024, pubblicata il 6.11.2024 e notificata in data 20.11.2024, condannare a corrispondere a gli interessi sulla somma di Parte_2 Controparte_1
€.82.196,90, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, in misura pari al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., e per l'effetto condannare a versare a Parte_2 [...]
la somma di €.22.648,98 pari alla differenza tra €.29.640,47 (interessi calcolati ex d.lgs. CP_1
n.231/2002 dalla domanda al 5.11.2024) ed €.6.991,69 (interessi legali dalla domanda al 5.11.2024).
Con vittoria di spese e compensi.
Per Controparte_2
Causa n. R.G. 3463/2024
Piaccia alla Ill.ma Corte D'appello Di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
Riunire la causa avente RG 3463/2024 e la causa RG 3480/2024 della Corte di Appello di Milano per i motivi indicati nelle premesse.
Nel merito respingere ogni domanda in oggi proposta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto
e in diritto e comunque non provata.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
Causa n. R.G. 3480/2024
Piaccia alla Ill.ma Corte D'appello Di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
pagina 7 di 23 Riunire la causa avente RG 3463/2024 e la causa RG 3480/2024 della Corte di Appello di Milano per i motivi indicati nelle premesse.
Nel merito respingere ogni domanda in oggi proposta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto
e in diritto e comunque non provata.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9474/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 6 novembre
2024 e notificata a tutte le parti il 20.11.2024, definendo la causa n. 18455/21 di Rg. promossa da nei confronti della società – onde vederne accertata e dichiarata Controparte_1 Parte_2 la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in relazione al crollo di una porzione di capannone di sua proprietà locata a quest'ultima, sito in Corsico, via Priv. Archimede n. 4/6, evento verificatosi in data 16.3.2019 e, per l'effetto, ad ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti e subendi, per somma pari, al netto di quanto già corrispostole da
, ad €.82.196,90, ovvero quella maggiore o minore fosse risultata Controparte_6 dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione -, nel contraddittorio anche con le terze evocate in giudizio dalla convenuta e regolarmente costituitesi, e Parte_3
(mentre verso altre due società – e -, Controparte_2 Parte_4 Controparte_7 parimenti chiamate da , ma medio tempore cancellate dal registro delle imprese, il Parte_2 processo, a causa di tale evento interrotto ex art. 300 cpc, non veniva riassunto, così di fatto risultandone estromesse, il processo essendo, quindi, continuato soltanto fra le restanti parti, odierne appellanti ed appellate), così statuiva: 1) Condanna al risarcimento in Parte_2 favore di dell'importo di € 82.196,90, per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_2
; 3) Condanna a manlevare Controparte_2 Parte_3
delle somme di cui al punto 1; 4) Condanna Parte_2 Parte_3 all'indennizzo in favore di della somma di € 36.461,68 per le causali di cui in Parte_2 parte motiva, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna
alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in € 787,00 per spese ed € 15.111,00 per compensi professionali (di cui € 14.103,00 per pagina 8 di 23 il giudizio di merito ed € 1.008,00 per la mediazione)) professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
7) Condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre CP spese generali al 154%, CPA ed IVA come per legge;
8) Compensa integramente le spese di lite tra
e . Parte_2 Parte_3
1.2 Avverso tale decisione proponevano separati appelli e con Parte_2 Parte_3 ricorsi ex art. 433 cpc depositati rispettivamente il 13 dicembre 2024 ed il 16 dicembre 2024, radicando così le cause n. 3463/2024 e 3480/2024 di R.g, nelle quali le stesse vicendevolmente si costituivano, resistendo ai reciproci appelli e chiedendo l'accoglimento dei propri gravami, con comparse di risposta del 7 maggio 2025 ) e del 3.3.2025 ( ). Parte_2 Parte_3
1.3 Nei due giudizi si costituivano, altresì, , con comparse di risposta del 20.2.2025 Controparte_1
e 9 aprile 2025, con le quali resisteva all'altrui gravame, nel contempo proponendo appello incidentale, e , con comparse di risposta del 7 marzo 2025 e 9 maggio 2025, in Controparte_2 sostanza, di identico contenuto, con le quali chiedeva, quanto al merito, il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, con vittoria di spese di lite.
1.4 All'odierna udienza del 21.5.2025 all'uopo fissata – tenutasi in presenza dei rispettivi procuratori -, previa riunione dei due procedimenti ex art. 335 cpc ed inutilmente tentata la conciliazione, veniva disposta la discussione orale delle parti, ad esito della quale la Corte ha deciso la causa ex art. 437, primo comma, cpc dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
2.1 Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto in entrambe le cause, poi riunite ex art. 334 cpc, da , ad ottenere, in parziale Controparte_1 Pt_5 riforma della sentenza impugnata, la condanna di al pagamento degli interessi sulla Parte_2 somma capitale già riconosciutale dal primo decidente (pari ad € 82.196,90, oltre alla rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda) non nella misura legale, come già liquidati in suo favore, ma in misura pari al saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, cc e, per l'effetto, a vedere condannare la predetta società a corrisponderle l'aggiuntiva somma di € 22.648,98 per il predetto titolo.
2.2 Ciò, in quanto nella fattispecie non ci si trova di fronte ad ipotesi di liti inscindibili fra le varie parti
– trattandosi, da un lato, di causa investente il rapporto insorto fra e Controparte_1 Parte_2
dall'altro lato, di causa riguardante e le terze chiamate
[...] Parte_2 Parte_3 pagina 9 di 23 e -, per cui non sussiste fra le stesse un litisconsorzio necessario, bensì solo Controparte_2 facoltativo, nemmeno traendo origine le vicende in esame da obbligazioni solidali;
d'altra parte, ha rivolto la propria impugnazione soltanto verso , Parte_2 Parte_3 espressamente dichiarandovi (pag. 12) di non intendere appellare le statuizioni della sentenza gravata riguardanti , né il rigetto, per difetto di attualità, della propria domanda Controparte_1 verso di manleva anche per tutto quanto la stessa fosse eventualmente Parte_3 chiamata a rispondere, in futuro, verso , quale creditrice in surroga di Controparte_2 [...]
; né ad alcunchè vale che il ricorso introduttivo della presente fase del procedimento sia CP_1 stato notificato anche alla stessa ed a da (così Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 come da ), senza proposizione di alcuna domanda nei loro confronti, Parte_3 congiuntamente al decreto di fissazione di prima udienza;
ciò, occorrendo ai soli fini di litis denuntiatio di cui all'art. 332 cpc.
2.3 Pertanto, stante l'avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 20.11.2024 per iniziativa proprio di (v. doc. II dalla medesima prodotto in questa sede), il deposito degli Controparte_1 appelli incidentali di quest'ultima, rispettivamente il 20 febbraio 2025 ed il 9 aprile 2025, risultano preclusi per inutile decorso del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cpc, con conseguente inammissibilità (sul punto, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n. 7700 del 21.3.2024;
Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 26164 del 17.11.2020; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n.
10263 del 18.5.2016; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 6521 del 24.4.2003).
3.1 Ciò posto, venendo, per ordine logico, all'appello principale di , con il Parte_3 primo motivo la stessa si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale, rispetto alle eccezioni dalla medesima sollevate, in merito all'inoperatività, a suo avviso, della polizza All Risks n.
537.35.904558 stipulata con;
ciò, in forza dell'art. “A1” in combinato disposto con la Parte_2 condizione “J”, in quanto si è in presenza di crollo non dipeso da sovraccarico delle strutture del fabbricato o da errori di progettazione e di calcolo, ma dagli urti e spinte generate dalle attività svolte da o da chi per essa e, segnatamente, dal continuo impatto sui pilastri di Parte_2 sostegno del tetto da parte delle merci trasportate dai muletti utilizzati da terzi, tesi confermata dal
CTU ing. , che, quale CTU in sede di un procedimento di ATP promosso da Tes_1 Controparte_1
(n. r.g. 14192/2021), sulle cause del crollo ha riferito che “come risulta anche negli altri
[...] capannoni, spesso e volentieri il muletto con il carico urta (forza orizzontale) i pilastri generando danneggiamenti e spingendo i cubi già stoccati provoca l'incurvamento verso l'esterno delle lastre pagina 10 di 23 di tamponamento”, per poi precisare, nella bozza di relazione, peraltro sul punto successivamente cancellata sulla scorta del fatto che le cause del crollo non erano contemplate dal quesito, che “gli incurvamenti e i colpi che subiscono i pilastri esterni con il tempo generano uno scarrellamento del veicolo a carrello tra le travi e il pilastro con l'inevitabile crollo della trave e del tetto”, aggiungendo che “sostanzialmente, i danni che generano i muletti, nel tempo sono di due tipi: a) scarrellamento delle travi con crollo, fenomeno più prossimo in quanto all'inizio il colpo che subisce il tamponamento e/o il pilastro esterno è solo di una tonnellata circa (peso cubo+peso muletto), con l'avanzare dello stoccaggio si sommano i pesi dei cubi già stoccati, quindi il colpo avviene con più tonnellate;
b) cedimento di pilastri a seguito di ripetuti urti con il muletto e meno prossimo in quanto il colpo del carico è sempre e solo di una tonnellata”; inoltre, secondo
[...]
, il crollo ed i danneggiamenti di cui si discute sono conseguiti anche ad errori di Parte_3 stivaggio protratti nel tempo, così che il crollo non è dipeso da sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione e calcolo, situazione non considerata dal primo decidente.
Ed, infatti, la regola generale del contratto All Risks è di escludere l'operatività della polizza in ipotesi quale quella di specie;
quanto sopra, in ragione della regola generale per la quale “sono sempre comunque esclusi i danni:
5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale”, a meno che, come stabilito nella condizione particolare “j”, il crollo o il collasso siano dovuti a “sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e a errori di progettazione e di calcolo di esecuzione e di installazione”, con una franchigia di € 5.000 ed un massimale di € 250.000.
3.2 Del resto, aggiunge , gli urti e i colpi inferti nel tempo dai muletti sui Parte_3 pilastri, che hanno poi determinato, in uno con l'accumulo di cubi di plastica stoccati,
l'incurvamento dei pilastri già usurati il tempo, escludono l'accidentalità dell'evento, in quanto il crollo è dipeso da attività volontaria e costante delle maestranze che operavano all'interno del capannone. Il requisito dell'accidentalità mira a evitare che l'assicurato trasferisca all'assicuratore non un rischio di danno, ma il costo specifico della propria consapevole negligenza, in sostanza,
l'assicurazione divenendo operativa quando il danno cagionato a terzi, oltre che involontario, sia conseguenza di un fatto accidentale, il cui presupposto si collega all'imprevedibilità, repentinità, rapidità e straordinarietà dell'evento. E, d'altra parte, l'incuria delle parti di fabbricato ammalorate da tempo e, in particolare, dei vetusti pilastri sottoposti a usura continua per le cause sopra descritte esclude ex art. 1, esclusione 4.09, e art. 2, esclusione delimitazione garanzia, i danni cagionati da pagina 11 di 23 usura e deterioramento;
e anche su tale eccezione il Tribunale non si è pronunciato. Ciò, prosegue la qui appellante, ha comportato anche la violazione dell'obbligo di salvataggio. Infatti, come emerge dalle stesse difese da esposte in sede di ATP e nei sopralluoghi, quest'ultima, Parte_2 ancor prima dell'evento occorso il 16 Marzo 2019, era a conoscenza dei problemi di instabilità dell'immobile oggetto di locazione, il quale aveva avuto in passato seri problemi per difetti strutturali, di cui la stessa si era fatta carico. Pertanto, detta conduttrice, e tantomeno la proprietaria, non hanno fatto quanto era possibile per evitare o diminuire il danno in base a quanto disposto dall'articolo 1914, primo comma, cc, con la conseguente perdita totale della garanzia in base all'articolo 1915 cc, stante l'innegabile piena consapevolezza della precaria situazione di stabilità causata dai continui urti dei muletti contro i pilastri e dall'accatastamento di merci stoccate contro gli stessi, il che avrebbe dovuto indurre la proprietà ( ) e la conduttrice ( Controparte_1 Parte_2
ad intervenire adeguatamente, anziché continuare a consentire la pessima abitudine delle
[...] maestranze dei subappaltatori di urtare con costanza i pilastri in questione.
3.3 Tale motivo non coglie nel segno.
3.4 Vale, in proposito, rilevare che gli assunti di prendono le mossa da uno Parte_3 stralcio di una bozza di perizia svolta dall'ing. , quale CTU nell'ambito di un procedimento di Tes_1
ATP (n. 14192/21 di Rg.), che, proprio con riferimento alle cause del crollo oggetto di lite, nella relazione tecnica definitiva è stata eliminato, per cui il relativo accertamento risulta tamquam non esset, oltre che contrastante con quanto acclarato nella perizia contrattuale, pienamente vincolante fra le contraenti – tanto che all'art. 7 delle condizioni regolanti il sinistro in questione è, fra l'altro, testualmente previsto il conferimento del mandato ai periti, da un lato, per indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro (clausola “a”), dall'altro lato, per verificare
l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro (clausola “d) e, dall'altro lato ancora, per procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali (clausola “e”), con la precisazione che “i risultati delle valutazioni di cui ai punti d) - ed e) - sono comunque validi per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali” -, eseguita dal collegio dei tecnici nominati il 24.7.2019 da e (il terzo, invece, è Parte_3 Parte_2 stato nominato dal Presidente del Tribunale di Milano il 5.3.2020), giusto quanto previsto dalla polizza (doc. 8 del fascicolo di prime cure di ); ciò, anche al fine di verificare Parte_2 pagina 12 di 23 l'accaduto e quantificare i danni, il cui elaborato, reso noto il 27.7.2021 e non idoneamente contestato da (doc. 9, stesso fascicolo), ha concluso che la causa del Parte_3 crollo fosse dovuta ad una erronea, quanto imprevista e repentina, caduta delle merci (balle di materiale plastico) impilate all'interno dell'edificio per loro perdita di equilibrio, con l'aggiunta che
“non si tratta di sollecitazioni che si sono gradualmente accumulate nel tempo con effetti viscosi, ma di un evento accidentale e repentino”, il che rende de plano ininfluenti ai fini della decisione la
CTU e la prova orale qui ulteriormente sollecitate dalla Compagnia appellante, comunque del tutto inammissibili, risultando, la prima, ictu oculi di natura esplorativa e, la seconda, tendendo i capitoli formulati a fare esprimere da testi proprie valutazioni ed opinioni soggettive e personali non di loro competenza, specie laddove contrastanti con gli accertamenti di cui alla perizia contrattuale collegialmente redatta su mandato delle parti, già acquisita agli atti e, come visto, fra le stesse vincolante.
3.5 Tale perizia, del resto, trova riscontro anche in altra, prodotta in atti da (doc. 2 Controparte_1 del suo fascicolo di parte) ed anch'essa non congruamente contestata da , Parte_3 elaborata dall' ing. e dal geom. , nella quale si è concluso che “il crollo è avvenuto per CP_8 Per_2 perdita di appoggio della trave a doppia pendenza che è uscita dalla sua sede sul pilastro posto a nord ovest”, con l'aggiunta che “la caduta della trave ha inevitabilmente prodotto il crollo dei tegoli causato dalla rottura del pilastro posto a sud est. La perdita di equilibrio delle balle ha prodotto una spinta concentrata orizzontalmente sul pilastro provocando per l'appunto la perdita di verticalità e l'inevitabile perdita di appoggio della trave a doppia pendenza”.
3.6 Conseguentemente, si deve ritenere che la complessiva copertura assicurativa prestata da
[...]
(polizza R.C. 537/014/904550 e polizza All Risk n. 537/35/904558, v. doc. 6-8 Parte_3 del fascicolo di prime cure di ) sia pienamente operativa nel caso di specie;
ciò, in Parte_2 quanto il danno deriva da un evento repentino e imprevedibile, generato da sovraccarico causato dalla perdita di equilibrio delle merci impilate, dovendosi evidenziare al riguardo come il diverso convincimento del primo decidente sul punto, allo stato dei fatti e delle evidenze documentali acquisite, risulti errato, come fondatamente eccepito in giudizio da e dalla stessa Parte_2 proposto anche in apposito motivo del suo appello principale.
3.7 Vale, in più, evidenziare che la polizza All Risks, all'art. 1 delle condizioni generali (doc. 8 già richiamato), prevede la piena copertura di da parte di , in Parte_2 Parte_3
pagina 13 di 23 particolare, da “tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e dalle delimitazioni previste dalla polizza, anche se determinati con colpa grave del contraente assicurato e/o soci responsabilità illimitata e/o dei suoi amministratori e/o legale rappresentante”, per cui tale contratto copre ogni nocumento anche arrecato a terzi relativamente all'immobile condotto in locazione ed oggetto di lite, fra l'altro, prevedendo nell'art. “j” delle condizioni particolari che “l'impresa indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di struttura e di fabbricati e macchinari ed errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione”, con la precisazione che, “agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari ad euro 5000” e che “in nessun caso l'impresa pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma superiore ad euro 250.000”.
3.8 Da qui, la piena indennizzabilità, a termini di polizza, del danno direttamente patito da Parte_2
in aggiunta, a quello di cui la Compagnia assicurativa è stata chiamata a rispondere, in via di
[...] manleva, in ragione dei nocumenti provocati dalla prima a nel corso della Controparte_1 locazione del fabbricato in questione, come del resto anche al riguardo confermato dalla perizia collegiale redatta, a termini di polizza, di cui si è detto, a nulla valendo le ulteriori asserzioni di
, per le quali le strutture del fabbricato erano vetuste e senza che la Parte_3 proprietaria ( ) e la conduttrice ( ) avessero adempiuto all'obbligo di Controparte_1 Parte_2 salvataggio di cui all'art. 1914 cc sulle medesime incombenti;
trattasi di prospettazione, al di là dell'inammissibilità per novità della questione rispetto ai temi dibattuti in prime cure, che risulta del tutto generica, oltre che contraddittoria, atteso che è la stessa , in altra Parte_3 parte delle proprie difese (v. quarta eccezione riportata a pag. 12 dell'atto di appello del 13.12.2024, con rinvio al doc. 4 dalla stessa prodotto in primo grado), ad avere riferito che l'immobile aveva avuto in passato altri problemi, peraltro, nello stesso momento riconoscendo che vi aveva Pt_2 già posto rimedio, per cui non si vede come si possa imputare a quest'ultima la mancanza di realizzazione di pregresse opere, idonee ad evitare o a diminuire il successivo danno, qui in discussione.
4.1 Con il secondo ed il terzo motivo lamenta che il Tribunale, da un lato, ha Parte_3 erroneamente ritenuto operante la garanzia prevista dalla polizza All Risks, applicando la pagina 14 di 23 condizione particolare “i”, non regolante la fattispecie di danni materiali e diretti da movimentazione esterna, del tutto diversa dagli eventi oggetto di lite, relativi a danni derivati da crollo, da liquidarsi in base alla condizione “J”, ed altresì laddove ha richiamato la condizione speciale “b” ricorso terzi, che copre la responsabilità civile verso terzi dell' , ma la cui Parte_6 applicazione è espressamente esclusa per i danni a cose che l'assicurata abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, come nel caso di specie (fabbricato e contenuto); dall'altro lato, ha accolto la domanda di manleva formulata nei propri confronti da Parte_2 relativamente a quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a (€ Controparte_1
82.196,90), quando, in virtù della clausola particolare 2I” della polizza, l'importo si sarebbe dovuto rapportare al massimale ivi previsto, di € 50.000.
4.2 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
4.3 Va osservato, in proposito, che fra le parti era stata stipulata, nell'ambito delle polizze sottoscritte
(doc.
6-8 del fascicolo di prime cure di , anche la tutela da “rischio locativo” , Parte_2 espressamente comprendente i “danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza anche se causato da colpa grave dell'assicurato medesimo ai locali tenuti in locazione”, per cui quanto opinato dall'appellante con riferimento ai limiti di copertura per le cose in custodia non può certo riguardare il fabbricato ed i danni ad esso provocati, quale il crollo oggetto di lite, evento, per sé, rientrante nella clausola particolare “J”, prevedente un massimale di € 250.000 ed una franchigia di € 5.000. Del resto, fra le parti era stata stipulata anche la polizza R.C. per responsabilità civile (doc. 6 di stesso fascicolo), prevedente all'art. 4.1 Pt_2 la copertura del rischio derivante dalla conduzione di fabbricati per l'attività dichiarata, con un massimale di € 10.000.000,00, mentre l'art.
4.11 prevede l'estensione della garanzia anche alle cose in custodia dell'assicurato.
4.4 Con il quarto motivo si duole che il Giudice di prime cure non abbia Parte_3 tenuto conto della presenza, nel caso di specie, di una coassicurazione con riferimento alle polizze stipulate per lo stesso sinistro da parte della stessa e, nel contempo, da , Controparte_6 situazione rilevante ai fini di cui all'art. 1910, terzo comma, cc, comportante che Parte_2 avrebbe potuto chiedere nei propri confronti solo l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, senza alcun vincolo di solidarietà e sempre che le somme complessivamente riscosse non pagina 15 di 23 superassero l'ammontare del danno complessivamente riconoscibile;
ciò, in base al principio di indifferenza, per cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'equa ripartizione nella liquidazione del danno fra le due compagnie, in presenza, appunto, di coassicurazione indiretta.
4.5 Quanto sopra, perché, ad avviso di , le polizze assicurative contratte da Parte_3
e da andavano a coprire i danni diretti anche di proprietà di terzi Controparte_1 Parte_2 dovuti al crollo e con i limiti indicati, oltre alle spese per onorari di periti e consulenti, per cui, pur avendo due contraenti differenti, andavano a tutelare i medesimi soggetti assicurati e a garantire un identico rischio e gli stessi beni, con la conseguenza che, secondo la stessa, è irrilevante che i diversi contratti fossero stati, o meno, stipulati da un unico soggetto, poiché al fine della coassicurazione assume rilievo solo l'identità del beneficiario della garanzia e non anche della persona del contraente. E ciò avrebbe comportato la necessità che il Giudice a quo procedesse a separare i conteggi, secondo un apposito piano di riparto.
4.6 Tale motivo è infondato.
4.7 Infatti, in corso di lite le due società assicurate non hanno chiesto, né ottenuto, un risarcimento superiore a quanto loro spettante, anche per manleva, né oltre all'entità effettiva del danno dalle medesime distintamente patito, avendo agito per ottenere il ristoro del nocumento singolarmente subìto da parte loro, in base al riparto della quantificazione dei danni ai fini del risarcimento già effettuato dal collegio di periti nominati in forza dei vincoli di polizza (v. doc. 9 del fascicolo di prime cure di ); pertanto, non vi era alcuna necessità che il primo decidente procedesse Parte_2 ad un ulteriore distinguo, del tutto superfluo. Trattasi, del resto, di questione, in sostanza, riguardante i rapporti interni fra le due Compagnie, che, peraltro, avrebbe richiesto la proposizione di specifica domanda e, poi, di apposito gravame da parte di verso Parte_3
, mentre la stessa si è limitata al riguardo a riservarsi di agire verso quest'ultima Controparte_2 in altra sede in via di regresso, per sé costituente un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo in presenza di contratti costituenti la cosiddetta assicurazione plurima (ex multis, cfr. in materia: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenze n. 4273 del 16.2.2024 e n. 12691 del 19.5.2008).
5.1 Con il quinto motivo censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale Parte_3 ha ritenuto congruo l'esborso di € 36.461,68 accessori compresi esposto dal perito di Parte_2 per la partecipazione alle operazioni di quantificazione del danno, che, in forza della clausola “g” del contratto, richiamata anche dal primo decidente, deve contenersi entro il massimale di €
pagina 16 di 23 100.000,00.
5.2 A tale fine, l'appellante evidenzia come da parte sua si fosse contestata l'entità dell'onorario in questione, arbitrariamente quantificato dall'ing. , terzo perito nominato dal Parte_7
Presidente del Tribunale, commisurandolo in misura pari al 10% del danno totale stimato, senza alcun richiamo alle modalità di calcolo, alla normativa ed alle tariffe professionali di cui al DPR
115/2002 (TU spese di giustizia) e di cui al D.M. 30.5.2022, in concreto disapplicate e per le quali,
a dire della procedente, la somma riconoscibile andrebbe determinata da un minimo di € 1.585,00 ad un massimo di € 3.170,00, da ridursi, peraltro, ex art. 3, della metà in materia di valutazione di danni quali quelli di specie.
5.3 Inoltre, prosegue , il Giudice a quo ha riconosciuto a anche Parte_3 Parte_2 il rimborso IVA sulle due fatture del perito (doc. 15 e 16 di , per un totale di € Parte_2
7.361,96, che, risultando portata dalla controparte in detrazione in base al T.U. IVA, non avrebbe potuto costituire oggetto di risarcimento.
5.4 Tale motivo è fondato, nei limiti sotto specificati.
5.5 Osserva, in proposito, il Collegio che l'importo quantificato dal Presidente dei periti nominato come da polizza fra le parti, in uno con le determinazioni assunte in sede collegiale, come sopra già evidenziato, per clausola pattizia non può essere oggetto di impugnazioni e/o contestazioni, a tacere che il relativo esborso concretamente è stato subìto da proprio in virtù dei vincoli Parte_2 sinallagmatici imposti in sede assicurativa dalla Compagnia, per i quali obbligatoriamente l'ammontare del danno si sarebbe dovuto concordare direttamente fra le contraenti, oppure, a richiesta anche di una sola delle stesse, mediante tre periti appositamente nominati (v. art. 6 delle condizioni generali di contratto, doc. 6 di , fascicolo di primo grado). Tale importo, Parte_2 comunque, considerata l'attività in concreto svolta, appare del tutto congruo, per cui, alla luce delle sopra delineate considerazioni, per sé, appare indiscutibile in questa sede.
5.6 Peraltro, il Tribunale non risulta abbia liquidato in favore di ed a carico Parte_2 dell'appellante entrambe le fatture del perito in questione, ma, come si legge chiaramente in motivazione (v. pag. 14 della sentenza), la sola fattura n. 23 del 26.8.2021 del geom.
[...]
(doc. 15 di ), dell'ammontare complessivo di € 36.461,68, iva (esposta Persona_3 Parte_2 in € 6.575,06) e cassa di previdenza e assistenza dei geometri (per € 1.423,17) comprese;
orbene: poiché , effettivamente, stante la sua qualità di persona giuridica, può detrarre per Parte_2 pagina 17 di 23 rivalsa l'Iva ex art. 19 DPR 633/1972, come dalla stessa neppure negato (non, invece, la somma dovuta per la cassa professionale), in parziale accoglimento del gravame sul punto, va acclarato che debba ridursi ad € 29.886,62, oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo, la condanna di di cui al capo 4 della decisione impugnata alla corresponsione Parte_3 dell'indennizzo liquidato in prime cure in favore di per rimborso di quanto pagato al Parte_2 perito dalla stessa nominato nell'ambito della liquidazione assicurativa del sinistro, come risulta dalla predetta fattura doc. 15 del fascicolo di quest'ultima società, detratta l'IVA non spettante (v.
Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 2818 del 30.1.2024).
6.1 Con il sesto motivo lamenta che il Tribunale, nel condannarla a Parte_3 rifondere, per manleva, a quanto dalla medesima dovuto a , pari Parte_2 Controparte_1 all'importo di € 82.192,30, oltre alla somma di € 36.461,68 occorsa per il pagamento del perito nell'ambito della liquidazione assicurativa del sinistro, non ha detratto la franchigia contrattuale di
€ 5.000,00 di cui alla polizza All Risks in ambito della garanzia per il crollo e collasso strutturale, secondo la condizione particolare “J”, qualora venisse ritenuta operativa, mai ex adverso contestata ed erroneamente disapplicata dal primo decidente, per cui dal quantum del relativo risarcimento tale importo di € 5.000,00 si sarebbe dovuto scomputare.
6.2 Tale motivo è fondato, per quanto di ragione.
6.3 Posto che, come detto, il sinistro de quo, effettivamente, va regolato in base alla condizione particolare “J” della polizza richiamata da entrambe le parti (doc. 8, fascicolo di primo grado di
), effettivamente dal risarcimento dei danni liquidati in favore di quest'ultima società Parte_2 ed a carico di , in parziale riforma della sentenza gravata, va detratta detta Parte_3 franchigia di € 5.000,00 dalla complessiva quantificazione degli esborsi posti a carico della stessa ed in favore dell'assicurata, qui appellata, come di seguito riportati (v, punto 7.4).
7.1 Passando all'appello di , con il primo motivo la stessa lamenta che il Tribunale, dopo Parte_2 avere correttamente sancito il proprio diritto alla completa copertura assicurativa, ha escluso la liquidazione in proprio favore anche dei danni dalla medesima direttamente subìti, quantificati a pag. 11 e 12 del ricorso in appello in complessivi € 135.446,44 (al netto dell'importo di €
36.461,68, invece, aliunde riconosciutole dal primo decidente a titolo di rimborso delle spese del perito e già più sopra menzionato), pur quantificati dalla già richiamata perizia collegiale (doc. 9 del suo fascicolo di prime cure); ciò, per ritenuta carenza di prova ed erroneamente sostenendo che pagina 18 di 23 per tale nocumento non vi fosse riscontro della diversità rispetto a quanto riconosciuto a
[...]
e, per altra parte, anche liquidato a quest'ultima prima del radicamento della lite da CP_1
; in tale modo, secondo il Giudice a quo ha confuso i danni Controparte_2 Parte_2 singolarmente patiti dalle due società, proprietaria e conduttrice dell'immobile, e non ha tenuto conto, oltre che di quanto risultante dalla relazione peritale, vincolante fra assicurata a compagnia, ove sono stati ben distinti i danni patiti dall'una e dall'altra delle danneggiate, delle varie fatture pagate da parte sua, prodotte con la propria memoria istruttoria (doc. 21) ed anche tramite chiavetta depositata in Cancelleria, richiamate con rinvio ad apposito “link” inserito nelle proprie difese.
7.2 Tale motivo è fondato, per quanto di ragione.
7.3 Infatti, in atti ha prodotto le varie fatture relative alle opere ed alle spese dalla stessa Parte_2 sostenute autonomamente e distintamente rispetto a in occasione e Controparte_1 nell'immediatezza del crollo del capannone per cui è causa, correttamente valutate dal collegio peritale assicurativo;
pertanto, non si vede motivo plausibile perché non Parte_3 debba venire condannata all'indennizzo in favore della qui appellante anche di tali danni, oggettivamente differenti da quelli separatamente individuati nella relazione tecnica acquisita in atti come subìti dalla proprietaria del fabbricato (doc. 9 di , già citato). Parte_2
7.4 Tali danni, alla luce della documentazione in atti e considerate le condizioni delle polizze prodotte
(doc. 6-8, stesso fascicolo), devono, quindi, riconoscersi in favore di e determinati, al Parte_2 netto della franchigia di € 5.000,00 di cui alla condizione ”J” della polizza All Risks (doc. 8, pag.
18), in € 114.578,14 (€ 60.027,34 per spese di manutenzione straordinaria e sgombero del fabbricato, € 22.360,00 per onorari dei professionisti che hanno seguito i relativi lavori, € 22.939,80 per demolizione e sgombero del contenuto del fabbricato e per danno alle merci, € 14.260,00 quale indennità aggiuntiva del 15% relativamente a quanto riconosciuto per danno diretto, detratti, infine,
€ 5.000,00 per la franchigia contrattuale), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come da Cassazione S.U. n. 1712/1995 dal 16/3/2019 ad oggi, nonché agli ulteriori interessi ex art
1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo.
8.1 Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 1882, Parte_2
1904 e 1907 cc per non avere il Tribunale disposto in proprio favore ed a carico di
[...]
la manleva, oltre che del danno liquidato a , anche delle spese Parte_3 Controparte_1 legali, che la stessa è stata condannata a rifondere a quest'ultima; ciò, considerato che, stante la pagina 19 di 23 copertura assicurativa da ogni danno patito da parte sua con riferimento al rapporto locatizio in essere con la proprietaria, la stessa aveva il diritto di essere tenuta indenne anche delle spese di causa liquidate a favore della locatrice danneggiata, facenti parte, comunque, del nocumento risarcibile;
ciò, ancor più stante l'inadempimento di a definire Parte_3 volontariamente, in via stragiudiziale, il sinistro, nonostante la sua accertata responsabilità.
8.2 Tale motivo è fondato.
8.3 Vale, in proposito, osservare che sul punto la sentenza gravata appare contraddittoria, in quanto, una volta riconosciuto il diritto di ad essere manlevata dalla Compagnia di quanto la Parte_2 prima è stata condannata a pagare a (per somma capitale di € 82.196,90), non Controparte_1 si comprende ragione per la quale l'assicurata qui appellante non dovesse essere manlevata anche delle spese processuali liquidate a carico della stessa ed in favore di medesima, Controparte_1 liquidate in € 787,00 per spese ed in € 15.111,00 per compensi professionali, oltre accessorie.
8.4 Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del motivo di gravame in discussione, va condannata a manlevare delle somme Parte_3 Parte_2 liquidate in favore di a titolo di spese di primo grado e, per l'effetto, a rimborso Controparte_1 in favore di di quanto per il titolo che precede a , pari ad € Parte_2 Controparte_1
18.859,76 (v. doc. 22 prodotto dalla qui appellante), oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dall'esborso al saldo effettivo.
9.1 Con il terzo motivo si duole della mancata condanna di , in Parte_2 Parte_3 applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, alla totale rifusione delle spese processuali in proprio favore, avendole il Tribunale integralmente compensate per ritenuta reciproca soccombenza nei rapporti interni;
ciò, senza avere considerato che proprio il comportamento tenuto dalla Compagnia aveva causato la lite per essersi rifiutata di risarcire sia , sia essa appellante ed a nulla Controparte_1 valendo il rigetto della propria domanda di manleva in relazione alla ipotizzata surroga di CP
, pronunciato solo perché priva di presupposto, non avendo ancora l'assicurazione di
[...] CP_1 agito al riguardo nei propri confronti, circostanze dalle quali emerge, a suo avviso, che a
[...] carico di debbano porsi le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi Parte_3 in proprio favore, in tutto o, quanto meno, in parte.
9.2 Tale motivo è fondato.
9.3 Ad esito delle statuizioni del primo decidente, così come integrate ed in parte emendate in questa pagina 20 di 23 sede, emerge come sia indubitabile la del tutto prevalente soccombenza nella lite di
[...]
nel rapporto interno con , per cui la prima va condannata al rimborso Parte_3 Parte_2 alla seconda delle spese e dei compensi processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidati questi ultimi come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM
37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo, sulla base dei parametri medi, al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in particolare, con riferimento al presente giudizio, senza istruttoria sì da giustificare -per la sola fase di trattazione- la riduzione al 50% del relativo compenso).
9.4 Nel contempo, anche , stante l'inammissibilità degli appelli incidentali dalla Controparte_1 stessa proposti, va condannata al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore di
, liquidate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come Parte_2 integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo, sulla base dei parametri medi, al valore della controversia fra le due parti in questione, per quanto devoluto, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in particolare, senza istruttoria, sì da giustificare -per la sola fase di trattazione- la riduzione al 50% del relativo compenso).
9.5 Possono, invece, integralmente compensarsi le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra e le altre parti, la stessa essendovi stata Controparte_2 evocata ai soli fini di cui all'art. 332 cpc, senza che nei suoi confronti siano stati proposti gravami rispetto alle statuizioni della sentenza di prime cure, così come la stessa, costituendosi in giudizio, non ha formulato alcun appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle altrui ragioni.
9.6 Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2012, art. 13, primo comma, inserito dall'art. 1, diciassettesimo comma, della Legge n. 228/2012, in regione della dichiarata inammissibilità degli appelli incidentali dalla medesima proposti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, nelle cause riunite n. 3463/2024 e n. 3480/2024
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, quanto alla causa n. R.G. 3463/2024 da:
Parte_2
pagina 21 di 23 APPELLANTE
Controparte_1
APPELLANTE INCIDENTALE
contro
Controparte_9
[...]
APPELLATE
e, quanto alla causa n. R.G. 3480/2024, da:
Parte_3
APPELLANTE
contro
Parte_2
Controparte_1
Controparte_6
APPELLATE
avverso la sentenza n. 9474/2024 del 30/10/2024, pubblicata il 6/11/2024, del Tribunale di Milano,
così provvede:
in parziale accoglimento degli appelli proposti rispettivamente da e Parte_2 [...] ed in parziale riforma della sentenza gravata: Parte_3
1) condanna all'indennizzo dei danni patiti da , che liquida in Parte_3 Parte_2 complessivi € 114.578,14, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali come da Cassazione S.U.
1712/1995 dal 16/3/2019 ad oggi, nonché agli ulteriori interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna a manlevare delle somme liquidate a carico della Parte_3 Parte_2 stessa e in favore di a titolo di spese di lite di primo grado e, per l'effetto, a Controparte_1 rimborsare in favore di quanto da quest'ultima pagato a tale titolo a , Parte_2 Controparte_1 pagina 22 di 23 pari ad € 18.859,76, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dall'esborso al saldo effettivo;
3) riduce ad € 29.886,62 la condanna di all'indennizzo liquidato in primo Parte_3 grado in favore di a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento del perito da Parte_2 quest'ultima nominato nell'ambito della perizia contrattuale, oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
4) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado, Controparte_1 Parte_2 che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese di entrambi i Parte_3 Parte_2 gradi di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo grado, in complessivi €
14.103,00 per compensi, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al secondo grado, in € 13.292,50, di cui €
1.138,50 per spese e in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) compensa le spese del grado relativamente al rapporto processuale insorto fra Controparte_6
e le altre parti;
[...]
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2021.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana
[...]
Consigliere rel Parte_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause, riunite fra loro, iscritte ai n. r.g. 3463/2024 e 3480/2024, promosse in grado d'appello
quanto alla causa R.G. n. 3463/2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Visconti di Modrone 7 Parte_2 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPORIZZI VALTER, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORIZZI FEDERICO ( ) VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_2
MODRONE N. 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PACCOIA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
E pagina 1 di 23 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Galleria Controparte_2 P.IVA_3
Mazzini n. 3/10, presso lo studio dell'avv. PANERI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DE Parte_3 P.IVA_4
AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
e quanto alla causa R.G. n. 3480/2025
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DE Parte_3 P.IVA_4
AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BRAZESCO MARZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Visconti di Modrone 7 Parte_2 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPORIZZI VALTER, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAPORIZZI FEDERICO ( ) VIA C.F._1
VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO
GENERALI (C.F. ), elettivamente domiciliata in Genova, Galleria CP P.IVA_5
Mazzini n. 3/10, presso lo studio dell'avv. PANERI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_2
MODRONE N. 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PACCOIA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_2
Causa n. R.G. 3463/2024
pagina 2 di 23 In parziale riforma della sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, XIII sezione, Dott.ssa
Roberta Sperati, R.G. 18455/2021, emessa il 30 ottobre 2024 e depositata il 6 novembre 2024, notificata dall'attrice in data 20 novembre 2024 e in accoglimento del presente appello sui capi 3
(parziale), 4, 5 e 8 del dispositivo della stessa:
In via principale condannare al risarcimento ovvero al rimborso degli ulteriori danni a Parte_3 favore di nella misura di complessivi residui € 135.446,44 (o quella diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
condannare
[...]
a rimborsare a l'importo di € 18.859,76 pagato a Parte_3 Parte_2 Controparte_1
a titolo di spese legali in data 6 dicembre 2024; condannare al
[...] Parte_3 pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
confermare per il resto l'impugnata sentenza.
In via istruttoria
Si confermano le istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria ex art. 183 bis Codice di procedura civile nonché le testimonianze richieste a prova contraria nella terza memoria.
Causa n. R.G. 3480/2024
1) Nei confronti dell'appellante in via incidentale tardiva Controparte_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello incidentale tardivo;
Nel merito rigettare l'appello incidentale tardivo in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata
Confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna a Parte_3 manlevare delle somme da versare a Parte_2 Controparte_3
In ogni caso condannare al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore di Controparte_1
Parte_2
2) Nei confronti dell'appellante Parte_3
Nel merito
pagina 3 di 23 rigettare l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_3 Parte_2 sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, XIII sezione, Dott.ssa Roberta Sperati, R.G.
18455/2021, in quanto infondato in fatto e diritto.
In ogni caso condannare al pagamento delle spese legali del presente giudizio a favore Parte_3 di Parte_2
Accogliere l'appello principale proposto da nella causa R.G. 3463/2024 Pt_2
Per Parte_3
Causa n. R.G. 3463/2024
IN VIA PRELIMINARE
Disporre ex art 335 c.p.c. la riunione al presente giudizio, di quello avente RG n. 3480/2024 promosso da con ricorso in appello notificato il 3.1.2025 per la riforma parziale della Controparte_4 sentenza n. 9474/2024 resa dal Tribunale di Milano qui impugnata, assegnato alla terza sezione e con prima udienza fissata al 21.5.2025
NEL MERITO
- Rigettare perché manifestamente infondati in fatto e diritto, tutti i motivi d'appello proposti da
Parte_2
– Accogliere tutti i motivi d'appello promossi da nel giudizio RG n. 3480/2024 Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Causa n. R.G. 3480/2024
In riforma della sentenza n. 9474/2024 del Tribunale di Milano, sezione locazione, pubblicata il
6.11.2024 e notificata il 20.11.2024 nell'ambito del procedimento n. 18455/2021 RG
NEL MERITO
In via principale
In forza delle argomentazioni esposte in atti e con la migliore tra le motivazioni addotte, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata da (già Parte_2 Controparte_1 verso e comunque, mandare assolta la terza chiamata da Controparte_4 Controparte_4 qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti, perché infondata in fatto e diritto
Con vittoria di spese e compensi e di giudizio;
In subordine
pagina 4 di 23 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga operative, anche solo parzialmente, la garanzia invocata da , ridurre proporzionalmente il danno ex artt. 1915 Parte_2
e 1227 c.c., da accertarsi comunque in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato, il tutto al netto delle franchigie contrattuali e nei limiti dei massimali di polizza pattuiti e nei limiti di cui all'art.
1910/III comma c.c., senza alcun vincolo di solidanza e fatto salvo l'eventuale diritto di regresso verso
l'altro assicuratore e verso eventuali terzi responsabili.
Spese di lite integralmente compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le istanze istruttorie già formulate in primo grado:
(A) - Si chiede CTU, con invito a nominare il tecnico che già effettuò la perizia per conto del
Tribunale, ing. Basta, volta ad accertare:
- le cause del crollo del capannone sito in Corsico via Privata Archimede 4/6 e concesso in locazione da a , verificatosi il 16.3.2019. Controparte_1 CP_1
- se tali cause siano imputabili a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione e di calcolo, di esecuzione e di installazione, attraverso l'acquisizione, ove non prodotta
- l'entità dei danni che ne sono derivati, con specificazione dei danni al fabbricato, al contenuto e le spese necessarie per la messa in sicurezza, il ripristino.
(B) - Si chiede ammissione di prova orale per interpello dei legali rapp.ti di (capp. Controparte_1
1,2,3,8) e (Capp. 1,2,3,8) nonché per testi, con teste ing. Controparte_1 Testimone_1
(capp.1,2,3,4,5,6), arch. v.le Coni Zugna, 71 Milano (cap. 1,2,3,4,5,6,7), sulle Testimone_2 seguenti circostanze:
1) Vero che: “L'immobile sito in Corsico via Privata Archimede 4/6 e concesso in locazione da
a prima del crollo del 16.3.2019 aveva già avuto problemi di Controparte_1 CP_1 stabilità che erano ben a conoscenza di ”. CP_1
2) Vero che: “Dall'analisi dei documenti tecnici richiesti al Comune di Corsico e con particolare riferimento al progetto di costruzione del capannone interessato dal crollo, è emerso che le strutture in elevazione del capannone crollato sono progettate per carichi orizzontali dovuti al solo vento e all'eccentricità dei carichi verticali”.
3) Vero che: “Il crollo occorso il 19.3.2019 nel capannone di , è stato determinato Controparte_1 sia dai ripetuti urti e spinte contro i pilastri esterni ad opera dei muletti carichi di materiale, sia allo stivaggio protratto nel tempo delle cataste di rifiuti contro le strutture in elevazione, che hanno
pagina 5 di 23 determinato l'incurvamento di detti pilastri verso l'esterno e lo scarrellamento del vincolo a carrello posto in testa ai pilastri, con successivo crollo della trave”.
4) Vero che: “Ho potuto constatare in sede di operazioni peritali nel procedimento n. RG 19192/2021, come risulta spesso e volentieri all'interno del capannone poi crollato, i muletti utilizzati con il carico urtavano i pilastri generando danneggiamenti e spingendo i cubi già stoccati e provocando
l'incurvamento verso l'esterno delle lastre di tamponamento”.
5) Vero che: “Gli incurvamenti e i colpi che i pilastri esterni hanno subito con il tempo, hanno generato uno scarrellamento del vicolo a carrello tra le travi e il pilastro con l'inevitabile crollo della trave e del tetto”.
6) Vero che: “I danni che i muletti utilizzati all'interno del capannone hanno generato nel tempo, sono di due tipi: a) scarrellamento delle travi con crollo, fenomeno più prossimo in quanto all'inizio il colpo che subisce il tamponamento e/o il pilastro esterno è solo di una tonnellata circa (peso cubo + peso muletto) con l'avanzare dello stoccaggio si sommano i pesi dei cubi già stoccati quindi il colpo avviene con più tonnellate;
b) cedimento di pilastri a seguito di ripetuti urti con il muletto è meno prossimo in quanto il colpo del carico è sempre e solo di una tonnellata”
7) Vero che: “Nella stima dei danni a contenuto e fabbricato risultano sommate le fatture e le spese sostenute da per opere di messa in sicurezza, parte delle demolizioni, danni alle merci Controparte_1
e smaltimenti, ai danni e spese in parte già ammesse nella stima dei danni per la ricostruzione del fabbricato effettuata al tecnico Ing. di ”. Per_1 Controparte_5
8) Vero che: “L'IVA di cui alle fatture intestate a e è portata in CP_1 CP_1 CP_1 detrazione dalle società a fini fiscali”.
Per Controparte_1
Causa n. R.G. 3463/2024
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n.9474/2024 del Tribunale di Milano, R.G.
n.18455/2021, emessa il 30.10.2024, pubblicata il 6.11.2024 e notificata in data 20.11.2024, condannare a corrispondere a gli interessi sulla somma di Parte_2 Controparte_1
€.82.196,90, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, in misura pari al saggio
pagina 6 di 23 previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., e per l'effetto condannare a versare a Parte_2 [...]
la somma di €.22.648,98 pari alla differenza tra €.29.640,47 (interessi calcolati ex d.lgs. CP_1
n.231/2002 dalla domanda al 5.11.2024) ed €.6.991,69 (interessi legali dalla domanda al 5.11.2024).
Con vittoria di spese e compensi.
Causa n. R.G. 3480/2024
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento di appello pendente avanti la Corte d'Appello di Milano, Dott. Martinengo, R.G. n.3463/2024;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n.9474/2024 del Tribunale di Milano, R.G.
n.18455/2021, emessa il 30.10.2024, pubblicata il 6.11.2024 e notificata in data 20.11.2024, condannare a corrispondere a gli interessi sulla somma di Parte_2 Controparte_1
€.82.196,90, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, in misura pari al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., e per l'effetto condannare a versare a Parte_2 [...]
la somma di €.22.648,98 pari alla differenza tra €.29.640,47 (interessi calcolati ex d.lgs. CP_1
n.231/2002 dalla domanda al 5.11.2024) ed €.6.991,69 (interessi legali dalla domanda al 5.11.2024).
Con vittoria di spese e compensi.
Per Controparte_2
Causa n. R.G. 3463/2024
Piaccia alla Ill.ma Corte D'appello Di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
Riunire la causa avente RG 3463/2024 e la causa RG 3480/2024 della Corte di Appello di Milano per i motivi indicati nelle premesse.
Nel merito respingere ogni domanda in oggi proposta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto
e in diritto e comunque non provata.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
Causa n. R.G. 3480/2024
Piaccia alla Ill.ma Corte D'appello Di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
pagina 7 di 23 Riunire la causa avente RG 3463/2024 e la causa RG 3480/2024 della Corte di Appello di Milano per i motivi indicati nelle premesse.
Nel merito respingere ogni domanda in oggi proposta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto
e in diritto e comunque non provata.
Vinte le spese e gli onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9474/2024 del 30 ottobre 2024, pubblicata il 6 novembre
2024 e notificata a tutte le parti il 20.11.2024, definendo la causa n. 18455/21 di Rg. promossa da nei confronti della società – onde vederne accertata e dichiarata Controparte_1 Parte_2 la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in relazione al crollo di una porzione di capannone di sua proprietà locata a quest'ultima, sito in Corsico, via Priv. Archimede n. 4/6, evento verificatosi in data 16.3.2019 e, per l'effetto, ad ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti e subendi, per somma pari, al netto di quanto già corrispostole da
, ad €.82.196,90, ovvero quella maggiore o minore fosse risultata Controparte_6 dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione -, nel contraddittorio anche con le terze evocate in giudizio dalla convenuta e regolarmente costituitesi, e Parte_3
(mentre verso altre due società – e -, Controparte_2 Parte_4 Controparte_7 parimenti chiamate da , ma medio tempore cancellate dal registro delle imprese, il Parte_2 processo, a causa di tale evento interrotto ex art. 300 cpc, non veniva riassunto, così di fatto risultandone estromesse, il processo essendo, quindi, continuato soltanto fra le restanti parti, odierne appellanti ed appellate), così statuiva: 1) Condanna al risarcimento in Parte_2 favore di dell'importo di € 82.196,90, per le causali di cui in parte Controparte_1 motiva, oltre rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) Rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_2
; 3) Condanna a manlevare Controparte_2 Parte_3
delle somme di cui al punto 1; 4) Condanna Parte_2 Parte_3 all'indennizzo in favore di della somma di € 36.461,68 per le causali di cui in Parte_2 parte motiva, oltre interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna
alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_2 Controparte_1 liquidano in € 787,00 per spese ed € 15.111,00 per compensi professionali (di cui € 14.103,00 per pagina 8 di 23 il giudizio di merito ed € 1.008,00 per la mediazione)) professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
7) Condanna alla rifusione in favore di Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre CP spese generali al 154%, CPA ed IVA come per legge;
8) Compensa integramente le spese di lite tra
e . Parte_2 Parte_3
1.2 Avverso tale decisione proponevano separati appelli e con Parte_2 Parte_3 ricorsi ex art. 433 cpc depositati rispettivamente il 13 dicembre 2024 ed il 16 dicembre 2024, radicando così le cause n. 3463/2024 e 3480/2024 di R.g, nelle quali le stesse vicendevolmente si costituivano, resistendo ai reciproci appelli e chiedendo l'accoglimento dei propri gravami, con comparse di risposta del 7 maggio 2025 ) e del 3.3.2025 ( ). Parte_2 Parte_3
1.3 Nei due giudizi si costituivano, altresì, , con comparse di risposta del 20.2.2025 Controparte_1
e 9 aprile 2025, con le quali resisteva all'altrui gravame, nel contempo proponendo appello incidentale, e , con comparse di risposta del 7 marzo 2025 e 9 maggio 2025, in Controparte_2 sostanza, di identico contenuto, con le quali chiedeva, quanto al merito, il rigetto delle domande proposte nei propri confronti, con vittoria di spese di lite.
1.4 All'odierna udienza del 21.5.2025 all'uopo fissata – tenutasi in presenza dei rispettivi procuratori -, previa riunione dei due procedimenti ex art. 335 cpc ed inutilmente tentata la conciliazione, veniva disposta la discussione orale delle parti, ad esito della quale la Corte ha deciso la causa ex art. 437, primo comma, cpc dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
2.1 Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto in entrambe le cause, poi riunite ex art. 334 cpc, da , ad ottenere, in parziale Controparte_1 Pt_5 riforma della sentenza impugnata, la condanna di al pagamento degli interessi sulla Parte_2 somma capitale già riconosciutale dal primo decidente (pari ad € 82.196,90, oltre alla rivalutazione monetaria dagli esborsi alla domanda) non nella misura legale, come già liquidati in suo favore, ma in misura pari al saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, cc e, per l'effetto, a vedere condannare la predetta società a corrisponderle l'aggiuntiva somma di € 22.648,98 per il predetto titolo.
2.2 Ciò, in quanto nella fattispecie non ci si trova di fronte ad ipotesi di liti inscindibili fra le varie parti
– trattandosi, da un lato, di causa investente il rapporto insorto fra e Controparte_1 Parte_2
dall'altro lato, di causa riguardante e le terze chiamate
[...] Parte_2 Parte_3 pagina 9 di 23 e -, per cui non sussiste fra le stesse un litisconsorzio necessario, bensì solo Controparte_2 facoltativo, nemmeno traendo origine le vicende in esame da obbligazioni solidali;
d'altra parte, ha rivolto la propria impugnazione soltanto verso , Parte_2 Parte_3 espressamente dichiarandovi (pag. 12) di non intendere appellare le statuizioni della sentenza gravata riguardanti , né il rigetto, per difetto di attualità, della propria domanda Controparte_1 verso di manleva anche per tutto quanto la stessa fosse eventualmente Parte_3 chiamata a rispondere, in futuro, verso , quale creditrice in surroga di Controparte_2 [...]
; né ad alcunchè vale che il ricorso introduttivo della presente fase del procedimento sia CP_1 stato notificato anche alla stessa ed a da (così Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 come da ), senza proposizione di alcuna domanda nei loro confronti, Parte_3 congiuntamente al decreto di fissazione di prima udienza;
ciò, occorrendo ai soli fini di litis denuntiatio di cui all'art. 332 cpc.
2.3 Pertanto, stante l'avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 20.11.2024 per iniziativa proprio di (v. doc. II dalla medesima prodotto in questa sede), il deposito degli Controparte_1 appelli incidentali di quest'ultima, rispettivamente il 20 febbraio 2025 ed il 9 aprile 2025, risultano preclusi per inutile decorso del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cpc, con conseguente inammissibilità (sul punto, cfr.: Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n. 7700 del 21.3.2024;
Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n. 26164 del 17.11.2020; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n.
10263 del 18.5.2016; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 6521 del 24.4.2003).
3.1 Ciò posto, venendo, per ordine logico, all'appello principale di , con il Parte_3 primo motivo la stessa si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale, rispetto alle eccezioni dalla medesima sollevate, in merito all'inoperatività, a suo avviso, della polizza All Risks n.
537.35.904558 stipulata con;
ciò, in forza dell'art. “A1” in combinato disposto con la Parte_2 condizione “J”, in quanto si è in presenza di crollo non dipeso da sovraccarico delle strutture del fabbricato o da errori di progettazione e di calcolo, ma dagli urti e spinte generate dalle attività svolte da o da chi per essa e, segnatamente, dal continuo impatto sui pilastri di Parte_2 sostegno del tetto da parte delle merci trasportate dai muletti utilizzati da terzi, tesi confermata dal
CTU ing. , che, quale CTU in sede di un procedimento di ATP promosso da Tes_1 Controparte_1
(n. r.g. 14192/2021), sulle cause del crollo ha riferito che “come risulta anche negli altri
[...] capannoni, spesso e volentieri il muletto con il carico urta (forza orizzontale) i pilastri generando danneggiamenti e spingendo i cubi già stoccati provoca l'incurvamento verso l'esterno delle lastre pagina 10 di 23 di tamponamento”, per poi precisare, nella bozza di relazione, peraltro sul punto successivamente cancellata sulla scorta del fatto che le cause del crollo non erano contemplate dal quesito, che “gli incurvamenti e i colpi che subiscono i pilastri esterni con il tempo generano uno scarrellamento del veicolo a carrello tra le travi e il pilastro con l'inevitabile crollo della trave e del tetto”, aggiungendo che “sostanzialmente, i danni che generano i muletti, nel tempo sono di due tipi: a) scarrellamento delle travi con crollo, fenomeno più prossimo in quanto all'inizio il colpo che subisce il tamponamento e/o il pilastro esterno è solo di una tonnellata circa (peso cubo+peso muletto), con l'avanzare dello stoccaggio si sommano i pesi dei cubi già stoccati, quindi il colpo avviene con più tonnellate;
b) cedimento di pilastri a seguito di ripetuti urti con il muletto e meno prossimo in quanto il colpo del carico è sempre e solo di una tonnellata”; inoltre, secondo
[...]
, il crollo ed i danneggiamenti di cui si discute sono conseguiti anche ad errori di Parte_3 stivaggio protratti nel tempo, così che il crollo non è dipeso da sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione e calcolo, situazione non considerata dal primo decidente.
Ed, infatti, la regola generale del contratto All Risks è di escludere l'operatività della polizza in ipotesi quale quella di specie;
quanto sopra, in ragione della regola generale per la quale “sono sempre comunque esclusi i danni:
5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale”, a meno che, come stabilito nella condizione particolare “j”, il crollo o il collasso siano dovuti a “sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e a errori di progettazione e di calcolo di esecuzione e di installazione”, con una franchigia di € 5.000 ed un massimale di € 250.000.
3.2 Del resto, aggiunge , gli urti e i colpi inferti nel tempo dai muletti sui Parte_3 pilastri, che hanno poi determinato, in uno con l'accumulo di cubi di plastica stoccati,
l'incurvamento dei pilastri già usurati il tempo, escludono l'accidentalità dell'evento, in quanto il crollo è dipeso da attività volontaria e costante delle maestranze che operavano all'interno del capannone. Il requisito dell'accidentalità mira a evitare che l'assicurato trasferisca all'assicuratore non un rischio di danno, ma il costo specifico della propria consapevole negligenza, in sostanza,
l'assicurazione divenendo operativa quando il danno cagionato a terzi, oltre che involontario, sia conseguenza di un fatto accidentale, il cui presupposto si collega all'imprevedibilità, repentinità, rapidità e straordinarietà dell'evento. E, d'altra parte, l'incuria delle parti di fabbricato ammalorate da tempo e, in particolare, dei vetusti pilastri sottoposti a usura continua per le cause sopra descritte esclude ex art. 1, esclusione 4.09, e art. 2, esclusione delimitazione garanzia, i danni cagionati da pagina 11 di 23 usura e deterioramento;
e anche su tale eccezione il Tribunale non si è pronunciato. Ciò, prosegue la qui appellante, ha comportato anche la violazione dell'obbligo di salvataggio. Infatti, come emerge dalle stesse difese da esposte in sede di ATP e nei sopralluoghi, quest'ultima, Parte_2 ancor prima dell'evento occorso il 16 Marzo 2019, era a conoscenza dei problemi di instabilità dell'immobile oggetto di locazione, il quale aveva avuto in passato seri problemi per difetti strutturali, di cui la stessa si era fatta carico. Pertanto, detta conduttrice, e tantomeno la proprietaria, non hanno fatto quanto era possibile per evitare o diminuire il danno in base a quanto disposto dall'articolo 1914, primo comma, cc, con la conseguente perdita totale della garanzia in base all'articolo 1915 cc, stante l'innegabile piena consapevolezza della precaria situazione di stabilità causata dai continui urti dei muletti contro i pilastri e dall'accatastamento di merci stoccate contro gli stessi, il che avrebbe dovuto indurre la proprietà ( ) e la conduttrice ( Controparte_1 Parte_2
ad intervenire adeguatamente, anziché continuare a consentire la pessima abitudine delle
[...] maestranze dei subappaltatori di urtare con costanza i pilastri in questione.
3.3 Tale motivo non coglie nel segno.
3.4 Vale, in proposito, rilevare che gli assunti di prendono le mossa da uno Parte_3 stralcio di una bozza di perizia svolta dall'ing. , quale CTU nell'ambito di un procedimento di Tes_1
ATP (n. 14192/21 di Rg.), che, proprio con riferimento alle cause del crollo oggetto di lite, nella relazione tecnica definitiva è stata eliminato, per cui il relativo accertamento risulta tamquam non esset, oltre che contrastante con quanto acclarato nella perizia contrattuale, pienamente vincolante fra le contraenti – tanto che all'art. 7 delle condizioni regolanti il sinistro in questione è, fra l'altro, testualmente previsto il conferimento del mandato ai periti, da un lato, per indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro (clausola “a”), dall'altro lato, per verificare
l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro (clausola “d) e, dall'altro lato ancora, per procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali (clausola “e”), con la precisazione che “i risultati delle valutazioni di cui ai punti d) - ed e) - sono comunque validi per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali” -, eseguita dal collegio dei tecnici nominati il 24.7.2019 da e (il terzo, invece, è Parte_3 Parte_2 stato nominato dal Presidente del Tribunale di Milano il 5.3.2020), giusto quanto previsto dalla polizza (doc. 8 del fascicolo di prime cure di ); ciò, anche al fine di verificare Parte_2 pagina 12 di 23 l'accaduto e quantificare i danni, il cui elaborato, reso noto il 27.7.2021 e non idoneamente contestato da (doc. 9, stesso fascicolo), ha concluso che la causa del Parte_3 crollo fosse dovuta ad una erronea, quanto imprevista e repentina, caduta delle merci (balle di materiale plastico) impilate all'interno dell'edificio per loro perdita di equilibrio, con l'aggiunta che
“non si tratta di sollecitazioni che si sono gradualmente accumulate nel tempo con effetti viscosi, ma di un evento accidentale e repentino”, il che rende de plano ininfluenti ai fini della decisione la
CTU e la prova orale qui ulteriormente sollecitate dalla Compagnia appellante, comunque del tutto inammissibili, risultando, la prima, ictu oculi di natura esplorativa e, la seconda, tendendo i capitoli formulati a fare esprimere da testi proprie valutazioni ed opinioni soggettive e personali non di loro competenza, specie laddove contrastanti con gli accertamenti di cui alla perizia contrattuale collegialmente redatta su mandato delle parti, già acquisita agli atti e, come visto, fra le stesse vincolante.
3.5 Tale perizia, del resto, trova riscontro anche in altra, prodotta in atti da (doc. 2 Controparte_1 del suo fascicolo di parte) ed anch'essa non congruamente contestata da , Parte_3 elaborata dall' ing. e dal geom. , nella quale si è concluso che “il crollo è avvenuto per CP_8 Per_2 perdita di appoggio della trave a doppia pendenza che è uscita dalla sua sede sul pilastro posto a nord ovest”, con l'aggiunta che “la caduta della trave ha inevitabilmente prodotto il crollo dei tegoli causato dalla rottura del pilastro posto a sud est. La perdita di equilibrio delle balle ha prodotto una spinta concentrata orizzontalmente sul pilastro provocando per l'appunto la perdita di verticalità e l'inevitabile perdita di appoggio della trave a doppia pendenza”.
3.6 Conseguentemente, si deve ritenere che la complessiva copertura assicurativa prestata da
[...]
(polizza R.C. 537/014/904550 e polizza All Risk n. 537/35/904558, v. doc. 6-8 Parte_3 del fascicolo di prime cure di ) sia pienamente operativa nel caso di specie;
ciò, in Parte_2 quanto il danno deriva da un evento repentino e imprevedibile, generato da sovraccarico causato dalla perdita di equilibrio delle merci impilate, dovendosi evidenziare al riguardo come il diverso convincimento del primo decidente sul punto, allo stato dei fatti e delle evidenze documentali acquisite, risulti errato, come fondatamente eccepito in giudizio da e dalla stessa Parte_2 proposto anche in apposito motivo del suo appello principale.
3.7 Vale, in più, evidenziare che la polizza All Risks, all'art. 1 delle condizioni generali (doc. 8 già richiamato), prevede la piena copertura di da parte di , in Parte_2 Parte_3
pagina 13 di 23 particolare, da “tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dalle esclusioni e dalle delimitazioni previste dalla polizza, anche se determinati con colpa grave del contraente assicurato e/o soci responsabilità illimitata e/o dei suoi amministratori e/o legale rappresentante”, per cui tale contratto copre ogni nocumento anche arrecato a terzi relativamente all'immobile condotto in locazione ed oggetto di lite, fra l'altro, prevedendo nell'art. “j” delle condizioni particolari che “l'impresa indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di struttura e di fabbricati e macchinari ed errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione”, con la precisazione che, “agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari ad euro 5000” e che “in nessun caso l'impresa pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma superiore ad euro 250.000”.
3.8 Da qui, la piena indennizzabilità, a termini di polizza, del danno direttamente patito da Parte_2
in aggiunta, a quello di cui la Compagnia assicurativa è stata chiamata a rispondere, in via di
[...] manleva, in ragione dei nocumenti provocati dalla prima a nel corso della Controparte_1 locazione del fabbricato in questione, come del resto anche al riguardo confermato dalla perizia collegiale redatta, a termini di polizza, di cui si è detto, a nulla valendo le ulteriori asserzioni di
, per le quali le strutture del fabbricato erano vetuste e senza che la Parte_3 proprietaria ( ) e la conduttrice ( ) avessero adempiuto all'obbligo di Controparte_1 Parte_2 salvataggio di cui all'art. 1914 cc sulle medesime incombenti;
trattasi di prospettazione, al di là dell'inammissibilità per novità della questione rispetto ai temi dibattuti in prime cure, che risulta del tutto generica, oltre che contraddittoria, atteso che è la stessa , in altra Parte_3 parte delle proprie difese (v. quarta eccezione riportata a pag. 12 dell'atto di appello del 13.12.2024, con rinvio al doc. 4 dalla stessa prodotto in primo grado), ad avere riferito che l'immobile aveva avuto in passato altri problemi, peraltro, nello stesso momento riconoscendo che vi aveva Pt_2 già posto rimedio, per cui non si vede come si possa imputare a quest'ultima la mancanza di realizzazione di pregresse opere, idonee ad evitare o a diminuire il successivo danno, qui in discussione.
4.1 Con il secondo ed il terzo motivo lamenta che il Tribunale, da un lato, ha Parte_3 erroneamente ritenuto operante la garanzia prevista dalla polizza All Risks, applicando la pagina 14 di 23 condizione particolare “i”, non regolante la fattispecie di danni materiali e diretti da movimentazione esterna, del tutto diversa dagli eventi oggetto di lite, relativi a danni derivati da crollo, da liquidarsi in base alla condizione “J”, ed altresì laddove ha richiamato la condizione speciale “b” ricorso terzi, che copre la responsabilità civile verso terzi dell' , ma la cui Parte_6 applicazione è espressamente esclusa per i danni a cose che l'assicurata abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, come nel caso di specie (fabbricato e contenuto); dall'altro lato, ha accolto la domanda di manleva formulata nei propri confronti da Parte_2 relativamente a quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a (€ Controparte_1
82.196,90), quando, in virtù della clausola particolare 2I” della polizza, l'importo si sarebbe dovuto rapportare al massimale ivi previsto, di € 50.000.
4.2 Tali motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
4.3 Va osservato, in proposito, che fra le parti era stata stipulata, nell'ambito delle polizze sottoscritte
(doc.
6-8 del fascicolo di prime cure di , anche la tutela da “rischio locativo” , Parte_2 espressamente comprendente i “danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza anche se causato da colpa grave dell'assicurato medesimo ai locali tenuti in locazione”, per cui quanto opinato dall'appellante con riferimento ai limiti di copertura per le cose in custodia non può certo riguardare il fabbricato ed i danni ad esso provocati, quale il crollo oggetto di lite, evento, per sé, rientrante nella clausola particolare “J”, prevedente un massimale di € 250.000 ed una franchigia di € 5.000. Del resto, fra le parti era stata stipulata anche la polizza R.C. per responsabilità civile (doc. 6 di stesso fascicolo), prevedente all'art. 4.1 Pt_2 la copertura del rischio derivante dalla conduzione di fabbricati per l'attività dichiarata, con un massimale di € 10.000.000,00, mentre l'art.
4.11 prevede l'estensione della garanzia anche alle cose in custodia dell'assicurato.
4.4 Con il quarto motivo si duole che il Giudice di prime cure non abbia Parte_3 tenuto conto della presenza, nel caso di specie, di una coassicurazione con riferimento alle polizze stipulate per lo stesso sinistro da parte della stessa e, nel contempo, da , Controparte_6 situazione rilevante ai fini di cui all'art. 1910, terzo comma, cc, comportante che Parte_2 avrebbe potuto chiedere nei propri confronti solo l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, senza alcun vincolo di solidarietà e sempre che le somme complessivamente riscosse non pagina 15 di 23 superassero l'ammontare del danno complessivamente riconoscibile;
ciò, in base al principio di indifferenza, per cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'equa ripartizione nella liquidazione del danno fra le due compagnie, in presenza, appunto, di coassicurazione indiretta.
4.5 Quanto sopra, perché, ad avviso di , le polizze assicurative contratte da Parte_3
e da andavano a coprire i danni diretti anche di proprietà di terzi Controparte_1 Parte_2 dovuti al crollo e con i limiti indicati, oltre alle spese per onorari di periti e consulenti, per cui, pur avendo due contraenti differenti, andavano a tutelare i medesimi soggetti assicurati e a garantire un identico rischio e gli stessi beni, con la conseguenza che, secondo la stessa, è irrilevante che i diversi contratti fossero stati, o meno, stipulati da un unico soggetto, poiché al fine della coassicurazione assume rilievo solo l'identità del beneficiario della garanzia e non anche della persona del contraente. E ciò avrebbe comportato la necessità che il Giudice a quo procedesse a separare i conteggi, secondo un apposito piano di riparto.
4.6 Tale motivo è infondato.
4.7 Infatti, in corso di lite le due società assicurate non hanno chiesto, né ottenuto, un risarcimento superiore a quanto loro spettante, anche per manleva, né oltre all'entità effettiva del danno dalle medesime distintamente patito, avendo agito per ottenere il ristoro del nocumento singolarmente subìto da parte loro, in base al riparto della quantificazione dei danni ai fini del risarcimento già effettuato dal collegio di periti nominati in forza dei vincoli di polizza (v. doc. 9 del fascicolo di prime cure di ); pertanto, non vi era alcuna necessità che il primo decidente procedesse Parte_2 ad un ulteriore distinguo, del tutto superfluo. Trattasi, del resto, di questione, in sostanza, riguardante i rapporti interni fra le due Compagnie, che, peraltro, avrebbe richiesto la proposizione di specifica domanda e, poi, di apposito gravame da parte di verso Parte_3
, mentre la stessa si è limitata al riguardo a riservarsi di agire verso quest'ultima Controparte_2 in altra sede in via di regresso, per sé costituente un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo in presenza di contratti costituenti la cosiddetta assicurazione plurima (ex multis, cfr. in materia: Cassazione Civile, Sez. 3, sentenze n. 4273 del 16.2.2024 e n. 12691 del 19.5.2008).
5.1 Con il quinto motivo censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale Parte_3 ha ritenuto congruo l'esborso di € 36.461,68 accessori compresi esposto dal perito di Parte_2 per la partecipazione alle operazioni di quantificazione del danno, che, in forza della clausola “g” del contratto, richiamata anche dal primo decidente, deve contenersi entro il massimale di €
pagina 16 di 23 100.000,00.
5.2 A tale fine, l'appellante evidenzia come da parte sua si fosse contestata l'entità dell'onorario in questione, arbitrariamente quantificato dall'ing. , terzo perito nominato dal Parte_7
Presidente del Tribunale, commisurandolo in misura pari al 10% del danno totale stimato, senza alcun richiamo alle modalità di calcolo, alla normativa ed alle tariffe professionali di cui al DPR
115/2002 (TU spese di giustizia) e di cui al D.M. 30.5.2022, in concreto disapplicate e per le quali,
a dire della procedente, la somma riconoscibile andrebbe determinata da un minimo di € 1.585,00 ad un massimo di € 3.170,00, da ridursi, peraltro, ex art. 3, della metà in materia di valutazione di danni quali quelli di specie.
5.3 Inoltre, prosegue , il Giudice a quo ha riconosciuto a anche Parte_3 Parte_2 il rimborso IVA sulle due fatture del perito (doc. 15 e 16 di , per un totale di € Parte_2
7.361,96, che, risultando portata dalla controparte in detrazione in base al T.U. IVA, non avrebbe potuto costituire oggetto di risarcimento.
5.4 Tale motivo è fondato, nei limiti sotto specificati.
5.5 Osserva, in proposito, il Collegio che l'importo quantificato dal Presidente dei periti nominato come da polizza fra le parti, in uno con le determinazioni assunte in sede collegiale, come sopra già evidenziato, per clausola pattizia non può essere oggetto di impugnazioni e/o contestazioni, a tacere che il relativo esborso concretamente è stato subìto da proprio in virtù dei vincoli Parte_2 sinallagmatici imposti in sede assicurativa dalla Compagnia, per i quali obbligatoriamente l'ammontare del danno si sarebbe dovuto concordare direttamente fra le contraenti, oppure, a richiesta anche di una sola delle stesse, mediante tre periti appositamente nominati (v. art. 6 delle condizioni generali di contratto, doc. 6 di , fascicolo di primo grado). Tale importo, Parte_2 comunque, considerata l'attività in concreto svolta, appare del tutto congruo, per cui, alla luce delle sopra delineate considerazioni, per sé, appare indiscutibile in questa sede.
5.6 Peraltro, il Tribunale non risulta abbia liquidato in favore di ed a carico Parte_2 dell'appellante entrambe le fatture del perito in questione, ma, come si legge chiaramente in motivazione (v. pag. 14 della sentenza), la sola fattura n. 23 del 26.8.2021 del geom.
[...]
(doc. 15 di ), dell'ammontare complessivo di € 36.461,68, iva (esposta Persona_3 Parte_2 in € 6.575,06) e cassa di previdenza e assistenza dei geometri (per € 1.423,17) comprese;
orbene: poiché , effettivamente, stante la sua qualità di persona giuridica, può detrarre per Parte_2 pagina 17 di 23 rivalsa l'Iva ex art. 19 DPR 633/1972, come dalla stessa neppure negato (non, invece, la somma dovuta per la cassa professionale), in parziale accoglimento del gravame sul punto, va acclarato che debba ridursi ad € 29.886,62, oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo, la condanna di di cui al capo 4 della decisione impugnata alla corresponsione Parte_3 dell'indennizzo liquidato in prime cure in favore di per rimborso di quanto pagato al Parte_2 perito dalla stessa nominato nell'ambito della liquidazione assicurativa del sinistro, come risulta dalla predetta fattura doc. 15 del fascicolo di quest'ultima società, detratta l'IVA non spettante (v.
Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 2818 del 30.1.2024).
6.1 Con il sesto motivo lamenta che il Tribunale, nel condannarla a Parte_3 rifondere, per manleva, a quanto dalla medesima dovuto a , pari Parte_2 Controparte_1 all'importo di € 82.192,30, oltre alla somma di € 36.461,68 occorsa per il pagamento del perito nell'ambito della liquidazione assicurativa del sinistro, non ha detratto la franchigia contrattuale di
€ 5.000,00 di cui alla polizza All Risks in ambito della garanzia per il crollo e collasso strutturale, secondo la condizione particolare “J”, qualora venisse ritenuta operativa, mai ex adverso contestata ed erroneamente disapplicata dal primo decidente, per cui dal quantum del relativo risarcimento tale importo di € 5.000,00 si sarebbe dovuto scomputare.
6.2 Tale motivo è fondato, per quanto di ragione.
6.3 Posto che, come detto, il sinistro de quo, effettivamente, va regolato in base alla condizione particolare “J” della polizza richiamata da entrambe le parti (doc. 8, fascicolo di primo grado di
), effettivamente dal risarcimento dei danni liquidati in favore di quest'ultima società Parte_2 ed a carico di , in parziale riforma della sentenza gravata, va detratta detta Parte_3 franchigia di € 5.000,00 dalla complessiva quantificazione degli esborsi posti a carico della stessa ed in favore dell'assicurata, qui appellata, come di seguito riportati (v, punto 7.4).
7.1 Passando all'appello di , con il primo motivo la stessa lamenta che il Tribunale, dopo Parte_2 avere correttamente sancito il proprio diritto alla completa copertura assicurativa, ha escluso la liquidazione in proprio favore anche dei danni dalla medesima direttamente subìti, quantificati a pag. 11 e 12 del ricorso in appello in complessivi € 135.446,44 (al netto dell'importo di €
36.461,68, invece, aliunde riconosciutole dal primo decidente a titolo di rimborso delle spese del perito e già più sopra menzionato), pur quantificati dalla già richiamata perizia collegiale (doc. 9 del suo fascicolo di prime cure); ciò, per ritenuta carenza di prova ed erroneamente sostenendo che pagina 18 di 23 per tale nocumento non vi fosse riscontro della diversità rispetto a quanto riconosciuto a
[...]
e, per altra parte, anche liquidato a quest'ultima prima del radicamento della lite da CP_1
; in tale modo, secondo il Giudice a quo ha confuso i danni Controparte_2 Parte_2 singolarmente patiti dalle due società, proprietaria e conduttrice dell'immobile, e non ha tenuto conto, oltre che di quanto risultante dalla relazione peritale, vincolante fra assicurata a compagnia, ove sono stati ben distinti i danni patiti dall'una e dall'altra delle danneggiate, delle varie fatture pagate da parte sua, prodotte con la propria memoria istruttoria (doc. 21) ed anche tramite chiavetta depositata in Cancelleria, richiamate con rinvio ad apposito “link” inserito nelle proprie difese.
7.2 Tale motivo è fondato, per quanto di ragione.
7.3 Infatti, in atti ha prodotto le varie fatture relative alle opere ed alle spese dalla stessa Parte_2 sostenute autonomamente e distintamente rispetto a in occasione e Controparte_1 nell'immediatezza del crollo del capannone per cui è causa, correttamente valutate dal collegio peritale assicurativo;
pertanto, non si vede motivo plausibile perché non Parte_3 debba venire condannata all'indennizzo in favore della qui appellante anche di tali danni, oggettivamente differenti da quelli separatamente individuati nella relazione tecnica acquisita in atti come subìti dalla proprietaria del fabbricato (doc. 9 di , già citato). Parte_2
7.4 Tali danni, alla luce della documentazione in atti e considerate le condizioni delle polizze prodotte
(doc. 6-8, stesso fascicolo), devono, quindi, riconoscersi in favore di e determinati, al Parte_2 netto della franchigia di € 5.000,00 di cui alla condizione ”J” della polizza All Risks (doc. 8, pag.
18), in € 114.578,14 (€ 60.027,34 per spese di manutenzione straordinaria e sgombero del fabbricato, € 22.360,00 per onorari dei professionisti che hanno seguito i relativi lavori, € 22.939,80 per demolizione e sgombero del contenuto del fabbricato e per danno alle merci, € 14.260,00 quale indennità aggiuntiva del 15% relativamente a quanto riconosciuto per danno diretto, detratti, infine,
€ 5.000,00 per la franchigia contrattuale), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come da Cassazione S.U. n. 1712/1995 dal 16/3/2019 ad oggi, nonché agli ulteriori interessi ex art
1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo.
8.1 Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 1882, Parte_2
1904 e 1907 cc per non avere il Tribunale disposto in proprio favore ed a carico di
[...]
la manleva, oltre che del danno liquidato a , anche delle spese Parte_3 Controparte_1 legali, che la stessa è stata condannata a rifondere a quest'ultima; ciò, considerato che, stante la pagina 19 di 23 copertura assicurativa da ogni danno patito da parte sua con riferimento al rapporto locatizio in essere con la proprietaria, la stessa aveva il diritto di essere tenuta indenne anche delle spese di causa liquidate a favore della locatrice danneggiata, facenti parte, comunque, del nocumento risarcibile;
ciò, ancor più stante l'inadempimento di a definire Parte_3 volontariamente, in via stragiudiziale, il sinistro, nonostante la sua accertata responsabilità.
8.2 Tale motivo è fondato.
8.3 Vale, in proposito, osservare che sul punto la sentenza gravata appare contraddittoria, in quanto, una volta riconosciuto il diritto di ad essere manlevata dalla Compagnia di quanto la Parte_2 prima è stata condannata a pagare a (per somma capitale di € 82.196,90), non Controparte_1 si comprende ragione per la quale l'assicurata qui appellante non dovesse essere manlevata anche delle spese processuali liquidate a carico della stessa ed in favore di medesima, Controparte_1 liquidate in € 787,00 per spese ed in € 15.111,00 per compensi professionali, oltre accessorie.
8.4 Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata ed in accoglimento del motivo di gravame in discussione, va condannata a manlevare delle somme Parte_3 Parte_2 liquidate in favore di a titolo di spese di primo grado e, per l'effetto, a rimborso Controparte_1 in favore di di quanto per il titolo che precede a , pari ad € Parte_2 Controparte_1
18.859,76 (v. doc. 22 prodotto dalla qui appellante), oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dall'esborso al saldo effettivo.
9.1 Con il terzo motivo si duole della mancata condanna di , in Parte_2 Parte_3 applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, alla totale rifusione delle spese processuali in proprio favore, avendole il Tribunale integralmente compensate per ritenuta reciproca soccombenza nei rapporti interni;
ciò, senza avere considerato che proprio il comportamento tenuto dalla Compagnia aveva causato la lite per essersi rifiutata di risarcire sia , sia essa appellante ed a nulla Controparte_1 valendo il rigetto della propria domanda di manleva in relazione alla ipotizzata surroga di CP
, pronunciato solo perché priva di presupposto, non avendo ancora l'assicurazione di
[...] CP_1 agito al riguardo nei propri confronti, circostanze dalle quali emerge, a suo avviso, che a
[...] carico di debbano porsi le spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi Parte_3 in proprio favore, in tutto o, quanto meno, in parte.
9.2 Tale motivo è fondato.
9.3 Ad esito delle statuizioni del primo decidente, così come integrate ed in parte emendate in questa pagina 20 di 23 sede, emerge come sia indubitabile la del tutto prevalente soccombenza nella lite di
[...]
nel rapporto interno con , per cui la prima va condannata al rimborso Parte_3 Parte_2 alla seconda delle spese e dei compensi processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidati questi ultimi come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM
37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo, sulla base dei parametri medi, al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in particolare, con riferimento al presente giudizio, senza istruttoria sì da giustificare -per la sola fase di trattazione- la riduzione al 50% del relativo compenso).
9.4 Nel contempo, anche , stante l'inammissibilità degli appelli incidentali dalla Controparte_1 stessa proposti, va condannata al rimborso delle spese del presente grado di giudizio in favore di
, liquidate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come Parte_2 integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo, sulla base dei parametri medi, al valore della controversia fra le due parti in questione, per quanto devoluto, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in particolare, senza istruttoria, sì da giustificare -per la sola fase di trattazione- la riduzione al 50% del relativo compenso).
9.5 Possono, invece, integralmente compensarsi le spese di lite relativamente al rapporto processuale insorto nel presente grado di giudizio fra e le altre parti, la stessa essendovi stata Controparte_2 evocata ai soli fini di cui all'art. 332 cpc, senza che nei suoi confronti siano stati proposti gravami rispetto alle statuizioni della sentenza di prime cure, così come la stessa, costituendosi in giudizio, non ha formulato alcun appello incidentale, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle altrui ragioni.
9.6 Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2012, art. 13, primo comma, inserito dall'art. 1, diciassettesimo comma, della Legge n. 228/2012, in regione della dichiarata inammissibilità degli appelli incidentali dalla medesima proposti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, nelle cause riunite n. 3463/2024 e n. 3480/2024
definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, quanto alla causa n. R.G. 3463/2024 da:
Parte_2
pagina 21 di 23 APPELLANTE
Controparte_1
APPELLANTE INCIDENTALE
contro
Controparte_9
[...]
APPELLATE
e, quanto alla causa n. R.G. 3480/2024, da:
Parte_3
APPELLANTE
contro
Parte_2
Controparte_1
Controparte_6
APPELLATE
avverso la sentenza n. 9474/2024 del 30/10/2024, pubblicata il 6/11/2024, del Tribunale di Milano,
così provvede:
in parziale accoglimento degli appelli proposti rispettivamente da e Parte_2 [...] ed in parziale riforma della sentenza gravata: Parte_3
1) condanna all'indennizzo dei danni patiti da , che liquida in Parte_3 Parte_2 complessivi € 114.578,14, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali come da Cassazione S.U.
1712/1995 dal 16/3/2019 ad oggi, nonché agli ulteriori interessi ex art 1284 co. 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna a manlevare delle somme liquidate a carico della Parte_3 Parte_2 stessa e in favore di a titolo di spese di lite di primo grado e, per l'effetto, a Controparte_1 rimborsare in favore di quanto da quest'ultima pagato a tale titolo a , Parte_2 Controparte_1 pagina 22 di 23 pari ad € 18.859,76, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dall'esborso al saldo effettivo;
3) riduce ad € 29.886,62 la condanna di all'indennizzo liquidato in primo Parte_3 grado in favore di a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento del perito da Parte_2 quest'ultima nominato nell'ambito della perizia contrattuale, oltre agli interessi legali dall'esborso al saldo effettivo;
4) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
5) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado, Controparte_1 Parte_2 che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale, oltre il 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese di entrambi i Parte_3 Parte_2 gradi di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al primo grado, in complessivi €
14.103,00 per compensi, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al secondo grado, in € 13.292,50, di cui €
1.138,50 per spese e in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) compensa le spese del grado relativamente al rapporto processuale insorto fra Controparte_6
e le altre parti;
[...]
8) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2021.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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