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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 15/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2343 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vito Di Puorto e Vincenzo Di
Puorto presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e presso gli istituti specificamente indicati nel CP_1 ricorso, e in particolare per il periodo dal 19/11/2021 al 30/06/2022 e dal 25.10.2022 al
20.11.2022, dal 21.11.2022 al 30.12.2022, dal 31.12.2022 al 29.01.2023, dal 30.01.2023 al
28.02.2023, dal 01.03.2023 al 27.03.2023, dal 28.03.2023 al 27.05.2023 e dal 28.05.2023 al 13.06.2023.
Tanto premesso, lamentando di non aver ricevuto nelle indicate annualità, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e tanto nonostante avesse prestato mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato;
evidenziando la discriminazione perpetrata dalla convenuta in danno del personale a tempo determinato, ha concluso chiedendo di “ 1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dal valore complessivo somma di € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
“Spese vinte.
Il cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_1 preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che : “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
Ciò premesso in punto di diritto, la domanda va rigettata.
Ebbene la ricorrente non ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio, per l'intera durata delle attività didattiche.
Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento … 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” ( cfr Cass 29961/2023 cit. il neretto è di questo estensore).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza in ragione della quale il beneficio viene invocato si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Circostanza non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Invero, risultano stipulati per le annualità oggetto di domanda, più contratti frazionati per supplenze temporanee e precisamente, e in ogni caso mai fino al termine delle attività didattiche e precisamente:
a.s. 2021/2022 : dal 23.09.2021 al 04.10.2021, dal 05.10.2021 al 31.10.2021, dal 01.11.2021 al 09.11.2021, dal 10.11.2021 al 18.11.2021;
a.s. 2022/2023: dal 25.10.2022 al 20.11.2022, dal 21.11.2022 al 30.12.2022, dal 31.12.2022 al 29.01.2023, dal 30.01.2023 al 28.02.2023, dal 01.03.2023 al 27.03.2023, dal 28.03.2023 al 27.05.2023 e dal 28.05.2023 al 13.06.2023 ( cfr. stato matricolare in atti)
Risulta evidente, pertanto, che per entrambi gli anni scolastici, non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd carta docente' viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche. Il riconoscimento per periodi frazionati e per supplenze assegnate anche con soluzione di continuità nel corso dell'anno scolastico e non fino al termine delle attività didattiche, per far fronte ad esigenze non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, presuppone infatti una verifica ex post sulla partecipazione del docente alle predette attività, che non si concilia con le finalità del beneficio.
Pertanto, non può ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate atteso che le supplenze assegnate alla ricorrente sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche.
Condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Cont Nulla per le spese di lite , stante la contumacia del
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di giudizio.
Napoli, 15.07.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 15/07/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2343 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vito Di Puorto e Vincenzo Di
Puorto presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di avere lavorato con contratto a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e presso gli istituti specificamente indicati nel CP_1 ricorso, e in particolare per il periodo dal 19/11/2021 al 30/06/2022 e dal 25.10.2022 al
20.11.2022, dal 21.11.2022 al 30.12.2022, dal 31.12.2022 al 29.01.2023, dal 30.01.2023 al
28.02.2023, dal 01.03.2023 al 27.03.2023, dal 28.03.2023 al 27.05.2023 e dal 28.05.2023 al 13.06.2023.
Tanto premesso, lamentando di non aver ricevuto nelle indicate annualità, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e tanto nonostante avesse prestato mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, funzioni identiche e analoghe a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato;
evidenziando la discriminazione perpetrata dalla convenuta in danno del personale a tempo determinato, ha concluso chiedendo di “ 1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dal valore complessivo somma di € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
“Spese vinte.
Il cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_1 preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che : “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a CP_1 termine.
Ciò premesso in punto di diritto, la domanda va rigettata.
Ebbene la ricorrente non ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio, per l'intera durata delle attività didattiche.
Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento … 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” ( cfr Cass 29961/2023 cit. il neretto è di questo estensore).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza in ragione della quale il beneficio viene invocato si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Circostanza non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Invero, risultano stipulati per le annualità oggetto di domanda, più contratti frazionati per supplenze temporanee e precisamente, e in ogni caso mai fino al termine delle attività didattiche e precisamente:
a.s. 2021/2022 : dal 23.09.2021 al 04.10.2021, dal 05.10.2021 al 31.10.2021, dal 01.11.2021 al 09.11.2021, dal 10.11.2021 al 18.11.2021;
a.s. 2022/2023: dal 25.10.2022 al 20.11.2022, dal 21.11.2022 al 30.12.2022, dal 31.12.2022 al 29.01.2023, dal 30.01.2023 al 28.02.2023, dal 01.03.2023 al 27.03.2023, dal 28.03.2023 al 27.05.2023 e dal 28.05.2023 al 13.06.2023 ( cfr. stato matricolare in atti)
Risulta evidente, pertanto, che per entrambi gli anni scolastici, non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd carta docente' viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche. Il riconoscimento per periodi frazionati e per supplenze assegnate anche con soluzione di continuità nel corso dell'anno scolastico e non fino al termine delle attività didattiche, per far fronte ad esigenze non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, presuppone infatti una verifica ex post sulla partecipazione del docente alle predette attività, che non si concilia con le finalità del beneficio.
Pertanto, non può ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate atteso che le supplenze assegnate alla ricorrente sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche.
Condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Cont Nulla per le spese di lite , stante la contumacia del
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di giudizio.
Napoli, 15.07.2025