Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2010, n. 19000
CASS
Sentenza 2 settembre 2010

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Massime1

In caso di fusione per incorporazione di una società in un'altra ai sensi dell'art. 2501 e 2504 bis cod. civ., sussiste il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, già dipendente della società incorporata, nella società incorporante quando per effetto dell'incorporazione l'intera impresa o una ramo di essa venga trasferita ad altro soggetto (cessionario) conservando la propria identità in conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria (direttiva n. 77/187/CE e successive modifiche e integrazioni) determinandosi in tale ipotesi il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

Commentario1

  • 1Trasferimento di azienda
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2010, n. 19000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19000
Data del deposito : 2 settembre 2010

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