Art. 900. Collocamento nel servizio permanente a disposizione
1. ((Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli)) in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo.
2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.
1. ((Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli)) in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo.
2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.