Articolo 900 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 911Articolo 926
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 900. Collocamento nel servizio permanente a disposizione

1. ((Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli)) in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati nella posizione di "a disposizione" dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'eta' per il collocamento in congedo.
2. L'ufficiale collocato "a disposizione" permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'eta' stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.

Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente