Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
3260/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3260/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pompei alla Via Parroco Federico n. 49, presso lo studio dell'avv.
Tiziana Pannullo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.12.1980, elettivamente domiciliata in Terzigno (NA) alla Via Panoramica n. 84, presso lo studio dell'avv. Patrizia Gentile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 il procuratore di parte ricorrente domandava la pronuncia sullo status e parte resistente non si opponeva.
Il Pubblico Ministero, in data 23.01.2025, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con la resistente in Scafati il 07.12.2002, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli, e esponeva CP_2 CP_3 che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e acuitesi sempre più, era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
dunque domandava che venisse pronunciata, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Aggiungeva che i coniugi, dopo svariate trattative e al fine di non turbare gli equilibri della prole, acquisivano lo status di separati mediante sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata il
27.09.2021, e trascritta nei registri di matrimonio al n. 57, parte II, serie C, dall'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Scafati;
precisava che, nonostante gli accordi formalizzati nella procedura di negoziazione, la moglie si era mostrata riluttante rispetto all'adempimento degli impegni assunti. In particolare, deduceva che nella convenzione di negoziazione si stabiliva l'affidamento congiunto del piccolo nonché il suo collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa CP_3
coniugale, ove avrebbe vissuto anche il figlio maggiorenne;
la resistente, tuttavia, CP_2
procrastinava il trasloco, allegando quale ostacolo allo stesso la sua indisponibilità economica per far fronte alle spese notarili per la costituzione dei rispettivi diritti reali, e il trasferimento avveniva soltanto in data 31.08.2023.
Da quel momento, il figlio maggiore decideva di non seguire la madre, rimanendo a CP_2 vivere a casa dei nonni con il padre, il quale continuava a versare alla moglie l'assegno di mantenimento concordato e pari ad euro 250,00 in favore del figlio.
Pertanto, sulla base di queste premesse, chiedeva la revoca con efficacia retroattiva dell'assegno di mantenimento del figlio in favore della madre. Rispetto a quanto regolamentato nella CP_2 convenzione di negoziazione, chiedeva la conferma dell'affidamento del minore ad entrambi i CP_3
genitori, nonché il suo collocamento presso la madre in Boscotrecase alla Via Cardinale Prisco 86, nella precedente casa familiare, su cui era stato costituito il diritto di abitazione della durata di anni
25 in favore della stessa.
In ordine al mantenimento del minore, domandava di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere all'altro genitore l'importo mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie.
Con decreto di fissazione di udienza del 16.07.2024, il Presidente nominava il Giudice relatore e fissava la comparizione delle parti al 27.11.2024.
2 Si costituiva in giudizio la resistente, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva alle ulteriori richieste. In particolare, insisteva per il rigetto della domanda di revoca con efficacia retroattiva dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiore, , in quanto convivente con i nonni paterni e non con il padre. Contestava anche CP_2 la domanda di riduzione (da euro 250,00 ad euro 200,00) dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, rispetto a quanto originariamente pattuito;
in particolare, deducendo che il CP_3
figlio maggiorenne aveva nel frattempo conseguito l'autosufficienza economica lavorando nella società del padre, chiedeva che l'assegno di mantenimento per il figlio minore venisse stabilito in euro 500,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente, con memoria difensiva ex art. 473-bis 17 c.p.c., si opponeva a quanto allegato dalla moglie e domandava, previo accertamento della non raggiunta autosufficienza economica del figlio
, revocarsi con efficacia retroattiva il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio CP_2
in favore della madre, e in subordine e nell'ipotesi in cui fosse ritenuta inammissibile tale CP_2
istanza, accertarsi e dichiararsi il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne , non CP_2
ancora autosufficiente, condannando la resistente al versamento della somma di euro 125,00 mensili in favore del figlio a titolo di contribuzione al mantenimento. Domandava, altresì, di condannare la alla restituzione del mantenimento pagato ma non dovuto per il figlio a far data CP_1 CP_2
dal settembre 2023, ed insisteva affinché venisse stabilito per il mantenimento del figlio minore l'importo di euro 200,00, oltre 50% delle spese straordinarie. CP_3
All'udienza del 27.11.2024, le parti comparivano innanzi al G.I., venivano sentite e, fallito il tentativo di conciliazione, si riportavano ai rispettivi atti e richieste istruttorie. Parte ricorrente domandava la pronuncia sullo status e la resistente non si opponeva.
All'esito della suddetta udienza, il G.I. adottava i seguenti provvedimenti: revocava, con decorrenza dall'adozione del provvedimento medesimo, l'obbligo posto in capo al ricorrente di versare ad l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne , stante la sua convivenza con i nonni paterni, e di contribuire al pagamento CP_2 delle spese straordinarie nella misura del 50% per quest'ultimo; rideterminava l'importo dovuto da ad a titolo di mantenimento del figlio minore in Parte_1 Controparte_1 CP_3 euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, fermo l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; disponeva il monitoraggio da parte dei i S.S. di
Boscotrecase del nucleo familiare in oggetto, per verificare le condizioni di vita dei genitori e del minore, nonché la condizione psicologica dello stesso ed il suo rapporto con ciascun genitore;
confermava, nel resto, le condizioni della separazione di cui alla convenzione di negoziazione
3 assistita del 24.09.2021 e riservava la causa in decisione al Collegio sullo status, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita
(20.09.2021), e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (nato a Parte_1
Boscotrecase il 29.08.1977) ed (nata a [...] il [...]) in Controparte_1
Scafati il giorno 07.12.2002;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Scafati per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
182, parte II, serie A, anno 2002 del Comune di Scafati);
3) spese al definitivo;
4) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 28.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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