Articolo 2501 del Codice civile
Articolo 2500 noviesArticolo 2501 bis
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
7 febbraio 1991
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2501.

(( (Forme di fusione).)) ((La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.

La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente