Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2019, proposto da
RI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Morri, Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Fabbri, Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ex artt. 33 D.P.R. 380/01 e 14 l.r. 23/04 pratica amm.va Reg. 697/2017, notificata in 2 data 3/1/2019, con cui il Comune di Rimini ha ordinato la demolizione di veranda su terrazzo costituita da struttura in ferro, fissata al fabbricato esistente ed ancorata al suolo e struttura in profilati d’alluminio anch’essa fissata al fabbricato esistente e ancorata al suolo, realizzate presso l’immobile sito in via Carlo Zavagli 98, fg. 59, mapp. 166, sub 51);
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RI NI ha agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza ex artt. 31 D.P.R. n. 380/01 e 13 L.R. n. 23/04 del 21 dicembre 2018 con cui il Comune di Rimini ha ordinato la demolizione di una veranda con struttura in ferro e di una struttura in profilati d’alluminio, fissate sul terrazzo ed ancorate al suolo sull’immobile sito in via Carlo Zavagli 98, fg. 59, mapp. 166, sub 51.
Tali strutture, valutate complessivamente, costituiscono per il Comune nuova costruzione ex art. 3 comma 1 lettera e1) del DPR n. 380/2001 realizzata senza il necessario permesso di costruire, con conseguente applicabilità del regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 del DPR n. 380/2001 e 13 L.R. n. 23/2004.
Ad avviso della ricorrente tale conclusione sarebbe errata, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato per i seguenti motivi in diritto.
“ 1) Violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 31 DPR 380/2001 nonché dell’art. 13 L.R. n. 23/2004; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ”.
Secondo la ricorrente la struttura costituita da profilati di alluminio con tenda amovibile rientrerebbe nella fattispecie dell’art. 98 del R.U.E. del Comune di Rimini, trattandosi di una “tenda appoggiata” al piano di calpestio del terrazzo esistente, priva di chiusure laterali e copertura fissa, sicché non dovrebbe qualificarsi come “nuova costruzione” bensì quale “attrezzatura d’arredo”, ammessa dall’art. 98 del R.U.E. senza necessità del titolo edilizio.
Né potrebbe valere la tesi del Comune secondo cui la valutazione delle due opere andrebbe fatta complessivamente portando all’individuazione di un intervento di nuova costruzione ex art. 3 del DPR n. 380/2001.
“2 ) Violazione di legge per violazione dell’art. 34 DPR 380/2001; eccesso di poter carenza di istruttoria sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di motivazione sotto altro profilo; eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto altro profilo; eccesso di poter per contraddittorietà rispetto a quanto rilevato dalla amministrazione stessa a seguito dell’accertamento edilizio ”.
Inoltre, atteso che le opere contestate, pur abusivamente realizzate, sono compenetrate nel fabbricato preesistente realizzato in base a regolare titolo abilitativo, secondo la ricorrente il Comune non avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, bensì applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 DPR n. 380/2001, considerato che dalla loro demolizione potrebbe derivare pregiudizio per l’intera struttura alla quale tali opere sono fissate.
“ 3) Eccesso di potere per violazione del cd. principio di affidamento rispetto al mantenimento della situazione pregressa ”.
Infine, a fronte del tempo trascorso e dell’estraneità della ricorrente rispetto agli abusi realizzati dal defunto marito, il Comune avrebbe dovuto tenere conto dell’affidamento ingenerato e motivare nel provvedimento sull’attualità dell’interesse pubblico al ripristino, in comparazione con l’interesse privato alla sua conservazione.
Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
Il Comune di Rimini si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutte le censure articolate in atti.
Invero, le opere di cui si discute in queste sede, come si evince dall’ordinanza di demolizione impugnata, sono le seguenti: “ 1) Veranda di circa mq. 15,65 su terrazzo esistente avente H Min.= 2,45 H Max = ml. 27,73. La stessa è costituita da struttura in ferro, fissata al fabbricato esistente e ancorata al suolo con piastre e bulloni, completamente tamponata lateralmente con infissi e vetri. Il manto di copertura è impermeabile ed è costituito da pannello coibentato tipo “isopan”. 2) Struttura di circa mq. 11,70 in profilati d’alluminio contigua a quella descritta al punto 1 avente H Min.= ml. 2.20 H Max = ml. 2.77. La stessa è fissata al fabbricato esistente e ancorata al suolo con piastre e bulloni con manto copertura costituito da telo impermeabile di tipo amovibile ”.
Tali opere, pacificamente realizzate in assenza di titolo edilizio, sono state considerate dal Comune unitariamente, addivenendo alla conclusione che l’intervento complessivamente inteso vada qualificato come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lettera e1), DPR n. 380/2001, secondo cui sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione “ e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente ”, con conseguente applicabilità della sanzione demolitoria ex artt. 13 L.R. n. 23/2004 e 31 DPR n. 380/2001.
La ricorrente sostiene invece che i due interventi andrebbero valutati separatamente, in quanto la struttura in profilati d’alluminio contigua alla veranda rientrerebbe a suo dire tra gli interventi di edilizia libera, trattandosi di “attrezzatura d’arredo” ex art. 98 RUE.
Tuttavia, la struttura in discussione, risultando coperta con telo impermeabile, seppur amovibile, ed occlusa, oltre che sul lato dell’edificio principale, anche sul lato della veranda abusiva, nonché fissata al fabbricato e ancorata al suolo, risulta sicuramente rilevante sotto il profilo edilizio e non può essere ricondotta tra le attività di edilizia libera di cui all’art. 98 del RUE, difettandone i requisiti ivi indicati, tenuto conto delle concrete caratteristiche appena descritte.
Peraltro, la ricorrente ha formulato contestazioni solo in ordine al manufatto sub 2), mentre nulla ha esposto con riguardo alla veranda sub 1), sicché anche sotto tale profilo risulta corretto l’inquadramento operato dall’Ente, dovendosi valutare le opere abusive in maniera complessiva e non atomistica, facendosi riferimento all'intero immobile, senza frazionare i singoli abusi, derivando il pregiudizio sul territorio dall'impatto edilizio complessivo dell’intervento (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 8032 e 9679 del 2024).
E nel caso in discussione la veranda e l’attigua struttura in profilati, volte ad ampliare l’appartamento della ricorrente (con una superficie di quasi 30 mq) mediante un loro stabile utilizzo a fini residenziali, costituiscono senz’altro una modifica del territorio che avrebbe dovuto essere autorizzata con apposito titolo edilizio, sicché la prima censura articolata in ricorso va respinta.
Del pari priva di pregio è la seconda doglianza articolata dalla ricorrente, atteso che a fronte dell’abuso accertato, l’attività ripristinatoria del Comune risultava dovuta e quindi vincolata ai sensi dell’art. 31 TUE, non potendosi invece invocare l’art. 34 TUE laddove prevede l’alternativa sanzione pecuniaria, mancando la prova che la demolizione dei manufatti abusivi contestati arrecherebbe un pregiudizio irrimediabile all’edificio sul quale sono fissati, questione in ogni caso rimessa alla fase esecutiva.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso inerente l’asserita lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo lasso temporale trascorso dal momento dell’abuso e dal fatto di non essere stata la ricorrente a realizzare materialmente le opere contestate, vanno richiamati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 9 del 2017 ha affermato la doverosità dell’intervento ripristinatorio anche a distanza di molto tempo dall’abuso, senza che sia necessaria una motivazione aggiuntiva rispetto all’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, a prescindere dalla diretta responsabilità del soggetto intimato rispetto a colui che ha posto materialmente in essere l’abuso (nel caso in esame il marito convivente della ricorrente), atteso il carattere reale dell’obbligo di demolizione.
Pertanto, conclusivamente, stanti le ragioni appena esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO