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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8777/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/09/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…IG.ra (dipendente Parte_1 dell' come addetta alle pulizie, di anni 61) è affetta da artrite reumatoide in Parte_2 trattamento farmacologico, da artrosi del tratto lombo sacrale della colonna con lombosciatalgia bilaterale, da sindrome del tunnel carpale bilaterale in fase iniziale, da ipertensione arteriosa e da cardiopatia ipertensiva.
Detto complesso patologico, in atto, non determina una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente, anche in considerazione delle occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 30.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984 a decorrere dal mese di settembre 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (essere invalidi al 67%);
b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame con decorrenza da settembre 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la ricorrente IG.ra , nata a [...] [...], addetta alle Parte_1 Pt_2 pulizie, è affetta da: “Lombosciatalgia cronica in soggetto portatore di spondilodiscoartrosi lombare con sindrome delle faccette articolari. Tendinosi della cuffia dei rotatori della spalla destra, con lesione inveterata del tendine del sovraspinoso. Artrite reumatoide in fase attiva, in trattamento farmacologico con immunosoppressori e corticosteroidi. Sindrome del tunnel carpale bilaterale, in fase iniziale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Glaucoma bilaterale, in terapia oculistica (colliri)”. Ha quindi concluso, a fronte delle superiori infermità riscontrate, che “presenta una riduzione complessiva permanente della sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 L.222/84. Tale
2 condizione, posta in essere da tempo, può ritenersi sussistente a partire dall'epoca del mese di settembre 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a decorrere dal mese di settembre 2024.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto oggetto di causa è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dal mese di settembre 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
30.6.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8777/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/09/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…IG.ra (dipendente Parte_1 dell' come addetta alle pulizie, di anni 61) è affetta da artrite reumatoide in Parte_2 trattamento farmacologico, da artrosi del tratto lombo sacrale della colonna con lombosciatalgia bilaterale, da sindrome del tunnel carpale bilaterale in fase iniziale, da ipertensione arteriosa e da cardiopatia ipertensiva.
Detto complesso patologico, in atto, non determina una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della ricorrente, anche in considerazione delle occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 30.6.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984 a decorrere dal mese di settembre 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (essere invalidi al 67%);
b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame con decorrenza da settembre 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “la ricorrente IG.ra , nata a [...] [...], addetta alle Parte_1 Pt_2 pulizie, è affetta da: “Lombosciatalgia cronica in soggetto portatore di spondilodiscoartrosi lombare con sindrome delle faccette articolari. Tendinosi della cuffia dei rotatori della spalla destra, con lesione inveterata del tendine del sovraspinoso. Artrite reumatoide in fase attiva, in trattamento farmacologico con immunosoppressori e corticosteroidi. Sindrome del tunnel carpale bilaterale, in fase iniziale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Glaucoma bilaterale, in terapia oculistica (colliri)”. Ha quindi concluso, a fronte delle superiori infermità riscontrate, che “presenta una riduzione complessiva permanente della sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 L.222/84. Tale
2 condizione, posta in essere da tempo, può ritenersi sussistente a partire dall'epoca del mese di settembre 2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a decorrere dal mese di settembre 2024.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto oggetto di causa è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dal mese di settembre 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
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