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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14776/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14776/2024 tra
, rappresentato e Parte_1 T_
difeso per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Effiong L. NTUK e Paolo MORONI in forza di procura alle liti 4.10.2022
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Cavallo in forza di procura alle Controparte_1
liti 4.10.2024
APPELLATA
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott.SA Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Parte_1 Parte_1 T_
MORONI PAOLO e
- per l'avv. CAVALLO MANUEL. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. MORONI PAOLO precisa le conclusioni come da note conclusive
L'avv. Cavallo precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.SA Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II°grado iscritta al n. r.g. 14776/2024 promoSA da: tra
, rappresentato e Parte_1 T_
difeso per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Effiong L. NTUK e Paolo MORONI in forza d procura alle liti 4.10.2022
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Cavallo in forza di procura alle Controparte_1
liti 4.10.2024
APPELLATA
Udienza di discussione orale in data 16.6.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 T_
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis:
In riforma della impugnata Sentenza del Giudice di Pace di n. 2300/2024 del 26/07/24 T_
nella causa RG n. 8844/2022.
In via pregiudiziale.
Rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito in via principale pagina 2 di 13 Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di , n. 10697/21, del 16/12/21 RG n. 16361/21. T_
Con condanna alle spese di lite di primo e secondo grado”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis
In via preliminare/pregiudiziale
- Accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione in appello stante l'inosservanza della specificazione dei motivi d'appello ex art. 342 cpc;
- in via di subordine logico, accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione in appello ex art. 348 bis cpc mancando “la ragionevole probabilità di accoglimento” stante la genericità dei motivi d'appello che ripropongono le medesime difese del giudizio di primo grado e riportano generiche citazioni giurisprudenziali;
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari/pregiudiziali
NEL MERITO
- previa declaratorio d'inammissibilità degli avversi documenti ed atti in quanto tardivamente prodotti nel giudizio di 1° grado (oltre i termini di cui all'art. 320 cpc ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni) e conseguentemente nel giudizio
- previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni nuove in appello (“ Ricorso e d.i. GdP
Torino n. 10697/2021; Documenti di controparte (estratto); Verbali di causa;
“), nonché del fascicolo monitorio mai prodotto nel giudizio di 1° grado e non presente al momento della sentenza;
- previa declaratoria d'inutilizzabilità di tutti i documenti ex adverso prodotti in causa in violazione delle preclusioni processuali;
- per l'effetto disporre l'espunzione dagli atti di causa di tutti i documenti ed atti tardivamente prodotti e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ai fini della decisione alla luce della violazione delle preclusioni processuali previa declaratoria di mancato esperimento della procedura di mediazione;
previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva per la carica di amministratore pro tempore del condominio opposto sia in capo al IG. sia Parte_3
in capo alla IG.ra (come emerge dalla sentenza prodotta); Persona_1
- previa declaratoria di nullità della procura alle liti rilasciata dal IG. e dalla Parte_3
IG.ra ; Persona_1
pagina 3 di 13 • rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 2300/20248 e per l'effetto, previa ogni neceSAria declaratoria,
• Confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 10697/2021 – R.G. n. 16361/2021 e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra al Controparte_1 Parte_1
• Con vittoria di spese ed onorari per il primo grado in € 1265,00 oltre accessori, e per il presente grado d'appello ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, oltre spese generali 15%, cpa 4%, IVA 22% oltre anticipazioni, aumentati di 1/3 ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera f) capo 6 e 7 in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Manuel
Cavallo, ovvero anche con condanna ex art. 96 cpc ad una somma da liquidarsi in via equitativa.
• Denegato il contraddittorio su domande, eccezioni e documenti nuovi, reiterando l'eccezione di tardività delle produzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti su cui non si accetta il contraddittorio, come in atti eccepito ed argomentato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 , sito in , (in seguito Parte_1 T_ Parte_1
), ha proposto appello avverso la sentenza n. 2300/2024 depositata il 26/7/2024 Parte_1
dal Giudice di Pace di con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da T_
, era stato revocato il decreto ingiuntivo del giudice di Pace di Controparte_1 T_
n.10697/2021 del 14.02.22.
A sostegno dell'appello ha addotto:
(1) la violazione/ erronea applicazione degli artt. 167 – 180 c.p.c. e l'omeSA motivazione per avere il giudice di prime cure omesso di precisare le ragioni per cui il convenuto sarebbe incorso nelle previsioni degli artt. 167 e 180 c.p.c. senza esaminare le mere difese e domande dell'esponente, né le relative produzioni documentali e senza prendere cognizione del merito della causa e delle domande dell'attore già ricorrente, oltre che della documentazione prodotta e acquisita agli atti, costituita da provvedimenti giudiziali sopravvenuti in corso di causa;
(2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del merito e delle mere difese e domande dell'esponente definendo erroneamente il precedente giudizio con una pronuncia in rito.
(3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di documentazione decisiva per avere il Giudice di Pace tralasciato di prendere in considerazione, in particolare le pagina 4 di 13 precedenti decisioni giudiziali definitive che si erano pronunciate negli analoghi giudizi connessi.
Il Condominio ha concluso chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza appellata respingendo l'eccezione di improcedibilità e rigettando l'opposizione proposta da
. Controparte_1
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto ribadendo che la tardiva costituzione del Parte_1
aveva comportato l'inammissibilità delle produzioni di controparte e la
[...]
conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione. Quanto alla asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., ha sostenuto che il Condominio Controparte_1
non aveva fornito alcuna prova documentale e/o orale del proprio credito fatto valere in giudizio, stante la mancata produzione agli atti del fascicolo monitorio.
Ha, in ogni caso, ribadito (i) la nullità del ricorso monitorio per carenza di procura alle liti per non essere amministratore dello stabile “ ” dal 11.02.2021, Parte_3 Pt_1
quando l'assemblea del condominio aveva eletto ad amministratore la in Parte_4
persona del Dott. nonché (ii) l'inesistenza del credito azionato atteso Persona_2
che dalla corretta ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti eSA appellata risultava creditrice del . Parte_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discuSA oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
L'atto di appello individua chiaramente i motivi di gravame, articolati in modo specifico e in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative alla ritenuta erroneità della pronuncia in rito e del conseguente mancato esame della domanda nel merito. Risultano, inoltre, individuabili e indicati le parti della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità.
Parte appellata non ha poi riproposto l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. che risulta, peraltro, infondata non risultando l'appello manifestamente infondato. pagina 5 di 13 3. I due primi motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo assorbente la preclusione processuale sollevata da parte attrice in opposizione della mancata mediazione e della tardività delle difese.
Il ha contestato la correttezza della decisione in rito evidenziando che le Parte_1
preclusioni cui è assoggettato il convenuto a pena di decadenza ineriscono alle eventuali domande riconvenzionali e alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa di terzi, ma non alle mere difese sempre proponibili in ogni fase del giudizio. Ha, inoltre, sostenuto che trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esso rivestiva la qualità sostanziale di attore la cui Parte_1
domanda era stata proposta con il ricorso monitorio e che, dunque, la sentenza di primo grado era erronea nella parte in cui aveva omesso l'esame del merito e delle mere difese definendo il giudizio con una pronuncia in rito
Le argomentazioni svolte dall'appellante sono condivisibili.
Il Condominio risulta aver proposto dinanzi al Giudice di Pace di Torino nei confronti di la domanda di pagamento della somma di € 3.075,97 a titolo di spese di Controparte_1
riscaldamento dovute in base al preventivo riscaldamento 2020/2021 e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n.10697/2021 del 14.02.22.
si è opposta alla domanda eccependo la nullità del ricorso per carenza Controparte_1
di procura alle liti e per inesistenza del credito azionato.
Il , dichiarato contumace alla prima udienza del 14/07/2022, si è costituito a Parte_1
quella successiva del 13/10/22 fiSAta per precisazione delle conclusioni, svolgendo mere difese dirette a contestare la fondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare, quanto alla eccepita nullità della procura, il ha sostenuto che Parte_1
non era mai stata amministratore del , mentre in Controparte_3 Parte_1
ordine alla contestata inesistenza della posizione debitoria a carico della signora CP_1
ha addotto che l'obbligazione non era stata estinta ed era tuttora in essere.
[...]
Orbene, le mere difese possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dalla controparte.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un pagina 6 di 13 fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile
d'ufficio. ESA, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio» (Cass. SS. UU.
2951/2016).
Nel caso di specie, invero, , convenuta in senso sostanziale, ha eccepito Controparte_1
la nullità della procura e l'inesistenza del debito, ossia fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata in via monitoria dal Condominio, così onerandosi, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di provare la fondatezza delle eccezioni proposte.
Il ha svolto mere difese in ordine ai fatti estintivi e impeditivi addotti dalla Parte_1
opponente rispetto alle quali non vi è alcun termine preclusivo.
Per quanto concerne l'eccezione di tardività del deposito dei documenti assorbente per ritenerla infondata è il rilievo da un lato che, come affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni unite nella pronuncia n. 927/22 “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emeSA ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” e dall'altro che come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 14475/15, deve trovare applicazione il principio “di non dispersione della prova ormai acquisita", in forza del quale: “una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado
(le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui
l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e “funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata”)”.
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha aggiunto che “anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragionevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. ed è pagina 7 di 13 ammissibile la loro produzione in secondo grado”.
Alla luce delle considerazioni svolte, i documenti prodotti dal unitamente al Parte_1
ricorso monitorio risultano ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione.
In ordine, invece, alla mediazione assorbente è il rilievo che la steSA è stata svolta, seppure su istanza di (doc.
3.18 di parte appellata), con la conseguenza Controparte_1
che la condizione di procedibilità si è verificata.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dei primi due motivi di appello e accertata l'insussistenza di preclusioni di rito e l'omeSA motivazione in ordine alle ragioni dell'opposizione, occorre procedere all'esame dei motivi di opposizione sui quali il Giudice di Pace ha omesso la pronuncia.
4. Con un primo motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della Controparte_1
procura alle liti rilasciata ai fini della presentazione del ricorso monitorio da
[...]
, quale amministratore del Condominio, in data 10.12.2021 agli Avv.ti MORONI Pt_3
Paolo e NTUK Effiong, in quanto lo stesso non era amministratore dello stabile “ ” Pt_1
dal 11.02.2021, aalorchè l'assemblea del condominio aveva eletto ad amministratore la
[...]
in persona del Dott. . Ha aggiunto che era parimenti nulla la CP_3 Persona_2
successiva procura rilasciata da in quanto tale amministratrice era stata Persona_1
eletta dall'“assemblea” di condominio in data 11.01.2022, convocata dal IG.
[...]
allorquando non era più amministratore dello stabile in seguito alla elezione ad Pt_3
amministratrice di avvenuta in data 11.02.2021. Controparte_3
Il ha contestato l'eccezione e ha ricostruito la compleSA vicenda relativa ai Parte_1
fatti accaduti nel corso dell'assemblea tenuta in data 11.02.21. In particolare, ha allegato che: (i) l'assemblea del 11/02/21 era stata convocata dall'amministratore del
[...]
per deliberare anche sulla nomina del nuovo amministratore;
(ii) Parte_5
che all'assemblea aveva partecipato un terzo, , con delega di un Persona_2
condomino; (ii) che nel corso dell'assemblea , su sollecitazione di alcuni Persona_2
condomini, si proponeva come candidato amministratore;
(iii) che la votazione in ordine alla nomina del nuovo amministratore aveva esito negativo;
(iv) che il verbale redatto durante la steSA assemblea dall'amministratore geom. col suo pc Parte_3
portatile e relativi dati precaricati, veniva inviato al presidente, , e al Controparte_1
segretario per la firma;
(v) che costoro non firmavano chiedendo che il verbale venisse modificato, in modo da far risultare nominato amministratore il dott. , Persona_2
in qualità di rappresentante di società mai precedentemente palesatasi Controparte_3
pagina 8 di 13 per mezzo del suddetto suo rappresentante;
(vi) che firmava il verbale Parte_3
non potendolo modificare ed essendo corretto quanto dal medesimo già verbalizzato, e lo comunicava a tutti i condomini compresi presidente e segretario in data 22/02/21, unitamente all'avviso di convocazione di nuova assemblea per il giorno 04/03/21 - seconda convocazione -, con all'ordine del giorno la nomina dell'amministratore; (vii) che all'assemblea si presentava nuovamente , senza precisare il titolo Persona_2
legittimante né il motivo della sua presenza, e dopo averlo ripetutamente invitato ad allontanarsi, senza esito, una parte dei condomini abbandonava l'assemblea e di eSA nulla più si sapeva;
(viii) che nessuno impugnava il verbale 11.2.2021 redatto e comunicato dal geom. che diveniva pertanto definitivo, e faceva tuttora stato, in ordine Parte_3
allo svolgimento dei fatti e all'esito dell'assemblea dell'11/02/21; (ix) che dopo alcuni giorni si veniva a conoscenza dell'esistenza di un altro verbale della steSA assemblea dell'11/02/21, redatto su carta intestata firmato da e Controparte_3 Controparte_1
dal segretario e non comunicato ai condomini e modificato quanto alle presenze e millesimi, con conseguente alterazione dell'esito della votazione e nomina di CP_3
come amministratore e con mandato alla steSA presidente di
[...] Controparte_1
firmare il relativo contratto di amministrazione, circostanze mai realmente verificatasi;
(x) che, con Pec 19/03/21, veniva diffidata dall'amministratore geom. Controparte_3
e da vari condomini a non intromettersi e a ceSAre ogni ulteriore Parte_3
ingerenza nell'amministrazione condominiale;
(xi) che con ricorso depositato in data
26/03/21, l'amministratore dimissionario geom. chiedeva al Tribunale di Parte_3
Torino la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 1129 c.c.; (xii) che il Tribunale di
Torino, con provvedimento 06/10/21, rigettava il ricorso ordinando direttamente all'amministratore dimissionario geom. i procedere alla convocazione di Parte_3
una nuova assemblea, per la nomina dell'amministratore esplicitamente riconoscendo la legittimazione attiva dell'amministratore geom. contestata da alcuni Parte_3
condomini e segnatamente da per conto di nell'ambito Controparte_1 Controparte_3
del suddetto procedimento;
(xiii) che in data 11/01/22 l'assemblea del Parte_1
, convocata dal legittimo amministratore in ottemperanza alle
[...] Parte_3
suddette disposizioni, procedeva alla nomina del nuovo amministratore, in persona di
[...]
(xiv) che nel frattempo, illegittimamente procedeva alla Per_1 Controparte_3
convocazione di alcune – pseudo - assemblee, in data 06/04/21, 10/05/21, 02/09/21 che venivano impugnate;
(xv) che il tribunale, con sentenza con Sentenza n. 2923/22 del
11.7.2022, dichiarava la nullità di quanto deliberato in occasione della – pseudo – pagina 9 di 13 assemblea del 06/04/21; (xvi) che in data 17/09/22 il Condominio nominava quale nuovo amministratore, la Dr.SA . Parte_6
Così ricostruita la compleSA vicenda sorta dall'esito dell'assemblea del 11.2.2021, il ha ribadito la validità della procura alle liti conferita per il ricorso monitorio. Parte_1
Invero, assorbente per ritenere infondato il primo motivo di opposizione è il rilascio in data
4.10.2022, nel corso del giudizio di primo grado, di nuova procura dalla nuova amministratrice Dr.SA nominata in data 17.9.2022 circostanza che, Parte_6
come si legge nel verbale dell'udienza del 2.7.2024 di spedizione della causa nel precedente grado in data 02/07/24, ha determinato la ratifica di quanto operato dai precedenti due amministratori con le procure precedentemente rilasciate.
5. Con il secondo motivo di opposizione, ha sostenuto l'inesistenza del Controparte_1
credito azionato atteso che dalla corretta ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti eSA appellata risultava creditrice del . A fondamento dell'eccezione di Parte_1
inesistenza, ha prodotto una dichiarazione su carta intestata Controparte_1 CP_3
a firma del dott. per alla “Gent.ma
[...] Persona_2 Controparte_3 Parte_7
IG.ra avente ad oggetto “ – Ricevuta Controparte_4 Parte_1
incasso somme”, datata 02/12/21 (doc. 3 di parte fascicolo di primo grado). CP_1
Il Condominio ha contestato la fondatezza dell'eccezione osservando (i) che il documento prodotto da controparte proveniva da un terzo estraneo al Condominio, Persona_2
rappresentante di ed era privo di data certa in relazione al suo contenuto, Parte_8
con riferimento, in particolare, al versamento in contanti, di € 850,00, che sarebbe stato effettuato dalla signora a mani del dott. Controparte_1 Persona_2
rappresentante di (ii) che non essendo amministratore del Controparte_3 Controparte_3
era di tutta evidenza che si trattava di documento privo di ogni Parte_1
valore, non potendo incaSAre e quietanzare a nome del Controparte_3 Parte_1
; (iii) che non erano stati allegati i bonifici effettuati con l'indicazione delle
[...]
relative causali, neceSAri per l'imputazione dei pagamenti;
iv) che mancava l'indicazione del conto corrente beneficiario, tenuto conto che nella ripartizione allegata al ricorso introduttivo era chiaramente precisato che “i versamenti dovranno essere indirizzati a
Iban IT 89 X 02008 01106 000 101 960 989 indicando il nominativo dell'utente CP_5
scritto sulla tabella di riparto” e che dai riscontri ad oggi disponibili non constava alcun bonifico di sul suddetto conto corrente condominiale IT 89 X 02008 Controparte_1
01106 000 101 960 989. pagina 10 di 13 L'eccezione di inesistenza del credito per intervenuto pagamento – e dunque estinzione dell'obbligazione – non risulta fondata.
La pretesa azionata con il ricorso monitorio si fonda sul riparto delle spese di riscaldamento della gestione 20/21 approvato dall'assemblea del 8.10.2020 (docc. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio) per € 3075,97.
Era, pertanto, onere di provare il fato estintivo della pretesa azionata in Controparte_1
via monitoria dal costituito dal pagamento della somma. Parte_1
Tale onere non può ritenersi assolto.
La dichiarazione prodotta sub. doc. 3 di parte e intestata “Oggetto: CP_1
-Ricevuta incasso somme” è costituita dalla dichiarazione proveniente Parte_1
da rappresentante di datata 2.12.2021 che riassume i Persona_2 Parte_8
seguenti versamenti che sarebbero stati effettuati da : Controparte_1
- € 800,00 in data 23.4.21 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- € 1.000,00 in data 20.7.2021 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- - € 500,00 in data 4.8.2021 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- € 850,00 in contanti in data 2.12.2021.
rappresentata da , non risulta, invero, dalla ricostruzione Parte_8 Persona_2
delle vicende condominiali, essere mai stata validamente eletta dall'assemblea condominiale quale amministratore.
Come argomentato nel provvedimento del Tribunale di Torino 6.10.2021 “Va ora rilevato che il verbale redatto dal è stato “comunicato a tutti i condomini in data 22 Pt_3
febbraio 2021”. Questa la specifica allegazione del ricorrente (p. 2), che i convenuti non hanno specificamente contestato. Risulta inoltre (doc. 2 ricorrente) che il con mail Pt_3
del 22.2.21, ha convocato nuova assemblea per il 4 marzo 2021 avente ad oggetto, fra
l'altro, la nomina di nuovo amministratore. I condomini convenuti hanno invece allegato e documentato di aver comunicato il “loro” verbale dell'assemblea 11 febbraio ai soli condomini assenti;
e in data molto successiva alla celebrazione dell'assemblea (fra il 25 e il
30 marzo 2021, in epoca prossima al deposito del ricorso del avvenuto il 29 marzo Pt_3
2021); in ogni caso, In definitiva, ribadito che il presente giudizio non ha ad oggetto
l'impugnazione di delibere assembleari, ma la nomina di amministratore, va dato atto che esiste una delibera dell'assemblea condominiale, comprovata dal relativo verbale comunicato dall'amministratore dimissionario a tutti i condomini, da cui risulta Pt_3
l'esito negativo della votazione per la nomina di nuovo amministratore. E questa delibera non è stata fino ad oggi impugnata. Il verbale prodotto dai convenuti non è idoneo a pagina 11 di 13 inficiare la delibera di cui sopra, considerato che è stato comunicato solo ai condomini assenti, peraltro a distanza di tempo dal giorno dell'assemblea, e dopo che tutti avevano già ricevuto il verbale firmato dall'amministratore. La delibera verbalizzata dall'amministratore e comunicata ai condomini poteva (e, ove si ritenga nulla, Pt_3
ancora può) essere invalidata attraverso l'impugnazione; che però, ad oggi non è stata proposta da alcuno. Non potevano invece i condomini, rappresentati dall'amministratore neo-nominato, predisporre un nuovo verbale contrastante con quello già comunicato e non impugnato, facendo risultare il diverso e (a loro dire) reale svolgimento dell'assemblea. Alla luce di tali considerazioni, il deve ritenersi, nonostante le dimissioni, amministratore Pt_3
in prorogatio, come tale legittimato a proporre la domanda di nomina di nuovo amministratore” (doc. 11 di parte appellante).
A fortiori, la dichiarazione 2.12.2021 è generica perché non indica quale sarebbe il conto corrente condominiale né la specifica imputazione dei versamenti al pagamento delle spese di gestione del riscaldamento 20/21, facendo la steSA generico rifermento a “spese condominiali”.
Da ultimo, non ha prodotto alcun documento idoneo a provare i Controparte_1
pagamenti che assume di aver effettuato, con la conseguenza che gli stessi non possono ritenersi eseguiti e confluiti sul conto corrente condominiale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la dichiarazione 2.12.2021 non può considerarsi prova dell'estinzione dell'obbligazione azionata in via monitoria.
Ne consegue che in integrale riforma della sentenza appellata, deve rigettarsi l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del giudice di Pace Controparte_1
di Torino n.10697/2021 del 14.02.22.
6.Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e Controparte_1
devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori medi di liquidazione e così per il primo grado in € 1.265,00, oltre accessori di legge e per il presente appello, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, in € 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel contraddittorio tra le parti, in riforma integrale della sentenza n. 2300/2024 depositata il 26/7/2024 dal Giudice di Pace di T_
pagina 12 di 13 RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
n.10697/2021 emesso dal Giudice di Pace di in data 14.02.22. T_
CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio liquidate
[...] Parte_1 T_
in € 1.265,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_1 [...]
le spese del presente appello liquidate in € Parte_1 T_
1.701,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 16 giugno 2025
Il Giudice dott.SA Simonetta Rossi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14776/2024 tra
, rappresentato e Parte_1 T_
difeso per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Effiong L. NTUK e Paolo MORONI in forza di procura alle liti 4.10.2022
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Cavallo in forza di procura alle Controparte_1
liti 4.10.2024
APPELLATA
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott.SA Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Parte_1 Parte_1 T_
MORONI PAOLO e
- per l'avv. CAVALLO MANUEL. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. MORONI PAOLO precisa le conclusioni come da note conclusive
L'avv. Cavallo precisa le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.SA Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II°grado iscritta al n. r.g. 14776/2024 promoSA da: tra
, rappresentato e Parte_1 T_
difeso per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Effiong L. NTUK e Paolo MORONI in forza d procura alle liti 4.10.2022
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Cavallo in forza di procura alle Controparte_1
liti 4.10.2024
APPELLATA
Udienza di discussione orale in data 16.6.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 T_
“Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis rejectis:
In riforma della impugnata Sentenza del Giudice di Pace di n. 2300/2024 del 26/07/24 T_
nella causa RG n. 8844/2022.
In via pregiudiziale.
Rigettare l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Nel merito in via principale pagina 2 di 13 Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di , n. 10697/21, del 16/12/21 RG n. 16361/21. T_
Con condanna alle spese di lite di primo e secondo grado”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis
In via preliminare/pregiudiziale
- Accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione in appello stante l'inosservanza della specificazione dei motivi d'appello ex art. 342 cpc;
- in via di subordine logico, accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione in appello ex art. 348 bis cpc mancando “la ragionevole probabilità di accoglimento” stante la genericità dei motivi d'appello che ripropongono le medesime difese del giudizio di primo grado e riportano generiche citazioni giurisprudenziali;
Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari/pregiudiziali
NEL MERITO
- previa declaratorio d'inammissibilità degli avversi documenti ed atti in quanto tardivamente prodotti nel giudizio di 1° grado (oltre i termini di cui all'art. 320 cpc ovvero all'udienza di precisazione delle conclusioni) e conseguentemente nel giudizio
- previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni nuove in appello (“ Ricorso e d.i. GdP
Torino n. 10697/2021; Documenti di controparte (estratto); Verbali di causa;
“), nonché del fascicolo monitorio mai prodotto nel giudizio di 1° grado e non presente al momento della sentenza;
- previa declaratoria d'inutilizzabilità di tutti i documenti ex adverso prodotti in causa in violazione delle preclusioni processuali;
- per l'effetto disporre l'espunzione dagli atti di causa di tutti i documenti ed atti tardivamente prodotti e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ai fini della decisione alla luce della violazione delle preclusioni processuali previa declaratoria di mancato esperimento della procedura di mediazione;
previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva per la carica di amministratore pro tempore del condominio opposto sia in capo al IG. sia Parte_3
in capo alla IG.ra (come emerge dalla sentenza prodotta); Persona_1
- previa declaratoria di nullità della procura alle liti rilasciata dal IG. e dalla Parte_3
IG.ra ; Persona_1
pagina 3 di 13 • rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 2300/20248 e per l'effetto, previa ogni neceSAria declaratoria,
• Confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 10697/2021 – R.G. n. 16361/2021 e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra al Controparte_1 Parte_1
• Con vittoria di spese ed onorari per il primo grado in € 1265,00 oltre accessori, e per il presente grado d'appello ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/2022, oltre spese generali 15%, cpa 4%, IVA 22% oltre anticipazioni, aumentati di 1/3 ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera f) capo 6 e 7 in favore del sottoscritto procuratore antistatario Avv. Manuel
Cavallo, ovvero anche con condanna ex art. 96 cpc ad una somma da liquidarsi in via equitativa.
• Denegato il contraddittorio su domande, eccezioni e documenti nuovi, reiterando l'eccezione di tardività delle produzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti su cui non si accetta il contraddittorio, come in atti eccepito ed argomentato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 , sito in , (in seguito Parte_1 T_ Parte_1
), ha proposto appello avverso la sentenza n. 2300/2024 depositata il 26/7/2024 Parte_1
dal Giudice di Pace di con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da T_
, era stato revocato il decreto ingiuntivo del giudice di Pace di Controparte_1 T_
n.10697/2021 del 14.02.22.
A sostegno dell'appello ha addotto:
(1) la violazione/ erronea applicazione degli artt. 167 – 180 c.p.c. e l'omeSA motivazione per avere il giudice di prime cure omesso di precisare le ragioni per cui il convenuto sarebbe incorso nelle previsioni degli artt. 167 e 180 c.p.c. senza esaminare le mere difese e domande dell'esponente, né le relative produzioni documentali e senza prendere cognizione del merito della causa e delle domande dell'attore già ricorrente, oltre che della documentazione prodotta e acquisita agli atti, costituita da provvedimenti giudiziali sopravvenuti in corso di causa;
(2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del merito e delle mere difese e domande dell'esponente definendo erroneamente il precedente giudizio con una pronuncia in rito.
(3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame di documentazione decisiva per avere il Giudice di Pace tralasciato di prendere in considerazione, in particolare le pagina 4 di 13 precedenti decisioni giudiziali definitive che si erano pronunciate negli analoghi giudizi connessi.
Il Condominio ha concluso chiedendo al Tribunale di riformare la sentenza appellata respingendo l'eccezione di improcedibilità e rigettando l'opposizione proposta da
. Controparte_1
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto ribadendo che la tardiva costituzione del Parte_1
aveva comportato l'inammissibilità delle produzioni di controparte e la
[...]
conseguente inutilizzabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione. Quanto alla asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., ha sostenuto che il Condominio Controparte_1
non aveva fornito alcuna prova documentale e/o orale del proprio credito fatto valere in giudizio, stante la mancata produzione agli atti del fascicolo monitorio.
Ha, in ogni caso, ribadito (i) la nullità del ricorso monitorio per carenza di procura alle liti per non essere amministratore dello stabile “ ” dal 11.02.2021, Parte_3 Pt_1
quando l'assemblea del condominio aveva eletto ad amministratore la in Parte_4
persona del Dott. nonché (ii) l'inesistenza del credito azionato atteso Persona_2
che dalla corretta ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti eSA appellata risultava creditrice del . Parte_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discuSA oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
L'atto di appello individua chiaramente i motivi di gravame, articolati in modo specifico e in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative alla ritenuta erroneità della pronuncia in rito e del conseguente mancato esame della domanda nel merito. Risultano, inoltre, individuabili e indicati le parti della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato. Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto delle doglianze di controparte. Va, quindi respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità.
Parte appellata non ha poi riproposto l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. che risulta, peraltro, infondata non risultando l'appello manifestamente infondato. pagina 5 di 13 3. I due primi motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione ritenendo assorbente la preclusione processuale sollevata da parte attrice in opposizione della mancata mediazione e della tardività delle difese.
Il ha contestato la correttezza della decisione in rito evidenziando che le Parte_1
preclusioni cui è assoggettato il convenuto a pena di decadenza ineriscono alle eventuali domande riconvenzionali e alle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa di terzi, ma non alle mere difese sempre proponibili in ogni fase del giudizio. Ha, inoltre, sostenuto che trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esso rivestiva la qualità sostanziale di attore la cui Parte_1
domanda era stata proposta con il ricorso monitorio e che, dunque, la sentenza di primo grado era erronea nella parte in cui aveva omesso l'esame del merito e delle mere difese definendo il giudizio con una pronuncia in rito
Le argomentazioni svolte dall'appellante sono condivisibili.
Il Condominio risulta aver proposto dinanzi al Giudice di Pace di Torino nei confronti di la domanda di pagamento della somma di € 3.075,97 a titolo di spese di Controparte_1
riscaldamento dovute in base al preventivo riscaldamento 2020/2021 e di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n.10697/2021 del 14.02.22.
si è opposta alla domanda eccependo la nullità del ricorso per carenza Controparte_1
di procura alle liti e per inesistenza del credito azionato.
Il , dichiarato contumace alla prima udienza del 14/07/2022, si è costituito a Parte_1
quella successiva del 13/10/22 fiSAta per precisazione delle conclusioni, svolgendo mere difese dirette a contestare la fondatezza dei motivi di opposizione.
In particolare, quanto alla eccepita nullità della procura, il ha sostenuto che Parte_1
non era mai stata amministratore del , mentre in Controparte_3 Parte_1
ordine alla contestata inesistenza della posizione debitoria a carico della signora CP_1
ha addotto che l'obbligazione non era stata estinta ed era tuttora in essere.
[...]
Orbene, le mere difese possono consistere nell'esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dalla controparte.
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un pagina 6 di 13 fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile
d'ufficio. ESA, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio» (Cass. SS. UU.
2951/2016).
Nel caso di specie, invero, , convenuta in senso sostanziale, ha eccepito Controparte_1
la nullità della procura e l'inesistenza del debito, ossia fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata in via monitoria dal Condominio, così onerandosi, ai sensi dell'art. 2697
c.c., di provare la fondatezza delle eccezioni proposte.
Il ha svolto mere difese in ordine ai fatti estintivi e impeditivi addotti dalla Parte_1
opponente rispetto alle quali non vi è alcun termine preclusivo.
Per quanto concerne l'eccezione di tardività del deposito dei documenti assorbente per ritenerla infondata è il rilievo da un lato che, come affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni unite nella pronuncia n. 927/22 “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emeSA ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” e dall'altro che come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 14475/15, deve trovare applicazione il principio “di non dispersione della prova ormai acquisita", in forza del quale: “una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado
(le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui
l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e “funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata”)”.
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha aggiunto che “anche qualora lo sviluppo processuale non abbia seguito questo ragionevole ordine e la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi, quindi non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. ed è pagina 7 di 13 ammissibile la loro produzione in secondo grado”.
Alla luce delle considerazioni svolte, i documenti prodotti dal unitamente al Parte_1
ricorso monitorio risultano ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione.
In ordine, invece, alla mediazione assorbente è il rilievo che la steSA è stata svolta, seppure su istanza di (doc.
3.18 di parte appellata), con la conseguenza Controparte_1
che la condizione di procedibilità si è verificata.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dei primi due motivi di appello e accertata l'insussistenza di preclusioni di rito e l'omeSA motivazione in ordine alle ragioni dell'opposizione, occorre procedere all'esame dei motivi di opposizione sui quali il Giudice di Pace ha omesso la pronuncia.
4. Con un primo motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della Controparte_1
procura alle liti rilasciata ai fini della presentazione del ricorso monitorio da
[...]
, quale amministratore del Condominio, in data 10.12.2021 agli Avv.ti MORONI Pt_3
Paolo e NTUK Effiong, in quanto lo stesso non era amministratore dello stabile “ ” Pt_1
dal 11.02.2021, aalorchè l'assemblea del condominio aveva eletto ad amministratore la
[...]
in persona del Dott. . Ha aggiunto che era parimenti nulla la CP_3 Persona_2
successiva procura rilasciata da in quanto tale amministratrice era stata Persona_1
eletta dall'“assemblea” di condominio in data 11.01.2022, convocata dal IG.
[...]
allorquando non era più amministratore dello stabile in seguito alla elezione ad Pt_3
amministratrice di avvenuta in data 11.02.2021. Controparte_3
Il ha contestato l'eccezione e ha ricostruito la compleSA vicenda relativa ai Parte_1
fatti accaduti nel corso dell'assemblea tenuta in data 11.02.21. In particolare, ha allegato che: (i) l'assemblea del 11/02/21 era stata convocata dall'amministratore del
[...]
per deliberare anche sulla nomina del nuovo amministratore;
(ii) Parte_5
che all'assemblea aveva partecipato un terzo, , con delega di un Persona_2
condomino; (ii) che nel corso dell'assemblea , su sollecitazione di alcuni Persona_2
condomini, si proponeva come candidato amministratore;
(iii) che la votazione in ordine alla nomina del nuovo amministratore aveva esito negativo;
(iv) che il verbale redatto durante la steSA assemblea dall'amministratore geom. col suo pc Parte_3
portatile e relativi dati precaricati, veniva inviato al presidente, , e al Controparte_1
segretario per la firma;
(v) che costoro non firmavano chiedendo che il verbale venisse modificato, in modo da far risultare nominato amministratore il dott. , Persona_2
in qualità di rappresentante di società mai precedentemente palesatasi Controparte_3
pagina 8 di 13 per mezzo del suddetto suo rappresentante;
(vi) che firmava il verbale Parte_3
non potendolo modificare ed essendo corretto quanto dal medesimo già verbalizzato, e lo comunicava a tutti i condomini compresi presidente e segretario in data 22/02/21, unitamente all'avviso di convocazione di nuova assemblea per il giorno 04/03/21 - seconda convocazione -, con all'ordine del giorno la nomina dell'amministratore; (vii) che all'assemblea si presentava nuovamente , senza precisare il titolo Persona_2
legittimante né il motivo della sua presenza, e dopo averlo ripetutamente invitato ad allontanarsi, senza esito, una parte dei condomini abbandonava l'assemblea e di eSA nulla più si sapeva;
(viii) che nessuno impugnava il verbale 11.2.2021 redatto e comunicato dal geom. che diveniva pertanto definitivo, e faceva tuttora stato, in ordine Parte_3
allo svolgimento dei fatti e all'esito dell'assemblea dell'11/02/21; (ix) che dopo alcuni giorni si veniva a conoscenza dell'esistenza di un altro verbale della steSA assemblea dell'11/02/21, redatto su carta intestata firmato da e Controparte_3 Controparte_1
dal segretario e non comunicato ai condomini e modificato quanto alle presenze e millesimi, con conseguente alterazione dell'esito della votazione e nomina di CP_3
come amministratore e con mandato alla steSA presidente di
[...] Controparte_1
firmare il relativo contratto di amministrazione, circostanze mai realmente verificatasi;
(x) che, con Pec 19/03/21, veniva diffidata dall'amministratore geom. Controparte_3
e da vari condomini a non intromettersi e a ceSAre ogni ulteriore Parte_3
ingerenza nell'amministrazione condominiale;
(xi) che con ricorso depositato in data
26/03/21, l'amministratore dimissionario geom. chiedeva al Tribunale di Parte_3
Torino la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 1129 c.c.; (xii) che il Tribunale di
Torino, con provvedimento 06/10/21, rigettava il ricorso ordinando direttamente all'amministratore dimissionario geom. i procedere alla convocazione di Parte_3
una nuova assemblea, per la nomina dell'amministratore esplicitamente riconoscendo la legittimazione attiva dell'amministratore geom. contestata da alcuni Parte_3
condomini e segnatamente da per conto di nell'ambito Controparte_1 Controparte_3
del suddetto procedimento;
(xiii) che in data 11/01/22 l'assemblea del Parte_1
, convocata dal legittimo amministratore in ottemperanza alle
[...] Parte_3
suddette disposizioni, procedeva alla nomina del nuovo amministratore, in persona di
[...]
(xiv) che nel frattempo, illegittimamente procedeva alla Per_1 Controparte_3
convocazione di alcune – pseudo - assemblee, in data 06/04/21, 10/05/21, 02/09/21 che venivano impugnate;
(xv) che il tribunale, con sentenza con Sentenza n. 2923/22 del
11.7.2022, dichiarava la nullità di quanto deliberato in occasione della – pseudo – pagina 9 di 13 assemblea del 06/04/21; (xvi) che in data 17/09/22 il Condominio nominava quale nuovo amministratore, la Dr.SA . Parte_6
Così ricostruita la compleSA vicenda sorta dall'esito dell'assemblea del 11.2.2021, il ha ribadito la validità della procura alle liti conferita per il ricorso monitorio. Parte_1
Invero, assorbente per ritenere infondato il primo motivo di opposizione è il rilascio in data
4.10.2022, nel corso del giudizio di primo grado, di nuova procura dalla nuova amministratrice Dr.SA nominata in data 17.9.2022 circostanza che, Parte_6
come si legge nel verbale dell'udienza del 2.7.2024 di spedizione della causa nel precedente grado in data 02/07/24, ha determinato la ratifica di quanto operato dai precedenti due amministratori con le procure precedentemente rilasciate.
5. Con il secondo motivo di opposizione, ha sostenuto l'inesistenza del Controparte_1
credito azionato atteso che dalla corretta ricostruzione contabile dei rapporti tra le parti eSA appellata risultava creditrice del . A fondamento dell'eccezione di Parte_1
inesistenza, ha prodotto una dichiarazione su carta intestata Controparte_1 CP_3
a firma del dott. per alla “Gent.ma
[...] Persona_2 Controparte_3 Parte_7
IG.ra avente ad oggetto “ – Ricevuta Controparte_4 Parte_1
incasso somme”, datata 02/12/21 (doc. 3 di parte fascicolo di primo grado). CP_1
Il Condominio ha contestato la fondatezza dell'eccezione osservando (i) che il documento prodotto da controparte proveniva da un terzo estraneo al Condominio, Persona_2
rappresentante di ed era privo di data certa in relazione al suo contenuto, Parte_8
con riferimento, in particolare, al versamento in contanti, di € 850,00, che sarebbe stato effettuato dalla signora a mani del dott. Controparte_1 Persona_2
rappresentante di (ii) che non essendo amministratore del Controparte_3 Controparte_3
era di tutta evidenza che si trattava di documento privo di ogni Parte_1
valore, non potendo incaSAre e quietanzare a nome del Controparte_3 Parte_1
; (iii) che non erano stati allegati i bonifici effettuati con l'indicazione delle
[...]
relative causali, neceSAri per l'imputazione dei pagamenti;
iv) che mancava l'indicazione del conto corrente beneficiario, tenuto conto che nella ripartizione allegata al ricorso introduttivo era chiaramente precisato che “i versamenti dovranno essere indirizzati a
Iban IT 89 X 02008 01106 000 101 960 989 indicando il nominativo dell'utente CP_5
scritto sulla tabella di riparto” e che dai riscontri ad oggi disponibili non constava alcun bonifico di sul suddetto conto corrente condominiale IT 89 X 02008 Controparte_1
01106 000 101 960 989. pagina 10 di 13 L'eccezione di inesistenza del credito per intervenuto pagamento – e dunque estinzione dell'obbligazione – non risulta fondata.
La pretesa azionata con il ricorso monitorio si fonda sul riparto delle spese di riscaldamento della gestione 20/21 approvato dall'assemblea del 8.10.2020 (docc. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio) per € 3075,97.
Era, pertanto, onere di provare il fato estintivo della pretesa azionata in Controparte_1
via monitoria dal costituito dal pagamento della somma. Parte_1
Tale onere non può ritenersi assolto.
La dichiarazione prodotta sub. doc. 3 di parte e intestata “Oggetto: CP_1
-Ricevuta incasso somme” è costituita dalla dichiarazione proveniente Parte_1
da rappresentante di datata 2.12.2021 che riassume i Persona_2 Parte_8
seguenti versamenti che sarebbero stati effettuati da : Controparte_1
- € 800,00 in data 23.4.21 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- € 1.000,00 in data 20.7.2021 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- - € 500,00 in data 4.8.2021 mediante bonifico sul conto corrente condominiale;
- € 850,00 in contanti in data 2.12.2021.
rappresentata da , non risulta, invero, dalla ricostruzione Parte_8 Persona_2
delle vicende condominiali, essere mai stata validamente eletta dall'assemblea condominiale quale amministratore.
Come argomentato nel provvedimento del Tribunale di Torino 6.10.2021 “Va ora rilevato che il verbale redatto dal è stato “comunicato a tutti i condomini in data 22 Pt_3
febbraio 2021”. Questa la specifica allegazione del ricorrente (p. 2), che i convenuti non hanno specificamente contestato. Risulta inoltre (doc. 2 ricorrente) che il con mail Pt_3
del 22.2.21, ha convocato nuova assemblea per il 4 marzo 2021 avente ad oggetto, fra
l'altro, la nomina di nuovo amministratore. I condomini convenuti hanno invece allegato e documentato di aver comunicato il “loro” verbale dell'assemblea 11 febbraio ai soli condomini assenti;
e in data molto successiva alla celebrazione dell'assemblea (fra il 25 e il
30 marzo 2021, in epoca prossima al deposito del ricorso del avvenuto il 29 marzo Pt_3
2021); in ogni caso, In definitiva, ribadito che il presente giudizio non ha ad oggetto
l'impugnazione di delibere assembleari, ma la nomina di amministratore, va dato atto che esiste una delibera dell'assemblea condominiale, comprovata dal relativo verbale comunicato dall'amministratore dimissionario a tutti i condomini, da cui risulta Pt_3
l'esito negativo della votazione per la nomina di nuovo amministratore. E questa delibera non è stata fino ad oggi impugnata. Il verbale prodotto dai convenuti non è idoneo a pagina 11 di 13 inficiare la delibera di cui sopra, considerato che è stato comunicato solo ai condomini assenti, peraltro a distanza di tempo dal giorno dell'assemblea, e dopo che tutti avevano già ricevuto il verbale firmato dall'amministratore. La delibera verbalizzata dall'amministratore e comunicata ai condomini poteva (e, ove si ritenga nulla, Pt_3
ancora può) essere invalidata attraverso l'impugnazione; che però, ad oggi non è stata proposta da alcuno. Non potevano invece i condomini, rappresentati dall'amministratore neo-nominato, predisporre un nuovo verbale contrastante con quello già comunicato e non impugnato, facendo risultare il diverso e (a loro dire) reale svolgimento dell'assemblea. Alla luce di tali considerazioni, il deve ritenersi, nonostante le dimissioni, amministratore Pt_3
in prorogatio, come tale legittimato a proporre la domanda di nomina di nuovo amministratore” (doc. 11 di parte appellante).
A fortiori, la dichiarazione 2.12.2021 è generica perché non indica quale sarebbe il conto corrente condominiale né la specifica imputazione dei versamenti al pagamento delle spese di gestione del riscaldamento 20/21, facendo la steSA generico rifermento a “spese condominiali”.
Da ultimo, non ha prodotto alcun documento idoneo a provare i Controparte_1
pagamenti che assume di aver effettuato, con la conseguenza che gli stessi non possono ritenersi eseguiti e confluiti sul conto corrente condominiale.
Alla luce delle considerazioni svolte, la dichiarazione 2.12.2021 non può considerarsi prova dell'estinzione dell'obbligazione azionata in via monitoria.
Ne consegue che in integrale riforma della sentenza appellata, deve rigettarsi l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del giudice di Pace Controparte_1
di Torino n.10697/2021 del 14.02.22.
6.Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e Controparte_1
devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori medi di liquidazione e così per il primo grado in € 1.265,00, oltre accessori di legge e per il presente appello, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, in € 1.701,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel contraddittorio tra le parti, in riforma integrale della sentenza n. 2300/2024 depositata il 26/7/2024 dal Giudice di Pace di T_
pagina 12 di 13 RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
n.10697/2021 emesso dal Giudice di Pace di in data 14.02.22. T_
CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado di giudizio liquidate
[...] Parte_1 T_
in € 1.265,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_1 [...]
le spese del presente appello liquidate in € Parte_1 T_
1.701,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 16 giugno 2025
Il Giudice dott.SA Simonetta Rossi
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