Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 giugno 2023, iscritta al n. 1561 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata in IV AS (Vt) alla Via Don Morosini n. 9 presso lo studio dell'avv. Tania Cesarini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Rosselli, n. C.F._2
2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Barbacci, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO;
“visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario contratto il 20 maggio 2006 a IV AS (Vt) con il sig. e le conseguenti statuizioni economiche fra loro e riguardo Controparte_1
la prole.
La ricorrente ha premesso che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di IV AS, parte 2, serie A, n. 9, anno 2006; (b) dalla unione dei coniugi sono nati i figli a IV AS il Persona_1
27 febbraio 2009, a Narni (Tr) il 12 febbraio 2015, e Persona_2 [...]
a Terni il 25 gennaio 2018, tutti residenti in [...]
Amerina n. 1; (c) i coniugi sono separati per effetto della sentenza n. 918/22 emessa in data 20 settembre 2022 dal Tribunale di Viterbo, che ha pronunciato l'addebito della separazione al marito, disposto l'affidamento congiunto dei figli ai genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, re- golato il diritto-dovere di visita e frequentazione del padre, imposto al medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori con versamento dell'importo mensile di € 450,00 mensili, oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
(d) la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
La sig.ra ha dedotto il totale disinteresse del marito nella gestione e nella cura Pt_1
dei figli, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte sua, l'insufficienza del contri- buto previsto per il mantenimento dei minori e il mancato consenso del CP_1
ad ogni spesa straordinaria, anche se necessaria. Ha inoltre esposto che sono pen- denti alcuni processi penali a carico di entrambi originati da reciproche denunce- querele (diffamazione aggravata a suo carico;
maltrattamenti ai danni dei figli a ca- rico del coniuge), nonché un procedimento dinanzi il Tribunale per i minorenni di
Roma, avente ad oggetto la verifica della responsabilità genitoriale.
Tutto ciò posto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido esclusivo a lei dei figli minori, pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
determinare le modalità del diritto-dovere di visita e frequentazione del padre, as- segnare a lei la casa coniugale, stabilire a carico del un assegno di man- CP_1
tenimento in favore di ciascun figlio minore pari a € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate.
Il convenuto si è costituito aderendo alla sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle altre si è opposto e ha chiesto la conferma delle condizioni che regolano la separazione. Ha contestato di disinteressarsi dei figli, dei quali si prende cura compatibilmente con i tempi del suo lavoro;
ha stigmatizzato il comportamento arbitrario della ricorrente nelle scelte relative ai figli e, in parti- colare, nelle spese sostenute, delle quali è solita chiedere il rimborso senza docu- mentazione di riscontro o, ancor peggio, senza il suo previo consenso;
ha inoltre esposto come la assuma un atteggiamento di netta contrapposizione nei suoi Pt_1
confronti, che si ripercuote negativamente sui figli;
ha infine dedotto che le sue condizioni economiche, assai modeste rispetto a quelle della moglie, sono condi- zionate da plurime esposizioni debitorie, non ultime quelle derivanti da talune vi- cende giudiziarie in cui è coinvolto personalmente, oltre quelle indicate nel ricorso avversario.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Sentite le parti all'udienza del 26 novembre 2024 (nella quale è emerso che il
[...]
è in fase di espiazione di pena presso il carcere di Viterbo, essendo divenuta Pt_2
definitiva la condanna alla pena detentiva di cinque anni e otto mesi inflitta dal
Tribunale di Tivoli con sentenza del 6 giugno 2022), e disposta l'integrazione do- cumentale relativa ai redditi del resistente, il Tribunale ha immediatamente pro- nunciato sullo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti con la sentenza non definitiva n. 1159/2024 del 4 di- cembre 2024.
Con ordinanza del 12 febbraio 2025 il Presidente ha assunto i seguenti provvedi- menti: (a) affidamento esclusivo alla sig.ra dei figli minori , e Pt_1 Per_1 Per_2
con riserva delle decisioni di maggiore interesse per i figli a entrambi i Per_3
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
genitori; (b) assegnazione alla sig.ra ella ex casa coniugale, in Fabrica di Roma Pt_1
(Viterbo) alla Via Amerina n. 1; (c) previsione di incontro fra il sig. e i CP_1
figli minori presso il luogo di detenzione due volte al mese, preferibilmente in pre- senza e in forma protetta oppure, se necessario, anche mediante video-collega- mento o altra modalità indicata dalla direzione del carcere;
(d) obbligo del Pt_3
soli di versare entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di mantenimento dell'im- porto di € 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di aumento dei prezzi al consumo, con decorrenza dal mese di marzo 2025.
Matura la causa per la decisione, all'udienza del 6 maggio 2025 le parti hanno pre- cisato le rispettive conclusioni richiamando quelle delle memorie conclusive, depo- sitate entro i termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.
2.- Il collegio rileva che rispetto ai provvedimenti presidenziali adottati con l'ordi- nanza del 12 febbraio 2025 – non contestata dalle parti – nulla è mutato nei rapporti fra i coniugi e con i figli.
Nell'attuale situazione di fatto meritano perciò conferma, innanzi tutto, le statui- zioni relative all'affidamento dei minori, all'assegnazione della ex casa coniugale e al diritto-dovere del di visita e frequentazione dei figli. CP_1
Quanto all'assegno di mantenimento dei figli, con la comparsa conclusionale depo- sitata il 4 aprile 2025 la ricorrente ha allegato che il è in condizioni eco- CP_1
nomiche tali da poter assolvere al relativo obbligo mediante il versamento di un importo superiore a quello stabilito con il provvedimento presidenziale. In effetti, egli da un lato avrebbe la disponibilità dell'importo (€ 24.500,00) ricavato dalla ven- dita delle quote della società che gestiva l'autoscuola “Speedy” (attività lavorativa precedentemente svolta dal resistente) e dall'altro svolgerebbe attività lavorativa in carcere.
Il collegio ritiene che allo stato non vi siano le condizioni per rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento. Infatti, non è in alcun modo dimostrato che il
[...]
svolga attività lavorativa in carcere e, in ogni caso, quale sia il reddito che ne Pt_2
ricava. Quanto alla disponibilità delle somme ottenute dalla cessione delle quote pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
sociali, anche ritenendo dimostrato l'avvenuto incasso dell'intero corrispettivo pat- tuito, che sarebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2025 (v. atto di cessione di quote della “Autoscuola Speedy di SS L. e LI F. & C. s.a.s.” dell'11 settembre 2024 e, in particolare, l'art. 2, lett. b: documento allegato al ricorso), è agevole osservare che – in difetto di altri introiti – quell'importo risulta appena suf- ficiente a garantire per circa tre anni, periodo di gran lunga inferiore alla durata della pena che il deve espiare in carcere, l'adempimento dell'assegno di CP_1
mantenimento stabilito con il provvedimento del 12 febbraio 2025. Appare dunque opportuno, e rispondente all'interesse dei minori, confermare la misura mensile dell'assegno di mantenimento.
Il collegio rileva, infine, che occorre integrare il provvedimento presidenziale nella parte riguardante il mantenimento dei figli, prevedendo a carico del an- CP_1
che l'obbligo di compartecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
3.- Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, atteso l'accoglimento parziale delle domande di entrambe.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) determina come in motivazione le condizioni che regolano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1
dichiarata con sentenza non definitiva n. 1159/2024 del 4 Controparte_1
dicembre 2024;
b) compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5