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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3533/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), rapp.tato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN De IN , come da mandato a margine C.F._2
della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con il quale elett.te domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 212.
APPELLANTE
E
, rapp.tato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._3
BE SE ( ) e FA SE C.F._4
( ), come da procura a margine della comparsa di C.F._5
costituzione del 2.10.2024 in seguito al decesso del precedente difensore, avv.to Gennaro SE, con i quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Sedivola n. 85.
APPELLATO
Conclusioni
Pag. 1 a 18 Per l'appellante: Preliminarmente rinnovare la CTU, con la nomina di un ausiliario diverso rispetto a quello che ha redatto la consulenza qui impugnata, il cui operato si commenta da sè. In via gradata, chiamarsi a chiarimenti il già nominato CTU, al fine di verificare, con misurazioni analiticamente riportate ed utilizzando la planimetria allegata al titolo di acquisto dell : 1) la Pt_1
distanza della linea di confine tra le proprietà antagoniste rispetto al muro perimetrale;
2) la distanza del muro oggetto di causa rispetto al muro perimetrale;
3) effettuando una mera operazione di sottrazione tra le due distanze così ottenute, verificare dove cade il muro oggetto di causa. Nel caso in cui, invece, l'adita Corte ritenga sufficiente ai fini del decidere quanto rilevato dal CTP Arch. nelle proprie osservazioni - che sono Persona_1
state redatte in base a dati tecnici certi ed inoppugnabili -, lo scrivente difensore, nell'impugnare ogni avverso scritto, conclude per l'accoglimento dell'appello così come proposto e chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Per l'appellato: conclude per l'integrale rigetto del gravame ex adverso formulato, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di Legge, chiedendo concedersi termini per il deposito di comparse conclusionali ex art.
190 c.p.c. Gli scriventi impugnano e contestano qualsivoglia avversa richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del CTU, il quale è stato chiarissimo ed esaustivo nel confermare le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di I grado.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 2.10.2014, convenne Controparte_2
in giudizio , per sentir accertare l'illegittimità delle opere Parte_1
realizzate dal convenuto nel suppenno di copertura dei loro immobili, perché sconfinanti nella porzione dell'edificio di sua proprietà e, conseguentemente, sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, all'arretramento del muro costruito e, per l'effetto, sentir delimitare il locus Pag. 2 a 18 servitutis nel rispetto della già esistente servitù di passaggio, richiedendo ogni provvedimento conseguenziale, anche in relazione ad una veduta aperta dallo stesso convenuto.
1.1. A sostegno dedusse:
- di essere proprietario insieme a del fabbricato “Villa Parte_1
Fienga” sito in Meta (NA) alla Via C. Colombo n. 150, dichiarato di “interesse storico ed artistico” ai sensi della legge n. 1089/1939, con decreto del
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 7.10.1982;
- che, segnatamente, era proprietario di una porzione dell'edificio identificata catastalmente al fl. 5, p.lla 334, sub 9, per atto di compravendita del notaio del 6.5.1971 (rep. 7670, racc. 1008), mentre Persona_2 Controparte_3
era proprietario di altra porzione, identificata al fl. 5, p.lla 334, sub 8, per atto di compravendita del notaio del 2.10.2008 (rep. 63566, Persona_3
racc. 14415);
- che, al piano di copertura delle singole unità immobiliari, c'era un suppenno, con ingresso da una scala comune e, in particolare, egli accedeva alla porzione di sua proprietà attraverso la parte scoperta del terrazzo condominiale, mentre l' mediante servitù attiva di passaggio Pt_1
attraverso il latistante suppenno di proprietà ; CP_1
- che l' , in assenza di autorizzazioni, aveva realizzato nel predetto Pt_1
locale un muro divisorio che occupava in parte la sua proprietà e aveva aperto, all'interno di esso, una veduta non rispettosa delle distanze legali e un varco/porta, non rispettosa del percorso minimo per la servitù di accesso al fondo dominante, determinando un aggravio della servitù di passaggio.
1.2. Costituitosi il 17.12.2014, tramite comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, eccepì l'infondatezza delle Parte_1
domande avversarie deducendo che le opere erano state regolarmente autorizzate dal condominio e dallo stesso;
che non invadevano la CP_1
proprietà attorea, in base ai titoli di proprietà e ai grafici allegati al progetto Pag. 3 a 18 di restauro dell'edificio a firma dell'arch. ; che, in considerazione del Per_4
precedente stato dei luoghi, le opere realizzate avevano limitato ma non aggravato la preesistente servitù di passaggio e di veduta in suo favore.
Concluse chiedendo di rigettare l'avversa pretesa e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare l'attore, in qualità di comproprietario, al pagamento delle somme versate per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, impermeabilizzazione del terrazzo e rifacimento della facciata comune.
1.3. Intervenuto il decesso di , si costituì in giudizio, quale Controparte_2
erede, riportandosi alle richieste, istanze e conclusioni già CP_1
contenute nell'atto di citazione.
Il Tribunale, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammesso l'interrogatorio formale ed escussi i testimoni, nominò il consulente tecnico d'ufficio, arch. , al fine di accertare l'entità e le caratteristiche Persona_5
delle opere realizzate dal convenuto e di valutare se queste avessero aggravato la preesistente servitù, nonché violato la normativa sulle distanze legali e quella sui vincoli storico-paesaggistici vigenti per il tipo di fabbricato.
1.4. All'esito, fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuta fondata la domanda attorea, così decise: “1) Dichiara illegittime le opere realizzate dal convenuto e per l'effetto condanna lo stesso al ripristino dello stato dei luoghi. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale. 5) Condanna parte convenuta a corrispondere all'attore le spese di lite che liquida in euro
5.500,00 per compensi ed euro 540,00 per spese oltre iva e cpa e rimborso forfetario al 15%. 7)Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta”.
Richiamando la relazione peritale, il Tribunale osservò, in primo luogo, che il confine tra le due proprietà, in mancanza di indicazioni desumibili da atti registrati, poteva essere individuato “nella mezzeria dei punti di separazione”
e, sulla base di questa affermazione, ritenne che il muro divisorio, sebbene Pag. 4 a 18 autorizzato dalle autorità competenti, avesse occupato parte della proprietà attorea, determinando una diminuzione della sua superficie utile.
Inoltre, accertò che anche le aperture erano collocate nella proprietà attorea e che, in particolare, la finestra non aveva le caratteristiche né di luce, in quanto non rispettosa dei criteri di cui all'art. 901 c.c., né di lume ingrediente, poiché presentava un'altezza pari a 1,83 metri dal piano di calpestio, mentre con la costruzione della porta si erano aggravate le condizioni del fondo servente in violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c..
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1275/2020 del
7.9.2020, notificata l'8.9.2020, è stata impugnata da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, lamenta che il Parte_1
Tribunale aveva omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire dell'attore, per avere egli, quale condominio, dato la sua preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel suppenno, con delibera condominiale del 10.5.2011.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa valutazione dei grafici allegati al progetto di restauro di Villa Fienga a firma dell'arch. che, in quanto firmati ed approvati dai proprietari, Per_4
costituivano l'unico documento utile all'identificazione dei confini e in grado di escludere il presunto sconfinamento.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'accertamento dell'illegittimità della veduta e dell'aggravamento per il fondo servente della preesistente servitù di passaggio, deducendo, in proposito, che la realizzazione del muro aveva limitato la servitù al solo varco della porta, in luogo dell'intera estensione della sezione di suppenno di proprietà avversa.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha disposto la condanna delle spese di lite in luogo della compensazione, tenuto conto dell'assenza di un titolo per
Pag. 5 a 18 risolvere l'incertezza sui confini e del previo rilascio di autorizzazione, da parte dello stesso attore, all'esecuzione dei lavori.
2.5. Costituitosi, ha contestato, nel merito, l'avverso dedotto CP_1
per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
§.
3. La Corte, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e convocato nuovamente il consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare il confine tra le due porzioni di sottotetto, utilizzando la planimetria catastale, allegata al titolo di proprietà dell' e l'ulteriore documentazione Pt_1
catastale eventualmente acquisita, all'esito dell'udienza del 29.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo di gravame, relativo all'omesso rilievo della carenza di interesse ad agire dell'attore, è infondato, in quanto non sono state depositate le delibere assembleari contenenti l'autorizzazione rilasciata dal all'esecuzione di lavori che avrebbero limitato il suo diritto di CP_1
proprietà nel suppenno.
Va rammentato, in primo luogo, che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae), sicché l'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, ricadendo su lui l'onere di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr. Cass. sez. un. nn. 28498/2005 e Pag. 6 a 18 3033/2013; Cass. 40606/2021). Difatti la Corte di Cassazione ha da ultimo affermato che L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado. (cfr. Cass.
3166/2025).
Inoltre, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova che opera anche per i documenti (prodotti sia con modalità telematiche sia in formato cartaceo), comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” (Cass. sez. un. 4835/2023; cfr. altresì Cass.
17128/2025).
In conformità di detti principi, il contenuto della delibera condominiale del
10.5.2011, prodotta in primo grado dall' in formato cartaceo e poi Pt_1
non riprodotta nella fase di gravame, può essere ricostruito sulla base della descrizione offerta dallo stesso appellante nella parte argomentativa del motivo in esame, laddove riferisce di aver comunicato nel corso della riunione tenutasi il 10.5.2011, in cui era presente lo stesso , “la volontà CP_1
di dare inizio ai lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito al piano 2° di Villa Fienga come approvato dalla Controparte_4
con nota 22004 e 22006” e di aver ottenuto il consenso dell'unanimità dei presenti all'esecuzione dei lavori e all'utilizzo degli spazi comuni, nonché di Pag. 7 a 18 aver depositato nell'assemblea condominiale del 14.6.2011 i documenti autorizzatori e i pareri ottenuti dalle autorità competenti per le opere in questione.
Orbene, appare evidente che dalle suddette delibere non discende alcun riferimento ai lavori da eseguirsi nel suppenno né tantomeno ad un consenso dato dal alla limitazione del diritto sulla porzione di sua spettanza, CP_1
risultando perciò sussistente il suo interesse ad agire al fine di accertare l'avvenuto sconfinamento nella sua proprietà.
A ciò va aggiunto che neppure il previo rilascio di un atto autorizzatorio e/o di assenso comporta il venir meno dell'interesse del terzo a provocare l'intervento giurisdizionale per conseguire la tutela di un proprio diritto, in quanto la giurisprudenza ha affermato che l'esistenza di un'autorizzazione all'edificazione fa salvi i diritti dei terzi e, quindi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi, ad esempio, dalla costruzione realizzata senza rispetto delle distanze previste, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (cfr. Cass. 15247/2005; Cass. 21234/2010).
3.2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va richiamato l'approfondimento istruttorio tecnico, svolto sia nel primo che nel presente grado di giudizio, anche se occorrono delle precisazioni, tenuto conto pure delle previsioni contenute nell'art. 342 c.p.c..
Come si desume dall'atto introduttivo della lite e dalla comparsa di costituzione dell' , le parti non hanno avanzato una domanda, Pt_1
principale o riconvenzionale, di regolamento di confini, né nella narrativa degli atti risulta prospettata la questione del confine ovvero l'incertezza dello stesso, in quanto parte attrice ha soltanto riferito che il muro costruito dal convenuto ricade in parte nella sua proprietà, mentre l' ha sostenuto Pt_1
che la costruzione è rispettosa, tra l'altro, dei grafici allegati al progetto di restauro della villa a firma dell'arch. Per_4
Pag. 8 a 18 Pertanto, la censura relativa all'omessa valutazione del grafico dell'arch.
che, secondo l'appellante, presenta la natura di atto ricognitivo, Per_4
vincolante tra le parti, per la determinazione del confine divisorio tra le due proprietà, non può indurre a ritenere che sia stata avanzata anche la domanda di cui all'art. 950 c.c. volta ad accertare, con l'efficacia propria del giudicato, l'esatta linea di demarcazione dei beni, ma l'individuazione della linea confinaria costituisce, tutt'al più, un necessario accertamento, di carattere esclusivamente incidentale, finalizzato ad acclarare le violazioni addebitate all' . Pt_1
Questa necessaria premessa consente di affrontare l'ulteriore sviluppo del ragionamento.
Il consulente d'ufficio, nella relazione svolta nel giudizio di primo grado, ha dapprima rilevato che “Precedentemente ai lavori eseguiti dal sig. Parte_1
, il sottotetto si presentava con un unico ambiente aperto,
[...]
caratterizzato da una copertura a doppia falda, con altezza massima di m 2,75
e altezza minima di m 1,44 ed all'interno di esso si potevano notare n. 3 pilastri,
i quali poggiano sulle mura portanti dei locali sottostanti. Dall'unico ingresso che permette di accedere all'intero locale sottotetto, a sinistra di tale ingresso ed ad una distanza di m 2,00, è stato realizzato, dal sig. , un Parte_1
muro di divisione in tufo dello spessore di cm 30” (pag. 10 della relazione).
Dopo aver descritto lo stato dei luoghi, ha precisato che “l'unico documento in cui viene indicato il limite tra le due proprietà risulta essere il grafico firmato dall'architetto presentato per i lavori di restauro e risanamento Tes_1
ai sensi della L. 219/81” e che dallo studio delle piantine ivi raffigurate emerge che “la linea di confine viene sempre indicata in mezzeria dei muri portanti tra una proprietà e l'altra ad eccezione della pianta del sottotetto in cui la linea di confine viene indicata a ridosso del pilastro di divisione tra la proprietà, all'epoca del sig. e del Sig. ”, pur Parte_2 Controparte_2
Pag. 9 a 18 avvertendo che “non vi è alcuna indicazione in merito al criterio applicato per
l'indicazione dei limiti di proprietà” (pag. 11).
Il perito d'ufficio, quindi, ha eseguito dei rilievi negli appartamenti di proprietà dell' e del situati al secondo piano e nel locale Pt_1 CP_1
sottotetto includendo il terrazzo esterno di copertura, evidenziando che “I due appartamenti al piano secondo sono divisi l'uno dall'altro da un muro portante di spessore pari a 0,60 cm per una maggiore chiarezza la sottoscritta, nel grafico allegato, ha indicato con una linea rossa tratteggiata il limite tra le due proprietà e lo stesso è stato ripetuto per la pianta del locale sottotetto;
(vedi allegato 28 e 29); eseguendo una sovrapposizione delle piante, la sottoscritta ha potuto costatare che il muro di divisione realizzato, dal sig.
, nel locale sottotetto non è allineato con la mezzeria del muro Parte_1
della sua proprietà sottostante bensì ricade nella mezzeria del muro di proprietà del sig. . Pertanto, il sig. sebbene CP_1 Parte_1
abbia realizzato degli interventi a seguito di autorizzazioni, non ha rispettato
i limiti di confine della sua proprietà; in quanto il muro realizzato non risulta inserito nei suoi limiti di proprietà bensì poggia sulla parte di muro di proprietà del sig. (vedi allegato 30), creandone così una diminuzione della CP_1
superfice utile della proprietà di quest'ultimo” (pagg. 10-11).
Tuttavia, il consulente d'ufficio, all'esito dei rilievi, ha constatato la mancanza di corrispondenza delle misure indicate nei grafici con quelle reali e ha sovrapposto perciò la pianta del sottotetto con quella degli appartamenti sottostanti, riscontrando infine che “anche in questo caso, nonostante il pilastro presente nel piano sottotetto risulti in mezzeria con il muro portante dell'appartamento sottostante, la linea di confine, che per tutti gli appartamenti sottostanti era sempre stata indicata in mezzeria, in questo caso risulta all'esterno del pilastro, confermando quanto detto sopra, ovvero che il muro realizzato dal sig. risulta poggiare sulla proprietà del Controparte_3
sig. ” (pagg. 11-12). CP_1
Pag. 10 a 18 Risulta evidente che il consulente d'ufficio non solo, nell'individuare gli atti da cui partire per l'individuazione del confine tra le proprietà, ha tenuto conto proprio del grafico dell'arch. ma, attraverso la sovrapposizione Per_4
delle piantine del secondo piano e del sottotetto, ha accertato un confine divisorio non dissimile da quello raffigurato in quel documento (la mezzeria per gli appartamenti sottostanti e l'esterno del pilastro per quanto riguarda il suppenno), sicché la difesa dell' che non tiene in considerazione le Pt_1
ragioni della decisione, che ha, a sua volta, aderito alle risultanze tecniche sopra riportate, è priva di pregio.
Né coglie nel segno l'ulteriore aspetto, lamentato dall'appellante, relativo all'omesso recepimento delle argomentazioni del c.t.p. arch. in Per_1
quanto le stesse sono state disattese dal consulente d'ufficio con una motivazione che non è stata in alcun modo censurata.
In particolare, quanto alla ritenuta contraddizione tra il posizionamento dei pilastri e l'individuazione del confine, il c.t.u. ha scritto che “i pilastri del piano sottotetto poggiano sulle mura portanti dei locali sottostanti ed è il muro realizzato dal sig. , nel locale sottotetto, ed addossato al pilastro che Pt_1
poggia nella proprietà del sig. . (allegato 30) Quindi non c'è alcun CP_1
contrasto, come indicato dal CTP, ma semplicemente un'ulteriore constatazione” (pag. 2 delle repliche alle osservazioni).
Con riferimento alle argomentazioni tecniche proposte dal consulente di parte, il c.t.u. ha evidenziato, in maniera ancora più approfondita, che
“L'osservazione prodotta dal CTP è carente in alcune parti: 1) come precisato nella prima parte dell'osservazione il grafico prodotto dall'arch. per Per_4
lavori di restauro e risanamento ai sensi della L. 219/81, sebbene non corrisponde al rilievo fatto dalla sottoscritta, in quanto le quote interne risultano diverse, rispetta comunque la disposizione interna del piano secondo
e del sottotetto nella fase antecedente ai lavori eseguiti dal sig. . Nei Pt_1
grafici, l'arch. indica il “limite di proprietà” con una linea tratteggiata Per_4
Pag. 11 a 18 sempre in mezzeria dei muri, ad eccezione del piano sottotetto dove indica il limite di proprietà con una linea orizzontale in mezzeria del muro di perimetrazione del locale confinante con il terrazzo comune e prosegue tale divisione di proprietà con una linea verticale in prossimità del pilastro, poggiante in prossimità dei muro portante sottostante, non rispettando la mezzeria né dei pilastri né tanto meno la linea in mezzeria indicata nel piano sottostante;
difatti sovrapponendo i due grafici, piano secondo e piano sottotetto, sebbene non del tutto precisi, i limiti di confine indicati con linee orizzontali corrispondono l'uno con l'altro mentre i limiti di confine indicati con le linee verticali, tra piano secondo e locale sottotetto, risultano sfalsati e per di più sfalsati a danno della proprietà . Il tutto è meglio chiarito dai CP_1
grafici prodotti dalla sottoscritta. (allegato 30)
Il CTP spiega, tra l'altro che questo decentramento è una dimostrazione chiara, incontrovertibile e cosciente volontà da parte di tutti, volontà non riportata in alcun atto o documentazione relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti ai sensi della L.219/81 e né tantomeno spiegata dal sig.
nelle produzioni per i suoi lavori di ristrutturazione Pt_1
dell'appartamento.
La “razionale logica” a tutela del , che il CTP vuole motivare, spiegando CP_1
che il setto murario a tamponamento realizzato dal sig. , abbia Pt_1
ingombrato solo la sua proprietà, non ha valore in quanto, dai grafici prodotti dalla sottoscritta, (vedi allegato 30) è evidente che il muro realizzato dal sig.
non ingombra la sua proprietà ma bensì la proprietà del sig. . Pt_1 CP_1
Come dimostrato anche dai grafici, i due appartamenti al piano primo sono divisi da un setto murario di circa cm 60 di cui ognuno dei proprietari ne è proprietario per metà, sovrapponendo tale pianta del piano secondo con la pianta del locale sottotetto è ben evidente che il muro di cm 30 realizzato dal sig. , non poggia sulla sua metà del setto murario sottostante ma bensì Pt_1
sulla metà del setto murario di proprietà del sig. . Tutto ciò non si evince CP_1
Pag. 12 a 18 solo dai grafici prodotti dalla sottoscritta CTU ma anche dai grafici prodotti dall' arch. ai sensi della L. 219/81” (pagg. 3-4). Tes_1
Emerge, quindi, ancora una volta, che il consulente d'ufficio non solo ha posto il grafico dell'arch. a fondamento delle proprie deduzioni tecniche ma Per_4
ha anche motivato, in maniera congrua, le ragioni per le quali si è discostato parzialmente dalla sua rappresentazione, avendo rilevato uno sfalsamento a danno della proprietà per ciò che riguarda “i limiti di confine indicati CP_1
con le linee verticali, tra piano secondo e locale sottotetto”.
Questo sfalsamento, come correttamente sostenuto dal c.t.u., non può essere nemmeno ricondotto alla volontà comune delle parti, mancando ogni riferimento ad essa sia negli atti processuali sia nella documentazione esibita concernente i lavori di ristrutturazione, sicché va esclusa la natura ricognitiva del grafico in questione che, non recando neppure le sottoscrizioni delle parti, non appare idoneo a porre fine ad una situazione caratterizzata da incertezza.
Già questi rilievi depongono a favore dello sconfinamento nella proprietà attorea ma, come anticipato, la sottesa questione dell'accertamento del confine tra le due proprietà è stata riesaminata in appello,utilizzando questa volta la planimetria catastale allegata all'atto di acquisto della proprietà dell' e l'ulteriore documentazione catastale acquisita, tenuto anche Pt_1
conto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco” (Cass. 6875/2025; cfr. altresì Cass. 27421/2009 che sottolinea il ricorso meramente sussidiario alle indicazioni delle mappe catastali).
Pag. 13 a 18 A tal proposito, il consulente d'ufficio, alle pagine da 5 a 8 della sua nuova relazione, ha dapprima evidenziato che “La scheda catastale del Sig. Parte_1
riporta grafici disegnati in scala 1:200 e, con riferimento alla pianta
[...]
nel terzo piano (sottotetto), il confine con l'altra unità abitativa viene indicato con una linea tratteggiata verticale a ridosso del fianco sinistro del secondo pilastro a partire da destra della piantina;
l'ambiente del sottotetto presenta, riportato in scala 1:100, una dimensione rettangolare di lunghezza 11,90 m e larghezza 6,00 m”, ritenendo che il confine con l'unità abitativa del sia CP_1
staccata “a 11,90 m dal muro perimetrale di sinistra”, mentre “La planimetria catastale del Sig. , anch'essa con grafici in scala 1:200, riporta un locale CP_1
sottotetto di dimensioni rettangolari per una lunghezza di 21,80 m e una larghezza di 6,00 m;
il confine del locale sottotetto viene delimitato con un muro di 40 cm di spessore posto ad una distanza di 0,98 cm a destra del vano di accesso al locale sottotetto”.
Confrontando la rappresentazione catastale con lo stato dei luoghi, ha poi riscontrato “notevoli differenze in quanto la planimetria del Sig. Pt_1
riporta una linea di confine a ridosso di un pilastro che delimiterebbe la sua proprietà per una lunghezza di 11,90 m che dista dalla porta di accesso del locale sottotetto 1,76 m.
Tuttavia, dai rilievi effettuati dalla sottoscritta, il pilastro e il muro realizzato dal Sig. distano invece 2,00 metri dalla porta di accesso. Pt_1
Anche confrontando la planimetria catastale del Sig. il muro che CP_1
delimita il confine tra le due proprietà viene riportato ad una distanza di 0,98 cm da tale vano di accesso invece dei 2,00 m rilevati dalla sottoscritta.
Tutto questo serve a chiarire che, nonostante sulle planimetrie catastali siano stati delimitati dei confini, le misure non corrispondono a quelle rilevate dalla sottoscritta, soprattutto la posizione dei pilastri e la linea di confine indicata nelle planimetrie del Sig. ”. Pt_1
Pag. 14 a 18 A fronte di tale situazione, il c.t.u., al fine di accertare la sussistenza o meno del lamentato sconfinamento, “ha effettuato un lavoro di sovrapposizione delle piantine catastali affiancando le due unità abitative poste al piano secondo in modo da avere l'impianto planimetrico completo del fabbricato
(allegato 5); Su tale impianto poi sono state sovrapposte le due piantine catastali dei locali sottotetto. Come già indicato prima, il confine del Sig.
viene indicato con una linea verticale tratteggiata delimitando la Pt_1
proprietà per una lunghezza di 11,90 m.
A seguito di questa sovrapposizione si nota quindi uno sconfinamento di 0,68
m tra quanto indicato nella planimetria catastale del Sig. e Parte_1
quanto indicato nella piantina catastale del Sig. (all. 6 e 7)”. CP_1
Ebbene, dal complesso materiale assertivo e probatorio formatosi, nonché dai principi giurisprudenziali rilevanti nella specie, emerge che, pur non essendoci atti in cui vengano indicati in maniera netta e precisa i limiti tra le due proprietà, questi possono essere individuati nella mezzeria dei muri portanti che nel piano di suppenno viene a cadere, però, all'esterno del pilastro, non coincidendo perfettamente con esso, a differenza di quanto accade per i piani sottostanti, conseguendo da tale affermazione che i manufatti realizzati dall' non rispettano alcun criterio di distanza dai Pt_1
confini, risultando perciò illegittimi.
Tutti questi elementi, con riguardo allo specifico sconfinamento accertato, inducono la Corte a rigettare la censura e a ritenere non necessaria una convocazione del consulente volta alla verifica dell'effettiva correttezza delle misurazioni e sovrapposizioni dallo stesso eseguite.
3.3. Risulta in parte fondato, invece, il terzo motivo di gravame con cui l'appellante deduce l'erroneo ragionamento del giudice in relazione all'accertato aggravamento per il fondo servente della preesistente servitù di passaggio, in quanto l'apertura del varco porta, se eventualmente arretrata fino all'esatto confine tra le due proprietà, comporta non un aggravio, ma Pag. 15 a 18 piuttosto una limitazione dell'esercizio della servitù di passaggio che prima era esteso all'intera sezione di suppenno del , come da lui stesso CP_1
riferito nel corso dell'interrogatorio formale espletato in primo grado (“sul capo sei: è vero nel senso che ognuno passava dove voleva non essendoci una separazione tra i due suppenni”).
Tanto emerge anche dalla relazione peritale svolta in primo grado dove si riconosce che “negli atti non risulta alcuna indicazione dei limiti di proprietà ma viene solo indicata una servitù attiva di passaggio, la quale attraverso la scala e il terrazzo ad uso condominiale, gli permettono di entrare nella sua porzione di sottotetto” (pag. 12 della relazione di I grado) e si dà atto che prima dei lavori eseguiti dall' “il sottotetto si presentava con un unico Pt_1
ambiente aperto”, mentre nello stato attuale in corrispondenza del muro divisorio “è stata realizzata una finestra di forma trapezoidale con base pari a
m 1,35 ed altezza minima di cm 45 ed altezza massima di cm 1,00, distante dal piano di calpestio di m 1,82; ed una porta di accesso alla proprietà del sig.
, di larghezza m1,00 e altezza m 2,10” (cfr. pag. 10 della Controparte_3
relazione di I grado).
Si osserva, dunque, che, in relazione all'apertura del vano porta, non risulta provato l'aggravamento della servitù di passaggio, né è prospettata da parte del alcuna lesione, attuale o potenziale, per il proprio fondo. Inoltre, CP_1
va considerato che l'aggravamento della servitù non discende da ogni e qualsiasi mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, ma solo da quelle trasformazioni che non tengano conto dello stato dei luoghi. Nel caso in esame si è a fronte di una riduzione dello spazio per l'esercizio del passaggio, attuabile solo attraverso il vano porta, e non più su tutta la lunghezza della linea di confine e per il tragitto, attraverso il fondo servente, necessario a raggiungere detto vano porta a partire dall'accesso dalla scala comune. Ne consegue che l'apertura del vano porta, determinando la necessità che il passaggio dal fondo servente al fondo dominante sia Pag. 16 a 18 praticabile attraverso un unico punto, ha determinato una diminuzione di utilità per il fondo dominante, realizzata dallo stesso titolare della servitù attiva, con i manufatti in questione, senza che sia palese, né sia risultato provato, il lamentato aggravio per il fondo servente.
3.4. Diversamente, l'apertura della finestra trapezoidale, come ha accertato il CTU, ha realizzato la creazione di una servitù esclusiva di veduta in favore della proprietà , a danno della proprietà che era prima Pt_1 CP_1
insussistente, in quanto la caratteristica dei due fondi rendeva inevitabile una visuale reciproca tra le due proprietà. Tale finestra, come è emerso dalla
CTU non è rispettosa delle distanze legali, il cui obbligo sussiste anche per chi edifichi una veduta su un muro divisorio.
La Corte di legittimità, difatti, ha ribadito più volte la sussistenza del divieto assoluto di apertura di luci e vedute nel muro divisorio tra proprietà confinanti, anche se siano realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis" (cfr. Cass.
12299/1997; Cass. 12033/2011; Cass. 26263/2018; Cass. 28804/2018), senza il rispetto delle distanze legali.
Ne consegue che anche sotto tale profilo la domanda va accolta, con condanna dell'appellato all'eliminazione della finestra.
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande proposte da CP_1
, va condannato ad arretrare il muro sino alla linea
[...] Parte_1
di confine individuata dal CTU, mantenendo il vano porta ed eliminando la finestra.
§.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande proposte da , le spese CP_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti vanno interamente compensate.
Pag. 17 a 18 Le spese di CTU vanno, invece, poste interamente a carico dell'appellante, essendosi reso necessario l'accertamento tecnico per verificare l'entità dello sconfinamento nella proprietà aliena.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1275/2020 Parte_1
del 7.9.2020, notificata l'8.9.2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte le domande proposte e condanna CP_1
ad arretrare il muro con il vano porta nel rispetto del Parte_1
confine tra le due proprietà e nel limite dell'accertato sconfinamento.
2. Condanna ad eliminare la finestra realizzata nel muro Parte_1
divisorio.
3. Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone definitivamente a carico di tutte le spese di CTU già Parte_1
liquidate con separati decreti in primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 18 a 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3533/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), rapp.tato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN De IN , come da mandato a margine C.F._2
della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con il quale elett.te domicilia in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 212.
APPELLANTE
E
, rapp.tato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._3
BE SE ( ) e FA SE C.F._4
( ), come da procura a margine della comparsa di C.F._5
costituzione del 2.10.2024 in seguito al decesso del precedente difensore, avv.to Gennaro SE, con i quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Sedivola n. 85.
APPELLATO
Conclusioni
Pag. 1 a 18 Per l'appellante: Preliminarmente rinnovare la CTU, con la nomina di un ausiliario diverso rispetto a quello che ha redatto la consulenza qui impugnata, il cui operato si commenta da sè. In via gradata, chiamarsi a chiarimenti il già nominato CTU, al fine di verificare, con misurazioni analiticamente riportate ed utilizzando la planimetria allegata al titolo di acquisto dell : 1) la Pt_1
distanza della linea di confine tra le proprietà antagoniste rispetto al muro perimetrale;
2) la distanza del muro oggetto di causa rispetto al muro perimetrale;
3) effettuando una mera operazione di sottrazione tra le due distanze così ottenute, verificare dove cade il muro oggetto di causa. Nel caso in cui, invece, l'adita Corte ritenga sufficiente ai fini del decidere quanto rilevato dal CTP Arch. nelle proprie osservazioni - che sono Persona_1
state redatte in base a dati tecnici certi ed inoppugnabili -, lo scrivente difensore, nell'impugnare ogni avverso scritto, conclude per l'accoglimento dell'appello così come proposto e chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Per l'appellato: conclude per l'integrale rigetto del gravame ex adverso formulato, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di Legge, chiedendo concedersi termini per il deposito di comparse conclusionali ex art.
190 c.p.c. Gli scriventi impugnano e contestano qualsivoglia avversa richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del CTU, il quale è stato chiarissimo ed esaustivo nel confermare le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di I grado.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 2.10.2014, convenne Controparte_2
in giudizio , per sentir accertare l'illegittimità delle opere Parte_1
realizzate dal convenuto nel suppenno di copertura dei loro immobili, perché sconfinanti nella porzione dell'edificio di sua proprietà e, conseguentemente, sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, all'arretramento del muro costruito e, per l'effetto, sentir delimitare il locus Pag. 2 a 18 servitutis nel rispetto della già esistente servitù di passaggio, richiedendo ogni provvedimento conseguenziale, anche in relazione ad una veduta aperta dallo stesso convenuto.
1.1. A sostegno dedusse:
- di essere proprietario insieme a del fabbricato “Villa Parte_1
Fienga” sito in Meta (NA) alla Via C. Colombo n. 150, dichiarato di “interesse storico ed artistico” ai sensi della legge n. 1089/1939, con decreto del
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 7.10.1982;
- che, segnatamente, era proprietario di una porzione dell'edificio identificata catastalmente al fl. 5, p.lla 334, sub 9, per atto di compravendita del notaio del 6.5.1971 (rep. 7670, racc. 1008), mentre Persona_2 Controparte_3
era proprietario di altra porzione, identificata al fl. 5, p.lla 334, sub 8, per atto di compravendita del notaio del 2.10.2008 (rep. 63566, Persona_3
racc. 14415);
- che, al piano di copertura delle singole unità immobiliari, c'era un suppenno, con ingresso da una scala comune e, in particolare, egli accedeva alla porzione di sua proprietà attraverso la parte scoperta del terrazzo condominiale, mentre l' mediante servitù attiva di passaggio Pt_1
attraverso il latistante suppenno di proprietà ; CP_1
- che l' , in assenza di autorizzazioni, aveva realizzato nel predetto Pt_1
locale un muro divisorio che occupava in parte la sua proprietà e aveva aperto, all'interno di esso, una veduta non rispettosa delle distanze legali e un varco/porta, non rispettosa del percorso minimo per la servitù di accesso al fondo dominante, determinando un aggravio della servitù di passaggio.
1.2. Costituitosi il 17.12.2014, tramite comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, eccepì l'infondatezza delle Parte_1
domande avversarie deducendo che le opere erano state regolarmente autorizzate dal condominio e dallo stesso;
che non invadevano la CP_1
proprietà attorea, in base ai titoli di proprietà e ai grafici allegati al progetto Pag. 3 a 18 di restauro dell'edificio a firma dell'arch. ; che, in considerazione del Per_4
precedente stato dei luoghi, le opere realizzate avevano limitato ma non aggravato la preesistente servitù di passaggio e di veduta in suo favore.
Concluse chiedendo di rigettare l'avversa pretesa e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare l'attore, in qualità di comproprietario, al pagamento delle somme versate per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza, impermeabilizzazione del terrazzo e rifacimento della facciata comune.
1.3. Intervenuto il decesso di , si costituì in giudizio, quale Controparte_2
erede, riportandosi alle richieste, istanze e conclusioni già CP_1
contenute nell'atto di citazione.
Il Tribunale, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammesso l'interrogatorio formale ed escussi i testimoni, nominò il consulente tecnico d'ufficio, arch. , al fine di accertare l'entità e le caratteristiche Persona_5
delle opere realizzate dal convenuto e di valutare se queste avessero aggravato la preesistente servitù, nonché violato la normativa sulle distanze legali e quella sui vincoli storico-paesaggistici vigenti per il tipo di fabbricato.
1.4. All'esito, fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuta fondata la domanda attorea, così decise: “1) Dichiara illegittime le opere realizzate dal convenuto e per l'effetto condanna lo stesso al ripristino dello stato dei luoghi. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale. 5) Condanna parte convenuta a corrispondere all'attore le spese di lite che liquida in euro
5.500,00 per compensi ed euro 540,00 per spese oltre iva e cpa e rimborso forfetario al 15%. 7)Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta”.
Richiamando la relazione peritale, il Tribunale osservò, in primo luogo, che il confine tra le due proprietà, in mancanza di indicazioni desumibili da atti registrati, poteva essere individuato “nella mezzeria dei punti di separazione”
e, sulla base di questa affermazione, ritenne che il muro divisorio, sebbene Pag. 4 a 18 autorizzato dalle autorità competenti, avesse occupato parte della proprietà attorea, determinando una diminuzione della sua superficie utile.
Inoltre, accertò che anche le aperture erano collocate nella proprietà attorea e che, in particolare, la finestra non aveva le caratteristiche né di luce, in quanto non rispettosa dei criteri di cui all'art. 901 c.c., né di lume ingrediente, poiché presentava un'altezza pari a 1,83 metri dal piano di calpestio, mentre con la costruzione della porta si erano aggravate le condizioni del fondo servente in violazione degli artt. 1065 e 1067 c.c..
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1275/2020 del
7.9.2020, notificata l'8.9.2020, è stata impugnata da . Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, lamenta che il Parte_1
Tribunale aveva omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire dell'attore, per avere egli, quale condominio, dato la sua preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel suppenno, con delibera condominiale del 10.5.2011.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa valutazione dei grafici allegati al progetto di restauro di Villa Fienga a firma dell'arch. che, in quanto firmati ed approvati dai proprietari, Per_4
costituivano l'unico documento utile all'identificazione dei confini e in grado di escludere il presunto sconfinamento.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'accertamento dell'illegittimità della veduta e dell'aggravamento per il fondo servente della preesistente servitù di passaggio, deducendo, in proposito, che la realizzazione del muro aveva limitato la servitù al solo varco della porta, in luogo dell'intera estensione della sezione di suppenno di proprietà avversa.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha disposto la condanna delle spese di lite in luogo della compensazione, tenuto conto dell'assenza di un titolo per
Pag. 5 a 18 risolvere l'incertezza sui confini e del previo rilascio di autorizzazione, da parte dello stesso attore, all'esecuzione dei lavori.
2.5. Costituitosi, ha contestato, nel merito, l'avverso dedotto CP_1
per manifesta infondatezza, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
§.
3. La Corte, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e convocato nuovamente il consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare il confine tra le due porzioni di sottotetto, utilizzando la planimetria catastale, allegata al titolo di proprietà dell' e l'ulteriore documentazione Pt_1
catastale eventualmente acquisita, all'esito dell'udienza del 29.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo di gravame, relativo all'omesso rilievo della carenza di interesse ad agire dell'attore, è infondato, in quanto non sono state depositate le delibere assembleari contenenti l'autorizzazione rilasciata dal all'esecuzione di lavori che avrebbero limitato il suo diritto di CP_1
proprietà nel suppenno.
Va rammentato, in primo luogo, che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae), sicché l'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, ricadendo su lui l'onere di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr. Cass. sez. un. nn. 28498/2005 e Pag. 6 a 18 3033/2013; Cass. 40606/2021). Difatti la Corte di Cassazione ha da ultimo affermato che L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado. (cfr. Cass.
3166/2025).
Inoltre, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova che opera anche per i documenti (prodotti sia con modalità telematiche sia in formato cartaceo), comporta che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” (Cass. sez. un. 4835/2023; cfr. altresì Cass.
17128/2025).
In conformità di detti principi, il contenuto della delibera condominiale del
10.5.2011, prodotta in primo grado dall' in formato cartaceo e poi Pt_1
non riprodotta nella fase di gravame, può essere ricostruito sulla base della descrizione offerta dallo stesso appellante nella parte argomentativa del motivo in esame, laddove riferisce di aver comunicato nel corso della riunione tenutasi il 10.5.2011, in cui era presente lo stesso , “la volontà CP_1
di dare inizio ai lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito al piano 2° di Villa Fienga come approvato dalla Controparte_4
con nota 22004 e 22006” e di aver ottenuto il consenso dell'unanimità dei presenti all'esecuzione dei lavori e all'utilizzo degli spazi comuni, nonché di Pag. 7 a 18 aver depositato nell'assemblea condominiale del 14.6.2011 i documenti autorizzatori e i pareri ottenuti dalle autorità competenti per le opere in questione.
Orbene, appare evidente che dalle suddette delibere non discende alcun riferimento ai lavori da eseguirsi nel suppenno né tantomeno ad un consenso dato dal alla limitazione del diritto sulla porzione di sua spettanza, CP_1
risultando perciò sussistente il suo interesse ad agire al fine di accertare l'avvenuto sconfinamento nella sua proprietà.
A ciò va aggiunto che neppure il previo rilascio di un atto autorizzatorio e/o di assenso comporta il venir meno dell'interesse del terzo a provocare l'intervento giurisdizionale per conseguire la tutela di un proprio diritto, in quanto la giurisprudenza ha affermato che l'esistenza di un'autorizzazione all'edificazione fa salvi i diritti dei terzi e, quindi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi, ad esempio, dalla costruzione realizzata senza rispetto delle distanze previste, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (cfr. Cass. 15247/2005; Cass. 21234/2010).
3.2. Con riferimento al secondo motivo di gravame, va richiamato l'approfondimento istruttorio tecnico, svolto sia nel primo che nel presente grado di giudizio, anche se occorrono delle precisazioni, tenuto conto pure delle previsioni contenute nell'art. 342 c.p.c..
Come si desume dall'atto introduttivo della lite e dalla comparsa di costituzione dell' , le parti non hanno avanzato una domanda, Pt_1
principale o riconvenzionale, di regolamento di confini, né nella narrativa degli atti risulta prospettata la questione del confine ovvero l'incertezza dello stesso, in quanto parte attrice ha soltanto riferito che il muro costruito dal convenuto ricade in parte nella sua proprietà, mentre l' ha sostenuto Pt_1
che la costruzione è rispettosa, tra l'altro, dei grafici allegati al progetto di restauro della villa a firma dell'arch. Per_4
Pag. 8 a 18 Pertanto, la censura relativa all'omessa valutazione del grafico dell'arch.
che, secondo l'appellante, presenta la natura di atto ricognitivo, Per_4
vincolante tra le parti, per la determinazione del confine divisorio tra le due proprietà, non può indurre a ritenere che sia stata avanzata anche la domanda di cui all'art. 950 c.c. volta ad accertare, con l'efficacia propria del giudicato, l'esatta linea di demarcazione dei beni, ma l'individuazione della linea confinaria costituisce, tutt'al più, un necessario accertamento, di carattere esclusivamente incidentale, finalizzato ad acclarare le violazioni addebitate all' . Pt_1
Questa necessaria premessa consente di affrontare l'ulteriore sviluppo del ragionamento.
Il consulente d'ufficio, nella relazione svolta nel giudizio di primo grado, ha dapprima rilevato che “Precedentemente ai lavori eseguiti dal sig. Parte_1
, il sottotetto si presentava con un unico ambiente aperto,
[...]
caratterizzato da una copertura a doppia falda, con altezza massima di m 2,75
e altezza minima di m 1,44 ed all'interno di esso si potevano notare n. 3 pilastri,
i quali poggiano sulle mura portanti dei locali sottostanti. Dall'unico ingresso che permette di accedere all'intero locale sottotetto, a sinistra di tale ingresso ed ad una distanza di m 2,00, è stato realizzato, dal sig. , un Parte_1
muro di divisione in tufo dello spessore di cm 30” (pag. 10 della relazione).
Dopo aver descritto lo stato dei luoghi, ha precisato che “l'unico documento in cui viene indicato il limite tra le due proprietà risulta essere il grafico firmato dall'architetto presentato per i lavori di restauro e risanamento Tes_1
ai sensi della L. 219/81” e che dallo studio delle piantine ivi raffigurate emerge che “la linea di confine viene sempre indicata in mezzeria dei muri portanti tra una proprietà e l'altra ad eccezione della pianta del sottotetto in cui la linea di confine viene indicata a ridosso del pilastro di divisione tra la proprietà, all'epoca del sig. e del Sig. ”, pur Parte_2 Controparte_2
Pag. 9 a 18 avvertendo che “non vi è alcuna indicazione in merito al criterio applicato per
l'indicazione dei limiti di proprietà” (pag. 11).
Il perito d'ufficio, quindi, ha eseguito dei rilievi negli appartamenti di proprietà dell' e del situati al secondo piano e nel locale Pt_1 CP_1
sottotetto includendo il terrazzo esterno di copertura, evidenziando che “I due appartamenti al piano secondo sono divisi l'uno dall'altro da un muro portante di spessore pari a 0,60 cm per una maggiore chiarezza la sottoscritta, nel grafico allegato, ha indicato con una linea rossa tratteggiata il limite tra le due proprietà e lo stesso è stato ripetuto per la pianta del locale sottotetto;
(vedi allegato 28 e 29); eseguendo una sovrapposizione delle piante, la sottoscritta ha potuto costatare che il muro di divisione realizzato, dal sig.
, nel locale sottotetto non è allineato con la mezzeria del muro Parte_1
della sua proprietà sottostante bensì ricade nella mezzeria del muro di proprietà del sig. . Pertanto, il sig. sebbene CP_1 Parte_1
abbia realizzato degli interventi a seguito di autorizzazioni, non ha rispettato
i limiti di confine della sua proprietà; in quanto il muro realizzato non risulta inserito nei suoi limiti di proprietà bensì poggia sulla parte di muro di proprietà del sig. (vedi allegato 30), creandone così una diminuzione della CP_1
superfice utile della proprietà di quest'ultimo” (pagg. 10-11).
Tuttavia, il consulente d'ufficio, all'esito dei rilievi, ha constatato la mancanza di corrispondenza delle misure indicate nei grafici con quelle reali e ha sovrapposto perciò la pianta del sottotetto con quella degli appartamenti sottostanti, riscontrando infine che “anche in questo caso, nonostante il pilastro presente nel piano sottotetto risulti in mezzeria con il muro portante dell'appartamento sottostante, la linea di confine, che per tutti gli appartamenti sottostanti era sempre stata indicata in mezzeria, in questo caso risulta all'esterno del pilastro, confermando quanto detto sopra, ovvero che il muro realizzato dal sig. risulta poggiare sulla proprietà del Controparte_3
sig. ” (pagg. 11-12). CP_1
Pag. 10 a 18 Risulta evidente che il consulente d'ufficio non solo, nell'individuare gli atti da cui partire per l'individuazione del confine tra le proprietà, ha tenuto conto proprio del grafico dell'arch. ma, attraverso la sovrapposizione Per_4
delle piantine del secondo piano e del sottotetto, ha accertato un confine divisorio non dissimile da quello raffigurato in quel documento (la mezzeria per gli appartamenti sottostanti e l'esterno del pilastro per quanto riguarda il suppenno), sicché la difesa dell' che non tiene in considerazione le Pt_1
ragioni della decisione, che ha, a sua volta, aderito alle risultanze tecniche sopra riportate, è priva di pregio.
Né coglie nel segno l'ulteriore aspetto, lamentato dall'appellante, relativo all'omesso recepimento delle argomentazioni del c.t.p. arch. in Per_1
quanto le stesse sono state disattese dal consulente d'ufficio con una motivazione che non è stata in alcun modo censurata.
In particolare, quanto alla ritenuta contraddizione tra il posizionamento dei pilastri e l'individuazione del confine, il c.t.u. ha scritto che “i pilastri del piano sottotetto poggiano sulle mura portanti dei locali sottostanti ed è il muro realizzato dal sig. , nel locale sottotetto, ed addossato al pilastro che Pt_1
poggia nella proprietà del sig. . (allegato 30) Quindi non c'è alcun CP_1
contrasto, come indicato dal CTP, ma semplicemente un'ulteriore constatazione” (pag. 2 delle repliche alle osservazioni).
Con riferimento alle argomentazioni tecniche proposte dal consulente di parte, il c.t.u. ha evidenziato, in maniera ancora più approfondita, che
“L'osservazione prodotta dal CTP è carente in alcune parti: 1) come precisato nella prima parte dell'osservazione il grafico prodotto dall'arch. per Per_4
lavori di restauro e risanamento ai sensi della L. 219/81, sebbene non corrisponde al rilievo fatto dalla sottoscritta, in quanto le quote interne risultano diverse, rispetta comunque la disposizione interna del piano secondo
e del sottotetto nella fase antecedente ai lavori eseguiti dal sig. . Nei Pt_1
grafici, l'arch. indica il “limite di proprietà” con una linea tratteggiata Per_4
Pag. 11 a 18 sempre in mezzeria dei muri, ad eccezione del piano sottotetto dove indica il limite di proprietà con una linea orizzontale in mezzeria del muro di perimetrazione del locale confinante con il terrazzo comune e prosegue tale divisione di proprietà con una linea verticale in prossimità del pilastro, poggiante in prossimità dei muro portante sottostante, non rispettando la mezzeria né dei pilastri né tanto meno la linea in mezzeria indicata nel piano sottostante;
difatti sovrapponendo i due grafici, piano secondo e piano sottotetto, sebbene non del tutto precisi, i limiti di confine indicati con linee orizzontali corrispondono l'uno con l'altro mentre i limiti di confine indicati con le linee verticali, tra piano secondo e locale sottotetto, risultano sfalsati e per di più sfalsati a danno della proprietà . Il tutto è meglio chiarito dai CP_1
grafici prodotti dalla sottoscritta. (allegato 30)
Il CTP spiega, tra l'altro che questo decentramento è una dimostrazione chiara, incontrovertibile e cosciente volontà da parte di tutti, volontà non riportata in alcun atto o documentazione relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti ai sensi della L.219/81 e né tantomeno spiegata dal sig.
nelle produzioni per i suoi lavori di ristrutturazione Pt_1
dell'appartamento.
La “razionale logica” a tutela del , che il CTP vuole motivare, spiegando CP_1
che il setto murario a tamponamento realizzato dal sig. , abbia Pt_1
ingombrato solo la sua proprietà, non ha valore in quanto, dai grafici prodotti dalla sottoscritta, (vedi allegato 30) è evidente che il muro realizzato dal sig.
non ingombra la sua proprietà ma bensì la proprietà del sig. . Pt_1 CP_1
Come dimostrato anche dai grafici, i due appartamenti al piano primo sono divisi da un setto murario di circa cm 60 di cui ognuno dei proprietari ne è proprietario per metà, sovrapponendo tale pianta del piano secondo con la pianta del locale sottotetto è ben evidente che il muro di cm 30 realizzato dal sig. , non poggia sulla sua metà del setto murario sottostante ma bensì Pt_1
sulla metà del setto murario di proprietà del sig. . Tutto ciò non si evince CP_1
Pag. 12 a 18 solo dai grafici prodotti dalla sottoscritta CTU ma anche dai grafici prodotti dall' arch. ai sensi della L. 219/81” (pagg. 3-4). Tes_1
Emerge, quindi, ancora una volta, che il consulente d'ufficio non solo ha posto il grafico dell'arch. a fondamento delle proprie deduzioni tecniche ma Per_4
ha anche motivato, in maniera congrua, le ragioni per le quali si è discostato parzialmente dalla sua rappresentazione, avendo rilevato uno sfalsamento a danno della proprietà per ciò che riguarda “i limiti di confine indicati CP_1
con le linee verticali, tra piano secondo e locale sottotetto”.
Questo sfalsamento, come correttamente sostenuto dal c.t.u., non può essere nemmeno ricondotto alla volontà comune delle parti, mancando ogni riferimento ad essa sia negli atti processuali sia nella documentazione esibita concernente i lavori di ristrutturazione, sicché va esclusa la natura ricognitiva del grafico in questione che, non recando neppure le sottoscrizioni delle parti, non appare idoneo a porre fine ad una situazione caratterizzata da incertezza.
Già questi rilievi depongono a favore dello sconfinamento nella proprietà attorea ma, come anticipato, la sottesa questione dell'accertamento del confine tra le due proprietà è stata riesaminata in appello,utilizzando questa volta la planimetria catastale allegata all'atto di acquisto della proprietà dell' e l'ulteriore documentazione catastale acquisita, tenuto anche Pt_1
conto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco” (Cass. 6875/2025; cfr. altresì Cass. 27421/2009 che sottolinea il ricorso meramente sussidiario alle indicazioni delle mappe catastali).
Pag. 13 a 18 A tal proposito, il consulente d'ufficio, alle pagine da 5 a 8 della sua nuova relazione, ha dapprima evidenziato che “La scheda catastale del Sig. Parte_1
riporta grafici disegnati in scala 1:200 e, con riferimento alla pianta
[...]
nel terzo piano (sottotetto), il confine con l'altra unità abitativa viene indicato con una linea tratteggiata verticale a ridosso del fianco sinistro del secondo pilastro a partire da destra della piantina;
l'ambiente del sottotetto presenta, riportato in scala 1:100, una dimensione rettangolare di lunghezza 11,90 m e larghezza 6,00 m”, ritenendo che il confine con l'unità abitativa del sia CP_1
staccata “a 11,90 m dal muro perimetrale di sinistra”, mentre “La planimetria catastale del Sig. , anch'essa con grafici in scala 1:200, riporta un locale CP_1
sottotetto di dimensioni rettangolari per una lunghezza di 21,80 m e una larghezza di 6,00 m;
il confine del locale sottotetto viene delimitato con un muro di 40 cm di spessore posto ad una distanza di 0,98 cm a destra del vano di accesso al locale sottotetto”.
Confrontando la rappresentazione catastale con lo stato dei luoghi, ha poi riscontrato “notevoli differenze in quanto la planimetria del Sig. Pt_1
riporta una linea di confine a ridosso di un pilastro che delimiterebbe la sua proprietà per una lunghezza di 11,90 m che dista dalla porta di accesso del locale sottotetto 1,76 m.
Tuttavia, dai rilievi effettuati dalla sottoscritta, il pilastro e il muro realizzato dal Sig. distano invece 2,00 metri dalla porta di accesso. Pt_1
Anche confrontando la planimetria catastale del Sig. il muro che CP_1
delimita il confine tra le due proprietà viene riportato ad una distanza di 0,98 cm da tale vano di accesso invece dei 2,00 m rilevati dalla sottoscritta.
Tutto questo serve a chiarire che, nonostante sulle planimetrie catastali siano stati delimitati dei confini, le misure non corrispondono a quelle rilevate dalla sottoscritta, soprattutto la posizione dei pilastri e la linea di confine indicata nelle planimetrie del Sig. ”. Pt_1
Pag. 14 a 18 A fronte di tale situazione, il c.t.u., al fine di accertare la sussistenza o meno del lamentato sconfinamento, “ha effettuato un lavoro di sovrapposizione delle piantine catastali affiancando le due unità abitative poste al piano secondo in modo da avere l'impianto planimetrico completo del fabbricato
(allegato 5); Su tale impianto poi sono state sovrapposte le due piantine catastali dei locali sottotetto. Come già indicato prima, il confine del Sig.
viene indicato con una linea verticale tratteggiata delimitando la Pt_1
proprietà per una lunghezza di 11,90 m.
A seguito di questa sovrapposizione si nota quindi uno sconfinamento di 0,68
m tra quanto indicato nella planimetria catastale del Sig. e Parte_1
quanto indicato nella piantina catastale del Sig. (all. 6 e 7)”. CP_1
Ebbene, dal complesso materiale assertivo e probatorio formatosi, nonché dai principi giurisprudenziali rilevanti nella specie, emerge che, pur non essendoci atti in cui vengano indicati in maniera netta e precisa i limiti tra le due proprietà, questi possono essere individuati nella mezzeria dei muri portanti che nel piano di suppenno viene a cadere, però, all'esterno del pilastro, non coincidendo perfettamente con esso, a differenza di quanto accade per i piani sottostanti, conseguendo da tale affermazione che i manufatti realizzati dall' non rispettano alcun criterio di distanza dai Pt_1
confini, risultando perciò illegittimi.
Tutti questi elementi, con riguardo allo specifico sconfinamento accertato, inducono la Corte a rigettare la censura e a ritenere non necessaria una convocazione del consulente volta alla verifica dell'effettiva correttezza delle misurazioni e sovrapposizioni dallo stesso eseguite.
3.3. Risulta in parte fondato, invece, il terzo motivo di gravame con cui l'appellante deduce l'erroneo ragionamento del giudice in relazione all'accertato aggravamento per il fondo servente della preesistente servitù di passaggio, in quanto l'apertura del varco porta, se eventualmente arretrata fino all'esatto confine tra le due proprietà, comporta non un aggravio, ma Pag. 15 a 18 piuttosto una limitazione dell'esercizio della servitù di passaggio che prima era esteso all'intera sezione di suppenno del , come da lui stesso CP_1
riferito nel corso dell'interrogatorio formale espletato in primo grado (“sul capo sei: è vero nel senso che ognuno passava dove voleva non essendoci una separazione tra i due suppenni”).
Tanto emerge anche dalla relazione peritale svolta in primo grado dove si riconosce che “negli atti non risulta alcuna indicazione dei limiti di proprietà ma viene solo indicata una servitù attiva di passaggio, la quale attraverso la scala e il terrazzo ad uso condominiale, gli permettono di entrare nella sua porzione di sottotetto” (pag. 12 della relazione di I grado) e si dà atto che prima dei lavori eseguiti dall' “il sottotetto si presentava con un unico Pt_1
ambiente aperto”, mentre nello stato attuale in corrispondenza del muro divisorio “è stata realizzata una finestra di forma trapezoidale con base pari a
m 1,35 ed altezza minima di cm 45 ed altezza massima di cm 1,00, distante dal piano di calpestio di m 1,82; ed una porta di accesso alla proprietà del sig.
, di larghezza m1,00 e altezza m 2,10” (cfr. pag. 10 della Controparte_3
relazione di I grado).
Si osserva, dunque, che, in relazione all'apertura del vano porta, non risulta provato l'aggravamento della servitù di passaggio, né è prospettata da parte del alcuna lesione, attuale o potenziale, per il proprio fondo. Inoltre, CP_1
va considerato che l'aggravamento della servitù non discende da ogni e qualsiasi mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, ma solo da quelle trasformazioni che non tengano conto dello stato dei luoghi. Nel caso in esame si è a fronte di una riduzione dello spazio per l'esercizio del passaggio, attuabile solo attraverso il vano porta, e non più su tutta la lunghezza della linea di confine e per il tragitto, attraverso il fondo servente, necessario a raggiungere detto vano porta a partire dall'accesso dalla scala comune. Ne consegue che l'apertura del vano porta, determinando la necessità che il passaggio dal fondo servente al fondo dominante sia Pag. 16 a 18 praticabile attraverso un unico punto, ha determinato una diminuzione di utilità per il fondo dominante, realizzata dallo stesso titolare della servitù attiva, con i manufatti in questione, senza che sia palese, né sia risultato provato, il lamentato aggravio per il fondo servente.
3.4. Diversamente, l'apertura della finestra trapezoidale, come ha accertato il CTU, ha realizzato la creazione di una servitù esclusiva di veduta in favore della proprietà , a danno della proprietà che era prima Pt_1 CP_1
insussistente, in quanto la caratteristica dei due fondi rendeva inevitabile una visuale reciproca tra le due proprietà. Tale finestra, come è emerso dalla
CTU non è rispettosa delle distanze legali, il cui obbligo sussiste anche per chi edifichi una veduta su un muro divisorio.
La Corte di legittimità, difatti, ha ribadito più volte la sussistenza del divieto assoluto di apertura di luci e vedute nel muro divisorio tra proprietà confinanti, anche se siano realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis" (cfr. Cass.
12299/1997; Cass. 12033/2011; Cass. 26263/2018; Cass. 28804/2018), senza il rispetto delle distanze legali.
Ne consegue che anche sotto tale profilo la domanda va accolta, con condanna dell'appellato all'eliminazione della finestra.
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande proposte da CP_1
, va condannato ad arretrare il muro sino alla linea
[...] Parte_1
di confine individuata dal CTU, mantenendo il vano porta ed eliminando la finestra.
§.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande proposte da , le spese CP_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti vanno interamente compensate.
Pag. 17 a 18 Le spese di CTU vanno, invece, poste interamente a carico dell'appellante, essendosi reso necessario l'accertamento tecnico per verificare l'entità dello sconfinamento nella proprietà aliena.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1275/2020 Parte_1
del 7.9.2020, notificata l'8.9.2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte le domande proposte e condanna CP_1
ad arretrare il muro con il vano porta nel rispetto del Parte_1
confine tra le due proprietà e nel limite dell'accertato sconfinamento.
2. Condanna ad eliminare la finestra realizzata nel muro Parte_1
divisorio.
3. Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
4. Pone definitivamente a carico di tutte le spese di CTU già Parte_1
liquidate con separati decreti in primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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