TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 29978 /2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott. ssa Chantal Dameglio GIUDICE REL. EST.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 29978/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PELLOSO ANNA e dall'avv. OMAR Parte_1
TRIDENTE presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difeso dall'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA presso cui ha CP_1 eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] ed nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 30.01.2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 18.11.2021 ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
esclusivo delle figlie minori, la sospensione degli incontri padre -figlie con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé le figlie presso un luogo neutro, nonché disporsi una consulenza tecnica d'ufficio psicologica ove necessaria.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 23.11.2021 il Giudice Relatore incaricava il Servizio sociale e di NPI / Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente di trasmettere relazione sulla situazione delle minori e del nucleo familiare;
In data 9.03.2022 si costituiva chiedendo in via definitiva l'affidamento CP_1
condiviso delle minori e in via provvisoria ed urgente che i Servizi incaricati avviassero un
1 percorso di recupero della relazione padre -figlie, prevedendo, se ritenuto necessario, e di interesse per le minori, anche l'attivazione di incontri alla presenza di personale educativo, al fine di monitorare e sostenere la relazione e di ripristinare gli incontri;
All'udienza del 28.04.2022 il Giudice Relatore, disponeva, in via provvisoria ed urgente, la collocazione prevalente delle minori presso la madre, con la previsione di luoghi neutri per gli incontri con il padre e un contributo al mantenimento a carico del padre € 400 (€ 200,00 a figlia); richiedeva altresì ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del nucleo familiare, con la messa in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori e di accertamento delle rispettive risorse genitoriali delle parti.
All'udienza del 27.10.2022 il Tribunale disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi incacati con incontri in luoghi neutri, rinviando all'udienza dell'11.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata all'8.6.2023. All'udienza del 8.6.2023 le parti chiedevano un rinvio per valutare le relazioni del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva che nel frattempo non erano state depositate e il giudicante rinviava all'udienza del 23.11.2023.
All'udienza del 23.11.2023, stante quanto evidenziato dalle relazioni dei Servizi incaricati, entrambe le parti chiedevano disporsi CTU finalizzata ad individuare la migliore soluzione di affidamento e regolamentazione degli incontri tra il padre e le minori.
Con decreto del 28.11.2023 il Tribunale nominava il CTU;
entrambe le parti nominavano i rispettivi CTP. La relazione peritale veniva depositata in data 9.07.2024.
All'udienza del 30.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009
n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione
2 normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, che il Collegio reputa pienamente condivisibili, avuto riguardo alla completezza dell'accertamento peritale, alla logicità e non contraddittorietà intrinseca dell'elaborato, alla compiutezza ed adeguatezza delle motivazioni esplicitate dalla consulente, le cui conclusioni risultano in linea rispetto all'indagine condotta ed agli elementi acquisiti, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte – consentono di ritenere soluzione senz'altro maggiormente rispondente all'interesse delle minori, quella che prevede l'affidamento delle minori con modalità condivisa, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle figlie, ed avendo le parti in sede di precisazioni delle conclusioni richiesto entrambe l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre;
non vi è pertanto contrasto da dirimere. Sul punto, la CTU conclude nel senso che “sarebbe necessario mantenere un affidamento condiviso a sostegno della bigenitorialità e mantenere il collocamento prioritario presso la mamma”. Conclusioni condivise anche dai CTP nominati dalle parti.
Si riportano i passaggi salienti della CTU in punto capacità dei genitori di svolgere la funzione genitoriale. Per quanto concerne la ricorrente, il CTU ha evidenziato che: “la sig.ra presenta Pt_1
una struttura di personalità nevrotica caratterizzata dalla tendenza alla razionalizzazione e alla coartazione emotiva. È una donna intelligente e sensibile ma molto difesa, che ferita dal duplice fallimento di costruzione familiare su cui aveva investito moltissimo “porta la sua croce”, apparentemente e in modo inconsapevole adattandosi e collaborando, come da mandato della famiglia d'origine, in realtà cacciando la propria rabbia e la profonda delusione nel rimosso. È una madre attenta e premurosa e ha costruito un legame molto stretto coi suoi figli”.
Con riferimento alle capacità genitoriali del sig. il consulente ha evidenziato che: CP_1
“presenta una struttura di personalità nevrotica con nuclei post traumatici e depressivi non elaborati. È un uomo intelligente e molto emotivo che tende a rispondere ai problemi con
l'evitamento. L'incidente cui è sopravvissuto in età adolescenziale, a fronte della morte dell'amica
, che lo ha costretto ad interventi ricostruttivi al volto non è stato per nulla elaborato e Per_3
lo ha lasciato vittima di profondi sentimenti di impotenza e di colpa che lo portano a ritirarsi e a rinunciare di fronte all'aggressività dell'altro o ai vissuti di fallimento. Sentendosi impotente a
3 continuare ad essere il riferimento rassicurante per e i suoi figli, sentendosi in colpa per Pt_1
il fallimento lavorativo si è ritirato depressivamente, evitando il confronto come già era successo da ragazzo ed ora di fronte all'aggressività e al rifiuto delle figlie rischia di fare lo stesso, come si è ben evidenziato al momento della restituzione. È un padre affettuoso e molto legato alle proprie figlie e a tutti figli di che ha seguito nella crescita. Concentrato sui problemi Pt_1
lavorativi e riconoscendo a delle buone capacità genitoriali ha spesso delegato a lei la Pt_1
cura dei figli per cui, a fronte della separazione, si è trovato a dover recuperare il rapporto con
ed fattesi inconsciamente paladine della rabbia e della delusione della famiglia Per_1 Per_2 materna”.
Deve disporsi, per quanto sopra evidenziato, che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione e gli incontri tra il padre e le minori, anche alla luce di quanto evidenziato dalla CTU e dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione allo stati dei luoghi facilitanti il diritto di visita del padre, individuati dai Servizi Sociali, alla presenza di un educatore, che possa coadiuvare gli scambi comunicativi tra il padre e le minori, con la possibilità rimessa alla valutazione dei Servizi di ampliare in futuro i tempi e modalità di tali incontri, rispetto a quelli allo stato praticati. E nel caso di positivi andamenti di tali incontri si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi presi tra i genitori, che tengano conto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle stesse, o in difetto, secondo il calendario di cui al dispositivo.
Il Collegio inoltre condivide quanto evidenziato dal CTU affinché, vista anche la diversa età delle minori e il loro diverso approccio relazionale rispetto al padre, gli incontri settimanali siano in prevalenza individuali, creando spazi e momenti comuni con pranzi e/o merende, in vista del progressivo ampliamento di cui sopra. Si ritiene altresì di concordare su quanto evidenziato dalla
CTU circa la necessità di attivare un servizio di educativa territoriale per l'accompagnamento delle minori agli incontri con il padre senza più il coinvolgimento della madre e per sostenere poi la relazione tra padre e minori nel contesto paterno.
Il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, l'audizione delle minori appaia superflua, anche alla luce dell'approfondita relazione peritale svolta.
Il Collegio ritiene di aderire altresì a quanto espresso dal CTU in punto mantenimento dell'incarico ai Servizi Sociali e la presa in carico della NPI/Psicologia età evolutiva, al fine di monitorare il nucleo famigliare e segnalare eventuali problematiche, con l'attivazione di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare le minori nel contesto paterno e di un avvio da parte di
4 entrambi i genitori di un percorso di psicoterapia individuale, di supporto alla genitorialità e di mediazione famigliare.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dele figlie quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti: la ricorrente, socia ed amministratore, unitamente alla di lei sorella, della società Santa Maria S.r.l. che commercia nel campo dell'abbigliamento, dalle ultime dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2022 ha avuto redditi lordi pari a 66.523,00 e per l'anno di imposta 2023 ha avuto redditi lordi pari a 62.019 euro;
paga un canone di locazione di circa 1300 euro mensili per l'abitazione ove vivono anche i tre figli avuto dal precedente matrimonio. Il resistente, lavoratore con P.IVA presso la società editoriale dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte per l'anno di imposta 2022 ha Parte_2
redditi lordi pari a 19.060 euro e per l'anno di imposta 2023 ha redditi lordi pari a 28.500,00 euro, non sostiene spese di locazione allo stato e il suo stipendio mensile, per l'anno 2024, di circa 3200 euro mensili.
Tenuto conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (250,00 euro per figlia), oltre alla partecipazione alle spese “extra” come indicate in dispositivo, anche in considerazione delle necessità delle figlie in relazione alla loro età ed accresciute esigenze di vita, rispetto a quanto stabilito in via provvisoria con il decreto del
28.4.2022.
Parte resistente ha poi richiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni, ai sensi dell'art 473 bis
39 c.p.c. – art. 709 ter c.p.c. ora abrogato -di ammonire la madre per le condotte contrarie all'interesse dei figli, individuando una somma di denaro per ogni violazione o rifiuto di collaborare con i Servizi incaricati e di condannarla ad una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre ad un risarcimento del danno in favore del sig. . CP_1
Tali richieste non possano trovare accoglimento. Il CTU ha rilevato come (..) ha Per_1
sviluppato un grave rischio evolutivo avendo congelato le emozioni e avendo di gran lunga sminuito l'importanza della figura paterna. Facendosi inconsciamente carico della rabbia e della delusione della madre e della famiglia materna, rifiuta aprioristicamente di frequentare il padre
e di riconoscere il legame con lui, con conseguente vissuto di potere non adeguato alla sua età e vissuti oppositivi e provocatori poco coerenti con la realtà”. E per la minore la consulente Per_2
ha evidenziato che è una bambina intelligente e vivace, emotivamente non ancora Per_2
5 congelata ma molto influenzata dall'atteggiamento della sorella più grande che vive come riferimento e che tende ad emulare, godendo della complicità con lei”.
L'approfondito accertamento peritale ha permesso di verificare compiutamente come il rifiuto paterno delle minori fosse riconducibile ad una situazione complessa, e non - sic et simpliciter - ad un volontario e deliberato comportamento materno. E la stessa CTU nelle conclusioni ha evidenziato che è necessario “da parte di entrambi i genitori un lavoro di psicoterapia individuale
e profondo per riconoscere ed affrontare le personali criticità emerse. Sarebbe utile la ripresa del percorso di mediazione familiare” sottolineando in tal modo l'esistenza di una profonda conflittualità ancora presente tra le parti.
Risulta pertanto sfornita di prova la condotta della madre di grave inadempimento, ovvero di deliberate condotte alienanti, ostacolanti e manipolative poste in essere dalla stessa nei confronti del padre, o comunque pregiudizievoli per le minori e/o impeditive del corretto esercizio di visita.
La CTU non ha rilevato, sul punto, alcuna inadeguatezza genitoriale, né in capo alla madre, né in capo al padre.
Il Collegio, quanto alle richieste istruttorie per interpello e testi di parte attrice, ritiene che le stesse siano irrilevanti ed inammissibili rispetto al quadro probatorio già in atti, specie all'esito dell'approfondita CTU svolta e degli esiti cui la stessa è pervenuta. Parimenti, appare superfluo il richiesto ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. relativo a documentazione reddituale avanzato da parte ricorrente, avendo il Collegio già sufficienti elementi a disposizione per la valutazione della situazione economica delle parti.
In ultimo, stante la risalenza nel tempo della presente vicenda processuale e la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati, ritiene il Collegio che la richiesta di parte resistente di rinvio/ sospensione della presente procedura per consentire l'osservazione dell'evolversi della situazione del nucleo ai fini delle future determinazioni, appaia superflua alla luce della prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi, in questa sede disposta.
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di 2/3 stante la soccombenza reciproca in punto mantenimento e la convergenza delle parti sulla domanda di affidamento, collocazione e modalità di visite, dovendosi porre la restante parte (1/3)
a carico di parte resistente, vista la soccombenza di quest'ultima in punto richieste sanzionatorie.
L'importo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
6 Fase di studio 1.701,00
Fase introduttiva 1.204,00
Fase istruttoria 1.806,00
Fase decisionale 2.905,00
Totale 7.616,00
Le spese di CTU, come liquidate con contestuale e separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50%, trattandosi di approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della prole.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 316 e 337 bis e ss. cod. civ., 737 ss. c.p.c.;
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita affida le minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie presso i luoghi individuati dai Servizi
Sociali ed alla presenza di un educatore, con la possibilità, rimessa alla valutazione dei Servizi stessi, di ampliamento e liberalizzazione dei tempi e modalità di tali incontri;
dispone che, ove gli incontri tra il padre e le figlie avranno un positivo andamento ed i Servizi ritengano praticabile l'ampliamento e la liberalizzazione, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi assunti tra i genitori o, in difetto, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane in cui le minori non staranno con il padre nel fine settimana;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alla mattina con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterno;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
7 - durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di , per l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, per Controparte_2
il mantenimento di un costante monitoraggio sulla situazione del nucleo, segnalando eventuali problematiche con l'attivazione altresì di un intervento di educativa territoriale per lo svolgimento degli incontri padre – figlie e nel contesto paterno e di un supporto alla genitorialità. dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, entro il 5 di ogni mese, ed a partire dal mese di deposito del ricorso, l'assegno di € 250,00 a figlia (euro 500,00 complessivi) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. rigetta le istanze di parte resistente ex art. 473 bis 39 c.p.c. rigetta le istanze istruttorie di parte ricorrente. compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite. condanna al pagamento della restante parte di dette spese (1/3) che liquida CP_1
in euro 2.538.00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
e nella misura del 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
Si comunichi ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ssa Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott. ssa Chantal Dameglio GIUDICE REL. EST.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 29978/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PELLOSO ANNA e dall'avv. OMAR Parte_1
TRIDENTE presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difeso dall'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA presso cui ha CP_1 eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata a [...] il [...] ed nata a Persona_1 Persona_2
Torino il 30.01.2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Le minori sono nate dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 18.11.2021 ha chiesto disporsi l'affidamento Parte_1
esclusivo delle figlie minori, la sospensione degli incontri padre -figlie con la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé le figlie presso un luogo neutro, nonché disporsi una consulenza tecnica d'ufficio psicologica ove necessaria.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 23.11.2021 il Giudice Relatore incaricava il Servizio sociale e di NPI / Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competente di trasmettere relazione sulla situazione delle minori e del nucleo familiare;
In data 9.03.2022 si costituiva chiedendo in via definitiva l'affidamento CP_1
condiviso delle minori e in via provvisoria ed urgente che i Servizi incaricati avviassero un
1 percorso di recupero della relazione padre -figlie, prevedendo, se ritenuto necessario, e di interesse per le minori, anche l'attivazione di incontri alla presenza di personale educativo, al fine di monitorare e sostenere la relazione e di ripristinare gli incontri;
All'udienza del 28.04.2022 il Giudice Relatore, disponeva, in via provvisoria ed urgente, la collocazione prevalente delle minori presso la madre, con la previsione di luoghi neutri per gli incontri con il padre e un contributo al mantenimento a carico del padre € 400 (€ 200,00 a figlia); richiedeva altresì ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione del nucleo familiare, con la messa in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori e di accertamento delle rispettive risorse genitoriali delle parti.
All'udienza del 27.10.2022 il Tribunale disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi incacati con incontri in luoghi neutri, rinviando all'udienza dell'11.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza poi rinviata all'8.6.2023. All'udienza del 8.6.2023 le parti chiedevano un rinvio per valutare le relazioni del servizio di NPI/Psicologia età evolutiva che nel frattempo non erano state depositate e il giudicante rinviava all'udienza del 23.11.2023.
All'udienza del 23.11.2023, stante quanto evidenziato dalle relazioni dei Servizi incaricati, entrambe le parti chiedevano disporsi CTU finalizzata ad individuare la migliore soluzione di affidamento e regolamentazione degli incontri tra il padre e le minori.
Con decreto del 28.11.2023 il Tribunale nominava il CTU;
entrambe le parti nominavano i rispettivi CTP. La relazione peritale veniva depositata in data 9.07.2024.
All'udienza del 30.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009
n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione
2 normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ebbene, le risultanze emerse dalla CTU, che il Collegio reputa pienamente condivisibili, avuto riguardo alla completezza dell'accertamento peritale, alla logicità e non contraddittorietà intrinseca dell'elaborato, alla compiutezza ed adeguatezza delle motivazioni esplicitate dalla consulente, le cui conclusioni risultano in linea rispetto all'indagine condotta ed agli elementi acquisiti, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte – consentono di ritenere soluzione senz'altro maggiormente rispondente all'interesse delle minori, quella che prevede l'affidamento delle minori con modalità condivisa, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento delle figlie, ed avendo le parti in sede di precisazioni delle conclusioni richiesto entrambe l'affidamento condiviso dei minori con collocazione presso la madre;
non vi è pertanto contrasto da dirimere. Sul punto, la CTU conclude nel senso che “sarebbe necessario mantenere un affidamento condiviso a sostegno della bigenitorialità e mantenere il collocamento prioritario presso la mamma”. Conclusioni condivise anche dai CTP nominati dalle parti.
Si riportano i passaggi salienti della CTU in punto capacità dei genitori di svolgere la funzione genitoriale. Per quanto concerne la ricorrente, il CTU ha evidenziato che: “la sig.ra presenta Pt_1
una struttura di personalità nevrotica caratterizzata dalla tendenza alla razionalizzazione e alla coartazione emotiva. È una donna intelligente e sensibile ma molto difesa, che ferita dal duplice fallimento di costruzione familiare su cui aveva investito moltissimo “porta la sua croce”, apparentemente e in modo inconsapevole adattandosi e collaborando, come da mandato della famiglia d'origine, in realtà cacciando la propria rabbia e la profonda delusione nel rimosso. È una madre attenta e premurosa e ha costruito un legame molto stretto coi suoi figli”.
Con riferimento alle capacità genitoriali del sig. il consulente ha evidenziato che: CP_1
“presenta una struttura di personalità nevrotica con nuclei post traumatici e depressivi non elaborati. È un uomo intelligente e molto emotivo che tende a rispondere ai problemi con
l'evitamento. L'incidente cui è sopravvissuto in età adolescenziale, a fronte della morte dell'amica
, che lo ha costretto ad interventi ricostruttivi al volto non è stato per nulla elaborato e Per_3
lo ha lasciato vittima di profondi sentimenti di impotenza e di colpa che lo portano a ritirarsi e a rinunciare di fronte all'aggressività dell'altro o ai vissuti di fallimento. Sentendosi impotente a
3 continuare ad essere il riferimento rassicurante per e i suoi figli, sentendosi in colpa per Pt_1
il fallimento lavorativo si è ritirato depressivamente, evitando il confronto come già era successo da ragazzo ed ora di fronte all'aggressività e al rifiuto delle figlie rischia di fare lo stesso, come si è ben evidenziato al momento della restituzione. È un padre affettuoso e molto legato alle proprie figlie e a tutti figli di che ha seguito nella crescita. Concentrato sui problemi Pt_1
lavorativi e riconoscendo a delle buone capacità genitoriali ha spesso delegato a lei la Pt_1
cura dei figli per cui, a fronte della separazione, si è trovato a dover recuperare il rapporto con
ed fattesi inconsciamente paladine della rabbia e della delusione della famiglia Per_1 Per_2 materna”.
Deve disporsi, per quanto sopra evidenziato, che le minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Per quanto concerne la frequentazione e gli incontri tra il padre e le minori, anche alla luce di quanto evidenziato dalla CTU e dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali, il Collegio ritiene necessaria la prosecuzione allo stati dei luoghi facilitanti il diritto di visita del padre, individuati dai Servizi Sociali, alla presenza di un educatore, che possa coadiuvare gli scambi comunicativi tra il padre e le minori, con la possibilità rimessa alla valutazione dei Servizi di ampliare in futuro i tempi e modalità di tali incontri, rispetto a quelli allo stato praticati. E nel caso di positivi andamenti di tali incontri si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi presi tra i genitori, che tengano conto degli impegni scolastici ed extra scolastici delle stesse, o in difetto, secondo il calendario di cui al dispositivo.
Il Collegio inoltre condivide quanto evidenziato dal CTU affinché, vista anche la diversa età delle minori e il loro diverso approccio relazionale rispetto al padre, gli incontri settimanali siano in prevalenza individuali, creando spazi e momenti comuni con pranzi e/o merende, in vista del progressivo ampliamento di cui sopra. Si ritiene altresì di concordare su quanto evidenziato dalla
CTU circa la necessità di attivare un servizio di educativa territoriale per l'accompagnamento delle minori agli incontri con il padre senza più il coinvolgimento della madre e per sostenere poi la relazione tra padre e minori nel contesto paterno.
Il Tribunale ritiene che, nella vicenda in esame, l'audizione delle minori appaia superflua, anche alla luce dell'approfondita relazione peritale svolta.
Il Collegio ritiene di aderire altresì a quanto espresso dal CTU in punto mantenimento dell'incarico ai Servizi Sociali e la presa in carico della NPI/Psicologia età evolutiva, al fine di monitorare il nucleo famigliare e segnalare eventuali problematiche, con l'attivazione di un intervento di educativa territoriale che possa affiancare le minori nel contesto paterno e di un avvio da parte di
4 entrambi i genitori di un percorso di psicoterapia individuale, di supporto alla genitorialità e di mediazione famigliare.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dele figlie quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti: la ricorrente, socia ed amministratore, unitamente alla di lei sorella, della società Santa Maria S.r.l. che commercia nel campo dell'abbigliamento, dalle ultime dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2022 ha avuto redditi lordi pari a 66.523,00 e per l'anno di imposta 2023 ha avuto redditi lordi pari a 62.019 euro;
paga un canone di locazione di circa 1300 euro mensili per l'abitazione ove vivono anche i tre figli avuto dal precedente matrimonio. Il resistente, lavoratore con P.IVA presso la società editoriale dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte per l'anno di imposta 2022 ha Parte_2
redditi lordi pari a 19.060 euro e per l'anno di imposta 2023 ha redditi lordi pari a 28.500,00 euro, non sostiene spese di locazione allo stato e il suo stipendio mensile, per l'anno 2024, di circa 3200 euro mensili.
Tenuto conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del sig. un assegno mensile, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00 (250,00 euro per figlia), oltre alla partecipazione alle spese “extra” come indicate in dispositivo, anche in considerazione delle necessità delle figlie in relazione alla loro età ed accresciute esigenze di vita, rispetto a quanto stabilito in via provvisoria con il decreto del
28.4.2022.
Parte resistente ha poi richiesto, in sede di precisazioni delle conclusioni, ai sensi dell'art 473 bis
39 c.p.c. – art. 709 ter c.p.c. ora abrogato -di ammonire la madre per le condotte contrarie all'interesse dei figli, individuando una somma di denaro per ogni violazione o rifiuto di collaborare con i Servizi incaricati e di condannarla ad una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre ad un risarcimento del danno in favore del sig. . CP_1
Tali richieste non possano trovare accoglimento. Il CTU ha rilevato come (..) ha Per_1
sviluppato un grave rischio evolutivo avendo congelato le emozioni e avendo di gran lunga sminuito l'importanza della figura paterna. Facendosi inconsciamente carico della rabbia e della delusione della madre e della famiglia materna, rifiuta aprioristicamente di frequentare il padre
e di riconoscere il legame con lui, con conseguente vissuto di potere non adeguato alla sua età e vissuti oppositivi e provocatori poco coerenti con la realtà”. E per la minore la consulente Per_2
ha evidenziato che è una bambina intelligente e vivace, emotivamente non ancora Per_2
5 congelata ma molto influenzata dall'atteggiamento della sorella più grande che vive come riferimento e che tende ad emulare, godendo della complicità con lei”.
L'approfondito accertamento peritale ha permesso di verificare compiutamente come il rifiuto paterno delle minori fosse riconducibile ad una situazione complessa, e non - sic et simpliciter - ad un volontario e deliberato comportamento materno. E la stessa CTU nelle conclusioni ha evidenziato che è necessario “da parte di entrambi i genitori un lavoro di psicoterapia individuale
e profondo per riconoscere ed affrontare le personali criticità emerse. Sarebbe utile la ripresa del percorso di mediazione familiare” sottolineando in tal modo l'esistenza di una profonda conflittualità ancora presente tra le parti.
Risulta pertanto sfornita di prova la condotta della madre di grave inadempimento, ovvero di deliberate condotte alienanti, ostacolanti e manipolative poste in essere dalla stessa nei confronti del padre, o comunque pregiudizievoli per le minori e/o impeditive del corretto esercizio di visita.
La CTU non ha rilevato, sul punto, alcuna inadeguatezza genitoriale, né in capo alla madre, né in capo al padre.
Il Collegio, quanto alle richieste istruttorie per interpello e testi di parte attrice, ritiene che le stesse siano irrilevanti ed inammissibili rispetto al quadro probatorio già in atti, specie all'esito dell'approfondita CTU svolta e degli esiti cui la stessa è pervenuta. Parimenti, appare superfluo il richiesto ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. relativo a documentazione reddituale avanzato da parte ricorrente, avendo il Collegio già sufficienti elementi a disposizione per la valutazione della situazione economica delle parti.
In ultimo, stante la risalenza nel tempo della presente vicenda processuale e la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati, ritiene il Collegio che la richiesta di parte resistente di rinvio/ sospensione della presente procedura per consentire l'osservazione dell'evolversi della situazione del nucleo ai fini delle future determinazioni, appaia superflua alla luce della prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi, in questa sede disposta.
Da ultimo, il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese nella misura di 2/3 stante la soccombenza reciproca in punto mantenimento e la convergenza delle parti sulla domanda di affidamento, collocazione e modalità di visite, dovendosi porre la restante parte (1/3)
a carico di parte resistente, vista la soccombenza di quest'ultima in punto richieste sanzionatorie.
L'importo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore (valori medi delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
6 Fase di studio 1.701,00
Fase introduttiva 1.204,00
Fase istruttoria 1.806,00
Fase decisionale 2.905,00
Totale 7.616,00
Le spese di CTU, come liquidate con contestuale e separato decreto, vengono definitivamente poste a carico delle parti al 50%, trattandosi di approfondimento istruttorio svolto nell'interesse della prole.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 316 e 337 bis e ss. cod. civ., 737 ss. c.p.c.;
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita affida le minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie presso i luoghi individuati dai Servizi
Sociali ed alla presenza di un educatore, con la possibilità, rimessa alla valutazione dei Servizi stessi, di ampliamento e liberalizzazione dei tempi e modalità di tali incontri;
dispone che, ove gli incontri tra il padre e le figlie avranno un positivo andamento ed i Servizi ritengano praticabile l'ampliamento e la liberalizzazione, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo accordi assunti tra i genitori o, in difetto, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola e sino alla domenica sera quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nelle settimane in cui le minori non staranno con il padre nel fine settimana;
un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola e sino alla mattina con riaccompagnamento a scuola nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterno;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
7 - durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore
(in assenza di accordo le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei competenti Servizi sociali e di , per l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari, per Controparte_2
il mantenimento di un costante monitoraggio sulla situazione del nucleo, segnalando eventuali problematiche con l'attivazione altresì di un intervento di educativa territoriale per lo svolgimento degli incontri padre – figlie e nel contesto paterno e di un supporto alla genitorialità. dispone che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, entro il 5 di ogni mese, ed a partire dal mese di deposito del ricorso, l'assegno di € 250,00 a figlia (euro 500,00 complessivi) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. rigetta le istanze di parte resistente ex art. 473 bis 39 c.p.c. rigetta le istanze istruttorie di parte ricorrente. compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite. condanna al pagamento della restante parte di dette spese (1/3) che liquida CP_1
in euro 2.538.00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
[...]
e nella misura del 50% ciascuno. Pt_1 CP_1
Si comunichi ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
8