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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.10876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10876/2024 R.G. promossa da:
c.f. , con l'avv. PEDRETTI EMANUELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Breno, Piazza Vittoria, n. 1/F
e
(c.f. , con l'avv. BONA GIOVANNI, elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore in Capo Ponte, via Italia, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 12.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1. vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
3. la dimora coniugale sita in Ceto (Bs) alla Via Rivea, n.9 (unitamente ai mobili, arredi e pertinenze), di proprietà della sig. viene assegnata alla stessa, nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi;
Pt_1
4. il sig. cede alla sig. a propria quota di proprietà dei mobili, arredi e pertinenze e rinuncia Pt_2 Pt_1 sin da ora ad ogni pretesa sugli stessi;
5. i coniugi si danno atto di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
6. i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le inclinazioni naturali e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
7. i figli minori e restano collocati presso l'abitazione della madre ed il padre potrà tenerli a Per_1 Per_2 weekend alternati, dal sabato dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00 quando li riaccompagnerà a casa, nonché un giovedì pomeriggio nelle altre settimane in cui non terrà il minore, quando il padre andrà a prenderli alle ore 14 e li riaccompagnerà a casa alle ore 20,00 (eventualmente tale giorno potrà essere modificato in base alle esigenze, scolastiche e non, dei figli stessi); durante il periodo natalizio, tre giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale due giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta e trascorreranno con il padre alternativamente una volta il giorno di Natale
e una volta il giorno di Pasqua;
durante il periodo estivo due settimane, non consecutive, da concordare con la madre ed i figli entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che il padre resti con gli stessi in tale periodo;
eventuali impedimenti lavorativi saranno tempestivamente comunicati al genitore affidatario, così come potranno essere coinvolti, sempre previo congruo avviso in caso di impossibilità del Sig. nello Pt_2 svolgimento delle incombenze del diritto di visita, all'occorrenza, i nonni paterni;
8. il sig. verserà alla sig. a titolo di concorso per il mantenimento dei figli , e Pt_2 Pt_1 Per_3 Per_1
, fino a quando gli stessi saranno economicamente autosufficienti, la somma di € 200,00 (duecento/00) Per_2 per figlio e, quindi, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) entro il 10 di ogni mese, a partire da
Giugno 2024; tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie operaie ed impiegatizie;
9. le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno poste a carico di ciascun genitore, nella misura del
50%, secondo il Protocollo d'intesa sul regime di spese non comprese nell'assegno di mantenimento tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia - prot. n.2206/16;
10. i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
11. spese e compensi legali compensati.
PER IL DIVORZIO:
Venga pronunciata sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile celebrato fra i ricorrenti l'01.05.2010 in Ceto (Bs), trascritto al n.1 – P.1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceto per l'anno 2010, alle medesime condizioni della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01.05.2010, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CETO (anno 2010, parte I^, n.1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.10876/2024 R.G. promossa da:
c.f. , con l'avv. PEDRETTI EMANUELA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Breno, Piazza Vittoria, n. 1/F
e
(c.f. , con l'avv. BONA GIOVANNI, elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo studio del difensore in Capo Ponte, via Italia, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 12.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1. vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
3. la dimora coniugale sita in Ceto (Bs) alla Via Rivea, n.9 (unitamente ai mobili, arredi e pertinenze), di proprietà della sig. viene assegnata alla stessa, nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi;
Pt_1
4. il sig. cede alla sig. a propria quota di proprietà dei mobili, arredi e pertinenze e rinuncia Pt_2 Pt_1 sin da ora ad ogni pretesa sugli stessi;
5. i coniugi si danno atto di avere già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_1
6. i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le inclinazioni naturali e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
7. i figli minori e restano collocati presso l'abitazione della madre ed il padre potrà tenerli a Per_1 Per_2 weekend alternati, dal sabato dopo l'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 19.00 quando li riaccompagnerà a casa, nonché un giovedì pomeriggio nelle altre settimane in cui non terrà il minore, quando il padre andrà a prenderli alle ore 14 e li riaccompagnerà a casa alle ore 20,00 (eventualmente tale giorno potrà essere modificato in base alle esigenze, scolastiche e non, dei figli stessi); durante il periodo natalizio, tre giorni comprensivi del Natale o del Capodanno;
durante il periodo pasquale due giorni, comprensivi del giorno di Pasqua o di Pasquetta e trascorreranno con il padre alternativamente una volta il giorno di Natale
e una volta il giorno di Pasqua;
durante il periodo estivo due settimane, non consecutive, da concordare con la madre ed i figli entro il 31 maggio di ogni anno, precisando che il padre resti con gli stessi in tale periodo;
eventuali impedimenti lavorativi saranno tempestivamente comunicati al genitore affidatario, così come potranno essere coinvolti, sempre previo congruo avviso in caso di impossibilità del Sig. nello Pt_2 svolgimento delle incombenze del diritto di visita, all'occorrenza, i nonni paterni;
8. il sig. verserà alla sig. a titolo di concorso per il mantenimento dei figli , e Pt_2 Pt_1 Per_3 Per_1
, fino a quando gli stessi saranno economicamente autosufficienti, la somma di € 200,00 (duecento/00) Per_2 per figlio e, quindi, la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) entro il 10 di ogni mese, a partire da
Giugno 2024; tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per i consumi delle famiglie operaie ed impiegatizie;
9. le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno poste a carico di ciascun genitore, nella misura del
50%, secondo il Protocollo d'intesa sul regime di spese non comprese nell'assegno di mantenimento tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia - prot. n.2206/16;
10. i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
11. spese e compensi legali compensati.
PER IL DIVORZIO:
Venga pronunciata sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio civile celebrato fra i ricorrenti l'01.05.2010 in Ceto (Bs), trascritto al n.1 – P.1 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ceto per l'anno 2010, alle medesime condizioni della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01.05.2010, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CETO (anno 2010, parte I^, n.1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti