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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1027/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Annarita Donofrio Consigliere rel.
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CHIARINI FABIO con domicilio eletto in VIA VALLE
D'AOSTA 36 40139 BOLOGNA appellante e
(AMMESSA PPS DELIBERA COA 05/11/24) Controparte_1
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CARASSI C.F._2
CLARICE con domicilio eletto in VIA F. ORSINI N. 11 40026 IMOLA appellato Controparte_2
intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 14.03.2023 presso il Tribunale di Bologna chiedeva la separazione dalla moglie Parte_1 [...]
con la quale aveva contratto matrimonio a Santo Domingo il CP_1
13.04.2018 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola al n.69, Parte 2, Serie C, dell'anno 2018, Ufficio 1 – matrimonio dal quale erano nati due figlie, (05.06.2020) e (16.04.2022). Per_1 Per_2
Esponeva che entrambi i coniugi avevano altri figli nati da precedenti relazioni: segnatamente egli era padre di diventata da poco Per_3
maggiorenne, mentre la era madre di (12.05.2015); che CP_1 Per_4
l'equilibrio familiare si era incrinato nel corso di una vacanza estiva del
2022, quando il minore aveva molestato sessualmente e la Per_4 Per_3
aveva difeso il figlio sporgendo denuncia-querela nei confronti del CP_1
coniuge; che il procedimento penale attivato dalla denuncia della CP_1
era già in fase di archiviazione;
che , nonostante la tenera età, aveva Per_4
già in passato tenuto condotte preoccupanti sotto tale aspetto;
che, sollecitato dalla Procura minorile, il Tribunale per i NI in data
04.11.2022 aveva affidato le figlie minori della coppia al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocazione presso la madre nella casa familiare, e successivamente aveva disposto la collocazione protetta madre- minori, incaricando il Servizio Sociale di regolamentare i rapporti padre-
pag. 2/9 figlie nelle forme protette e di formulare un programma di sostegno personale e genitoriale.
Chiedeva quindi di mantenere l'affidamento delle figlie ai Servizi Sociali di Imola, con collocazione immediata presso la casa da assegnare al padre e obbligo di mantenimento interamente a carico del padre (spese ordinarie e straordinarie a carico del padre nella misura del 100%), senza impedimenti a visite o frequentazioni per la madre.
Si costituiva in data 11.05.2023 aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione dei coniugi, ma con addebito in capo al marito;
chiedeva l'affido esclusivo delle figlie minori e la loro Per_1 Per_2
collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa familiare;
obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante un assegno mensile di € 500,00, oltre l'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno unico interamente in proprio favore;
obbligo a carico del coniuge di contribuire al suo personale mantenimento mediante l'assegno mensile di € 200,00. A tal fine rappresentava che il coniuge si era reso autore di condotte altamente aggressive nei confronti propri e del figlio , pure alla presenza degli operatori sociali, che avevano Per_4
anche trovato riscontro nel decreto provvisorio n. 5090 del 13.10.2022
(proc. n. RG V. 1491/2022) con cui il Tribunale per i NI aveva affidato le minori ai Servizi Sociali, collocandole con la madre in modalità protetta;
rilevava altresì che la collocazione protetta doveva essere necessariamente temporanea e che risultava certamente utile un suo superamento, consentendo al nucleo madre-minori di fare ritorno all'abitazione familiare.
pag. 3/9 Interveniva il curatore speciale dei minori avv. con Persona_5
memoria del 12.05.2023, ritenendo non accoglibile la richiesta paterna in riferimento alla collocazione presso di lui delle figlie, a causa della inadeguatezza dimostrata nei riguardi delle stesse, spettatrici di “sfuriate, insulti, ubriachezza e comportamenti vessatori” nei confronti del fratello
. Chiedeva pertanto di confermare le statuizioni del Tribunale per i Per_4
NI (l'affidamento delle minori al Servizio Sociale competente per territorio, la collocazione delle stesse con la madre in comunità, la regolamentazione degli incontri con il padre in forma protetta, la prosecuzione degli interventi di sostegno personale e genitoriale anche a mezzo dei servizi specialistici).
Con sentenza n.1733/2024, pubblicata il 13.06.2024, il Tribunale di
Bologna accoglieva la domanda di separazione, disponeva l'affido delle figlie e al Servizio Sociale territorialmente competente per Per_1 Per_2
un periodo di due anni, con collocazione prevalente presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare;
disponeva liberi incontri del padre, previo accordo con la madre e il Servizio Sociale (prevedendo, in mancanza di accordo, fine settimana alternati, sempre in modo alternato, uno/due pomeriggi infrasettimanali, sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive); poneva a carico del l'obbligo di corrispondere Pt_1
alla , a titolo di contributo al suo personale mantenimento, la CP_1
somma mensile di € 100,00, nonché, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 70% delle spese pag. 4/9 straordinarie;
disponeva la corresponsione dell'assegno unico alla madre;
compensava le spese di lite.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello il censurando, con Pt_1
un unico motivo, il vizio radicale di motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, per aver il Tribunale richiamato l'ultima relazione dei
Servizi Sociali, che dava atto del positivo ed esaustivo percorso condotto dal padre e dei risultati raggiunti, salvo poi disattendere interamente le valutazioni dell'Ente e adottare una decisione del tutto scollegata dalle conclusioni alle quali gli operatori erano giunti, ritenendo il padre il genitore maggiormente adeguato e la madre non ancora pronta e necessitante di sostegno e aiuto.
Tanto dedotto, il chiedeva di mantenere l'affidamento delle figlie Pt_1
minori al Servizio Sociale competente, trattandosi di statuizione non contestata dalle parti con collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione paterna, con facoltà per la madre di visita e di frequentazione secondo gli accordi assunti dalle parti ovvero secondo le direttive del
Servizio Sociale in assenza di accordo tra i genitori;
obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie;
disposizione per la di continuare il percorso presso la Comunità, CP_1
tenuto anche conto del collocamento presso la medesima struttura dell'altro figlio minore della stessa.
3.- Si costituiva in giudizio la opponendosi al gravame, ritenendo CP_1
le avverse argomentazioni destituite di fondamento, ritenendo il collocamento prevalente delle figlie presso sé nella casa familiare a lei assegnata come la scelta maggiormente tutelante e corrispondente al pag. 5/9 preminente interesse delle minori, e che, al contempo, assicura il mantenimento dei rapporti con il fratello . Per_4
Rappresentava, inoltre, che l'appellante aveva nel frattempo alienato la casa familiare (all'insaputa della moglie e dei Servizi Sociali) così violando la statuizione della sentenza impugnata relativa all'assegnazione dell'abitazione e corroborando il giudizio di inadeguatezza paterna.
Domandava altresì, in via incidentale, a fronte della nuova esigenza di reperire un'abitazione consona ove trasferirsi con la prole, l'aumento dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
delle figlie minori nell'importo mensile di € 800,00, nonché l'aumento del contributo di mantenimento personale alla somma mensile di € 200,00, ferme le statuizioni sull'assegno unico e sulle spese straordinarie.
4.- Si costituiva con memoria del 05.11.2024 la Curatrice speciale dei minori chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata incidentale, fermo l'affido delle minori al Servizio Sociale, accertata la non opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale ai terzi acquirenti per tardiva trascrizione, mantenere la collocazione delle minori con la madre provvisoriamente presso la comunità dove attualmente si trovano o in altra ritenuta più adeguata al nucleo, in attesa del reperimento di una soluzione abitativa autonoma e, pertanto, aumentare il contributo dovuto dal per il mantenimento della coniuge e delle figlie minori, nella Pt_1
misura ritenuta di giustizia, fermo il 70% a suo carico delle spese straordinarie e l'assegno unico per interno alla sig.ra . CP_1
5.- Il Pubblico Ministero interveniva.
6.- L'appello va rigettato.
pag. 6/9 L'impugnazione in punto di assegnazione della casa familiare è stata rinunciata all'ultima udienza dall'appellante.
L'affidamento dei minori ai Sevizi Sociali competenti non è oggetto di impugnazione.
La domanda di collocazione delle minori presso il padre appare non meritevole di accoglimento anche alla luce del comportamento del padre successivo alla sentenza di separazione tramite la vendita dell'immobile già assegnato alla madre, indicativo di una scarsa capacità di accudimento della prole;
il fatto che allo stato le minori di fatto stiano presso la residenza della nonna paterna con il padre durante la settimana e solo nei weekend con la madre – come dichiarato dalle parti all'ultima udienza del
5.12.2024 - è una scelta momentanea concordata tra le parti solo in ragione della distanza della scuola rispetto alla nuova comunità ove è stata collocata la madre con l'altro figlio, in attesa del reperimento di una nuova sistemazione abitativa per l'intervenuta vendita della casa coniugale.
Il forte divario economico tra le parti dovuto allo stato di disoccupazione della moglie, che allo stato dovrà anche reperire adeguata sistemazione abitativa con le conseguenti spese, e all'importante capacità reddituale del marito quale risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi (titolare di impresa artigiana individuale, lo stesso ha dichiarato nel 2023 un reddito personale di € 44. 222,00) da valutare anche unitamente all'incasso del prezzo di vendita dell'immobile, induce in questa sede a ritenere non congrui gli assegni già fissati dal primo giudice che vengono in questa sede rideterminati in € 200,00 per la moglie ed € 250,00 per ognuna delle figlie, oltre le spese straordinarie come già disciplinate.
pag. 7/9 Spese a carico dell'appellante per la soccombenza, considerata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
( 05/11/24), con l'intervento del Controparte_3
Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1733/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 200,00 l'assegno mensile dovuto per il mantenimento della moglie, fissa in € 250,00 mensili l'assegno ordinario dovuto dal padre per il mantenimento di ognuna delle figlie, oltre le spese straordinarie da ripartire al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata e, per essa in favore dello Stato, delle spese che liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 8/9 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 5.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1027/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Annarita Donofrio Consigliere rel.
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CHIARINI FABIO con domicilio eletto in VIA VALLE
D'AOSTA 36 40139 BOLOGNA appellante e
(AMMESSA PPS DELIBERA COA 05/11/24) Controparte_1
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CARASSI C.F._2
CLARICE con domicilio eletto in VIA F. ORSINI N. 11 40026 IMOLA appellato Controparte_2
intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 14.03.2023 presso il Tribunale di Bologna chiedeva la separazione dalla moglie Parte_1 [...]
con la quale aveva contratto matrimonio a Santo Domingo il CP_1
13.04.2018 - atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola al n.69, Parte 2, Serie C, dell'anno 2018, Ufficio 1 – matrimonio dal quale erano nati due figlie, (05.06.2020) e (16.04.2022). Per_1 Per_2
Esponeva che entrambi i coniugi avevano altri figli nati da precedenti relazioni: segnatamente egli era padre di diventata da poco Per_3
maggiorenne, mentre la era madre di (12.05.2015); che CP_1 Per_4
l'equilibrio familiare si era incrinato nel corso di una vacanza estiva del
2022, quando il minore aveva molestato sessualmente e la Per_4 Per_3
aveva difeso il figlio sporgendo denuncia-querela nei confronti del CP_1
coniuge; che il procedimento penale attivato dalla denuncia della CP_1
era già in fase di archiviazione;
che , nonostante la tenera età, aveva Per_4
già in passato tenuto condotte preoccupanti sotto tale aspetto;
che, sollecitato dalla Procura minorile, il Tribunale per i NI in data
04.11.2022 aveva affidato le figlie minori della coppia al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocazione presso la madre nella casa familiare, e successivamente aveva disposto la collocazione protetta madre- minori, incaricando il Servizio Sociale di regolamentare i rapporti padre-
pag. 2/9 figlie nelle forme protette e di formulare un programma di sostegno personale e genitoriale.
Chiedeva quindi di mantenere l'affidamento delle figlie ai Servizi Sociali di Imola, con collocazione immediata presso la casa da assegnare al padre e obbligo di mantenimento interamente a carico del padre (spese ordinarie e straordinarie a carico del padre nella misura del 100%), senza impedimenti a visite o frequentazioni per la madre.
Si costituiva in data 11.05.2023 aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione dei coniugi, ma con addebito in capo al marito;
chiedeva l'affido esclusivo delle figlie minori e la loro Per_1 Per_2
collocazione presso la madre e l'assegnazione della casa familiare;
obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante un assegno mensile di € 500,00, oltre l'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento dell'assegno unico interamente in proprio favore;
obbligo a carico del coniuge di contribuire al suo personale mantenimento mediante l'assegno mensile di € 200,00. A tal fine rappresentava che il coniuge si era reso autore di condotte altamente aggressive nei confronti propri e del figlio , pure alla presenza degli operatori sociali, che avevano Per_4
anche trovato riscontro nel decreto provvisorio n. 5090 del 13.10.2022
(proc. n. RG V. 1491/2022) con cui il Tribunale per i NI aveva affidato le minori ai Servizi Sociali, collocandole con la madre in modalità protetta;
rilevava altresì che la collocazione protetta doveva essere necessariamente temporanea e che risultava certamente utile un suo superamento, consentendo al nucleo madre-minori di fare ritorno all'abitazione familiare.
pag. 3/9 Interveniva il curatore speciale dei minori avv. con Persona_5
memoria del 12.05.2023, ritenendo non accoglibile la richiesta paterna in riferimento alla collocazione presso di lui delle figlie, a causa della inadeguatezza dimostrata nei riguardi delle stesse, spettatrici di “sfuriate, insulti, ubriachezza e comportamenti vessatori” nei confronti del fratello
. Chiedeva pertanto di confermare le statuizioni del Tribunale per i Per_4
NI (l'affidamento delle minori al Servizio Sociale competente per territorio, la collocazione delle stesse con la madre in comunità, la regolamentazione degli incontri con il padre in forma protetta, la prosecuzione degli interventi di sostegno personale e genitoriale anche a mezzo dei servizi specialistici).
Con sentenza n.1733/2024, pubblicata il 13.06.2024, il Tribunale di
Bologna accoglieva la domanda di separazione, disponeva l'affido delle figlie e al Servizio Sociale territorialmente competente per Per_1 Per_2
un periodo di due anni, con collocazione prevalente presso la madre, assegnando alla stessa la casa familiare;
disponeva liberi incontri del padre, previo accordo con la madre e il Servizio Sociale (prevedendo, in mancanza di accordo, fine settimana alternati, sempre in modo alternato, uno/due pomeriggi infrasettimanali, sette giorni durante le vacanze natalizie, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive); poneva a carico del l'obbligo di corrispondere Pt_1
alla , a titolo di contributo al suo personale mantenimento, la CP_1
somma mensile di € 100,00, nonché, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di € 300,00, oltre il 70% delle spese pag. 4/9 straordinarie;
disponeva la corresponsione dell'assegno unico alla madre;
compensava le spese di lite.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello il censurando, con Pt_1
un unico motivo, il vizio radicale di motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, per aver il Tribunale richiamato l'ultima relazione dei
Servizi Sociali, che dava atto del positivo ed esaustivo percorso condotto dal padre e dei risultati raggiunti, salvo poi disattendere interamente le valutazioni dell'Ente e adottare una decisione del tutto scollegata dalle conclusioni alle quali gli operatori erano giunti, ritenendo il padre il genitore maggiormente adeguato e la madre non ancora pronta e necessitante di sostegno e aiuto.
Tanto dedotto, il chiedeva di mantenere l'affidamento delle figlie Pt_1
minori al Servizio Sociale competente, trattandosi di statuizione non contestata dalle parti con collocamento prevalente delle minori presso l'abitazione paterna, con facoltà per la madre di visita e di frequentazione secondo gli accordi assunti dalle parti ovvero secondo le direttive del
Servizio Sociale in assenza di accordo tra i genitori;
obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie;
disposizione per la di continuare il percorso presso la Comunità, CP_1
tenuto anche conto del collocamento presso la medesima struttura dell'altro figlio minore della stessa.
3.- Si costituiva in giudizio la opponendosi al gravame, ritenendo CP_1
le avverse argomentazioni destituite di fondamento, ritenendo il collocamento prevalente delle figlie presso sé nella casa familiare a lei assegnata come la scelta maggiormente tutelante e corrispondente al pag. 5/9 preminente interesse delle minori, e che, al contempo, assicura il mantenimento dei rapporti con il fratello . Per_4
Rappresentava, inoltre, che l'appellante aveva nel frattempo alienato la casa familiare (all'insaputa della moglie e dei Servizi Sociali) così violando la statuizione della sentenza impugnata relativa all'assegnazione dell'abitazione e corroborando il giudizio di inadeguatezza paterna.
Domandava altresì, in via incidentale, a fronte della nuova esigenza di reperire un'abitazione consona ove trasferirsi con la prole, l'aumento dell'assegno dovuto dal a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
delle figlie minori nell'importo mensile di € 800,00, nonché l'aumento del contributo di mantenimento personale alla somma mensile di € 200,00, ferme le statuizioni sull'assegno unico e sulle spese straordinarie.
4.- Si costituiva con memoria del 05.11.2024 la Curatrice speciale dei minori chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata incidentale, fermo l'affido delle minori al Servizio Sociale, accertata la non opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale ai terzi acquirenti per tardiva trascrizione, mantenere la collocazione delle minori con la madre provvisoriamente presso la comunità dove attualmente si trovano o in altra ritenuta più adeguata al nucleo, in attesa del reperimento di una soluzione abitativa autonoma e, pertanto, aumentare il contributo dovuto dal per il mantenimento della coniuge e delle figlie minori, nella Pt_1
misura ritenuta di giustizia, fermo il 70% a suo carico delle spese straordinarie e l'assegno unico per interno alla sig.ra . CP_1
5.- Il Pubblico Ministero interveniva.
6.- L'appello va rigettato.
pag. 6/9 L'impugnazione in punto di assegnazione della casa familiare è stata rinunciata all'ultima udienza dall'appellante.
L'affidamento dei minori ai Sevizi Sociali competenti non è oggetto di impugnazione.
La domanda di collocazione delle minori presso il padre appare non meritevole di accoglimento anche alla luce del comportamento del padre successivo alla sentenza di separazione tramite la vendita dell'immobile già assegnato alla madre, indicativo di una scarsa capacità di accudimento della prole;
il fatto che allo stato le minori di fatto stiano presso la residenza della nonna paterna con il padre durante la settimana e solo nei weekend con la madre – come dichiarato dalle parti all'ultima udienza del
5.12.2024 - è una scelta momentanea concordata tra le parti solo in ragione della distanza della scuola rispetto alla nuova comunità ove è stata collocata la madre con l'altro figlio, in attesa del reperimento di una nuova sistemazione abitativa per l'intervenuta vendita della casa coniugale.
Il forte divario economico tra le parti dovuto allo stato di disoccupazione della moglie, che allo stato dovrà anche reperire adeguata sistemazione abitativa con le conseguenti spese, e all'importante capacità reddituale del marito quale risultante dalle sue dichiarazioni dei redditi (titolare di impresa artigiana individuale, lo stesso ha dichiarato nel 2023 un reddito personale di € 44. 222,00) da valutare anche unitamente all'incasso del prezzo di vendita dell'immobile, induce in questa sede a ritenere non congrui gli assegni già fissati dal primo giudice che vengono in questa sede rideterminati in € 200,00 per la moglie ed € 250,00 per ognuna delle figlie, oltre le spese straordinarie come già disciplinate.
pag. 7/9 Spese a carico dell'appellante per la soccombenza, considerata la soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
( 05/11/24), con l'intervento del Controparte_3
Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1733/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: fissa in € 200,00 l'assegno mensile dovuto per il mantenimento della moglie, fissa in € 250,00 mensili l'assegno ordinario dovuto dal padre per il mantenimento di ognuna delle figlie, oltre le spese straordinarie da ripartire al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata e, per essa in favore dello Stato, delle spese che liquida in € 3.809,00 per compensi del primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 8/9 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 5.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 9/9