Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6077
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Sentenza 26 marzo 2004

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L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti degli scritti difensivi, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità - anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè all'indicazione delle sole espressioni da censurare -, essendo preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6077
    Data del deposito : 26 marzo 2004

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