Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti degli scritti difensivi, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche d'ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità - anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè all'indicazione delle sole espressioni da censurare -, essendo preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 6077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6077 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIORGIO PUTATURO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IA AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 17291/01 proposto da:
IA AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA ORIANI 91, presso l'avvocato PIER LUIGI DE PALMA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADA ROSSO SANTONI De SIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AG FA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 400/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del n/12/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ALBINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la inammissibilità dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.10.1997 ST TA, titolare dell'omonima Ditta, evocava in giudizio l'AM (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino) dinanzi ai Tribunale di Torino per sentirla dichiarare inadempiente al contratto di appalto stipulato e condannare al risarcimento dei danni, quantificati in somma giornaliera non inferiore a lire 255.000 dal 10.10.1997 per tutta la durata contrattuale di anni 3, per un totale di lire 229.500.000 o superiore somma accertanda.
L'attore esponeva: di esser divenuto aggiudicatario di contratto di appalto della pulizia del mercato di piazza Galimberti in Torino, lotto 5; che nel contratto l'AM aveva fatto carico alla appaltatrice di effettuare il lavaggio e la disinfestazione dell'area dove era installata e movimentata apposita benna;
che la benna in questione costituiva un bene funzionale alla pulizia della piazza come impianto fisso appositamente installato;
di aver effettuato l'offerta rivelatasi vittoriosa tenendo conto della presenza della benna di cui sopra e della collaborazione da questa apportata per la riduzione dei volumi di carico dei rifiuti e comunque per il loro compattamento;
che in particolare tale supporto avrebbe consentito il risparmio di un viaggio quotidiano alla discarica;
che peraltro due giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto l'AM aveva asportato la benna in questione;
che ne era conseguita la necessità di un viaggio giornaliero in più e maggiori oneri di raccolta e compattamento dei rifiuti.
Il TA insisteva per l'accertamento del fatto che l'utilizzo della benna faceva parte del capitolato di appalto e che la rimozione della stessa da parte del committente integrava conseguentemente una violazione contrattuale, fonte di danno risarcibile. Si costituiva in giudizio l'AM chiedendo il rigetto dell'avversaria domanda ed assumendo che dal contratto non discendeva alcuna obbligatone da parte sua di mantenere in loco la benna in questione. L'AM aggiungeva che la benna era una attrezzatura a compressione per il conferimento dei rifiuti urbani e che era stata rimossa, sia perché nei suoi pressi i cittadini erano soliti depositare ogni genere di rifiuti anche speciali, sia perché essa richiedeva la presenza giornaliera di due addetti ed era comunque sottoutilizzata;
la convenuta richiamava altresì l'art. 10 del capitolato che escludeva ogni diritto ad indennizzi per la ditta appaltatrice in connessione con aumento o diminuzione della spazzatura raccolta. Aggiungeva infine, sulla scorta della documentazione prodotta, che il TA non aveva subito alcun danno dalla rimozione della benna da Piazza Galimberti, sia perché risultava una diminuzione dei conferimenti alla discarica di via Germagnano, sia perché nel corso dell'esecuzione del contratto l'AM aveva favorito l'attore autorizzandolo a depositare i rifiuti mercatali costituiti da carichi omogenei di cassette di legno e pallets al deposito di via Zino Zini e non in via Germagnano, con notevole risparmio in termini di spostamento. Contestava infine il quantum dei danni richiesti e l'esattezza del conteggio ex adverso elaborato.
Con sentenza del 9.2.2000 il Tribunale di Torino respingeva tutte le domande proposte da parte attrice e condannava il TA alla rifusione delle spese processuali della controparte, liquidate in lire 20.800.000.
Con atto di citazione notificato il 20.3.200 proponeva appello ST TA, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza l'integrale accoglimento della propria domanda, col favore delle spese processuali dei due gradi del giudizio.
L'appellante censurava la decisione del giudice di primo grado, osservando: che il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente che la benna fosse un camion mobile e non già un macchinario statico che aveva l'utilità specifica di procedere al compattamente dei rifiuti agevolandone il trasporto (con conseguente risparmio sul numero di viaggi giornalieri alla discarica); che comunque il primo giudice non aveva correttamente applicato le norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 362, 1366, 1367 e 1(370 c.c.) e non aveva rettamente colto come dal testo contrattuale fosse desumibile la previsione della continuatività dell'operatività della benna;
che comunque l'appellante aveva anche invocato la teoria dell'affidamento incolpevole e quindi aveva altresì prospettato un'azione extracontrattuale. Si costituiva in giudizio l'appellata AM chiedendo il rigetto dell'appello proposto e per l'effetto l'integrale conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza in data 20.3.2001 la Corte d'Appello di Torino, dichiarava "l'IA inadempiente al contratto di appalto stipulato per avere rimosso la benna dall'area mercatale di piazza Galimberti" ma al contempo la Corte respingeva la domanda di condanna dell'IA al risarcimento del danno proposto dal signor TA.
Con atto notificato in data 15.5.2001 il TA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l'AM che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base dì due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il TA deduce con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la corte d'Appello riformato la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alla spese, pur avendola riformata nel merito, e per non aver la Corte d'Appello censurato la quantificazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 89 c.p.c., per aver la Corte d'Appello ingiustamente disposto la cancellazione di espressioni critiche della decisione di primo grado, censurandole quali espressioni ingiuriose.
Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2695 e 1223 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3, nonché violazione dell'art. 360 n. 5 per omessa contraddittoria decisione assunta in modo difforme dalle prove raccolte nel processo. L'AM deduce con il primo motivo di ricorso incidentale la violazione dell'art. 1374 in merito alla individuazione ed applicazione del principio di eterointegrazione del contratto laddove la Corte d'Appello ha accolto e fatto propria la tesi proposta da controparte in merito all'esistenza, secondo quanto espresso nel capitolato d'appalto, di un'obbligazione in capo all'IA di mantenere e far funzionare la benna collocata nell'area mercatale di piazza Galimberti, sulla quale la ditta del TA ha eseguito i lavori di pulizia e asporto dei rifiuti.
Con il secondo motivo deduce la contraddittoria motivazione, nonché la violazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ. in merito alla interpretazione della clausola contrattuale relativa alla presenza della benna sul luogo di adempimento del contratto di appalto. Secondo l'AM, la Corte d'Appello di Torino, nel tentativo di ricostruire la volontà contrattuale delle parti, sarebbe incorsa in ulteriore errore nell'applicazione delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile, nonché in un vizio nella motivazione della sentenza, laddove sulla base delle norme ermeneutiche non correttamente applicate, ha ritenuto di poter enucleare un obbligo implicito di cooperazione all'esecuzione del contratto da parte dell'IA.
I due motivi del ricorso incidentale rivestono carattere logicamente pregiudiziale e devono essere esaminati per primi e, stante la loro connessione, possono essere vagliati congiuntamente. Entrambi i motivi sono inammissibili.
L'AM infatti, nell'impugnare in via non subordinata con i due motivi in questione il punto della decisione in cui e stata dichiarata inadempiente al contratto di appalto, ha espressamente dichiarato di non avere subito conseguenze pregiudizievoli da siffatta statuizione. Da ciò consegue che l'AM non ha in realtà alcun interesse ad impugnare il capo della sentenza in esame con la conseguenza che il ricorso non può trovare ingresso in questa sede di legittimità in quanto privo del requisito di cui all'art. 100 c.p.c.. Venendo all'esame del ricorso principale occorre procedere all'esame del terzo motivo che si pone come logicamente pregiudiziale rispetto agli altri due.
Tale motivo con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso la sussistenza del danno non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata ha rilevato che il danno astrattamente ipotizzatole subito dal TA doveva ritenersi costituito dal viaggio o dai viaggi in più resisi necessari per il trasporto dei rifiuti che, non essendo stati compattati dalla benna, occupavano maggior volume. Tuttavia la sentenza impugnata ha osservato che nessuna prova a tale riguardo era stata fornita ed ha anzi ritenuto, in base agli elementi probatori acquisiti in atti, che tale danno non si era in realtà verificato deducendo tale circostanza dal fatto che i viaggi per trasportare i rifiuti a via Germagnano, luogo stabilito in contratto per la discarica degli stessi, erano diminuiti rispetto ai dati iniziali in ragione del fatto che l'AM aveva autorizzato il TA a trasportare i rifiuti nel deposito di via Zini molto più vicina rispetto all'altra discarica di via Germagnano con costi quindi di gran lunga inferiori.
A tale proposito ha concluso la sentenza impugnata che non era stata fornita la prova che i trasporti effettuati in maggior numero in via Zini a causa del mancato compattamente dei rifiuti sarebbero stati maggiormente onerosi di quelli che si sarebbero dovuti effettuare sulla maggior distanza per raggiungere via Germagnano anche se con un carico di rifiuti compattato.
Tale motivazione basata su elementi probatori acquisiti agli atti appare del tutto congrua e logicamente coerente e, come tale, resta esentata dal sindacato di legittimità.
Le svariate censure che il ricorrente rivolge a tale motivazione tendono, del resto, ad investire quasi esclusivamente profili di merito in quanto sono volte a prospettare una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio.
In particolare, il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato il principio di presunzione di colpa che discende dall'art. 1218 c.c. e non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori emersi a conferma di tale presunzione e, segnatamente della prova testimoniale.
Tale doglianza è infondata poiché la presunzione di colpa dedotta attiene alla responsabilità per l'inadempimento contrattuale (Cass. 12346/91; Cass. 12921/91) e non già alla sussistenza del danno che deve quindi, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, essere comunque provato. Inoltre, per quanto concerne la mancata valutatone delle risultanze della prova testimoniale (in ordine alla quale si rinviene solo una fugace menzione nella sentenza impugnata) occorre rilevare, al di là della principio generale secondo cui il giudice nel motivare deve dar conto solo di quegli elementi probatori ritenuti rilevanti ai fini del giudizio senza dover motivare in relazione a tutti gli ulteriori elementi istruttori, che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato il contenuto dei capitoli di prova sui quali i testi hanno risposto per cui dal ricorso non è desumibile che cosa questi abbiano effettivamente dichiarato. In altri termini tale censura è priva del carattere di autosufficienza poiché non mette questo giudice di Cassazione - cui è inibito prendere visione degli atti - nella condizione di prendere conoscenza della effettiva consistenza della doglianza. Per il resto le ulteriori censure mosse alla sentenza (credibilità attribuita ai tabulati dell'AM in ordine all'ammontare dei rifiuti;
il non avere calcolato il maggior lavoro di raccolta derivante dalla mancata fruizione della benna e di due operai dell'AM e del danno derivante dalla mancata utilizzazione di questi ultimi;
il non avere tenuto presente che il decremento dei carichi si sarebbe verificato solo in prossimità del novembre 1998, dopo due anni dalla entrata in esecuzione del contratto di non avere tenuto conto del fatto che anche il trasporto dei carichi a via Zini ebbe luogo solo due anni dopo l'inizio di esecuzione del contratto mentre la benna era stata tolta dopo pochi gironi l'inizio dell'esecuzione stessa;
erroneità nel ritenere cessata la materia del contendere al momento del trasferimento dell'appalto da piazza Galimberti a via Zini) costituiscono delle doglianze in punto di fatto in quanto tendono a sostenere una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio da sostituire a quella effettuata dalla corte e, inoltre, facendo riferimento ad atti e risultanze processuali tendono a richiedere a questa Corte un esame di tale documentazione che è invece inibita in questo giudizio di legittimità.
Restano da esaminare i primi due motivi del ricorso principale. Il primo è infondato.
Sostiene il ricorrente che, per effetto dell'accoglimento dell'appello in ordine all'inadempimento dell'AM, vi sarebbe stata soccombenza totale di quest'ultima per cui le spese del giudizio di primo grado non potevano essere lasciate a carico di esso ricorrente ma al massimo compensate come quelle di secondo grado. Tale assunto è erroneo.
Il giudice di secondo grado ha infatti nel dispositivo dichiarato di accogliere parzialmente l'appello del TA riconoscendo l'inadempimento dell'AM ma rigettando la domanda di risarcimento danni in quanto non provata. In realtà tale pronuncia equivale comunque ad un rigetto della domanda del TA la cui azione di risarcimento danni per inadempimento - che riveste carattere unitario e che non può essere distinta in due diverse azioni: una di inadempimento e l'altra di risarcimento del danno - è stata sostanzialmente respinta non avendo trovato accoglimento la domanda risarcitoria con la conseguenza che il TA deve quindi ritenersi il soccombente nel giudizio.
A tale proposito, premesso che la soccombenza va riconosciuta comunque in modo unitario e globale in funzione dell'esito finale della lite non potendosi la stessa frazionare secondo l'esito delle varie fasi del giudizio (Cass. 4201/02; Cass. 11543/01),è noto che la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.(Cass. 12295/01; Cass. 4201/02; Cass. 9840/96). In tal senso del tutto correttamente la Corte d'appello, stante la sostanziale soccombenza del TA in entrambi i gradi di giudizio, ha ritenuto di compensare le spese di secondo grado e di lasciare inalterate quelle del giudizio di primo grado a carico dell'odierno ricorrente non procedendo ad alcuna pronuncia riformatrice in proposito ma implicitamente confermando quella assunta in prime cure. Tale pronuncia sarebbe comunque corretta anche a volere, in via di pura ipotesi, ritenere nel caso di specie la sussistenza di una soccombenza parziale poiché il principio citato, secondo cui solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, trova, come è noto, applicazione anche in caso di soccombenza parziale laddove è lasciato alla discrezionalità del giudice decidere a carico di quale delle parti pone a carico le spese del giudizio onde le stesse possono essere compensate oppure poste interamente a carico di una delle parti ancorché parzialmente vittoriosa.
Anche in tal caso quindi del tutto correttamente il giudice d'appello avrebbe lasciato a carico del TA le spese del giudizio di primo grado compensando solo quelle del secondo.
Quanto poi alla ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso principale che afferisce alla conferma da parte della Corte d'appello dell'importo delle spese del giudizio di primo grado di cui si lamenta l'eccessività,va ricordato che la Corte torinese ha respinto tale doglianza rilevando che il motivo proposto dal TA sul punto era del tutto generico e non conteneva l'analitica individuazione delle violazioni di legge contenute nel calcolo dei diritti e degli onorari.
Va premesso a tale proposito che questa Corte ha già osservato che "la pronuncia sulle spese del giudizio è un capo della sentenza che ha il suo necessario presupposto nel contenuto della decisione in base alla quale è definito il giudizio, contenuto di cui il giudice deve tenere conto nella applicazione delle norme che regolano la distribuzione dell'onere economico del processo tra le parti di questo (artt. 91, 92, 96 e 97 cod. proc. civ.)." "Se il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado e definisce il giudizio con una decisione di diverso contenuto, gli effetti di tale riforma si estendono al capo che contiene la pronuncia sulle spese (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.), sicché il giudice di appello deve riformulare la valutazione che è stata alla base della applicazione delle norme sulle spese del giudizio, salvo a pervenire alle stesse conclusioni, se ciò sia possibile in diritto, ma dandone la dovuta spiegazione." (Cass. 4229/01). Discende da ciò che solo in caso di riforma della sentenza di primo grado compete l'incombenza di riliquidare o quanto meno di rivalutare la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado (Cass. 4229/01). Se nel caso di specie deve quindi ritenersi che la sentenza di appello non abbia sostanzialmente modificato la pronuncia di primo grado, trattandosi comunque di una sentenza di rigetto della domanda del TA, deve concludersi che nessun obbligo di riconsiderare o di riliquidare le spese del giudizio di primo grado incombeva al giudice d'appello. Ciò premesso, appare corretta la decisione di inammissibilità dell'appello del TA in ordine alla eccessività della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado alla stregua della motivazione che il motivo era stato proposto in termini generici senza specificare le concrete violazioni di legge commesse nel calcolo delle tariffe e degli onorari limitandosi a fare riferimento ad un mero raffronto con altra decisione in diversa causa resa dallo stesso tribunale.
Va infatti rammentato che l'onere di specificità dei motivi di appello riguarda anche le censure in tema di spese di giudizio con la conseguenza che la parte è tenuta a indicare dettagliatamente le singole voci della tariffa che si intendono violate in relazione alla attività difensiva effettivamente svolta.
È, pertanto, del tutto infondata la doglianza del ricorrente secondo cui basterebbe dedurre la violazione del tariffario per censurare correttamente la liquidazione delle spese nonché il fatto che in diversa causa di maggior valore e più complessa attività istruttoria erano stati liquidati degli onorari inferiori;
circostanza quest'ultima del tutto irrilevante.
Se si volesse poi, in via di pura ipotesi ritenere, come già in precedenza ipotizzato, che la pronuncia della Corte d'appello avrebbe dato luogo ad un accoglimento parziale dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, in tal caso sarebbe certamente incorso alla Corte d'appello l'obbligo, alla luce di quanto dianzi esposto, di procedere anche d'ufficio ad una riliquidazione delle spese. In tal caso peraltro, poiché la Corte territoriale non ha proceduto a tale incombenza, il motivo di ricorso avrebbe dovuto censurare proprio la predetta omissione e non già proporre il diverso profilo afferente al merito della liquidazione.
Il primo motivo di ricorso principale non può quindi trovare accoglimento. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile.
L'art. 89 c.p.c., in quanto norma volta a presidiare il corretto svolgimento del processo, si applica non solo nei confronti delle parti ma anche di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, per cui lo stesso trova applicazione anche nei confronti delle espressioni irriguardose nei confronti dei giudici al di là delle esigenze di critica.(Cass. 5991/79) e, in tal senso, può essere disposta la cancellazione anche per le frasi contenute negli scritti difensivi che qualificano le considerazioni della sentenza impugnata con espressioni eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione del dissenso verso il procedimento impugnato (Cass. 3326/82). Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che l'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti dell'atto di appello, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche di ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc..
civ., ed incensurabile in sede di legittimità, anche nel caso - come quello di specie di motivazione sintetica, riferita, cioè, alla indicazione delle sole espressioni da censurare. (Cass. 4742/01 Cass. 4651/90). Da ciò consegue che è inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione rivolto contro quella parte della sentenza impugnata che ha disposto la cancellazione negli scritti difensivi delle espressioni ritenute ingiuriose, in quanto la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, esclusa nel giudizio per Cassazione. (Cass. 10801/00.) Si compensano le spese di giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004