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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AP NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
09/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5307/2025 vertente
DA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI MASSIMILIANO e CAPASSO
ERMINIO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2025 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 30.10.2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento degli arretrati dal 17 novembre 2023 al maggio 2024
Si costituiva l' per l'udienza del 09/10/2025 ed eccepiva che il ricorrente sarebbe CP_1
lavoratore dipendente e avrebbe percepito per il 2023 € 14.546,00; per il 2024
€12.681,00, avrebbe continuato a lavorare anche nel 2025, con un reddito di €
8.334,00 fino al 27.05.2025. Tutto ciò avrebbe determinato un ricalcolo della prestazione, facendo venir meno il beneficio della maggiorazione sociale per gli anni
2024 e 2025. Pertanto, la compensazione, secondo parte resistente, sarebbe stata effettuata direttamente dal sistema che nel riconoscere l'indennità di accompagnamento per un determinato periodo (da dicembre 2023 a maggio 2024), per un credito complessivo di € 3.185,96; dall'altro però ne sarebbe scaturito un indebito di euro 5.369,13 per aver percepito una maggiorazione non spettante per il periodo che va da gennaio 2024 a marzo 2025. Dalla compensazione dei due importi ne sarebbe scaturito un indebito di € 2.214,16”.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'automatica compensazione delle provvidenze economiche operata dall' chiedeva la cessata materia del CP_2
contendere e parte resistente si associava alla domanda.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio e anche dell'automatica compensazione delle provvidenze economiche operata dall' . CP_2
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese, attesa la particolarità della vicenda, la sopravvenuta attività amministrativa dell' e la conseguente CP_1
reciproca soccombenza virtuale, nonché la richiesta congiunta delle parti di dichiarare la cessata materia del contendere
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Aversa, 10/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
09/12/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5307/2025 vertente
DA nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI MASSIMILIANO e CAPASSO
ERMINIO
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2025 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 30.10.2024, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del decreto e la CP_1
sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento degli arretrati dal 17 novembre 2023 al maggio 2024
Si costituiva l' per l'udienza del 09/10/2025 ed eccepiva che il ricorrente sarebbe CP_1
lavoratore dipendente e avrebbe percepito per il 2023 € 14.546,00; per il 2024
€12.681,00, avrebbe continuato a lavorare anche nel 2025, con un reddito di €
8.334,00 fino al 27.05.2025. Tutto ciò avrebbe determinato un ricalcolo della prestazione, facendo venir meno il beneficio della maggiorazione sociale per gli anni
2024 e 2025. Pertanto, la compensazione, secondo parte resistente, sarebbe stata effettuata direttamente dal sistema che nel riconoscere l'indennità di accompagnamento per un determinato periodo (da dicembre 2023 a maggio 2024), per un credito complessivo di € 3.185,96; dall'altro però ne sarebbe scaturito un indebito di euro 5.369,13 per aver percepito una maggiorazione non spettante per il periodo che va da gennaio 2024 a marzo 2025. Dalla compensazione dei due importi ne sarebbe scaturito un indebito di € 2.214,16”.
All'udienza odierna il ricorrente, preso atto dell'automatica compensazione delle provvidenze economiche operata dall' chiedeva la cessata materia del CP_2
contendere e parte resistente si associava alla domanda.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio e anche dell'automatica compensazione delle provvidenze economiche operata dall' . CP_2
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese.
Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese, attesa la particolarità della vicenda, la sopravvenuta attività amministrativa dell' e la conseguente CP_1
reciproca soccombenza virtuale, nonché la richiesta congiunta delle parti di dichiarare la cessata materia del contendere
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Aversa, 10/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna