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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3747/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3747/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in LO UT (PE), Parte_1 C.F._1
Via A. Moro n. 52, presso e nello studio dell'Avv. Corradi Antonella che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in LO Controparte_1 C.F._2
UT (PE), Via Marino Di Resta n.9 presso e nello studio dell'Avv. Giovannetti Remo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
sig.ra affinché venisse disposta la regolamentazione della responsabilità Controparte_1 genitoriale, chiedendo, specificamente, che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso lo stesso nell'abitazione coniugale, senza previsione di alcun contributo al mantenimento in favore della resistente. Quanto al diritto di vista, ha chiesto disporsi incontri tra madre e figlia solo in ambito protetto.
2. Il ricorrente premetteva in fatto di aver intrapreso, per circa otto anni, una relazione affettiva con la sig.ra dalla cui unione nasceva, in data 05.11.2019, la piccola , Controparte_1 Persona_1
la quale ha manifestato sin da subito gravi patologie per le quali sono richieste costanti cure ed attenzioni. Il sig. deduceva di aver sempre provveduto alle necessità della famiglia e del suo Pt_1
anziano padre con loro convivente;
tuttavia, da circa un anno, il rapporto con la resistente ha subito un brusco peggioramento poiché minato da frequenti discussioni e incomprensioni relative anche alla salute della loro figlia. Tanto che, per l'intensità delle discussioni, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre, deduceva che la sig.ra , a seguito dell'ennesima lite, lasciava la casa CP_1
familiare per recarsi dapprima a Roma poi in Romania, lasciando la bambina con il padre.
3. La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2025 nella quale si è opposta alla richiesta avanzata dal ricorrente chiedendo fosse disposto da questo Tribunale l'affido condiviso della minor con regolamentazione del diritto di visita dei genitori, nonché disporsi l'assegnazione della casa familiare e un importo da versarsi a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della piccola . A sostegno di quanto detto, la sig. Persona_1
ha sottolineato di non aver avuto nessuna intenzione di abbandonare la minore, negando CP_1
qualsiasi forma di disinteresse nei confronti della stessa e, anzi, ribadendo quanto entrambi i genitori siano consapevoli della necessità di garantire alla bambina un ambiente sereno e stabile per la sua crescita.
4. All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di essere pervenute ad un accordo depositato in atti, in data 27.03.2025, alle condizioni da loro sottoscritte e di seguito riportate:
pagina 2 di 4 a) i sigg.ri e e la piccola continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 Persona_1 presso l'abitazione già adibita a casa familiare, sita in LO UT (PE) alla Via M. Di Resta n.9;
b) i sigg.ri e si impegnano congiuntamente, anche con l'aiuto Parte_1 Controparte_1
degli assistenti sociali del Comune di LO UT che hanno preso in carico il nucleo familiare e dell'educatore che già si reca due volte a settimana presso l'abitazione di residenza, a prendersi cura dell'educazione, istruzione e del mantenimento della figlia minore , tenuto conto in Persona_1 particolar modo delle esigenze “speciali” della bambina affetta da gravi patologie;
c) i sigg.ri e si impegnano a gestire insieme le problematiche di Parte_1 Controparte_1
salute della minore necessitanti di cure continue, quali gli incontri di logopedia e di riabilitazione psico-motoria per due volte a settimana presso il “Paolo VI” in Penne, nonché di periodiche visite presso l'ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma;
d) per qualsiasi difficoltà o problematica che dovesse insorgere all'interno del nucleo familiare, i sigg.ri e si impegnano a rivolgersi a specifiche figure Parte_1 Controparte_1
professionali al fine di avviare un percorso di mediazione familiare.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e della figlia minore.
6. Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3747/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in LO UT (PE), Parte_1 C.F._1
Via A. Moro n. 52, presso e nello studio dell'Avv. Corradi Antonella che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in LO Controparte_1 C.F._2
UT (PE), Via Marino Di Resta n.9 presso e nello studio dell'Avv. Giovannetti Remo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
sig.ra affinché venisse disposta la regolamentazione della responsabilità Controparte_1 genitoriale, chiedendo, specificamente, che fosse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore con collocamento presso lo stesso nell'abitazione coniugale, senza previsione di alcun contributo al mantenimento in favore della resistente. Quanto al diritto di vista, ha chiesto disporsi incontri tra madre e figlia solo in ambito protetto.
2. Il ricorrente premetteva in fatto di aver intrapreso, per circa otto anni, una relazione affettiva con la sig.ra dalla cui unione nasceva, in data 05.11.2019, la piccola , Controparte_1 Persona_1
la quale ha manifestato sin da subito gravi patologie per le quali sono richieste costanti cure ed attenzioni. Il sig. deduceva di aver sempre provveduto alle necessità della famiglia e del suo Pt_1
anziano padre con loro convivente;
tuttavia, da circa un anno, il rapporto con la resistente ha subito un brusco peggioramento poiché minato da frequenti discussioni e incomprensioni relative anche alla salute della loro figlia. Tanto che, per l'intensità delle discussioni, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre, deduceva che la sig.ra , a seguito dell'ennesima lite, lasciava la casa CP_1
familiare per recarsi dapprima a Roma poi in Romania, lasciando la bambina con il padre.
3. La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.02.2025 nella quale si è opposta alla richiesta avanzata dal ricorrente chiedendo fosse disposto da questo Tribunale l'affido condiviso della minor con regolamentazione del diritto di visita dei genitori, nonché disporsi l'assegnazione della casa familiare e un importo da versarsi a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della piccola . A sostegno di quanto detto, la sig. Persona_1
ha sottolineato di non aver avuto nessuna intenzione di abbandonare la minore, negando CP_1
qualsiasi forma di disinteresse nei confronti della stessa e, anzi, ribadendo quanto entrambi i genitori siano consapevoli della necessità di garantire alla bambina un ambiente sereno e stabile per la sua crescita.
4. All'udienza del 20.03.2025 le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e di essere pervenute ad un accordo depositato in atti, in data 27.03.2025, alle condizioni da loro sottoscritte e di seguito riportate:
pagina 2 di 4 a) i sigg.ri e e la piccola continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 Persona_1 presso l'abitazione già adibita a casa familiare, sita in LO UT (PE) alla Via M. Di Resta n.9;
b) i sigg.ri e si impegnano congiuntamente, anche con l'aiuto Parte_1 Controparte_1
degli assistenti sociali del Comune di LO UT che hanno preso in carico il nucleo familiare e dell'educatore che già si reca due volte a settimana presso l'abitazione di residenza, a prendersi cura dell'educazione, istruzione e del mantenimento della figlia minore , tenuto conto in Persona_1 particolar modo delle esigenze “speciali” della bambina affetta da gravi patologie;
c) i sigg.ri e si impegnano a gestire insieme le problematiche di Parte_1 Controparte_1
salute della minore necessitanti di cure continue, quali gli incontri di logopedia e di riabilitazione psico-motoria per due volte a settimana presso il “Paolo VI” in Penne, nonché di periodiche visite presso l'ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma;
d) per qualsiasi difficoltà o problematica che dovesse insorgere all'interno del nucleo familiare, i sigg.ri e si impegnano a rivolgersi a specifiche figure Parte_1 Controparte_1
professionali al fine di avviare un percorso di mediazione familiare.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e della figlia minore.
6. Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 4 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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