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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FEBO Parte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 334G 64028 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO CARLOTTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI UGO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL VESCOVADO N. 5 ATRIpresso il difensore avv. GIULIANI
UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva resa tra le parti in data 13 maggio 2021 il Tribunale di Teramo ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti il 5 febbraio 2015 e ha ordinato a l'immediato rilascio del bene immobile sito in Pineto, zona CP_1 industriale, oggetto del contratto ed ha ordinato a di restituire l'acconto versato dalla Pt_1 NT convenuta pari a 5 mila euro;
ha condannato al risarcimento del danno pari a 416 euro mensili dall'aprile 2016 sino alla data del rilascio effettivo, oltre rivalutazione ed interessi;
ha rigettato la domanda di risoluzione avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta;
ed ha rimesso la causa in istruttoria ai fini della valutazione della domanda risarcitoria avanzata dalla
Quindi con ordinanza al fine di verificare l'effettiva derivazione causale dei danni CP_1 NT assertivamente subiti dai macchinari di per il vizio del bene lamentato e il costo delle opere necessarie a farvi fronte ha disposto consulenza tecnica di ufficio. E' stato interposto appello.
Esauritesi le operazioni peritali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente è stato chiesto di verificare ed indicare l'esistenza dei danni asseritamente riscontrati sui macchinari industriali di e l'effettiva derivazione causale degli stessi, indicando se siano da imputare CP_1 al vizio del bene immobile lamentato ovvero ad altra causa;
di indicare l'eventuale costo delle opere necessarie a riparare i danni ovvero , in caso di riparazione antieconomica , il valore dei macchinari al momento del danno;
infine il consulente fu incaricato di riferire ogni ulteriore circostanza utile ai fini di causa. Attraverso l'ispezione dello stato di conservazione dei macchinari il Consulente ha rilevato una cospicua presenza di ruggine sulla maggior parte delle parti meccaniche a vista. Dovuti però anche al sommario immagazzinamento non idoneo alla conservazione per impieghi futuri o rivendita. L'opificio sarebbe stato destinato a deposito, finalizzato alla vendita, di macchinari industriali altamente tecnologici per la lavorazione del legno. Il CTU ha quindi individuato la causa della ruggine nelle infiltrazioni dal tetto dello stabile, poi riparato in modo da impedire le infiltrazioni di acqua piovana , e dalla stessa situazione del luogo in cui si trova lo stabile, tipicamente zona umida e soggetta a nebbie saline in quanto in prossimità del mare ma anche non lontana dal fiume, oltre che alla successiva incuria nello stoccaggio. I danni da degrado sono quindi da imputare ad un vizio del bene immobile ma esiste una responsabilità ulteriore relativa alle inidonee condizioni di stoccaggio per la dichiarata destinazione dell'opificio. Per riparare i macchinari occorrerebbe occorrerebbe un progetto di revamping trasformazione da pagare a parte con trasporto da effettuare alla ditta sita in Cernusco sul Naviglio e concreta possibilità che non si trovino ad anni di distanza le originali componenti elettroniche, pertanto la riparazione è sicuramente anti economica. Non è dato conoscere il prezzo pagato a suo tempo per l'acquisto delle due macchine e nemmeno l'esatto stato dei macchinari al momento del danno. Nel frattempo le parti fanno sapere che la sentenza parziale è passata in giudicato, e che parte , in persona del Pt_1 legale rappresentante, ha subito decreto penale di condanna per aver immutato artificiosamente lo stato dei luoghi, eseguendo lavori in muratura sul capannone funzionali a trarre in inganno il consulente tecnico nominato. Dovendosi partire dai dati cristallizzati dal giudicato, occorre rilevare che i macchinari avevano un prezzo di listino pari a 230 mila euro, e che il CTU non è stato in grado di appurare l'efficienza causale dell' inadempimento comprovato di parte per fatto Pt_1 doloso del suo rappresentante.Si deve concludere quindi che, trattandosi di macchinari che non è
pagina 2 di 3 contestato fossero funzionanti al momento del loro ricovero, essendo concretamente utilizzati in una linea di produzione per cucine, fatto questo non specificamente contestato da valutato il
Pt_1 NT concorso di colpa di per aver tralasciato consapevolmente di aver coperto i macchinari pur nella consapevolezza della conclamata inidoneità del capannone, ritenuto il danno da ruggine efficacemente causato dalla infiltrazione che l'attrice si era impegnata contrattualmente a riparare e che poi ha riparato in corso di causa commettendo il reato di immutazione dello stato dei luoghi, NT va condannata a pagare a , già detratto il credito di dalla stessa offerto in
Pt_1
Pt_1 NT NT compensazione e non contestato da;
quindi la deve essere condannata a pagare a la
Pt_1 somma di 60 mila euro ( valore di acquisto che si dispone dagli atti 230 mila euro dichiarato dalla casa costruttrice, detratto il credito, abbattuto di 100 mila euro perché quel modello è fuori produzione e non si trovano più i pezzi di ricambio, e quindi del suo ammortamento necessariamente in 8 anni, essendo uscito nel frattempo il nuovo modello ed andate fuori produzione le componenti elettroniche dedicate, infine detratti 15 mila euro a titolo di concorso di NT colpa di ). Non può lamentarsi in concreto se si parte dal presunto prezzo di listino
Pt_1 all'epoca dei fatti e non dal concreto prezzo di acquisto, in quanto ulteriori approfondimenti istruttori sono inibiti dalla efficace azione del suo legale rappresentante volta a trarre in inganno, con successo, il Ctu;
come non può dolersi di un più preciso accertamento della differenza di apporto causale tra mancata manutenzione e condizioni strutturali dell'immobile non denunciate nel sinallagma abbastanza tempestivamente da atteso che tale tipo di indagine è di fatto stato
Pt_1 inibito dal comportamento doloso di parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
Pt_1 come da dispositivo;
per l'accertato fatto doloso compiuto da nel processo, la si condanna ex
Pt_1 art. 96 capoverso cpc a 10 mila euro, calcolate per anno di pendenza oltre il triennio, 2 mila euro per anno, ritenuta la concausa di nella pendenza di questo processo per via del suo
Pt_1 comportamento efficacemente determinato ad ostacolare il lavoro del Ctu;
prevalentemente soccombente, anche per il suo sleale comportamento processuale, è . Parte_1
P.Q.M.
Condanna per il risarcimento del danno come stabilito nella sentenza non definitiva nell'an,
[...]
, già detratto in compensazione il controcredito maturato a seguito della Parte_1 sentenza non definitiva, ad euro 60 mila, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo ( trattandosi di valori già attualizzati). NT Condanna ex art. 96 cpv cpc a pagare a la somma di euro 10.000. Condanna a Pt_1 Pt_1 pagare a le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, CP_1 spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 17 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1390/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FEBO Parte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 334G 64028 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO CARLOTTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI UGO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEL VESCOVADO N. 5 ATRIpresso il difensore avv. GIULIANI
UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva resa tra le parti in data 13 maggio 2021 il Tribunale di Teramo ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti il 5 febbraio 2015 e ha ordinato a l'immediato rilascio del bene immobile sito in Pineto, zona CP_1 industriale, oggetto del contratto ed ha ordinato a di restituire l'acconto versato dalla Pt_1 NT convenuta pari a 5 mila euro;
ha condannato al risarcimento del danno pari a 416 euro mensili dall'aprile 2016 sino alla data del rilascio effettivo, oltre rivalutazione ed interessi;
ha rigettato la domanda di risoluzione avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta;
ed ha rimesso la causa in istruttoria ai fini della valutazione della domanda risarcitoria avanzata dalla
Quindi con ordinanza al fine di verificare l'effettiva derivazione causale dei danni CP_1 NT assertivamente subiti dai macchinari di per il vizio del bene lamentato e il costo delle opere necessarie a farvi fronte ha disposto consulenza tecnica di ufficio. E' stato interposto appello.
Esauritesi le operazioni peritali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente è stato chiesto di verificare ed indicare l'esistenza dei danni asseritamente riscontrati sui macchinari industriali di e l'effettiva derivazione causale degli stessi, indicando se siano da imputare CP_1 al vizio del bene immobile lamentato ovvero ad altra causa;
di indicare l'eventuale costo delle opere necessarie a riparare i danni ovvero , in caso di riparazione antieconomica , il valore dei macchinari al momento del danno;
infine il consulente fu incaricato di riferire ogni ulteriore circostanza utile ai fini di causa. Attraverso l'ispezione dello stato di conservazione dei macchinari il Consulente ha rilevato una cospicua presenza di ruggine sulla maggior parte delle parti meccaniche a vista. Dovuti però anche al sommario immagazzinamento non idoneo alla conservazione per impieghi futuri o rivendita. L'opificio sarebbe stato destinato a deposito, finalizzato alla vendita, di macchinari industriali altamente tecnologici per la lavorazione del legno. Il CTU ha quindi individuato la causa della ruggine nelle infiltrazioni dal tetto dello stabile, poi riparato in modo da impedire le infiltrazioni di acqua piovana , e dalla stessa situazione del luogo in cui si trova lo stabile, tipicamente zona umida e soggetta a nebbie saline in quanto in prossimità del mare ma anche non lontana dal fiume, oltre che alla successiva incuria nello stoccaggio. I danni da degrado sono quindi da imputare ad un vizio del bene immobile ma esiste una responsabilità ulteriore relativa alle inidonee condizioni di stoccaggio per la dichiarata destinazione dell'opificio. Per riparare i macchinari occorrerebbe occorrerebbe un progetto di revamping trasformazione da pagare a parte con trasporto da effettuare alla ditta sita in Cernusco sul Naviglio e concreta possibilità che non si trovino ad anni di distanza le originali componenti elettroniche, pertanto la riparazione è sicuramente anti economica. Non è dato conoscere il prezzo pagato a suo tempo per l'acquisto delle due macchine e nemmeno l'esatto stato dei macchinari al momento del danno. Nel frattempo le parti fanno sapere che la sentenza parziale è passata in giudicato, e che parte , in persona del Pt_1 legale rappresentante, ha subito decreto penale di condanna per aver immutato artificiosamente lo stato dei luoghi, eseguendo lavori in muratura sul capannone funzionali a trarre in inganno il consulente tecnico nominato. Dovendosi partire dai dati cristallizzati dal giudicato, occorre rilevare che i macchinari avevano un prezzo di listino pari a 230 mila euro, e che il CTU non è stato in grado di appurare l'efficienza causale dell' inadempimento comprovato di parte per fatto Pt_1 doloso del suo rappresentante.Si deve concludere quindi che, trattandosi di macchinari che non è
pagina 2 di 3 contestato fossero funzionanti al momento del loro ricovero, essendo concretamente utilizzati in una linea di produzione per cucine, fatto questo non specificamente contestato da valutato il
Pt_1 NT concorso di colpa di per aver tralasciato consapevolmente di aver coperto i macchinari pur nella consapevolezza della conclamata inidoneità del capannone, ritenuto il danno da ruggine efficacemente causato dalla infiltrazione che l'attrice si era impegnata contrattualmente a riparare e che poi ha riparato in corso di causa commettendo il reato di immutazione dello stato dei luoghi, NT va condannata a pagare a , già detratto il credito di dalla stessa offerto in
Pt_1
Pt_1 NT NT compensazione e non contestato da;
quindi la deve essere condannata a pagare a la
Pt_1 somma di 60 mila euro ( valore di acquisto che si dispone dagli atti 230 mila euro dichiarato dalla casa costruttrice, detratto il credito, abbattuto di 100 mila euro perché quel modello è fuori produzione e non si trovano più i pezzi di ricambio, e quindi del suo ammortamento necessariamente in 8 anni, essendo uscito nel frattempo il nuovo modello ed andate fuori produzione le componenti elettroniche dedicate, infine detratti 15 mila euro a titolo di concorso di NT colpa di ). Non può lamentarsi in concreto se si parte dal presunto prezzo di listino
Pt_1 all'epoca dei fatti e non dal concreto prezzo di acquisto, in quanto ulteriori approfondimenti istruttori sono inibiti dalla efficace azione del suo legale rappresentante volta a trarre in inganno, con successo, il Ctu;
come non può dolersi di un più preciso accertamento della differenza di apporto causale tra mancata manutenzione e condizioni strutturali dell'immobile non denunciate nel sinallagma abbastanza tempestivamente da atteso che tale tipo di indagine è di fatto stato
Pt_1 inibito dal comportamento doloso di parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
Pt_1 come da dispositivo;
per l'accertato fatto doloso compiuto da nel processo, la si condanna ex
Pt_1 art. 96 capoverso cpc a 10 mila euro, calcolate per anno di pendenza oltre il triennio, 2 mila euro per anno, ritenuta la concausa di nella pendenza di questo processo per via del suo
Pt_1 comportamento efficacemente determinato ad ostacolare il lavoro del Ctu;
prevalentemente soccombente, anche per il suo sleale comportamento processuale, è . Parte_1
P.Q.M.
Condanna per il risarcimento del danno come stabilito nella sentenza non definitiva nell'an,
[...]
, già detratto in compensazione il controcredito maturato a seguito della Parte_1 sentenza non definitiva, ad euro 60 mila, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo ( trattandosi di valori già attualizzati). NT Condanna ex art. 96 cpv cpc a pagare a la somma di euro 10.000. Condanna a Pt_1 Pt_1 pagare a le spese di lite, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, CP_1 spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 17 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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