TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 1260/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di appello iscritta al n. 1260 RG per l'anno 2016 vertente
TRA
(già ) in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Cosenza Domenico giusta procura in atti
-Parte appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Albanese, giusta procura in atti CP_1
-Parte appellata –
NONCHE' CONTRO
, in persona del l.r.p.t., -Parte appellata contumace - Controparte_2
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 432/2016 depositata dal Giudice di Pace di Vibo
[...]
Valentia in data 17.06.2016 che ha accolto l'opposizione alla cartella di pagamento n.
1 13920060001429702 000 dell'importo di € 559,39 per intervenuta prescrizione, condannando alle spese di lite l . Parte_1
Si è costituito in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'appello, in fatto e diritto, CP_1 chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Il in p.l.r.p.t., nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Controparte_2 giudizio e, pertanto, all'udienza del 12.01.2017 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Tanto chiarito, questo giudice ritiene che la presente controversia possa essere definita sulla base del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla scorta della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 26242 del 2014).
In questa prospettiva, deve rilevarsi come, a fronte delle difese rassegnate, va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 222, l. 29 dicembre 2022, n.
197, in forza del quale “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Infatti, in ragione dell'importo e del momento di affidamento all'agente della riscossione, la cartella n. 13920060001429702 000 soggiace allo stralcio di cui alla legge n. 197 del 2022.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e … determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (Cass. Civ., n. 15471 del 2019).
2 Resta assorbita ogni altra questione e domanda alla luce della circostanza che lo stralcio opera automaticamente. Tanto impedisce ogni altro sbocco processuale.
La novità legislativa e il suo intervento nelle more del giudizio di appello giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1260/2016 R.G., così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
3