Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29851
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Sentenza 20 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 26 settembre 2024, riguardante una questione di revocatoria di atti patrimoniali. Le parti in causa, da un lato, un creditore che richiedeva la revoca di atti di disposizione patrimoniale effettuati da una società nei confronti di un'altra, e dall'altro, le due società coinvolte, che contestavano la sussistenza del pregiudizio per il creditore e la sproporzione tra il valore dei beni e il credito vantato.

Il giudice ha accolto la domanda di revocatoria, affermando che non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore per configurare un pregiudizio, ma basta che l'atto renda più difficile il recupero del credito. La Corte ha sottolineato che l'unicità formale dell'atto non esclude la pluralità degli atti giuridici in esso contenuti, e che la revocatoria può essere applicata a tutti i beni oggetto di un'unica alienazione, senza necessità di limitarla a quelli sufficienti a garantire il credito. La decisione ha quindi confermato la correttezza della pronuncia di merito, rigettando il ricorso delle società e compensando le spese del giudizio di cassazione.

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Massime1

L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29851
    Data del deposito : 20 novembre 2024

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