Sentenza 20 novembre 2024
Massime • 1
L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 29851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29851 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
le due società si costituivano in giudizio contestando, in particolare, la sproporzione tra il valore dei beni immobili oggetto della domanda di revoca e il credito, nonché l’assenza di pregiudizio per il creditore derivante dagli atti di disposizione, in relazione al patrimonio residuo aggredibile;
il Tribunale di L’Aquila accoglieva la domanda attorea, rigettava la contestuale pretesa ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., e condannava le convenute alle spese di lite;
la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 949 del 2021, rigettava il gravame proposto dalle società appellanti, osservando che il pregiudizio alla garanzia patrimoniale sussisteva anche per essere stato reso più difficoltoso il recupero del credito, non ostando, quindi, la presenza di beni immobili, residui nel patrimonio del debitore, al contempo soggetti a valutazione incerta 3 di 7 oltre che a vincoli urbanistici, di cui non si era dimostrata la decadenza, e a pesi ipotecari;
avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito propongono ricorso per cassazione le due società, articolando un unico motivo;
resiste con controricorso, corredato da memoria, EN FI;
il processo è stato fissato in pubblica udienza a séguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 38011 del 2022; il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte;
Considerato che con l’unico motivo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, primo comma, 2740, cod. civ., avendo la Corte di appello asseritamente errato nell’accogliere la revocatoria in riferimento a tutti i beni alienati, non potendo l’evidenziata circostanza per cui l’alienazione è avvenuta con un solo atto assumere di per sé rilievo, dovendo la revoca essere limitata, tra le disposizioni negoziali coinvolte, a quelle aventi per oggetto beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito;
1. il motivo di ricorso è infondato;
2. questa Corte ha più volte ribadito che: - non è richiesta, a fondamento dell’azione pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, sicché l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione delle residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell’evento di danno (cfr., ad esempio, variamente, Cass., 03/02/2015, n. 1902, Cass., 04/03/2020, n. 5994); - la sproporzione tra valore del bene oggetto di domanda revocatoria e valore del credito dimostra il pregiudizio del creditore e non l'inammissibilità della sua domanda d'inefficacia relativa della 4 di 7 cessione del cespite su cui, in tesi, rivalersi (Cass., 13/12/2021, n. 39507); 3. si è d’altra parte osservato che l’unicità formale di un atto negoziale non esclude la pluralità giuridica degli atti dispositivi in esso contenuti (cfr. Cass., 25/9/2014, n. 20294), la cui autonomia va logicamente verificata, ed eventualmente dichiarata sussistente in concreto;
4. la Corte territoriale – a fronte della specifica deduzione inerente all’eccesso della revoca della vendita di tutti i beni, riportata in conformità all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. – ha affermato che si trattava «di alienazione avvenuta con un unico atto ed avente ad oggetto beni, dei quali uno risulta colpito da pregiudizievoli, così da doversi ritenere anche sotto tale profilo corretta la decisione di primo grado»; 5. nella sostanza ha risposto che, trattandosi di atto unico come tale concluso dalle parti, e sussistendo i presupposti della revocatoria, la stessa andava come tale comunque accolta, a prescindere da una ritenuta (in)scindibilità negoziale;
6. in effetti, ad integrazione in iure della motivazione della Corte di appello dev’essere rimarcato che: - la domanda di revocatoria non può essere rigettata solo perché non sia stata limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell’unico atto rogato;
- l’effetto proprio della revocatoria è infatti l'inopponibilità del trasferimento al creditore ai fini dell'azione esecutiva;
- il pregiudizio che il debitore subisce, dunque, in realtà non dipende dalla pronuncia di revocatoria stessa ma dall'eventualità del successivo pignoramento – il conflitto con le parti acquirenti dal debitore essendo d’altro canto soggetto a diversi criteri risolutori, correlati alla disciplina dalla trascrizione della domanda di revocatoria (art. 2652, n. 5, cod. civ.); 5 di 7 - contro l’eccesso nel pignoramento il debitore ha il rimedio della richiesta di riduzione dello stesso, su cui può e deve provvedere il giudice dell’esecuzione (art. 496, cod. proc. civ.); - è vero che l’unicità formale di un atto negoziale non esclude la pluralità giuridica degli atti dispositivi in esso contenuti ed è altrettanto vero che, se si fosse trattato della vendita di uno solo dei (sei) immobili (tre appartamenti nell'unica palazzina e tre autorimesse al primo piano;
un immobile già oggetto di iscrizione pregiudizievole), la revocatoria avrebbe potuto essere, in tesi, rigettata residuando altri immobili capaci di costituire ancora idonea garanzia;
- ma, nel caso, si è trattato di unico atto per contestuali disposizioni, come tale concepito e perfezionato dai contraenti;
- come pure osservato in memoria da parte controricorrente, in alcun modo il giudice di merito, pur nell’ambito dei propri poteri di accertamento fattuale, come tale peraltro non sindacabile in sede di legittimità, avrebbe potuto scegliere, come invece ipotizzato dalla Procura Generale nella requisitoria scritta, quale disposizione revocare e quale no, se non incidendo arbitrariamente sul negozio quale concluso dai privati nell’esercizio funzionale della loro autonomia gestoria, sia che fosse da ritenere composto da plurime disposizioni collegate, sia che fosse diversamente da considerare un unicum complesso e inscindibile: in tal senso depone anche il riferimento, contenuto nell’art. 2901, cod. civ., all’atto da revocare e non al bene che ne costituisce oggetto;
- da ciò deriva che, una volta a fronte di tale unico atto negoziale, l’intervento giudiziale a tutela in specie delle ragioni debitorie in questa sede evidenziate con la complessiva censura, potrà essere diversamente svolto, quando del caso, in sede esecutiva;
risulta d’altro canto non dirimente il precedente invocato dalla Procura Generale costituito da Cass., 25/09/2014, n. 20294, 6 di 7 secondo cui, in particolare, qualora un soggetto acquisti, con un solo rogito notarile, più beni o più quote del medesimo bene da soggetti diversi, il documento contrattuale, sebbene formalmente unico, in realtà contiene più atti di vendita indipendenti e autonomi tra loro, ciascuno dei quali, con proprie parti e oggetto, improduttivo di effetti rispetto gli altri partecipanti all'atto, da qualificarsi terzi, sicché, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione o la revocatoria della compravendita, i venditori assumono la posizione di litisconsorti necessari soltanto ove sia impugnato il trasferimento congiunto dei beni indivisi considerati nella loro unitarietà, ovvero nel caso in cui sia dedotta l'esistenza di un collegamento funzionale tra le singole vendite, e non anche quando sia invocata la simulazione o l'inefficacia del trasferimento dei singoli beni o delle sole quote appartenenti ad uno dei venditori;
come sottolineato pure dalla difesa controricorrente nei propri scritti difensivi, si trattava in tal caso di un solo acquirente a fronte di più alienanti, laddove nel caso in esame si tratta di due singole parti di una sola compravendita avente ad oggetto più beni;
nell’arresto richiamato dal P.G. è operato il riferimento a domanda revocatoria proposta con riferimento a uno specifico bene (o quota di esso) alienato da un venditore distinto dagli altri, rimarcandosi il profilo ai fini del vaglio del litisconsorzio necessario, ovvero avendo a riferimento, dal punto di vista negoziale, una pluralità soggettiva dei venditori rispetto ai singoli beni – assente, come detto, nella fattispecie in esame – senza che ciò, in ogni caso, possa spostare la conclusione concernente i poteri del giudice nello scrutinio di merito della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto posto in essere unitariamente da due sole parti;
all’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso;
stante la novità della questione trattata va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione;
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 26/9/2024