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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 novembre 2025 e vertente:
TRA
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall'avv. Emzo Brizza e con questo C.F._2
elett.te dom.ti presso lo studio in Napoli alla via F.Crispi n. 91 (ora Viale di
Augusto n. 132), giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Massimo Di Lella e con questo elett.te dom.ta presso lo studio in
Napoli alla via Cesario Console n. 3, giusta procura in atti llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
( ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Gaetano Ruggiero e con questo elett.te dom.ta presso lo studio in Napoli alla via Pergolesi n. 1, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8656/2018, del 9.10.2018, pubblicata in pari data, emessa entrambe dal Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al n. 20381/2014 RG., ad oggetto: azione di simulazione ed azione di revocatoria ordinaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10.07.2014, la società Controparte_2
conveniva in giudizio e la Parte_1 Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e/o per illiceità della causa del contratto di mutuo fondiario, stipulato con la
[...]
e per, l'effetto, dichiarare la caducazione Controparte_1
dell'ipoteca volontaria iscritta in forza dello stesso contratto di mutuo fondiario, in data 18.12.2013 Reg. par. 3580 Reg. Gen. 39297 P.U. Per_1
, rep. 47057/15340 del 13.12.2013 sull'immobile sito in Napoli alla Via
[...]
Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24; B) in via subordinata rispetto al punto A), accertare e dichiarare l'inefficacia, in accoglimento dell'azione revocatoria, del contratto di mutuo fondiario e per
l'effetto dichiarare l'inopponibilità e/o l'inefficacia, nei confronti della , CP_2
della relativa iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Napoli alla
Via Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24, trascritta in
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 data 18.12.2013 Reg. par. 3580 Reg. Gen. 39297 P.U. , Persona_1
rep.47057/15340; C) In ogni caso, ex art. 2091 c.c. revocare la costituzione del fondo patrimoniale del 16.01.2014 al cui scopo è destinato l'immobile sito in
Napoli alla Via Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24, compiuta dai coniugi in favore dei figli, trascritta in data 21.01.2014 Reg. Pt_1
Part. 1253, Reg. Gen. 2364, rep. 47102/15373, e per l'effetto dichiararne
l'inefficacia; D) ordinare al Conservatore dei RRII di Napoli di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ex art. 2655, I co. c.c.; E) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della e la Curatela del Fallimento per Controparte_4 CP_4
preservare le proprie ragioni di credito, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dei beni degli amministratori ( , e Controparte_5 CP_6
, i quali, soci anche della detenevano ognuno una CP_7 CP_2
quota pari al 20% del capitale sociale della stessa.
Veniva concesso il sequestro delle quote e veniva nominata, quale custode giudiziario delle quote, l'avv. Giuseppina Vasaturo. Successivamente la CP_2
veniva posta in liquidazione ed il dott. veniva nominato liquidatore Parte_1
della società. L'avv. Giuseppina Vasaturo, nella sua qualità di custode delle quote sequestrate, contestava al dott. delle irregolarità nell'espletamento Pt_1
della funzione di liquidatore, in particolare rilevava che, nonostante il parere negativo più volte espresso tanto dall'assemblea quanto dalla stessa custode, titolare della maggioranza delle quote sociali (pari al 60%), il dott. cedeva Pt_1
la proprietà di tre immobili siti in ND a suoi amici praticando un prezzo di favore. A seguito della denuncia del custode delle quote il dott. Parte_1
veniva revocato dall'incarico e nei suoi confronti veniva autorizzata la proposizione dell'azione di responsabilità. Con atto di citazione notificato in llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 data 7.4.2006, la conveniva in giudizio il dott. al fine Controparte_2 Parte_1
di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, derivante dalle irregolarità commesse nell'espletamento della carica di liquidatore della società attrice, pari alla differenza tra il prezzo incassato con la vendita dei tre immobili in
ND e l'effettivo valore di mercato.
Si costituiva il dott. eccependo: 1) l'inammissibilità dell'azione per Parte_1
carenza di legittimazione ad agire della società; 2) l'infondatezza sia dell'accusa sulle irregolarità relative all'alienazione degli immobili siti in ND, sia all'irregolare tenuta della contabilità. Veniva autorizzato alla chiamata in causa dei Lloyd's di Londra per essere manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività espletata.
Si costituivano i Lloyd's di Londra che eccepivano l'infondatezza della domanda di manleva e la mancata copertura delle irregolarità denunciate.
All'esito di un'articolata fase istruttoria la causa veniva riservata in decisione e con sentenza n. 4595/2014 del 24.03.2014, accertata la responsabilità per mala gestio, in capo al dott. condannava il dott. al pagamento in Pt_1 Parte_1
favore della della somma di € 386.850,00 a titolo di risarcimento danni, CP_2
oltre interessi e rivalutazione, da cui venivano detratti, in accoglimento della riconvenzionale, € 7.193,82 per compensi professionali.
La durante l'espletamento delle attività per mettere in esecuzione Controparte_2
la sentenza, rilevava che il dott. nell'imminenza della sentenza (in Parte_1
data 13.12.2013) aveva contratto con la (nella Controparte_1
quale rivestiva la carica di sindaco supplente) un mutuo fondiario di €
150.000,00 con relativa iscrizione ipotecaria per complessivi € 300.000,00 sull'unico immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via Cervantes n. 64.
Inoltre il dott. in data 16.01.2014, aveva costituito un fondo Parte_1
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 patrimoniale avente ad oggetto il predetto immobile di sua proprietà sito in
Napoli alla Via Cervantes n. 64, così ponendo in essere delle operazioni per
1.1 Si costituivano il dott. e, all'esito della rinnovazione della Parte_1
notifica, che contestavano la domanda attorea eccependone Parte_2
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
1.2 Si costituiva la chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_8
proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2. Con la sentenza n. 8656/2018 il Tribunale di Napoli ha così disposto: rigetta la domanda di simulazione;
in accoglimento della domanda attorea dichiara
l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante dei seguenti atti aventi ad oggetto l'appartamento sito in Napoli alla via Cervantes 64, piano 10, int. 19, in catasto alla sez. SGU, foglio 2, mappale 81, sub 24: contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria per notar di Persona_1
Napoli del 13-12-2013 rep. N. 47057 racc. n. 15340; costituzione di fondo patrimoniale per notar di Napoli del 16-01-2014 rep. N. Persona_1
47102 racc. n. 15373; condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro 5.100,00 (di cui Euro 3.750,00 per compensi di avvocato compreso 15% per spese generali ed Euro 1.350,00 per spese vive), oltre iva e cpa come per legge;
- ordina al competente Ufficio dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Il Giudice ha ritenuto la sussistenza del credito in tempi antecedenti agli atti di disposizione compiuti dal dott. e la moglie, così da ritenere correttamente Pt_1
proposta l'azione revocatoria.
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Pt_1 Pt_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 3. e hanno proposto appello con due motivi ed Parte_1 Parte_2
hanno così concluso: “Voglia il Giudice accogliere l'appello e, per l'effetto, annullata integralmente l'impugnata sentenza, in sua riforma: 1) dichiarare, per tutte le causali esposte nel presente giudizio, inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dalla , attuale Controparte_3
appellata, originaria attrice, con l'atto introduttivo del presente giudizio, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare la , Controparte_3
originaria attrice, al pagamento delle spese e dei compensi legali del doppio grado del presente giudizio in favore degli attuali appellanti signori dott. Pt_1
e ; 3) in via istruttoria e senza inversione dell'onere
[...] Parte_2
della probatorio, ammettere ogni richiesta all'uopo già formulata dall'attuale appellante dott. nel primo grado di giudizio, che abbiasi in questa Parte_1
sede per espressamente riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc ed ogni altra che dovesse essere formulata nel presente grado di giudizio.”.
4. Si è costituita la società che ha confutato punto per punto le Controparte_2
argomentazioni dell'appellante.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
4.1 Si è costituita la che ha chiesto di Controparte_1
accogliere il gravame e “per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”.
5. Non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Per l'udienza in data 14 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. Le parti hanno depositato congiuntamente, comparsa conclusionale con la quale concordemente hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 integrale compensazione delle spese e compensi legali, di entrambi i gradi di giudizio, con ordine, al Conservatore dei RRII, di trascrivere l'emananda sentenza e di disporre la cancellazione della domanda trascritta.
Questa Corte con propria ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 26 novembre 2025 onerando le parti al deposito della formalità con la quale
è stata trascritta la domanda giudiziale.
Le parti hanno adempiuto al deposito della formalità richiesta, pertanto si procede oltre.
7. Le parti con la comparsa conclusionale congiunta, depositata in data 27 giugno 2025, hanno dichiarato:
Le parti, con la presente memoria, rilevano di aver raggiunto un accordo transattivo e definitivo, per tutti i titoli e le causali che hanno formato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, Giudice dott.Tedesco, in data 9.10.2018, n. 8656 (R.G. n.20381/2014), e del relativo giudizio di appello pendente innanzi a questa Ecc.ma Corte di Appello.
L'accordo transattivo, prevede, tra l'altro, che venga dichiarato con sentenza la cessata materia del contendere. Tanto premesso i procuratori delle parti congiuntamente, concludono, chiedendo che la adita Corte Voglia dichiarare, con sentenza, la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese e compensi legali, di entrambi i gradi di giudizio, con ordine, al
Conservatore dei RRII, di trascrivere l'emananda sentenza e di disporre la cancellazione della seguente formalità: “domanda giudiziale, Tribunale di
Napoli, 10 luglio 2014, rep. 21.752, trascritto presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio servizio di pubblicità immobiliare di
Napoli 1, in data 22 ottobre 2014, ai nn. 27162/19442, a favore della
[...]
, con sede in Parte_3
Napoli, c.f. , e contro esso e , P.IVA_2 Parte_1 Parte_2
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 avente ad oggetto la istanza di revoca di atti soggetti a trascrizione” sul seguente bene: Abitazione tipo civile sita in Napoli, alla Via Miguel De
Saavedra Cervantes, n. 64, identificata al NCEU di Napoli, al Comune F839
Napoli, Catasto Fabbricati, sez. SGU, foglio 2, part. 81, sub 24, Zona censuaria
12B, categoria A/2, classe 6, Abitazione civile, consistenza 7,5 vani, interno 19, piano 10, R.c. 1.723,67, in proprietà , nato a [...] l'[...], Parte_1
(c.f. , con esonero da ogni responsabilità per esso C.F._3
conservatore. Napoli, 27 giugno 2025 Avv. Gaetano Ruggiero Avv. Enzo Brizza
Avv. Massimo Di Lello.
Hanno poi provveduto a depositare anche la formalità richiesta.
La disponibilità dei diritti azionati dalle parti consente che si possa addivenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite come stabilito nell'accordo che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce poi titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in tal senso:
“Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..” Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8759 del 03/04/2024.
P.Q.M.
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: e contro la Parte_1 Parte_2
sentenza definitiva n. 8656/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa.
- Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
- Ordina la cancellazione della domanda giudiziale, Tribunale di Napoli, 10 luglio 2014, rep. 21.752, trascritto presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli - Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Napoli
1, in data 22 ottobre 2014, ai nn. 27162/19442, a favore della
[...]
, con sede in Parte_3
Napoli, c.f. , e contro esso e , P.IVA_2 Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto la istanza di revoca di atti soggetti a trascrizione” sul seguente bene: Abitazione tipo civile sita in Napoli, alla Via Miguel De
Saavedra Cervantes, n. 64, identificata al NCEU di Napoli, al Comune F839
Napoli, Catasto Fabbricati, sez. SGU, foglio 2, part. 81, sub 24, Zona censuaria
12B, categoria A/2, classe 6, Abitazione civile, consistenza 7,5 vani, interno 19, piano 10, R.c. 1.723,67, in proprietà , nato a [...] l'[...], Parte_1
(c.f. , con esonero da ogni responsabilità per esso C.F._3
conservatore. Il tutto è meglio descritto nella nota di trascrizione menzionata.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1636/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 26 novembre 2025 e vertente:
TRA
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dall'avv. Emzo Brizza e con questo C.F._2
elett.te dom.ti presso lo studio in Napoli alla via F.Crispi n. 91 (ora Viale di
Augusto n. 132), giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Massimo Di Lella e con questo elett.te dom.ta presso lo studio in
Napoli alla via Cesario Console n. 3, giusta procura in atti llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
( ), in persona del liquidatore p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. Gaetano Ruggiero e con questo elett.te dom.ta presso lo studio in Napoli alla via Pergolesi n. 1, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8656/2018, del 9.10.2018, pubblicata in pari data, emessa entrambe dal Tribunale di Napoli nel procedimento iscritto al n. 20381/2014 RG., ad oggetto: azione di simulazione ed azione di revocatoria ordinaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10.07.2014, la società Controparte_2
conveniva in giudizio e la Parte_1 Parte_2 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta e/o per illiceità della causa del contratto di mutuo fondiario, stipulato con la
[...]
e per, l'effetto, dichiarare la caducazione Controparte_1
dell'ipoteca volontaria iscritta in forza dello stesso contratto di mutuo fondiario, in data 18.12.2013 Reg. par. 3580 Reg. Gen. 39297 P.U. Per_1
, rep. 47057/15340 del 13.12.2013 sull'immobile sito in Napoli alla Via
[...]
Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24; B) in via subordinata rispetto al punto A), accertare e dichiarare l'inefficacia, in accoglimento dell'azione revocatoria, del contratto di mutuo fondiario e per
l'effetto dichiarare l'inopponibilità e/o l'inefficacia, nei confronti della , CP_2
della relativa iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile sito in Napoli alla
Via Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24, trascritta in
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 data 18.12.2013 Reg. par. 3580 Reg. Gen. 39297 P.U. , Persona_1
rep.47057/15340; C) In ogni caso, ex art. 2091 c.c. revocare la costituzione del fondo patrimoniale del 16.01.2014 al cui scopo è destinato l'immobile sito in
Napoli alla Via Cervantes n. 64. piano 10, interno 19, foglio 2, par. 81 sub 24, compiuta dai coniugi in favore dei figli, trascritta in data 21.01.2014 Reg. Pt_1
Part. 1253, Reg. Gen. 2364, rep. 47102/15373, e per l'effetto dichiararne
l'inefficacia; D) ordinare al Conservatore dei RRII di Napoli di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza ex art. 2655, I co. c.c.; E) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della e la Curatela del Fallimento per Controparte_4 CP_4
preservare le proprie ragioni di credito, aveva chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo dei beni degli amministratori ( , e Controparte_5 CP_6
, i quali, soci anche della detenevano ognuno una CP_7 CP_2
quota pari al 20% del capitale sociale della stessa.
Veniva concesso il sequestro delle quote e veniva nominata, quale custode giudiziario delle quote, l'avv. Giuseppina Vasaturo. Successivamente la CP_2
veniva posta in liquidazione ed il dott. veniva nominato liquidatore Parte_1
della società. L'avv. Giuseppina Vasaturo, nella sua qualità di custode delle quote sequestrate, contestava al dott. delle irregolarità nell'espletamento Pt_1
della funzione di liquidatore, in particolare rilevava che, nonostante il parere negativo più volte espresso tanto dall'assemblea quanto dalla stessa custode, titolare della maggioranza delle quote sociali (pari al 60%), il dott. cedeva Pt_1
la proprietà di tre immobili siti in ND a suoi amici praticando un prezzo di favore. A seguito della denuncia del custode delle quote il dott. Parte_1
veniva revocato dall'incarico e nei suoi confronti veniva autorizzata la proposizione dell'azione di responsabilità. Con atto di citazione notificato in llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 data 7.4.2006, la conveniva in giudizio il dott. al fine Controparte_2 Parte_1
di ottenerne la condanna al risarcimento del danno, derivante dalle irregolarità commesse nell'espletamento della carica di liquidatore della società attrice, pari alla differenza tra il prezzo incassato con la vendita dei tre immobili in
ND e l'effettivo valore di mercato.
Si costituiva il dott. eccependo: 1) l'inammissibilità dell'azione per Parte_1
carenza di legittimazione ad agire della società; 2) l'infondatezza sia dell'accusa sulle irregolarità relative all'alienazione degli immobili siti in ND, sia all'irregolare tenuta della contabilità. Veniva autorizzato alla chiamata in causa dei Lloyd's di Londra per essere manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la condanna al pagamento del compenso professionale per l'attività espletata.
Si costituivano i Lloyd's di Londra che eccepivano l'infondatezza della domanda di manleva e la mancata copertura delle irregolarità denunciate.
All'esito di un'articolata fase istruttoria la causa veniva riservata in decisione e con sentenza n. 4595/2014 del 24.03.2014, accertata la responsabilità per mala gestio, in capo al dott. condannava il dott. al pagamento in Pt_1 Parte_1
favore della della somma di € 386.850,00 a titolo di risarcimento danni, CP_2
oltre interessi e rivalutazione, da cui venivano detratti, in accoglimento della riconvenzionale, € 7.193,82 per compensi professionali.
La durante l'espletamento delle attività per mettere in esecuzione Controparte_2
la sentenza, rilevava che il dott. nell'imminenza della sentenza (in Parte_1
data 13.12.2013) aveva contratto con la (nella Controparte_1
quale rivestiva la carica di sindaco supplente) un mutuo fondiario di €
150.000,00 con relativa iscrizione ipotecaria per complessivi € 300.000,00 sull'unico immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via Cervantes n. 64.
Inoltre il dott. in data 16.01.2014, aveva costituito un fondo Parte_1
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 patrimoniale avente ad oggetto il predetto immobile di sua proprietà sito in
Napoli alla Via Cervantes n. 64, così ponendo in essere delle operazioni per
1.1 Si costituivano il dott. e, all'esito della rinnovazione della Parte_1
notifica, che contestavano la domanda attorea eccependone Parte_2
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità e, in ogni caso,
l'infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
1.2 Si costituiva la chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_8
proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
2. Con la sentenza n. 8656/2018 il Tribunale di Napoli ha così disposto: rigetta la domanda di simulazione;
in accoglimento della domanda attorea dichiara
l'inefficacia, ex art. 2901 cc, nei confronti dell'istante dei seguenti atti aventi ad oggetto l'appartamento sito in Napoli alla via Cervantes 64, piano 10, int. 19, in catasto alla sez. SGU, foglio 2, mappale 81, sub 24: contratto di mutuo fondiario assistito da garanzia ipotecaria per notar di Persona_1
Napoli del 13-12-2013 rep. N. 47057 racc. n. 15340; costituzione di fondo patrimoniale per notar di Napoli del 16-01-2014 rep. N. Persona_1
47102 racc. n. 15373; condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'istante, spese che liquida in complessive Euro 5.100,00 (di cui Euro 3.750,00 per compensi di avvocato compreso 15% per spese generali ed Euro 1.350,00 per spese vive), oltre iva e cpa come per legge;
- ordina al competente Ufficio dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Il Giudice ha ritenuto la sussistenza del credito in tempi antecedenti agli atti di disposizione compiuti dal dott. e la moglie, così da ritenere correttamente Pt_1
proposta l'azione revocatoria.
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Pt_1 Pt_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 3. e hanno proposto appello con due motivi ed Parte_1 Parte_2
hanno così concluso: “Voglia il Giudice accogliere l'appello e, per l'effetto, annullata integralmente l'impugnata sentenza, in sua riforma: 1) dichiarare, per tutte le causali esposte nel presente giudizio, inammissibile, improponibile, improcedibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda formulata dalla , attuale Controparte_3
appellata, originaria attrice, con l'atto introduttivo del presente giudizio, con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare la , Controparte_3
originaria attrice, al pagamento delle spese e dei compensi legali del doppio grado del presente giudizio in favore degli attuali appellanti signori dott. Pt_1
e ; 3) in via istruttoria e senza inversione dell'onere
[...] Parte_2
della probatorio, ammettere ogni richiesta all'uopo già formulata dall'attuale appellante dott. nel primo grado di giudizio, che abbiasi in questa Parte_1
sede per espressamente riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc ed ogni altra che dovesse essere formulata nel presente grado di giudizio.”.
4. Si è costituita la società che ha confutato punto per punto le Controparte_2
argomentazioni dell'appellante.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.
4.1 Si è costituita la che ha chiesto di Controparte_1
accogliere il gravame e “per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”.
5. Non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Per l'udienza in data 14 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. Le parti hanno depositato congiuntamente, comparsa conclusionale con la quale concordemente hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 integrale compensazione delle spese e compensi legali, di entrambi i gradi di giudizio, con ordine, al Conservatore dei RRII, di trascrivere l'emananda sentenza e di disporre la cancellazione della domanda trascritta.
Questa Corte con propria ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 26 novembre 2025 onerando le parti al deposito della formalità con la quale
è stata trascritta la domanda giudiziale.
Le parti hanno adempiuto al deposito della formalità richiesta, pertanto si procede oltre.
7. Le parti con la comparsa conclusionale congiunta, depositata in data 27 giugno 2025, hanno dichiarato:
Le parti, con la presente memoria, rilevano di aver raggiunto un accordo transattivo e definitivo, per tutti i titoli e le causali che hanno formato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, Giudice dott.Tedesco, in data 9.10.2018, n. 8656 (R.G. n.20381/2014), e del relativo giudizio di appello pendente innanzi a questa Ecc.ma Corte di Appello.
L'accordo transattivo, prevede, tra l'altro, che venga dichiarato con sentenza la cessata materia del contendere. Tanto premesso i procuratori delle parti congiuntamente, concludono, chiedendo che la adita Corte Voglia dichiarare, con sentenza, la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese e compensi legali, di entrambi i gradi di giudizio, con ordine, al
Conservatore dei RRII, di trascrivere l'emananda sentenza e di disporre la cancellazione della seguente formalità: “domanda giudiziale, Tribunale di
Napoli, 10 luglio 2014, rep. 21.752, trascritto presso Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio servizio di pubblicità immobiliare di
Napoli 1, in data 22 ottobre 2014, ai nn. 27162/19442, a favore della
[...]
, con sede in Parte_3
Napoli, c.f. , e contro esso e , P.IVA_2 Parte_1 Parte_2
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2 avente ad oggetto la istanza di revoca di atti soggetti a trascrizione” sul seguente bene: Abitazione tipo civile sita in Napoli, alla Via Miguel De
Saavedra Cervantes, n. 64, identificata al NCEU di Napoli, al Comune F839
Napoli, Catasto Fabbricati, sez. SGU, foglio 2, part. 81, sub 24, Zona censuaria
12B, categoria A/2, classe 6, Abitazione civile, consistenza 7,5 vani, interno 19, piano 10, R.c. 1.723,67, in proprietà , nato a [...] l'[...], Parte_1
(c.f. , con esonero da ogni responsabilità per esso C.F._3
conservatore. Napoli, 27 giugno 2025 Avv. Gaetano Ruggiero Avv. Enzo Brizza
Avv. Massimo Di Lello.
Hanno poi provveduto a depositare anche la formalità richiesta.
La disponibilità dei diritti azionati dalle parti consente che si possa addivenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite come stabilito nell'accordo che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce poi titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in tal senso:
“Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia
(accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..” Corte di
Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8759 del 03/04/2024.
P.Q.M.
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2 La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: e contro la Parte_1 Parte_2
sentenza definitiva n. 8656/2018 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa.
- Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
- Ordina la cancellazione della domanda giudiziale, Tribunale di Napoli, 10 luglio 2014, rep. 21.752, trascritto presso Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Napoli - Territorio servizio di pubblicità immobiliare di Napoli
1, in data 22 ottobre 2014, ai nn. 27162/19442, a favore della
[...]
, con sede in Parte_3
Napoli, c.f. , e contro esso e , P.IVA_2 Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto la istanza di revoca di atti soggetti a trascrizione” sul seguente bene: Abitazione tipo civile sita in Napoli, alla Via Miguel De
Saavedra Cervantes, n. 64, identificata al NCEU di Napoli, al Comune F839
Napoli, Catasto Fabbricati, sez. SGU, foglio 2, part. 81, sub 24, Zona censuaria
12B, categoria A/2, classe 6, Abitazione civile, consistenza 7,5 vani, interno 19, piano 10, R.c. 1.723,67, in proprietà , nato a [...] l'[...], Parte_1
(c.f. , con esonero da ogni responsabilità per esso C.F._3
conservatore. Il tutto è meglio descritto nella nota di trascrizione menzionata.
Così deciso in Napoli, il 26 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
llo di Napoli, 2^ sezione e contro Parte_1 Parte_2 CP_2
Controparte_2