Decreto cautelare 3 novembre 2017
Ordinanza cautelare 1 dicembre 2017
Decreto decisorio 3 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 01/12/2017, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2017
N. 10537/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10537 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E.Q. Visconti N.11;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del verbale prot. n. 351433/2-11 del 21.9.2017, comunicato in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari ha valutato inidoneo il ricorrente per il profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto presenta valori di composizione corporea > 24.2 (26,89) non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
b) ove e per quanto occorre, di ogni atto comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente e, segnatamente: 1) del bando di concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. IV serie speciale, n. 25 del 31 marzo 2017; 2) delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 45/7-4-1 CC del 28 luglio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’istanza di sospensiva non appare assistita da fumus boni iuris alla stregua del consolidato orientamento cautelare della Sezione – che è stato puntualmente richiamato dal DP 5739/2017 e posto a fondamento del diniego di tutela cautelare monocratica (Ord. n. 5114 del 29.9.2017; Ord. n. 5102 del 28.9.2017; Ord. n. 3628 del 14.7.2017; Ord. n. 3328 del 30.6.2017; Ord. n. 7609 del 2.12.2016; Ord. n. 7608 del 2.12.2016; Ord. n. 7607 del 2.12.2016; Ord. n. 7606 del 2.12.2016) – che è stato condiviso anche da recenti pronunce di altre Sezioni di questo Tribunale (vedi per tutte, TAR Lazio, I quater, 4668/2017);
Ritenuto irrilevante il diverso esito delle misurazioni effettuate dal ricorrente in prossimità della rilevazione concorsuale in quanto condotte con metodica diversa rispetto a quella adottata in sede concorsuale (bioimpedenziometro modello X- Contact 356 Jawon) che è l’unica modalità di accertamento del requisito in parola prescritta dalla vigente normativa (art. Direttiva Tecnica SMD - IGESAN Ispettorato Generale della Sanità Militare del 16.2.2016 “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei requisiti fisici” Edizione 2016);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge l’istanza in esame.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente FF, Estensore
Roberto Vitanza, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.