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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2027-1/2025
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento indicato in epigrafe proposto da:
(C.F. nato in [...] il [...]), parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MORGESE NUNZIA MARILÙ;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE ha pronunciato il seguente
DECRETO verificato che nessuna delle parti ha depositato note nei termini assegnati con decreto del
19/02/2025; letto il ricorso depositato avverso il decreto di rigetto per manifesta infondatezza adottato dalla di Controparte_1 il 28 gennaio 2025; CP_1
Pag. 1 di 2 tenuto conto dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione1, secondo cui la deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato opera “solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura Controparte_1 accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ; Controparte_1 considerato che nel caso di specie il ricorrente proviene da Paese sicuro (Gambia) e la non ha rispettato i termini previsti dall'art. 28bis D.Lgs. 25/2008 Controparte_1 per la decisione secondo la procedura accelerata già per il solo fatto che l'audizione risale al
18 novembre 2024;
P.Q.M.
DISPONE non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'accertata sospensione ex lege del provvedimento impugnato sino alla decisione di merito;
SPESE al merito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. S.U. 11399/2024 del 29.4.2024: “Vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della . Controparte_1
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento indicato in epigrafe proposto da:
(C.F. nato in [...] il [...]), parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MORGESE NUNZIA MARILÙ;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
INTERVENTORE EX LEGE ha pronunciato il seguente
DECRETO verificato che nessuna delle parti ha depositato note nei termini assegnati con decreto del
19/02/2025; letto il ricorso depositato avverso il decreto di rigetto per manifesta infondatezza adottato dalla di Controparte_1 il 28 gennaio 2025; CP_1
Pag. 1 di 2 tenuto conto dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione1, secondo cui la deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato opera “solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura Controparte_1 accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ; Controparte_1 considerato che nel caso di specie il ricorrente proviene da Paese sicuro (Gambia) e la non ha rispettato i termini previsti dall'art. 28bis D.Lgs. 25/2008 Controparte_1 per la decisione secondo la procedura accelerata già per il solo fatto che l'audizione risale al
18 novembre 2024;
P.Q.M.
DISPONE non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, stante l'accertata sospensione ex lege del provvedimento impugnato sino alla decisione di merito;
SPESE al merito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17/03/2025.
Il presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. S.U. 11399/2024 del 29.4.2024: “Vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della . Controparte_1