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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/09/2024, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2032/2018 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/02/2024 e promossa
D A
nata a [...] il [...], CF. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Tortorici, Via Algerina n. 2 presso lo studio dell'Avv.
CONTIGUGLIA ROSARIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O
nata a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI: all'udienza del 09/02/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2018, parte attrice conveniva in giudizio deducendo che in data 21 maggio 2012 era stata morsa dal cane di Controparte_1 proprietà della convenuta riportando lesioni consistenti in ferite lacero contuse da morsicatura, diffuse al palmo della mano destra, al polso ed all'avambraccio, dalle quali sarebbe guarita con postumi a carattere permanenti dopo un periodo di malattia temporanea di trentacinque giorni. Deduceva di aver sporto denunzia presso la Stazione dei Carabinieri, al seguito della quale è stato instaurato giudizio penale nei confronti della convenuta per il reato di cui all'art. 672 c.p, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per incapacità dell'imputata a stare in giudizio. Ritenuta, dunque, pacifica la proprietà del cane nonché le
1 lesioni, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
15.000,00 a titolo di risarcimento del danno per malattia temporanea nonché per i postumi a carattere permanente nonché per danni morali, con vittoria di spese. La parte era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
La convenuta, nonostante la notifica, rifiutava l'atto e dunque rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, tramite prova per testi nonché espletata la consulenza d'ufficio, veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP 50/22 nonché provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022.
All'esito degli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà.
La prova testimoniale ha confermato l'accaduto, ivi compresa la circostanza per la quale il cane è uscito proprio dall'abitazione della convenuta (specifico sul punto è il teste
[...]
). Testimone_1
Orbene, ai sensi dell'art. 2052 c.c. il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito. Detta norma configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, sicché il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno, incombendo – invece – sul danneggiante la prova del caso fortuito quale fattore esterno idoneo ad interrompere la causalità, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato (vedi cass. n. 19506 del 2019).
Nel caso in esame, risulta provato il nesso causale tra il comportamento del cane della convenuta (che ha morso l'attrice) ed il danno, senza alcuna interruzione del nesso causale.
La domanda che va, dunque, qualificata ex art. 2052 c.c. va ritenuta fondata.
Sulla liquidazione del danno, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU nominato, dott. con argomentazioni logiche condivisibili e che non hanno ricevuto specifiche Per_1 contestazioni, ha riconosciuto un esito doloroso permanente di lesioni articolari con deficit della escursione articolare dell'1%. Ha, inoltre, riconosciuto 10 giorni di invalidità temporanea al 75%, relativamente al tempo di medicazione delle ferite e riduzione della mobilità della spalla, 15 giorni al 50% per il recupero della mobilità della spalla nonché ulteriori 15 giorni al 25% per la completa guarigione delle ferite e il recupero parziale della mobilità della spalla.
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto
2 presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso è pari ad €
3.549,53 di cui € 1.393,28 per danno biologico permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del danno, ed € 2.156,25 per invalidità temporanea, tenuto conto un valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta di € 115,00.
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2021 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84 appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti € 31).
Ora, il danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n.
19189/2020 e Cass., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente va nella fattispecie risarcito quale conseguenza lamentata dall'attrice nonché riscontrabile in base alle massime di esperienza.
Ne consegue che il valore monetario previsto nelle tabelle milanesi va riconosciuto integralmente (v., per tutte, Cass., n. 15733/2022, alla cui stregua “[a]i fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno)”).
Va poi dato atto che non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass. n. 7513/2018).
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza
3 (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 21 maggio 2012) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Nessuna ulteriore voce di danno può essere riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in favore dell'Erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, ciò in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 aggiornati al DM 147/22, per le cause di valore fino a 5.001,00 €.
Spese e onorari di CTU vanno definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara contumace Controparte_1
2) in parziale accoglimento delle domande, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, della somma - a titolo di danno non patrimoniale
– di € 3.549,53 oltre rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del sinistro (21 maggio 2012) e rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, della somma così determinata, dalla pubblicazione sino al soddisfo dei soli interessi legali;
3) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese e gli onorari di CTU. Controparte_1
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 07/09/2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2032/2018 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/02/2024 e promossa
D A
nata a [...] il [...], CF. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Tortorici, Via Algerina n. 2 presso lo studio dell'Avv.
CONTIGUGLIA ROSARIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
C O N T R O
nata a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI: all'udienza del 09/02/2024 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2018, parte attrice conveniva in giudizio deducendo che in data 21 maggio 2012 era stata morsa dal cane di Controparte_1 proprietà della convenuta riportando lesioni consistenti in ferite lacero contuse da morsicatura, diffuse al palmo della mano destra, al polso ed all'avambraccio, dalle quali sarebbe guarita con postumi a carattere permanenti dopo un periodo di malattia temporanea di trentacinque giorni. Deduceva di aver sporto denunzia presso la Stazione dei Carabinieri, al seguito della quale è stato instaurato giudizio penale nei confronti della convenuta per il reato di cui all'art. 672 c.p, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per incapacità dell'imputata a stare in giudizio. Ritenuta, dunque, pacifica la proprietà del cane nonché le
1 lesioni, concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
15.000,00 a titolo di risarcimento del danno per malattia temporanea nonché per i postumi a carattere permanente nonché per danni morali, con vittoria di spese. La parte era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
La convenuta, nonostante la notifica, rifiutava l'atto e dunque rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, tramite prova per testi nonché espletata la consulenza d'ufficio, veniva poi riassegnata allo scrivente ex DP 50/22 nonché provvedimento con il quale lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022.
All'esito degli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene decisa.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti di cui si dirà.
La prova testimoniale ha confermato l'accaduto, ivi compresa la circostanza per la quale il cane è uscito proprio dall'abitazione della convenuta (specifico sul punto è il teste
[...]
). Testimone_1
Orbene, ai sensi dell'art. 2052 c.c. il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito. Detta norma configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, sicché il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno, incombendo – invece – sul danneggiante la prova del caso fortuito quale fattore esterno idoneo ad interrompere la causalità, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato (vedi cass. n. 19506 del 2019).
Nel caso in esame, risulta provato il nesso causale tra il comportamento del cane della convenuta (che ha morso l'attrice) ed il danno, senza alcuna interruzione del nesso causale.
La domanda che va, dunque, qualificata ex art. 2052 c.c. va ritenuta fondata.
Sulla liquidazione del danno, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU nominato, dott. con argomentazioni logiche condivisibili e che non hanno ricevuto specifiche Per_1 contestazioni, ha riconosciuto un esito doloroso permanente di lesioni articolari con deficit della escursione articolare dell'1%. Ha, inoltre, riconosciuto 10 giorni di invalidità temporanea al 75%, relativamente al tempo di medicazione delle ferite e riduzione della mobilità della spalla, 15 giorni al 50% per il recupero della mobilità della spalla nonché ulteriori 15 giorni al 25% per la completa guarigione delle ferite e il recupero parziale della mobilità della spalla.
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto
2 presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Esso è pari ad €
3.549,53 di cui € 1.393,28 per danno biologico permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del danno, ed € 2.156,25 per invalidità temporanea, tenuto conto un valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta di € 115,00.
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2021 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84 appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti € 31).
Ora, il danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n.
19189/2020 e Cass., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente va nella fattispecie risarcito quale conseguenza lamentata dall'attrice nonché riscontrabile in base alle massime di esperienza.
Ne consegue che il valore monetario previsto nelle tabelle milanesi va riconosciuto integralmente (v., per tutte, Cass., n. 15733/2022, alla cui stregua “[a]i fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno)”).
Va poi dato atto che non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass. n. 7513/2018).
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza
3 (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 21 maggio 2012) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Nessuna ulteriore voce di danno può essere riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in favore dell'Erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, ciò in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55/2014 aggiornati al DM 147/22, per le cause di valore fino a 5.001,00 €.
Spese e onorari di CTU vanno definitivamente posti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara contumace Controparte_1
2) in parziale accoglimento delle domande, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di parte attrice, della somma - a titolo di danno non patrimoniale
– di € 3.549,53 oltre rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del sinistro (21 maggio 2012) e rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza e con ulteriore decorrenza, della somma così determinata, dalla pubblicazione sino al soddisfo dei soli interessi legali;
3) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese e gli onorari di CTU. Controparte_1
4 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 07/09/2024
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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