Articolo 2695 del Codice civile
Articolo 2505Articolo 2505 quater
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19 aprile 1942
Art. 2695.

(Forme e modalita' della trascrizione).

Le forme e le modalita' delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione , per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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