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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 784/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a Bagno a [...], l'[...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Maria Angela Carmannini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Paola Foti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo di R_ al padre che provvederà ad assumere anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia;
avrà contatti quotidiani con la madre a mezzo videochiamata come all'attualità; e starà con R_ la madre presso la nonna materna, in sua presenza, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, se la madre rientra a Calenzano;
altrimenti nei medesimi fine settimana sarà accompagnata dal nonno materno o dal padre o il sabato o la domenica presso la struttura in cui si trova la madre;
il padre prenderà accordi di volta in volta con la nonna materna o il nonno materno;
per la pasqua 2025 starà con la madre dal tardo pomeriggio del venerdì R_
18 al tardo pomeriggio del lunedì 21; mentre starà con il padre il fine settimana lungo del 25-27 aprile. I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia e sosterranno in pari misura le spese straordinarie per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017; il padre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'8.9.2018 a Firenze (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
il 5.6.2021 era nata la figlia Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in R_
crisi a causa del progressivo aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica della moglie, già sottoposta a terapia farmacologica con psicofarmaci e poi divenuta tossicodipendente da cocaina, la quale aveva addirittura tentato il suicidio in quattro occasioni. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie,
l'affidamento super-esclusivo della figlia con frequentazione protetta della madre da effettuarsi in presenza di terze persone, la previsione di un contributo materno di € 200,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che le parti, nelle more del Controparte_1 procedimento, erano addivenute ad un accordo, chiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 10.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato i termini dell'accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di pagina 2 di 4 causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto rispondenti all'interesse della figlia affidata in via esclusiva al padre R_ con attribuzione a quest'ultimo del potere di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia. La madre, infatti, come dedotto dalle parti e documentato dalla relazione depositata dal Servizio Sociale e dal SERD, cui si era rivolta a luglio 2023 per affrontare il problema della tossicodipendenza, ha intrapreso nel maggio 2024 un percorso terapeutico residenziale presso la struttura “Cooperativa il Sorriso” in Fontanelice (BO), e dopo una ricaduta a fine gennaio 2025, i controlli al momento risultano negativi.
Al fine di garantire il mantenimento del rapporto madre figlia risultano adeguati gli accordi raggiunti che assicurano anche una frequentazione quindicinale attuata, in funzione delle condizioni della madre e della sua possibilità di uscire dalla struttura, o presso l'abitazione della nonna materna, in presenza di questa, o presso la struttura dove la resistente è attualmente domiciliata.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] a Parte_1
Ripoli, l'11.10.1989, e nata a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto l'8.9.2018 a Firenze, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 186, parte II, serie A, anno 2018);
dispone l'affido esclusivo di al padre che provvederà ad assumere anche tutte le R_
decisioni di maggiore interesse per la figlia;
avrà contatti quotidiani con la madre a mezzo videochiamata come all'attualità; e R_
starà con la madre presso la nonna materna, in sua presenza, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, se la madre rientra a Calenzano;
pagina 3 di 4 altrimenti nei medesimi fine settimana sarà accompagnata dal nonno materno o dal padre per la giornata del sabato o della domenica presso la struttura in cui si trova la madre;
il padre prenderà accordi di volta in volta con la nonna materna o il nonno materno;
per la pasqua 2025 starà con la madre dal tardo pomeriggio del venerdì 18 al tardo R_
pomeriggio del lunedì 21; mentre starà con il padre il fine settimana lungo del 25-27 aprile;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 784/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nato a Bagno a [...], l'[...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Maria Angela Carmannini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Paola Foti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido esclusivo di R_ al padre che provvederà ad assumere anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza per la figlia;
avrà contatti quotidiani con la madre a mezzo videochiamata come all'attualità; e starà con R_ la madre presso la nonna materna, in sua presenza, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, se la madre rientra a Calenzano;
altrimenti nei medesimi fine settimana sarà accompagnata dal nonno materno o dal padre o il sabato o la domenica presso la struttura in cui si trova la madre;
il padre prenderà accordi di volta in volta con la nonna materna o il nonno materno;
per la pasqua 2025 starà con la madre dal tardo pomeriggio del venerdì R_
18 al tardo pomeriggio del lunedì 21; mentre starà con il padre il fine settimana lungo del 25-27 aprile. I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia e sosterranno in pari misura le spese straordinarie per la cui individuazione si farà riferimento alle linee guida del CNF 2017; il padre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.2025, ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario l'8.9.2018 a Firenze (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
il 5.6.2021 era nata la figlia Ha esposto che il rapporto coniugale era entrato in R_
crisi a causa del progressivo aggravamento delle condizioni di salute psico-fisica della moglie, già sottoposta a terapia farmacologica con psicofarmaci e poi divenuta tossicodipendente da cocaina, la quale aveva addirittura tentato il suicidio in quattro occasioni. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla moglie,
l'affidamento super-esclusivo della figlia con frequentazione protetta della madre da effettuarsi in presenza di terze persone, la previsione di un contributo materno di € 200,00 mensili per il mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato che le parti, nelle more del Controparte_1 procedimento, erano addivenute ad un accordo, chiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 10.4.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato i termini dell'accordo e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di pagina 2 di 4 causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto rispondenti all'interesse della figlia affidata in via esclusiva al padre R_ con attribuzione a quest'ultimo del potere di assumere anche tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia. La madre, infatti, come dedotto dalle parti e documentato dalla relazione depositata dal Servizio Sociale e dal SERD, cui si era rivolta a luglio 2023 per affrontare il problema della tossicodipendenza, ha intrapreso nel maggio 2024 un percorso terapeutico residenziale presso la struttura “Cooperativa il Sorriso” in Fontanelice (BO), e dopo una ricaduta a fine gennaio 2025, i controlli al momento risultano negativi.
Al fine di garantire il mantenimento del rapporto madre figlia risultano adeguati gli accordi raggiunti che assicurano anche una frequentazione quindicinale attuata, in funzione delle condizioni della madre e della sua possibilità di uscire dalla struttura, o presso l'abitazione della nonna materna, in presenza di questa, o presso la struttura dove la resistente è attualmente domiciliata.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento della minore, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] a Parte_1
Ripoli, l'11.10.1989, e nata a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto l'8.9.2018 a Firenze, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 186, parte II, serie A, anno 2018);
dispone l'affido esclusivo di al padre che provvederà ad assumere anche tutte le R_
decisioni di maggiore interesse per la figlia;
avrà contatti quotidiani con la madre a mezzo videochiamata come all'attualità; e R_
starà con la madre presso la nonna materna, in sua presenza, a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera prima di cena, se la madre rientra a Calenzano;
pagina 3 di 4 altrimenti nei medesimi fine settimana sarà accompagnata dal nonno materno o dal padre per la giornata del sabato o della domenica presso la struttura in cui si trova la madre;
il padre prenderà accordi di volta in volta con la nonna materna o il nonno materno;
per la pasqua 2025 starà con la madre dal tardo pomeriggio del venerdì 18 al tardo R_
pomeriggio del lunedì 21; mentre starà con il padre il fine settimana lungo del 25-27 aprile;
i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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