Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3407/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIAN ALBERTO TUZZATO per procura in calce all'atto di citazione;
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata rappresentata e difesa dall'avv. Gian Email_1
Alberto Tuzzato per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro
c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Alessio per procura in calce alla comparsa di costituzione e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Padova, Piazzale Stazione, 7, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: Nel merito: i) accertare e dichiarare l'inidoneità del titolo stragiudiziale posto a fondamento del precetto notificato in data 14.2.2023 (mutuo fondiario stipulato in data 25.11.2002 a rogito del Notaio Dott.
e concesso al Dott. , contrassegnato da n. Rep. 125388 e Persona_1 Parte_1
Racc. 30686) a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.; ii) accertare e dichiarare la nullità totale, ovvero in subordine parziale, del contratto di mutuo stipulato in data 25.11.2002 a rogito del Notaio Dott. e concesso al Dott. Persona_1 Pt_1
contrassegnato da n. Rep. 125388 e Racc. 30686 per violazione dell'art. 38 e ss.
[...] T.U.B.; iii) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità/illiceità delle - e conseguentemente quantificare le - somme addebitate e corrisposte dal Dott. a titolo di interessi Parte_1 convenzionali e/o di mora, nonché le spese, gli oneri e le commissioni dalla data di stipula del mutuo dedotto in giudizio e per tutta la durata del rapporto;
iv) per effetto
1
Rep. 125388 e Racc. 30686 un nuovo piano di ammortamento senza interessi - ovvero in subordine applicando il tasso sostitutivo legale semplice vigente ratione temporis - imputandosi in tale ricalcolo in linea capitale le somme indebitamente corrisposte dai mutuatari odierni attori;
v) per effetto dell'accoglimento di tutte le sopra svolte domande, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere ad esecuzione
[...] forzata per l'importo di cui all'atto di precetto notificato agli odierni attori in data 14.2.2023, nonché accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo l'atto di precetto stesso per i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando che, per effetto dell'indebito pagamento di somme da parte del Dott. , Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, non Controparte_1 vanta alcun diritto di credito nei confronti del Dott. e della Sig.ra Parte_1 [...]
ovvero vanta in ogni caso un credito inferiore a quello precettato. Parte_2
In via istruttoria: vi) si chiede che venga disposta C.T.U. estimativa al fine di accertare l'esatto valore cauzionale del complesso immobiliare intestato al Dott. ed alla Pt_1
Sig.ra e sottoposto a garanzia volontaria in occasione della stipula dei Parte_2 finanziamenti per cui è causa, affidando al C.T.U. nominato il quesito di seguito formulato, ovvero - in subordine - il quesito ritenuto più opportuno dal Giudicante: “Il
C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini ed operazioni tecniche ritenute necessarie, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso il complesso immobiliare oggetto di stima e ad estrarre copia presso le competenti P.A. di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, descriva anche mediante riproduzione fotografica gli immobili oggetto delle ipoteche volontarie iscritte a garanzia dei mutui fondiari n. 125387 rep. e n. 125388 rep. e del mutuo agrario n. 125389 rep., determinandone il valore cauzionale al momento della stipula dei predetti contratti, da intendersi quale valore determinato al momento dell'erogazione in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi, esponendo analiticamente i criteri della stima”. All'esito delle risultanze della C.T.U. estimativa (ovvero qualora venisse confermato il superamento del limite di finanziabilità stabilito per legge), si chiede che venga disposta C.T.U. bancaria al fine di accertare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti oggi in causa, affidando al C.T.U. nominato il quesito di seguito formulato, ovvero - in subordine - il quesito ritenuto più opportuno dal Giudicante: “Letti gli atti ed i documenti di causa, accerti, quantifichi e ridetermini il C.T.U. l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti stipulanti i mutui per cui è causa con eventuale compensazione delle poste di debito/credito reciprocamente vantate tra le parti, attenendosi ai seguenti criteri: ridetermini i piani di ammortamento di ciascun finanziamento senza interessi - ovvero in subordine applicando il tasso sostitutivo legale semplice vigente ratione temporis - e quantifichi nuovamente le rate con esclusione di ogni onere bancario addebitato e corrisposto dai mutuatari in corso di rapporto, imputandosi in tale ricalcolo in linea capitale le somme indebitamente
2 corrisposte dai mutuatari odierni attori a titolo di interessi corrispettivi, interessi di mora, commissioni, conguagli e spese, ricalcolando le somme eventualmente ancora dovute dai mutuatari a solo titolo di capitale”. In ogni caso: vii) con rifusione di spese e competenze professionali, oltre R.S.G., I.V.A e C.P.A. di legge. Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: In via preliminare: accertato il difetto di legitimatio ad causam e/o di legittimazione sostanziale passiva di per i CP_1 motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti della stessa;
in via principale: rigettarsi, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte proposte dagli opponenti;
in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU estimativa e/o bancaria diretta a compiere indagini chiaramente superflue ed esplorative;
[...] con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali e accessori fiscali e previdenziali.
Motivi di fatto e di diritto
I sig.ri e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Parte_2 loro notificato, unitamente al titolo esecutivo, da Controparte_1
esponendo che:
[...]
- il sig. aveva stipulato con la banca <> un contratto di Pt_1 mutuo fondiario (n. rep. 125388, doc. 2 allegato all'atto di citazione) per l'importo di euro 2.950.000,00 garantito, tra l'altro, da ipoteca su alcuni immobili in proprietà della madre, la sig.ra (terza datrice di ipoteca); Parte_2
- l'art. 7 del contratto, stipulato nella forma dell'atto pubblico notarile, recitava: <La parte mutuataria nel ricevere dalla Banca la somma mutuata rilascia con il presente atto di ampia e liberatoria quietanza. La Banca e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia del verificarsi delle condizioni indicate al precedente patto. La parte mutuataria prende atto che qualora non abbia esattamente provveduto nel termine fissato agli adempimenti, la Banca potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto utilizzando il deposito suddetto per la estinzione del mutuo o procedere ad una parziale riduzione. Successivamente all'adempimento delle condizioni contrattuali la Banca svincolerà la somma costituita in deposito cauzionale mediante accredito sul c/c intrattenuto dal mutuatario presso la filiale di Scorzè della
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. La parte mutuataria conferisce sin da ora alla
Banca l'incarico di riconoscere le somme destinate all'estinzione delle passività ai soggetti tutt'ora creditori di essa parte mutuataria descritti al precedente patto 1>>;
- a fronte degli inadempimenti nel pagare tempestivamente le rate del mutuo, la banca aveva dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e il credito era stato ceduto ad Controparte_1
- venuti a conoscenza della cessione del credito, i sig.ri e avevano agito Pt_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti della banca e di per l'accertamento CP_1 della nullità del contratto di mutuo, in quanto quest'ultimo sarebbe stato stipulato in violazione dell'art. 38 T.U.B. in materia di limiti all'ammontare dei finanziamenti.
Gli opponenti hanno, quindi, svolto tre motivi di opposizione.
In primo luogo, il contratto di mutuo stipulato non sarebbe idoneo a costituire un titolo esecutivo, in quanto la sua efficacia sarebbe condizionata al compimento da parte del
3 mutuatario degli adempimenti relativi all'iscrizione dell'ipoteca, e, pertanto, il credito derivatone non sarebbe esigibile (requisito, quello dell'esigibilità, invece previsto come necessario dall'art. 474 c.p.c.). In secondo luogo, l'opponente ha fatto valere l'inesistenza o la nullità del contratto di mutuo, posto che le somme erogate dalla banca erano state accreditate sul conto corrente del beneficiario e, successivamente, utilizzate per l'estinzione di passività pregresse.
Infine, l'opponente ha fatto valere la nullità del mutuo per superamento dei limiti di finanziamento previsti dall'art. 38 T.U.B. (la medesima censura di nullità, lo si ricorda, era stata sollevata dalle stesse parti nell'azione di accertamento negativo del credito esperita dinanzi al Tribunale di Padova).
Va innanzitutto detto, con riferimento ai rapporti tra il presente giudizio e quello appena citato di accertamento negativo del credito, che, mentre il primo ha ad oggetto un diritto di natura processuale, vale a dire il diritto di procedere con l'esecuzione forzata, il secondo ha ad oggetto un diritto di credito di natura sostanziale;
la diversa natura dei due diritti esclude che tra di essi possa esserci un rapporto di pregiudizialità e, a fortiori, di identità.
In ogni caso, ogni questione sul punto è superata dal fatto che il giudizio preveniente è stato dichiarato estinto ex art. 306 c.p.c. con ordinanza pronunciata dal giudice istruttore il 1.12.2023 (doc. 8 allegato agli atti del convenuto). Non essendo più pendente alcun processo sul diritto di credito sostanziale, non si può porre oggi in questo giudizio alcun problema né di litispendenza né di pregiudizialità.
Venendo all'analisi dei singoli motivi di opposizione, il primo - che, ritenuta la natura condizionata del contratto di mutuo stipulato dal sig. ne esclude l'idoneità a Pt_1 costituire un titolo esecutivo - è infondato. Sul punto devono essere confermati gli argomenti addotti nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1
c.p.c., i quali evidenziano che nel caso che ci occupa la banca ha erogato la somma di denaro mutuata, come risulta dalla quietanza di pagamento inserita all'art. 7 del contratto
(quietanza che, essendo assimilabile a una confessione stragiudiziale della consegna, ha valore di prova legale ex art. 2735 co. 1 c.c.). L'art. 1813 c.c. sancisce che con la traditio il contratto di mutuo si conclude tra le parti e il mutuatario è gravato dell'obbligo di restituire la somma con il pagamento degli interessi. Essendo immediatamente efficace sin dal momento della traditio, il mutuo stipulato dal sig. non è condizionato, Pt_1 sicché esso costituisce un idoneo titolo esecutivo. La presente conclusione non è messa in dubbio dal fatto che un recente e minoritario orientamento di legittimità ha risolto diversamente la questione. Invero, con la pronuncia n. 12007/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che <nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale
4 obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma>>. La soluzione proposta non pare condivisibile, poiché alla sua base vi è una non condivisibile distinzione tra il piano economico e il piano giuridico dell'operazione finanziaria, segnatamente laddove si afferma che la somma mutuata transiterebbe dalla banca al mutuatario per poi tornare di nuovo alla banca con il deposito cauzionale.
Invero, il sostenere che una somma prestata a mutuo torni al mutuante per mezzo di un deposito cauzionale è una descrizione accurata della fattispecie sul piano economico, ma non su quello giuridico. Da quest'ultimo punto di vista, infatti, il deposito cauzionale non ha la funzione di restituire al mutuante la somma mutuata, ma ha piuttosto una diversa funzione di garanzia (nel nostro caso garantisce gli adempimenti relativi alle iscrizioni ipotecarie). Di conseguenza, la stipulazione del deposito cauzionale a seguito del mutuo non ha privato il sig. della disponibilità delle somme erogate, le quali devono Pt_1 dunque essere restituite con il pagamento degli interessi secondo il piano di ammortamento concordato.
Può pertanto escludersi, in conclusione, che l'esigibilità dell'obbligazione restitutoria sia differita al momento dello svincolo della cauzione (come invece sostenuto dall'opponente), poiché essa sorge nel momento in cui la banca consegna il denaro al mutuatario, e questa consegna non è in alcun modo - se non sul piano puramente economico, non anche giuridico - neutralizzata dal successivo deposito cauzionale.
Pure il secondo motivo di opposizione è infondato. Con esso, lo si ricorda, l'attore sostiene che il mutuo azionato da sarebbe nullo o addirittura inesistente in quanto CP_1 integrerebbe un mutuo solutorio, vale a dire un mutuo concluso senza la consegna del denaro, ma semplicemente accreditato sul conto corrente del cliente e indi utilizzato per il pagamento di passività pregresse, il tutto a mezzo di mere operazioni di giroconto. La mancanza della traditio, elemento strutturale del mutuo, impedirebbe di ritenere concluso o comunque valido il contratto;
di qui l'inesistenza del credito affermato da CP_1
Si rileva innanzitutto che l'opponente ha introdotto per la prima volta la questione dell'inesistenza o comunque della nullità del mutuo solutorio nella comparsa conclusionale, non nell'atto di citazione: in quest'ultimo, infatti, la nullità del mutuo è rilevata soltanto in relazione all'asserita violazione dei limiti di finanziamento.
In ogni caso, il motivo è infondato. Invero, come sostenuto dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la somma conferita e utilizzata per il ripianamento di debiti pregressi entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, e viene quindi ad essere integrata la traditio necessaria per il perfezionamento del contratto. Sul punto è sufficiente richiamare quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione (23149/2022): il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, immateriali e crediti;
chi usa quanto ricevuto a mutuo per estinguere un debito purga il proprio patrimonio di una posta negativa, pertanto è errato
5 sostenere che nelle fattispecie di mutuo solutorio non vi sia un trasferimento di denaro e, quindi, una traditio.
Per quanto concerne il terzo motivo di opposizione, anch'esso è infondato, in quanto, sostenendo che la violazione dei limiti di finanziamento previsti dall'art. 38 T.U.B. causerebbe la nullità del contratto, si pone in contrasto con quanto sancito dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022. Queste ultime hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale affermando che l'art. 38 T.U.B. non è una norma di validità, ma soltanto una norma di comportamento, che, se infranta, comporta a carico della banca le sanzioni previste dalla legge.
Non essendovi ragioni giuridiche per discostarsi da quanto esaustivamente chiarito dalle
Sezioni Unite, il contratto di mutuo stipulato sarebbe valido ancorché in ipotesi fossero stati violati i limiti di finanziamento, sicché il motivo di opposizione deve essere rigettato. Considerata la complessità delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese in deroga al criterio della soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3407/2023 R.G. promossa da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
[...]
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Venezia, 19.2.2025 il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dott. Paolo Danelli.
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