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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Parte_1 Per_1
[...]
Con l'avv. DELLOMONACO ANTONIO
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante, nella sua qualità di genitore esercente la Parte_2 potestà sul minore , ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo Persona_1 chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero l'indennità di frequenza a favore del figlio minore, denegata dalla commissione medica competente CP_ a seguito di visita cui veniva sottoposto in data 19/06/2023 (come da verbale della CM del
04/07/2023) che lo giudicava “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/1971.”
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza. Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e a quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta instando per il rigetto.
Istruita la causa con la sola richiesta di integrazione della ctu al consulente già nominato nella precedente fase di Atp, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato
(essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio
2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). CP_ Parimenti infondate le ulteriori censure di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché
l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n.
12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. CP_1 sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo reputato nella dovuta considerazione le patologie sofferte dal minore . Persona_1
Ebbene in sede di giudizio di opposizione, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente relative al precedente Accertamento Tecnico Preventivo e dell'ulteriore nuova documentazione prodotta (cfr. verbale di udienza del 04/02/2025), il Giudice ha richiesto allo stesso Ctu, dott. già Persona_2 nominato quale Consulente nella fase sommaria, a completamento della consulenza espletata, di rivalutare le condizioni del minore “tenendo conto di tutta la documentazione ritualmente prodotta e acquisita in atti.”
Ebbene, all'esito dei nuovi accertamenti clinici compiuti, in base anche alla nuova documentazione sanitaria in atti, il Ctu con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha rielaborato le proprie precedenti valutazioni integrandole così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, dacché alquanto articolata e complessa, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Il complesso patologico riscontrato nel minore , attualmente Persona_1 di anni 11, 'Disturbo specifico dell'apprendimento - Dislessia, con compromissione dell'espressione scritta, di gravità moderata in soggetto con normale quoziente intellettivo necessitante di frequenza tri-settimanale della sede di Latiano del NIAT dell'ASL BR di Brindisi per esecuzione di progetto terapeutico' attualmente pone il soggetto nella condizione di 'Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzione proprie della sua età'. Il quadro clinico riscontrato configura la ricorrenza dei requisiti necessari previsti dalla legge per l'ottenimento dell'Indennità di Frequenza in quanto, allo stato, sussistono le condizioni per la concessione del beneficio previsto dalla
11/10/1990 n. 289, essendo documentata un'effettiva frequenza a trattamenti terapeutici e / o riabilitativi oltre l'applicazione nel solo ambito scolastico della Legge 170 / 2010. Anche se la documentazione relativa alla frequenza tri-settimale della sede di Latiano del NIAT dell'ASL BR di
Brindisi non risulta esibita nel Verbale per cui è causa e non era stata depositata nel corso dell'ATP antecedente il presente giudizio di merito, il beneficio dell'Indennità di Frequenza decorre dall'epoca della domanda amministrativa.”
Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 25.02.2025, pervenivano le sole CP_ osservazioni concordi dei sanitari dell' come attestato dallo stesso Ctu che, pertanto, rendeva la sua relazione definitiva confermandola in toto.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di frequenza in favore del figlio minore , con decorrenza dalla data della domanda amministrativa Persona_1 del 20/05/2023.
Quanto all'ulteriore requisito della frequenza di corsi scolastici, appare evidente che la stessa sia desumibile dalla documentazione in atti essendo peraltro incontestata la frequenza delle scuole medie allegata dalla ricorrente.
Le Spese di lite seguono la soccombenza. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che , figlio minore della ricorrente , Persona_1 Parte_1 esercente la potestà genitoriale, versa in una condizione di invalidità tale da comportare notevoli difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di frequenza con decorrenza dal 20 maggio 2023; CP_ b)- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.600,00 comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria 15%) da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario di parte ricorrente;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 24.06.2025
Il Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)