Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di premeditazione, la causale omicidiaria - che costituisce uno degli elementi dai quali la sussistenza dell'aggravante va desunta - non deve necessariamente apparire di particolare rilievo, posto che la sua valutazione deve essere fatta in riguardo alla prospettazione psicologica dell'imputato. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che l'imputato, pur confessando di aver avuto dei motivi per uccidere, non ha voluto rivelarli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI NN - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1438
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029332/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR VA, N. IL 07/08/1968;
avverso SENTENZA del 14/05/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SELVA Franco Claudio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza 14 maggio 2008 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza 20.4.2007 del GUP del Tribunale di Pavia, che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato IE NN colpevole dei reati di tentato omicidio premeditato in danno di LI OR commesso in Noviglio il 18.9.2006, nonché di porto e detenzione illegale e di ricettazione della pistola Beretta calibro 9 utilizzata per commettere il tentato omicidio, di detenzione illegale di 19 proiettili calibro 6,35 ed infine di furto aggravato della autovettura Renault Clio in uso al LI che, dopo il tentativo di omicidio, era fuggito lasciandola incustodita, e, concesse all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riconosciuta la continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione oltre alle pene accessorie.
2 - L'imputato aveva confessato i fatti riferendo di avere sparato con una pistola ricevuta tempo prima da alcuni conoscenti dediti a furti e che in effetti era risultata provenire da un furto commesso alcuni mesi prima in danno di tale Innocente EO. Secondo la versione dell'imputato il LI lo assillava con richieste di denaro ed anche la sera del fatto gli avrebbe chiesto Euro 2.000,00 (in seguito indicati dall'imputato in Euro 5.000,00) per cui vi sarebbe stato un appuntamento nelle campagne di Noviglio al quale il IE di era presentato insieme a tale AR, sull'auto di costui, che però ignorava la intenzione del IE di sparare.
Poiché l'auto di AR si era impantanata il IE era sceso per liberare l'auto, in ciò aiutato anche da LI. In tale circostanza sarebbe ripresa la discussione sulla pretesa di denaro da parte del LI e quindi il IE, secondo la sua versione, in riposta alle minacce del LI, avrebbe sparato un primo colpo di pistola attingendo il suo antagonista alla schiena e quindi altri due colpi mentre la vittima stava fuggendo;
quindi insieme a AR era tornato indietro con l'auto del LI.
3 - L'appello dell'imputato riguardava soltanto la richiesta di esclusione della aggravante della premeditazione e la concessione della attenuante della provocazione con conseguente riduzione della pena, anche con riguardo alla pena base. L'appellante deduceva che la causale dell'omicidio, la modestia della somme richieste e le modalità del fatto giustificavano da un lato la esclusione della premeditazione e, da altro lato, la concessione della provocazione collegata alla continua pretesa, da parte della vittima, di somme non dovute.
4 - La Corte di Appello ha confermato la aggravante della premeditazione rilevando che le modalità dell'incontro con la persona offesa attuato su insistenza del prevenuto dopo il primo incontro in piazza Libia, aveva valenza rilevante nella prova della volontà di attuare la condotta criminosa poi seguita, poiché l'imputato aveva scelto un luogo in aperta campagna ed in ora notturna ed era giunto sul luogo armato di pistola ed accompagnato da un amico fidato (anche se non io aveva messo al corrente delle sue intenzioni), sul cui silenzio poteva contare, il che dimostrava come non avesse timore per sè e per i suoi familiari bensì avesse scelto proprio quel luogo per regolare i conti con il LI, mentre il lasso di tempo intervenuto fra la risoluzione criminosa e l'azione giustificava l'elemento cronologico della aggravante contestata.
5 - La Corte di Appello ha poi confermato pure la esclusione della attenuante della provocazione rilevando che non esisteva alcun elemento - che l'imputato ben avrebbe potuto offrire se esistente - che consentisse di raffigurare una estorsione o comunque una richiesta ingiusta di denaro ai danni del IE e che in ogni caso anche la palese sproporzione fra la dedotta richiesta di una modesta somma di denaro e la reazione consistente nella esplosione di diversi colpi di pistola diretti ad uccidere il richiedente tradiva malvagità d'animo, odio o risentimento, ossia uno stato d'animo ben diverso dall'ira.
6 - Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sulla base di due distinti motivi che si possono così riassumere:
- Erroneamente la sentenza di appello aveva ritenuto la sussistenza della premeditazione, obliterando gli argomenti dedotti dalla difesa ed in particolare la incensuratezza e l'inserimento sociale e professionale dell'imputato che era cuoco professionista e gestiva un ristorante a Milano, mentre il LI era un clandestino pluripregiudicato per traffico di armi e di droga che pretendeva dal IE somme da costui non dovute;
era stato poi trascurato che era stata la vittima a chiedere di incontrare l'imputato che stava in quel momento lavorando per cui l'incontro in piazzale Libia procrastinato dopo la chiusura del locale in cui lavorava l'imputato non era stato pianificato, tanto che l'imputato aveva chiesto quella sera stessa all'amico AR di accompagnarlo senza rivelargli il possesso dell'arma ed aveva poi sparato, perché alterato per la nuova richiesta di denaro, ben sapendo che sarebbe stato costretto a lasciare sul posto l'auto impantanata intestata alla moglie dell'amico, il che era ugualmente incompatibile con la premeditazione in quanto avrebbe consentito immediatamente di risalire a lui;
anche la modestia della causale escludeva la premeditazione, mentre il porto dell'arma da parte dell'imputato era giustificato dalla paura che nutriva nei confronti della vittima;
- Altrettanto erroneamente era stata esclusa la attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2 poiché il IE, che era terrorizzato dalla personalità inquietante della vittima, come confermato dalla moglie dell'imputato, di fronte alle pressanti e minacciose richieste di denaro da parte del LI, aveva perso la testa ed aveva sparato in quanto temeva che il LI fosse a sua volta armato e potesse colpirlo.
7 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
8 - All'odierna udienza la difesa dell'imputato ha presentato una memoria difensiva con allegati atti probatori alla cui produzione si è opposto il Procuratore Generale in considerazione della tardività e comunque della ininfluenza delle produzioni, che sono state escluse da questa Corte con ordinanza letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 - Con il primo motivo la difesa lamenta mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove avrebbe ritenuto la sussistenza della premeditazione sulla base di elementi inconsistenti, quali l'essersi l'imputato munito di una pistola e l'avere accettato un appuntamento da parte del LI, trascurando invece altri elementi difensivi rilevanti quali la modestia della causale, che non giustificava la premeditazione di un omicidio e la circostanza che l'imputato si era fatto accompagnare da un amico ed aveva lasciato tracce tali che avrebbero condotto facilmente a lui.
La doglianza è infondata.
10 - Il vizio di motivazione può essere denunciato nel giudizio di legittimità o nel caso di inesistenza (cui correttamente si equipara la mera apparenza) di un apparato argomentativo a sostegno della decisione impugnata, ovvero nel caso di manifesta illogicità emergente dal testo dalla decisione stessa o da altri atti specificamente indicati.
Nessuna di tale due ipotesi ricorre nel caso in esame. La Corte di merito, invero, ha già preso in esame tutti gli elementi fattuali valorizzati dal ricorrente con il primo motivo di ricorso e che aveva prospettato anche nel giudizio di appello, ma li ha ritenuti inconsistenti, poiché non solo esisteva certamente l'elemento di natura cronologica (collegato al tempo intercorso fra la richiesta di un abboccamento da parte della vittima che era andata a trovare l'imputato nel suo locale e l'appuntamento che l'imputato aveva poi dato alla vittima, dopo avere chiuso la pizzeria, al quale si era presentato accompagnato da un amico, sulla vettura di quest'ultimo, ed armato, inducendo quindi la vittima a seguirlo in aperta campagna attraverso viottoli difficilmente praticabili), ma anche quello di natura ideologica poiché il proposito di uccidere non era mai venuto meno sol che si consideri che l'imputato, che ben avrebbe potuto parlare con il LI nella sua pizzeria, in ambiente sostanzialmente protetto, ha invece ritardato il colloquio onde predisporre i mezzi di esecuzione dell'omicidio e la realizzazione dello stesso in luogo isolato dove non avrebbe lasciato tracce, neppure della sua vettura, avendo convinto un amico fidato ad accompagnarlo.
11 - La premeditazione consiste in effetti in un fatto interiore di non agevole accertamento, però può e deve essere necessariamente desunta da fatti estrinseci fra cui si collocano, con carattere di preminenza, la causale, la predisposizione dei mezzi in previsione della occasione più propizia e le modalità di esecuzione e cioè tutti gli elementi presi in effetti in esame dalla sentenza impugnata ed adeguatamente valutati.
12 - Occorre inoltre rilevare che non osta alla configurabilità della aggravante della premeditazione il fatto che la causale omicidiaria non fosse imponente poiché la valutazione della causale non può avvenire che secondo la logica dell'imputato, la quale non necessariamente corrisponde a quella dell'uomo medio. D'altronde la esistenza di una causale non è stata negata neppure dall'imputato che non ha però voluto spiegarla, trattandosi evidentemente di causale inconfessabile collegata ai traffici di droga e di armi della vittima, per cui non può ritenersi che fosse modesta, visto l'ambiente delinquenziale in cui era inserita ed in cui, al di là della incensuratezza formale, era inserito anche l'imputato visto che si era preventivamente procurato un'arma da sparo proveniente da furto.
13 - Non è poi vero che fosse stata la vittima a dare appuntamento in luogo isolato all'imputato poiché è stato al contrario l'imputato ad attirare in un tranello la vittima dandole appuntamento dapprima in piazzale Libia ma poi convincendola a seguirlo in luogo isolato in aperta campagna, senza che vi fosse alcun motivo per tale condotta al di fuori di quanto poi accaduto.
14 - Non rileva poi neppure la circostanza che l'auto impantanata dell'amico avrebbe potuto condurre all'imputato poiché il IE era certo che l'amico non lo avrebbe tradito ed infatti l'amico ha poi rivelato l'accaduto soltanto quando è stato costretto a farlo onde non restare coinvolto direttamente in un fatto che non lo riguardava.
15 - Gli elementi che secondo il ricorrente sarebbero ostativi al riconoscimento della aggravante della premeditazione sono in definitiva inidonei ad escludere l'aggravante di cui si tratta, la cui sussistenza è stata ritenuta dalla Corte di merito sulla base di una argomentazione logicamente condivisibile e, come tale, non contestabile in sede di legittimità.
16 - Anche il secondo motivo di ricorso, che attiene al diniego della attenuante della provocazione è infondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, ai fini della concedibilità della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, occorra che il reato sia stato commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d'ira, essendo necessario che l'agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori. Infatti lo stato di agitazione, di timore o di paura non ha rilievo poiché la legge, con il riferimento allo stato d'ira, ha inteso riferirsi ad una situazione di intensa eccitazione, capace di alterare i freni inibitoli, statuendo solo in tali sensi e con tali limiti, una eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 490 del 1985, rv. 171596; rv. 131340; rv. 157321; rv. 192773).
È necessario, in sostanza, che il reato sia stato commesso non già in un generico stato di tensione o di turbamento, bensì proprio ed esclusivamente in stato d'ira, mentre anche con i motivi di ricorso il ricorrente continua a sostenere di avere sparato per paura che il LI fosse armato e potesse sparare per primo e cioè in base ad un sentimento incompatibile con l'ira quale è la paura. E ciò a parte il rilievo che la ingiustizia del fatto altrui, ascritto molto genericamente dall'imputato al LI, è rimasta abbastanza sfumata ed è sfuggita anche alle investigazioni dei giudici per mancanza totale di collaborazione da parte dell'imputato e della vittima, come già sottolineato dalla sentenza impugnata;
il che ha consentito di escludere pure un altro degli elementi costitutivi della attenuante invocata.
17 - Il ricorso deve esser pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009