Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
Gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità. Il giudice di legittimità deve verificare l'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la corretta applicazione delle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.
In tema di prove, l'alibi non verificato o "fallito" è irrilevante sul piano probatorio, con la conseguenza che è manifestamente illogica l'inclusione nel compendio indiziario del fallimento dell'alibi dell'imputato.
Commentari • 5
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Gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata, devono corrispondere a dati di fatto certi - e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono, essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato; devono altresì rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2013, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3200
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 7885/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IO N. IL 02/01/1952;
RÀ EN N. IL 14/01/1973;
CC EO N. IL 08/07/1979;
avverso la sentenza n. 5343/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
per la parte civile è presente l'avv. Damiani Francesco, il quale chiede il rigetto dei ricorsi;
per gli imputati LA e CC è presente l'avv. Spigarelli Valerio, il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ravenna, sez. distaccata di Faenza, con la quale LA GI, CC TT e RR ZO, in concorso con altri soggetti non identificati, erano condannati ciascuno alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato di circa 20.000 litri di alcol neutro da vino, per il valore di circa 180 mila euro, che sottraevano dallo stabilimento della Dister S.p.A., collegando un tubo ad una delle cisterne di stoccaggio e travasando il liquido in autocisterne. Agli imputati erano contestate le seguenti aggravanti: aver commesso il fatto con violenza sulle cose, mediante effrazione della recinzione posta a protezione dello stabilimento;
valendosi di mezzi fraudolenti, rappresentati da un tubo di gomma di circa 100 m;
in più persone riunite, avendo agito in numero superiore a tre;
approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica privata difesa, quali l'orario notturno e l'accesso laterale dello stabilimento, attraverso il vigneto di proprietà di DA US;
cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità alla persona offesa.
2. L'affermazione di responsabilità degli imputati è fondata su una serie di indizi, poiché l'esecuzione materiale del reato è stata perpetrata da ignoti soggetti non identificati. I tre imputati furono fermati a bordo di due veicoli pesanti, la notte del 25 ottobre 2008, in una piazzola di sosta sulla via Granarolo di Faenza, dai Carabinieri che avevano da poco sorpreso un terzo autocarro, targato CB/156273, nei pressi della distilleria;
i militari non erano riusciti ad identificare il conducente del terzo veicolo, che si era dileguato nei campi, ma lo avevano raggiunto, riscontrando la presenza di cisterne occultate sotto la copertura telonata esterna.
2.1 Secondo la prospettazione accusatoria la banda che aveva realizzato il furto aveva già agito con altri soggetti, prelevando 200 ettolitri di alcol;
il conducente dell'autocarro targato CB 156273 e, successivamente, i tre imputati avrebbero dovuto completare l'opera.
Le sentenze di merito indicano alcuni elementi indiziari sulla base dei quali è stata dedotta la compartecipazione nel delitto;
quanto al conducente dell'autocarro targato CB 156273 essi sono rappresentati:
- dalle caratteristiche del veicolo, tendenti ad occultare l'oggetto del trasporto;
- dal rinvenimento sul veicolo di sacchi per materiali di edilizia dello stesso tipo e provenienza di quelli rinvenuti nei pressi della "stazione di pompaggio", allestita dai ladri nel vigneto;
- dalla circostanza che quella notte il veicolo, anch'esso parcheggiato sulla piazzola in via Granarolo di Faenza, si era mosso e, dopo aver fatto percorsi diversivi, si era introdotto in una strada di campagna confinante con la recinzione dello stabilimento, era rimasto fermo per più di mezz'ora nei pressi delle cisterne in cui era conservato l'altro ed era ripartito a fari spenti, per poi darsi alla fuga alla vista dei carabinieri.
Quanto agli attuali imputati si indicano invece i seguenti elementi:
la provenienza da Cerignola, laddove i veicoli erano stati loro affidati da pregiudicati del luogo, conosciuti sommariamente ed altrettanto sommariamente indicati alla polizia giudiziaria;
la contiguità oggettiva dei veicoli nell'area di parcheggio con quello targato CB 156273;
la contiguità soggettiva dei tre imputati con il conducente di quel veicolo, rilevata dai carabinieri, i quali, mediante un appostamento, avevano notato i quattro uomini intenti a chiacchierare tra loro in atteggiamento definito "di attesa";
le caratteristiche dell'autocarro su cui si trovavano LA e CC (cisterne nascoste sotto la copertura telonata esterna), tendenti ad occultare l'oggetto del trasporto;
il ritrovamento sul veicolo occupato da LA e CC di un telefono cellulare, contattato la notte dei fatti alle 5:03 da altra utenza operante nelle celle della zona del furto, la quale a sua volta aveva avuto durante tutta la notte un intenso traffico ed il cui utente si era spostato la mattina successiva verso sud, giungendo nella provincia di Foggia;
la contiguità oggettiva, soggettiva ed operativa dei tre imputati, tutti provenienti da Cerignola e diretti a Milano, ove avrebbero dovuto caricare liquidi alimentari sulle cisterne dei propri veicoli, in un luogo imprecisato che sarebbe stato loro comunicato una volta sul posto;
le indicazioni difensive fornite dagli imputati nei propri interrogatori, per la loro parziale reticenza e reciproca contraddittorietà.
Il concorso dei tre imputati nel delitto, la cui consumazione è stata interrotta dalla polizia giudiziaria nel corso della sua esecuzione, viene indicato nell'essersi resi disponibili a caricare sui propri autocarri-cisterna altra merce, servendosi della stazione di pompaggio creata nel vigneto adiacente la distilleria, previo accordo con altri soggetti attivi, tra i quali il conducente dell'autocarro targato CB 156273 e gli autori della sottrazione dei 20.000 litri di alcol.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorso tutti gli imputati, con atti separati sottoscritti personalmente.
3.1 LA GI e CC TT, con ricorsi dal contenuto sovrapponibile, deducono quattro motivi.
3.2 Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.606 c.p.p., lett. C, in relazione all'art. 203 c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità; erroneamente, infatti, la motivazione della sentenza si fonda su una fonte confidenziale, dalla quale i Carabinieri erano stati allertati e dalla quale la Corte territoriale desume uno degli indizi su cui fonda l'affermazione di responsabilità, rappresentato dalla provenienza degli imputati dalla provincia di Foggia.
3.3 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.606 c.p.p., lett. E, per la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso nel delitto di furto aggravato, in assenza di qualsiasi contributo materiale o morale. I ricorrenti sottolineano l'assoluta irrilevanza dei dati utilizzati per affermare il concorso di persone, poiché la sosta dei veicoli nella piazzola in Faenza è una circostanza del tutto lecita ed ordinaria, poiché il luogo è normalmente adibito al parcheggio di autoarticolati. Inoltre la contiguità oggettiva e soggettiva con il veicolo targato CB 156273 ed il suo conducente è stata contestata con i motivi di appello, sul punto ignorati dalla decisione impugnata, poiché mentre gli autocarri in uso gli imputati erano del tutto regolari e non si sono mai mossi dalla piazzola, il terzo veicolo aveva numero di telaio, targa contraffatti ed era privo di cronotachigrafo, sicché non se ne poteva accertare la provenienza;
del tutto apodittica appare, sotto questo profilo, l'affermazione che questo provenisse da Cerignola. I ricorrenti deducono ancora che la conversazione dei tre imputati con il conducente dell'autocarro targato CB 156273 non è stata affermata con certezza dai testi di polizia giudiziaria, bensì è stata dedotta dal giudicante dalla possibile somiglianza di due dei protagonisti con gli imputati LA e RR;
inoltre anche tale circostanza è del tutto ordinaria e lecita e non dimostra un accordo per la commissione di un reato. Un atro argomento utilizzato dalla decisione impugnata fa leva sul fatto che il giorno dei fatti il casello autostradale di Faenza era chiuso dalle 22 alle 6 del mattino successivo, sicché la sosta degli imputati, che dovevano raggiungere Milano entro le 7, risulterebbe incongrua e sarebbe spiegabile solo ipotizzando la partecipazione criminosa;
i ricorrenti sottolineano in proposito che le soste si fanno in caso di stanchezza, prescindendo dal luogo in cui ci si trova e che l'argomento può essere rovesciato, poiché sul piano logico non ha senso sostare nei pressi di un casello chiuso se si sta per commettere un delitto, perché ciò può impedire una rapida fuga. Quanto al ritrovamento del telefono cellulare sull'autocarro in uso a LA e CC, di proprietà di tale BE LA, si evidenzia la mancanza di accertamenti sull'intestatario dell'utenza dalla quale proveniva la chiamata notturna, tale EL NI, rimasto estraneo al processo, e dunque l'irrilevanza dell'indizio. In definitiva secondo i ricorrenti l'affermazione del concorso degli imputati nel reato non è supportata da alcuna prova, ma risulta ipotetica, congetturale, di mero sospetto, apodittica, autoreferente, assiomatica ed errata.
3.4 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art.606 c.p.p., lett. E, per vizio di motivazione in relazione alle regole di giudizio che dovrebbero presiedere l'accertamento penale, poiché viene inserito nel compendio indiziario anche il presunto fallimento dell'alibi dell'imputato. Richiamando una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 1992 (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 - dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192470) e la successiva giurisprudenza di legittimità, si ribadisce che il fallimento o la carenza di alibi costituisce un elemento neutro, inidoneo a sorreggere l'abduzione indiziaria. Inoltre si deduce violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., poiché gli indizi non presentano i caratteri della gravità, precisione e concordanza, con la conseguenza che risulta violata la regola secondo la quale la responsabilità penale non può essere affermata ove sussista un ragionevole dubbio.
3.5 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazioni di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Quanto alla recidiva, si contesta la motivazione in base alla quale è stato applicato l'aumento di pena, poiché fondata su formule di stile, nelle quali si confondono le posizioni dei tre imputati;
si censura inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione del comportamento processuale degli imputati, che hanno prestato consenso all'uso di tutti gli atti di indagine;
si rivendica il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., per il contributo di minima importanza, assolutamente fungibile, fornito dei ricorrenti;
si contesta all'eccessività della pena, ex art. 133 c.p.. 4. RR ZO deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché vizio di motivazione in relazione alle difese articolate con l'atto d'appello. In particolare si ricorda che con l'atto di gravame si contestavano analiticamente gli elementi indiziari, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti nel secondo motivo di ricorso dagli altri imputati, ma la Corte territoriale si è limitata a riproporre gli argomenti già spesi dal primo giudice, senza fornire alcuna risposta puntuale. Quanto alla violazione dell'art. 192 c.p.p., si evidenzia l'uso arbitrario che il giudice ha fatto dei singoli elementi probatori, valutati in maniera sommaria ed addirittura apodittica, senza dare conto della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata presenta carenze motivazionali che ne impongono l'annullamento con rinvio.
1.1 In via preliminare occorre precisare che la prova critica o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, consiste essenzialmente nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, attraverso un procedimento gnoseologico che poggia su regole di esperienza, ricavate dall'osservazione del normale ordine di svolgimento delle vicende naturali e di quelle umane, alla cui stregua è possibile riconoscere che il fatto noto è legato al fatto da provare da un elevato grado di probabilità o di frequenza statistica, che rappresenta la base giustificativa della regola di inferenza su cui poggia il metodo logico-deduttivo della valutazione degli indizi.
1.2 Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati chiaramente enunciati i principi che regolano la prova indiziaria, sottolineando, innanzi tutto, che il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che queste devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e non possono, quindi, consistere in dati fondati su mere ipotesi o congetture ovvero su giudizi di verosimiglianza (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407;
Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606).
1.3 Gli indizi, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale (Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962).
1.4 Il carattere della "gravità" degli indizi attiene alla misura della capacità dimostrativa o grado di inferenza ed esprime la elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quelle ignoto, in cui si identifica il tema di prova (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).
1.5 La "precisione" degli indizi designa la loro idoneità a fare desumere il fatto non conosciuto e varia in relazione inversa alla loro equivocità, nel senso che indizi precisi sono quelli che consentono un ristretto numero di interpretazioni tra le quali è inclusa quella pertinente al fatto da provare. Invece, quello che comporta un'unica soluzione è l'indizio "necessario", caratterizzato dalla correlazione obbligata del fatto ignoto da quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo e inevitabile, onde, essendo univoco, l'indizio necessario basta da solo ad integrare la prova perché è dotato di precisione e di gravità assolute e non postula il concorso di altri indizi ne', di riflesso, il requisito della concordanza (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 243508).
1.6 La "concordanza" degli indizi indica, poi, la loro convergenza verso l'identico risultato ed è qualificata dalle interazioni riscontrabili tra una pluralità di indizi gravi e precisi, i quali, pur essendo da soli insufficienti a giustificare una determinata conclusione, acquistano il carattere della univocità in ragione del reciproco collegamento e della loro simultanea convergenza in una medesima direzione, assumendo, così, il crisma della prova e l'efficacia dimostrativa che a questa inerisce (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).
1.7 Nella giurisprudenza di questa Corte è stato, poi, chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti: il primo è diretto ad accertarne il maggiore o il minore livello di gravità e di precisione, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza;
il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità ("quae singula non probant, simul unita probant"), posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicché l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
1.8 Infine, mette conto rilevare che nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può, ovviamente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880; Sez. 1, n. 1343 del 05/12/1994 - dep. 10/02/1995, Colonnetti, Rv. 200238). Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 c.p.p., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826).
2. Nel caso in esame, la Corte di secondo grado ha confermato il giudizio di responsabilità emesso dal giudice di primo grado, senza procedere ad una rigorosa analisi critica dei concorrenti elementi indiziari, al fine di porre in evidenza gli indispensabili connotati della gravità, della precisione e della concordanza, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e di verificare la loro totale convergenza in un quadro probatorio unitario, univocamente dimostrativo della responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto.
2.1 Nella sentenza impugnata è stato, anzitutto, accertato che i tre imputati, provenienti da Cerignola, a bordo di due autocarri con autobotti vuote, sostarono in una piazzola a breve distanza del luogo in cui furono sottratti 20.000 litri di alcool da vino;
qui era parcheggiato anche un terzo veicolo, di caratteristiche analoghe, che successivamente si recò nel vigneto in cui era stata predisposta la tubatura per prelevare il liquido, ma il conducente riuscì a sottrarsi all'arresto.
2.2 Il legame tra i tre imputati ed il quarto soggetto (ed il conseguente concorso nel reato di furto) è dedotto dalle parole di un teste di polizia giudiziaria, che vide da lontano alcune persone chiacchierare in prossimità dei veicoli, deducendo dalla fisionomia che poteva trattarsi degli imputati e del fuggiasco;
dalle caratteristiche degli autocarri;
dal ritrovamento di un telefono cellulare di LA e CC che alle 5.03 aveva ricevuto una chiamata da altra utenza che si trovava nella zona del furto e che il giorno successivo si spostò in provincia di Foggia;
dal fallimento dell'alibi.
2.3 Tutti questi elementi sono qualificati come indizi gravi, precisi e concordanti, ma la disamina non è stata condotta in modo organico e l'esame dei singoli elementi indiziari è stato compiuto senza una convincente analisi critica e senza una prospettiva globale ed unitaria, tale da fare apparire il convincimento del giudice incompatibile con ogni altra soluzione logica in termini di equivalenza e di alternativa.
Inoltre appare manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno attribuito un carattere di "gravità" agli elementi indiziari presi in considerazione.
2.4 Infatti taluni di questi elementi nemmeno posso qualificarsi indizi, ma semplicemente elementi di sospetto: così è per la sosta nel piazzale, in un luogo adibito proprio alla sosta degli autocarri;
per la provenienza da Cerignola dei veicoli (elemento che si connota di gravità indiziaria solo alla luce della fonte confidenziale, la cui inutilizzabilità è correttamente sottolineata dai ricorrenti LA e CC nel primo motivo di ricorso);
per l'atteggiamento di attesa e la conversazione con l'occupante del terzo veicolo, illogicamente ritenuto prova di un accorso dei tre imputati con la quarta persona rimasta ignota (quest'ultimo elemento è anche privo della caratteristica della certezza).
2.5 In proposito va ricordato che spetta alla Corte di Cassazione sindacare l'errata configurazione, ad opera del giudice di merito, di un semplice sospetto come elemento indiziario. Invero, il sospetto consiste in un'illazione soggettiva meramente congetturale, che si fonda su un ragionamento ipotetico c.d. abduttivo (nel senso di argomentazione che, conosciuto l'effetto, consente di ricostruirne la causa), fonte di conclusioni in termini di mera possibilità (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 243508).
2.6 Quanto all'alibi mendace, in realtà nel caso di specie non si è in presenza di un alibi risultato falso, perché contrastato da altri elementi, che può essere valorizzato dal giudice come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 - dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192470), ma piuttosto di un alibi non verificato e dunque al più di un alibi fallito, che in aderenza al principio sull'onere della prova è costantemente ritenuto irrilevante (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231): la possibilità di valutare sfavorevolmente nei confronti dell'imputato la proposizione dell'alibi "costruito", riconosciuto mendace - si è detto - rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia, ma presuppone l'emergenza di elementi di segno contrario, che nel caso di specie mancano. Con riferimento al caso di specie, allora, è manifestamente illogica l'inclusione nel compendio indiziario del fallimento dell'alibi dell'imputato (Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Macaoni, Rv. 238647).
2.7 In definitiva allora l'unico fatto significativo accertato dai giudici di merito è costituito dalla telefonata notturna sull'utenza cellulare rinvenuta sul camion di LA e CC, elemento che in assenza di approfondimenti sul titolare dell'utenza chiamante (nemmeno indagato) non è in grado di supportare l'affermazione di responsabilità degli imputati, che assume, per come motivata, natura congetturale.
3. Dai precedenti rilievi deve inferirsi che la struttura della motivazione della sentenza impugnata presenta aporie e crepe logiche che la rendono contrastante con le regole che, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 2, governano la prova indiziaria. Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà rivalutare autonomamente tutti gli elementi di prova acquisiti e verificare che i risultati del nuovo giudizio siano muniti di elevata tenuta logica e di certezza razionale, tanto da superare lo standard probatorio segnato dal principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", enunciato dall'art. 533 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014